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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/07/2025, n. 2793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2793 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 27 giugno 2025, tratta in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 112/2025 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Leandro Rivecchio, giusta procura allegata Parte_1
al ricorso introduttivo;
- Opponente -
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Valentina Schilirò, giusta procura generale alle liti;
- Opposto -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio, l'odierno ricorrente ha convenuto in giudizio l' per CP_1
contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., nella parte in cui il consulente, dott. confermando il giudizio della Persona_1
Commissione medica, aveva concluso che il medesimo, per le patologie di cui era affetto, risultava essere soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 68% e, quindi, non ravvisando le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo, in via preliminare, la verifica della tempestività CP_2
del ricorso, della competenza territoriale di questo Tribunale, della ritualità delle notifiche, nonché, nel merito, il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
1 All'esito dell'udienza del 27.06.2025, trattata in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, sulla base degli atti di causa, va rilevata la tempestività del ricorso, la competenza territoriale di questo Tribunale e la ritualità delle notifiche.
Nel merito, va osservato quanto segue.
Requisito sanitario previsto per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex art. 13
Legge 118/71 e succ. modif. è rappresentato dall'avere subìto una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%.
Ciò posto, nella fattispecie di cui al presente giudizio il C.T.U., dott. sulla base Persona_2 dell'esame della documentazione sanitaria presente in atti e della visita del periziando, ha concluso che il ricorrente è affetto da cardiovalvulopatia ipertensiva in soggetto con FAP e varicosità arti inferiori, B.P.C.O. Enfisemigena, steatosi epatica secondaria ad epatopatia HCV- correlata in soggetto con calcolosi della colecisti e nefrolitiasi in soggetto con IPB, e che, a causa di tali patologie, lo stesso è da reputare invalido, con riduzione della capacità lavorativa nella misura dell'85%, a decorrere dal mese di giugno 2024.
Tali conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dopo aver sottoposto il ricorrente ai necessari accertamenti medico-legali, vanno condivise perché conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni.
Per le ragioni esposte, va dichiarato che il ricorrente, per le patologie cui è affetto, è in possesso del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza per gli invalidi parziali, a decorrere dal mese di giugno 2024.
Quanto alle spese processuali, considerato che il requisito sanitario è stato riconosciuto soltanto a decorrere dal mese di giugno 2024, anziché dall'epoca della domanda proposta in via amministrativa, si ritiene di doverle interamente compensare tra le parti.
Stante la presentazione della dichiarazione di esenzione dalle spese di giudizio, le spese di
CP_ C.T.U., liquidate come da separati decreti, invece, vanno poste definitivamente a carico dell
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 112/2025 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara che è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento del Parte_1 diritto all'assegno mensile per gli invalidi parziali, a decorrere dal mese di giugno 2024; compensa interamente le spese processuali tra le parti;
2 liquida le competenze e gli onorari di avvocato come da separato decreto a carico dell'Erario ex artt. 130 e 133 DPR 115/2002;
CP_ pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell'
Catania, 1° luglio 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 27 giugno 2025, tratta in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 112/2025 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Leandro Rivecchio, giusta procura allegata Parte_1
al ricorso introduttivo;
- Opponente -
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Valentina Schilirò, giusta procura generale alle liti;
- Opposto -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio, l'odierno ricorrente ha convenuto in giudizio l' per CP_1
contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., nella parte in cui il consulente, dott. confermando il giudizio della Persona_1
Commissione medica, aveva concluso che il medesimo, per le patologie di cui era affetto, risultava essere soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 68% e, quindi, non ravvisando le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo, in via preliminare, la verifica della tempestività CP_2
del ricorso, della competenza territoriale di questo Tribunale, della ritualità delle notifiche, nonché, nel merito, il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
1 All'esito dell'udienza del 27.06.2025, trattata in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, sulla base degli atti di causa, va rilevata la tempestività del ricorso, la competenza territoriale di questo Tribunale e la ritualità delle notifiche.
Nel merito, va osservato quanto segue.
Requisito sanitario previsto per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex art. 13
Legge 118/71 e succ. modif. è rappresentato dall'avere subìto una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%.
Ciò posto, nella fattispecie di cui al presente giudizio il C.T.U., dott. sulla base Persona_2 dell'esame della documentazione sanitaria presente in atti e della visita del periziando, ha concluso che il ricorrente è affetto da cardiovalvulopatia ipertensiva in soggetto con FAP e varicosità arti inferiori, B.P.C.O. Enfisemigena, steatosi epatica secondaria ad epatopatia HCV- correlata in soggetto con calcolosi della colecisti e nefrolitiasi in soggetto con IPB, e che, a causa di tali patologie, lo stesso è da reputare invalido, con riduzione della capacità lavorativa nella misura dell'85%, a decorrere dal mese di giugno 2024.
Tali conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dopo aver sottoposto il ricorrente ai necessari accertamenti medico-legali, vanno condivise perché conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni.
Per le ragioni esposte, va dichiarato che il ricorrente, per le patologie cui è affetto, è in possesso del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza per gli invalidi parziali, a decorrere dal mese di giugno 2024.
Quanto alle spese processuali, considerato che il requisito sanitario è stato riconosciuto soltanto a decorrere dal mese di giugno 2024, anziché dall'epoca della domanda proposta in via amministrativa, si ritiene di doverle interamente compensare tra le parti.
Stante la presentazione della dichiarazione di esenzione dalle spese di giudizio, le spese di
CP_ C.T.U., liquidate come da separati decreti, invece, vanno poste definitivamente a carico dell
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 112/2025 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara che è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento del Parte_1 diritto all'assegno mensile per gli invalidi parziali, a decorrere dal mese di giugno 2024; compensa interamente le spese processuali tra le parti;
2 liquida le competenze e gli onorari di avvocato come da separato decreto a carico dell'Erario ex artt. 130 e 133 DPR 115/2002;
CP_ pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell'
Catania, 1° luglio 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
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