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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/05/2025, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
Cinzia Mondatore Presidente
FR Caputo Componente
Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione dei coniugi iscritto al n. 8658/2018 R.G. e pendente tra
), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Maria Giovanna Guido,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da avv. RA CP_1 C.F._2
Guadalupi,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 8658/2018
1.1.- ha adito questo Tribunale deducendo di aver Parte_1 contratto matrimonio con a Squinzano in data 28/09/2002. CP_1
Dalla loro unione sono nate (Campi Salentina, 20/05/2002) ON
e (Campi Salentina, 20/05/2002). Persona_2
Ha allegato che la convivenza con il coniuge sarebbe divenuta intollerabile a causa del comportamento di questi, il quale, affetto da seri problemi psichiatrici aggravati dalla arbitraria sospensione della terapia farmacologica, avrebbe assunto nei suoi confronti un atteggiamento aggressivo dal punto di vista morale e dal punto di vista fisico. In particolare, nel dicembre 2011, in occasione di un acceso diverbio, l'avrebbe spinta e fatta cadere, procurandole una ferita alla gamba. Ha precisato che in quell'episodio, intervennero gli operatori del 118, i quali avrebbero poi ricoverato il coniuge per un trattamento sanitario obbligatorio sino al gennaio successivo e che questi, dimesso dall'ospedale, avrebbe vissuto per diversi mesi separato dalla famiglia presso la casa dei propri genitori. Ha esposto, inoltre, che nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale, frattanto da lei intrapreso, i coniugi si sarebbero riconciliati.
Ha allegato di essere separata di fatto dal coniuge sin da luglio 2015 e di aver subito un ulteriore episodio di violenza in data 25/05/2016, episodio in cui il coniuge, in un moto d'ira, l'avrebbe aggredita verbalmente e fisicamente, procurando lesioni anche alla figlia FR. Allontanatosi dalla casa familiare, nei mesi successivi il coniuge avrebbe continuato ad accedere furtivamente in casa, anche di notte. Ha riferito, inoltre, che il giorno precedente all'udienza di comparizione del procedimento di separazione consensuale nel frattempo avviato, il coniuge le avrebbe comunicato di aver cambiato idea e che, a fronte dell'omessa sua comparizione, il ricorso sarebbe stato dichiarato inefficace.
Ha dedotto la contrarietà rispetto all'interesse delle figlie dell'affidamento condiviso e allegato il totale disinteresse dell'altro genitore, il quale avrebbe omesso di contribuire moralmente e materialmente al mantenimento delle figlie medesime.
2 R.G. 8658/2018
Ha allegato di percepire un assegno di invalidità civile per un importo di
€ 290,00 circa e che il medesimo emolumento viene percepito allo stesso titolo dal coniuge convenuto.
Ha concluso domandando: a) la separazione con addebito al coniuge;
b)
l'affidamento esclusivo delle figlie RA e , con Per_3 regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore in modo protetto;
c)
l'assegnazione a sé della casa familiare;
d) un contributo a carico dell'altro genitore per il mantenimento delle figlie pari ad € 300,00 con ripartizione in egual misura delle spese straordinarie. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 07/09/2018).
1.2.- si è costituito in giudizio sin dalla fase presidenziale, CP_1 non opponendosi alla pronuncia della separazione.
Per il resto ha contestato le avverse prospettazioni, allegando che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza sarebbe da addebitare al comportamento della coniuge, la quale avrebbe omesso di assisterlo dal punto di vista morale, approfittando della sua condizione di inferiorità psichica e denigrandolo più volte anche alla presenza delle figlie. Ha esposto di soffrire di un disturbo bipolare grave con ripercussioni sul funzionamento sociale, per il quale è in cura presso il centro di salute mentale di Campi
Salentina ed è stato riconosciuto invalido al 75%, con diritto a percepire un assegno di invalidità civile.
