Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/03/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2795 del RG VG dell'anno 2024 avente ad oggett o lo scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
(CF: ); Parte_1 C.F._1
E
AL NZ (CF: ) C.F._2
entrambi rappresent ati e difesi dall'Avv. Massima Baldocchi, presso il cui studio in Pisa (PI), via del Brennero n. 6/A, elettivamente domiciliano;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: per entrambi i ricorrenti dichiararsi “lo scioglimento del matrimonio civile”, alle condizioni riportate nelle note d'udienza.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 3.10.2024, e Parte_1 hanno chiesto che fosse pronunciato lo scioglimento del CP_1 matrimonio contratto in Vicopisano (PI) il 1.08.2005, come risulta dai registri dello Stato Civile del medesimo Comune, Atto n. 6, parte I, anno
2005.
RG VG n. 2795/2024 - Pagina 1 di 6
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata.
Dalla documentazione prodotta si evince che la separazione tra i coniugi è stata omologata dal Tribunale di Pisa con decreto n. 11076/2019 del
25.06.2019 e che lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente da oltre 6 mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
3. I coniugi, dal cui matrimonio sono nate le figlie Persona_1
, in data 29.06.2009, e , in data
[...] Persona_2
18.12.2012, hanno chiesto che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni così formulate: Per_
“1. Le figlie minori e sono affidate in maniera condivisa ai genitori e Per_1 collocate presso l'abitazione della madre nella casa posta in Vicopisano Via Roma
44/b;
2. I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la vita, l'educazione, l'istruzione e la salute delle figlie, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni. Ogni genitore eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie presso il proprio domicilio.
3. Per quanto riguarda le modalità di esercizio dell'affidamento ed il diritto di visita delle figlie minori, i signori e , salvo diverse modalità, CP_1 Parte_1 da concordare di volta in volta tra loro, stabiliscono quanto segue:
RG VG n. 2795/2024 - Pagina 2 di 6 a) Durante l'anno scolastico le figlie trascorreranno con il padre, a settimane alterne, il fine settimana dalle ore 12.00 del sabato, prima dell'ora di pranzo, fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, il padre si rende disponibile, previo accordo con le figlie stesse a prenderle dal venerdì sera a partire dall'ora di cena. Durante la settimana in cui il weekend viene trascorso con il padre le figlie trascorreranno con il padre un pomeriggio infrasettimanale (di solito martedì o giovedì) a partire dall'orario di uscita dal lavoro del signor , Pt_1 con cena e pernottamento e accompagnamento a scuola il giorno successivo.
Durante la settimana in cui le figlie trascorreranno il weekend con la madre le stesse trascorreranno con il padre due pomeriggi alla settimana dall'uscita del lavoro sino all'ora di cena con un pernottamento. In ogni caso entrambi i genitori si impegnano a sostenere le figlie nelle loro eventuali attività di studio, sociali, sportive e/o ricreative in genere nel periodo in cui le figlie si trovano presso il loro domicilio.
b) Nel periodo delle vacanze scolastiche estive si osserverà lo stesso calendario;
in considerazione del fatto che entrambi i genitori lavorano e che le figlie, adolescenti, non possono essere lasciate da sole a casa ogni mattina, gli stessi genitori si impegnano a cercare una occupazione di carattere sociale/educativo per le figlie, impegnandosi a sostenerle in tale attività con eventuale accompagnamento all'inizio e alla fine dell'attività, da concordare. c) Per il periodo estivo sono previste sempre 2/3 settimane anche non consecutive da trascorrere con il padre;
durante tale periodo è sospeso il normale calendario di visita. I genitori, salvo diverso accordo, si comunicheranno in ogni caso entro il
30 maggio di ogni anno, il periodo e la località nei quali saranno in vacanza con le figlie. In detto periodo dovranno in ogni caso essere garantite le comunicazioni telefoniche tra le figlie ed i genitori. d) Per quanto riguarda le vacanze scolastiche del periodo natalizio i genitori ristabiliscono un periodo continuativo di 7 giorni, da concordarsi tra le parti nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che i figli possano trascorrere le giornate delle festività una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore;
in ogni caso le figlie trascorreranno con il padre il giorno di Natale 25 dicembre e con la madre il giorno 24 e 26 dicembre e alternativamente il giorno 31 dicembre.