Ha riferito che entrambi gli episodi di violenza summenzionati sarebbero stati scatenati da sue crisi di nervi conseguenti alla scoperta di relazioni extraconiugali da parte della moglie, la quale dal 2016 avrebbe intrapreso una relazione tutt'ora in corso e avrebbe abbandonato la casa familiare per iniziare la convivenza con il nuovo partner.
Ha concluso domandando: a) la separazione con addebito alla coniuge;
b) l'affidamento condiviso delle figlie minori, con regolamentazione del proprio diritto di visita;
c) l'assegnazione a sé della casa familiare, alla luce della situazione di indigenza e invalidità; d) nulla a titolo di contributo al mantenimento delle figlie a suo carico. Con vittoria di spese di lite
(comparsa di risposta depositata il 25/03/2019).
3 R.G. 8658/2018
1.3.- All'udienza del 17/04/2019, la Presidente delegata, tentata invano la conciliazione tra i coniugi, ha provveduto in via temporanea ed urgente nell'interesse delle parti e dei figli e, in particolare, ha: i) affidato le figlie minori in via esclusiva a , disciplinando il diritto di visita Parte_1 dell'altro genitore;
ii) previsto un contributo a carico della parte convenuta per il mantenimento delle figlie pari ad € 125,00 mensili per ciascuna con eguale ripartizione delle spese straordinarie. Ha dunque nominato il giudice istruttore e disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero per il suo intervento in giudizio.
1.4.- Entrambe le parti hanno depositato memoria integrativa reiterando le difese già prospettate nei rispettivi scritti difensivi.
1.5.- Con la sentenza non definitiva n. 2363/2021 pubblicata il
31/08/2021, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi, disponendo con ordinanza la prosecuzione del giudizio per le questioni accessorie.
1.6.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e con l'escussione di tre testimoni.
1.7.- In occasione dell'udienza del 25/10/2024, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi alle proprie note scritte depositate per l'udienza del 24/04/2024 e, pertanto, nei seguenti termini:
a) parte attrice, dato atto della raggiunta maggiore età delle figlie: a) dichiarare l'addebito all'altro coniuge della separazione;
b) vittoria di spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario (note scritte del 09/04/2024);
b) parte convenuta: a) dichiarare l'addebito all'altra coniuge della separazione;
b) l'assegnazione a sé della casa familiare;
c) nulla a titolo di contributo al mantenimento delle figlie;
d) affidamento condiviso delle figlie con regolamentazione del proprio diritto di visita e) vittoria di spese di lite (note scritte del 23/04/2024);
c) P.M. (con nota del 04/03/2025): nulla ha opposto.
All'esito, il giudice istruttore ha rimesso la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4 R.G. 8658/2018
Ciascuna parte ha depositato comparsa conclusionale mentre soltanto la parte convenuta ha depositato memorie di replica.
2.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere delibate secondo l'ordine logico-giuridico.
2.1.- Preliminarmente, occorre prendere atto che la separazione personale tra i coniugi è stata già dichiarata con sentenza non definitiva, sicché il giudizio ha ad oggetto soltanto le questioni accessorie.
3.- La domanda di addebito proposta dalla parte attrice è fondata e merita accoglimento.
3.1.- All'esito dell'istruttoria, infatti, è emerso che la convivenza sia divenuta intollerabile a seguito del comportamento violento della parte convenuta, la quale in almeno due occasioni, una nel dicembre 2011 e l'altra nel maggio 2016, ha aggredito fisicamente la coniuge, percuotendola e provocandole lesioni.
In proposito, occorre anzitutto precisare che, essendo la violenza ai danni dei familiari ordinariamente consumata all'interno delle mura domestiche ed in assenza di estranei che possano testimoniarle, può assurgere a valido elemento di prova anche la deposizione de relato ex parte actoris, quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità (tra le altre, Cass. sez. 1, ordinanza n. 15154 del
30/05/2023).
Nel caso di specie, gli episodi di violenza allegati dalla parte attrice sono suffragati dalle dichiarazioni dei testimoni escussi e, in particolare, dalla testimonianza di , il quale ha dichiarato «ricordo l'episodio Testimone_1 del dicembre 2011 perché la zia mi chiamò per aiutarla. Non ho assistito a quell'episodio particolare, che mi è stato raccontato dalla zia e dalle mie cugine che erano state presenti, però posso dire che le ingiurie e le violenze fisiche erano continue e quotidiane e tanto posso dire perché io spesso, quasi tutti i giorni, ero a casa loro» e ha confermato che in numerose occasioni, dal 2012 in poi, abbia assunto comportamenti violenti nei CP_1 confronti della moglie ed utilizzato espressioni offensive e ingiuriose nei
5 R.G. 8658/2018
confronti delle figlie. Il medesimo testimone ha altresì confermato che abbia aggredito la coniuge il 25/05/2016, dichiarando: «anche in CP_1 quel caso l'episodio mi è stato raccontato dalla zia che ho accompagnato in ospedale per soccorrere FR che era stata ferita dal padre. Se non ricordo male in ospedale le misero dei punti di sutura». Tali dichiarazioni trovano riscontro nelle dichiarazioni della testimone , Testimone_2 vicina di casa della coppia, la quale ha confermato che alcuni comportamenti violenti sono avvenuti anche in sua presenza.
Il delineato quadro probatorio e gli episodi di violenza allegati sono, inoltre, coerenti con le prove raccolte nel giudizio penale n. 421/2018 R.G.T.
e di cui dà atto la sentenza di condanna n. 862/2021 pronunciata dal
Tribunale di Lecce in data 26/03/2021. Tra di esse, in particolare, le dichiarazioni del carabiniere intervenuto in occasione dell'episodio del dicembre 2011, che ha riferito di aver rinvenuto la parte attrice in lacrime e ferita, nonché le dichiarazioni del militare intervenuto in occasione della discussione del maggio 2016, il quale ha riferito che la parte attrice aveva riportato qualche contusione mentre la figlia FR un taglio al gomito sinistro con prognosi di dieci giorni. Nel processo penale, inoltre, sono stati acquisiti i certificati medici dai quali si evincono le lesioni riportate dalla parte attrice e dalla figlia FR in seguito all'episodio del maggio 2016 nonché numerose testimonianze che hanno in quella sede confermato e riscontrato i maltrattamenti subiti dalla parte attrice ad opera del marito.
Ciò posto, deve essere evidenziato che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse – la pronuncia di separazione personale con addebito all'autore, esonerando il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi di una situazione di crisi della coppia
(da ultimo, Cass. sez. 1, ordinanza n. 11208 del 26/04/2024).
La separazione deve essere dunque addebitata alla parte convenuta.
6 R.G. 8658/2018
4.- La domanda di addebito proposta dalla parte convenuta non merita accoglimento.
Quanto alla violazione del dovere di assistenza, deve anzitutto evidenziarsi la genericità delle allegazioni (abbandono affettivo, approfittamento dello stato di menomazione psicofisica del marito), che sembrano riferirsi all'intera vita matrimoniale tra i coniugi e non riguardano singoli episodi prossimi alla separazione, sicché è impossibile delibare la loro incidenza concreta sulla crisi del rapporto.
Quanto alla violazione dell'obbligo di fedeltà, occorre precisare che l'allegata relazione extraconiugale del 2011, quantunque flebilmente riscontrata dalle dichiarazioni di , non può assumere rilievo ai Parte_2 fini della dichiarazione di addebito stante la riconciliazione pacificamente avvenuta tra i coniugi in seguito a quella prima separazione. Con riferimento alla relazione extraconiugale del 2016, la parte non è riuscita a dimostrare che questa fosse stata intrapresa prima dell'epoca in cui avvenne la separazione di fatto dei coniugi o, in ogni caso, prima del deposito del ricorso per separazione consensuale, avvenuto in data 05/08/2016 (cfr. all.
5 fasc. parte attrice).