RG VG n. 2795/2024 - Pagina 3 di 6 e) Per quanto riguarda il periodo delle vacanze Pasquali le figlie trascorreranno
3 giorni con il padre e tre giorni con la madre alternando di anno in anno la festività principale.
f) Per quanto riguarda le altre festività religiose e laiche che si presentano durante l'anno i ricorrenti stabiliscono la rotazione e l'alternanza fra i genitori g) Le condizioni dell'affidamento possono in ogni caso essere derogate in ragione delle esigenze delle figlie e dei genitori previo accordo tra gli stessi.
4. Il signor contribuirà al mantenimento delle figlie minori con Parte_1 un assegno di € 408,00 mensili (204,00 per ciascuna figlia), da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
a decorrere dal primo anno successivo alla data della sentenza di divorzio.
5. Ciascuno dei genitori contribuirà, in ragione del 50%, alle spese straordinarie
(scolastiche, sportive, mediche e ludiche) sostenute nell'interesse dei figli, e saranno portate in detrazione al 100% da parte di chi effettua il pagamento, dividendo comunque il costo al 50%. Le parti precisano e concordano che si intendono spese obbligatorie di carattere straordinario, per le quali non è previsto il previo accordo quelle afferenti ai libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
le parti concordano altresì che si intendono spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori le spese scolastiche quali iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio e scuole formative, master e specializzazioni postuniversitarie;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi di apprendimento per le lingue straniere. Spese di natura ludica e parascolastica quali corsi di attività artistiche
(musica disegno e pittura) corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
spese per il conseguimento della patente presso autoscuola privata. Le spese per l'attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di
RG VG n. 2795/2024 - Pagina 4 di 6 quanto necessario per lo svolgimento dell'attività agonistica. Le parti stabiliscono altresì che le spese di carattere straordinario di carattere, medico, scolastico, sportivo e ogni altra spesa straordinaria che afferisca all'istruzione, all'educazione e alla salute delle figlie, dovrà essere concordata tra le parti se superiore a 100,00 euro;
dovranno essere concordate in ogni caso le prestazioni sanitarie che non sono coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, mentre non necessitano di accordo le spese relative all'acquisto dei libri e del materiale scolastico necessario al percorso scolastico delle figlie, le tasse scolastiche e quelle per una attività di carattere sportivo, da concordare tra le parti quanto al tipo di attività.
6. L'assegno unico sarà percepito dalla signora fino al momento in cui la CP_1 stessa ne avrà diritto per le figlie.
7. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di entrambi.
8. I ricorrenti in ottemperanza a quanto disposto dalle norme producono i rispettivi mod. 730 degli ultimi 3 anni e i rispettivi estratti del conto corrente bancario degli ultimi tre anni, la signora produce atto di acquisto dell'abitazione dove vive CP_1 attualmente con le figlie.
9. Con il presente accordo di divorzio i ricorrenti dichiarano di aver definito ogni transazione di tipo economico legata al matrimonio e alla separazione e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
4. Infine, in considerazione degli interessi coinvolti e dell'accordo intervenuto tra le parti, le spese di lite andranno interamente compensate.
P.Q.M.
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in Vicopisano (PI) il
1.08.2005, come risulta dai registri dello Stato Civile del medesimo Comune,
Atto n. 6, parte I, anno 2005
tra:
(CF: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24.05.1975;
E
(CF: ), nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RG VG n. 2795/2024 - Pagina 5 di 6 2) DISPONE che le condizioni dello scioglimento del matrimonio siano disciplinate alle condizioni riportate nel precedente punto 3) della parte motiva;
3) DISPONE che la present e sentenza, in copia autentica, venga t rasmessa al competente uffi ciale di stato civile per le annotazioni e per l e ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
4) DICHIARA compensate interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26.02.2025.
Il Giudice rel atore dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Presidente
dott.ssa Eleonora Polidori
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