È rimasto, pertanto, sfornito di supporto probatorio il nesso di casualità tra i motivi dedotti e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto, infine, all'abbandono della casa familiare, è emerso che esso sia stato successivo al determinarsi della situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza e, in particolare, alla separazione di fatto tra i coniugi avvenuta nel maggio 2016 (circostanza questa confermata dalle testimonianze assunte - cfr. : «è vero che dopo Testimone_1 CP_1
l'episodio del maggio 2016 si è trasferito a casa dei propri genitori, allontanandosi dalla casa familiare»).
È emerso, inoltre, che l'allontanamento sia stato la conseguenza del comportamento della parte convenuta, la quale continuava ad entrare nella casa familiare anche in stato di agitazione (cfr. : «è Testimone_2 accaduto che in orari diurni io fossi presente in casa della sig.ra Pt_1 allorquando arrivava che entrava con le proprie chiavi. A volte CP_1
7 R.G. 8658/2018
era tranquillo, altre no» oppure : «è vero che nel periodo Testimone_1 maggio/ottobre 2016 entrava nella casa familiare sia di giorno CP_1 che di notte e spostava le cose, strappava dei fogli tipo coriandoli e li spargeva per casa, faceva i dispetti»).
La parte convenuta, insomma, non è riuscita a dimostrare che l'abbandono della casa sia stato causa della separazione, avendo anzi la controparte dimostrato che l'allontanamento è stato successivo alla separazione di fatto e frutto di una scelta in larga misura coartata dell'altro coniuge.
In proposito è, infatti, necessario evidenziare che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa sufficiente di addebito, in quanto comporta l'impossibilità della convivenza, a meno che il coniuge allontanatosi, e che ne è onerato, non provi che l'abbandono è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero che sia intervenuto allorché si era già manifestata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, anche se la domanda di separazione non era stata già proposta (in termini, Cass. civ. Sez. I, sentenza n. 15212 del 30/05/2023).
In definitiva, la domanda di addebito avanzata dalla parte convenuta è infondata e deve essere rigettata.
5.- Relativamente alle figlie RA e FR, occorre prendere atto che, nelle more del giudizio, costoro sono diventate non solo maggiorenni ma, per stessa ammissione della parte attrice, anche economicamente autosufficienti.
Devono, pertanto, essere revocate le statuizioni di natura personale
(affidamento, collocamento e diritto di visita) a loro inerenti mentre la domanda di contribuzione al loro mantenimento deve intendersi rinunciata a far data dal 31/01/2023, data in cui la parte attrice ha precisato le conclusioni non riproponendo la domanda medesima e dando atto della sopravvenuta indipendenza economica.
Quanto alla situazione pregressa, deve essere confermato, anche alla luce dell'assenza di una specifica istanza di modifica ex art. 709 co. 4 c.p.c.,
8 R.G. 8658/2018
quanto già disposto in via provvisoria dalla Presidente delegata in occasione della prima comparizione dei coniugi.
6.- La domanda volta all'ottenimento dell'assegnazione della casa familiare proposta dalla parte convenuta non ha pregio.
Ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. il godimento della casa familiare è attribuito avuto riguardo all'interesse dei figli non economicamente autosufficienti.
Orbene, posto che la prole non è mai stata collocata presso la parte convenuta e che sin dall'udienza presidenziale è stato accertato che si fosse spezzato il legame tra le figlie e la casa familiare, deve ribadirsi che non sussistono i presupposti per assegnare la casa a norma dell'art. 337 sexies c.c. e che essa, pertanto, è soggetta all'ordinario regime proprietario.
7.- Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte convenuta.
I compensi sono liquidati come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al tribunale di valore indeterminabile ma a bassa complessità (da € 26.000,01 ad € 52.000,00) secondo valori superiori ai minimi e prossimi ai medi, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e delle questioni di fatto e di diritto trattate.
A norma dell'art. 133 d.P.R. 115/2002, essendo stata la parte vittoriosa provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento deve essere eseguito a favore dello Stato (cfr. Cass. sez. 6, ordinanza n.
25653 del 13/11/2020).
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 8658/2018 introdotto con ricorso del 07/09/2018 da nei confronti Parte_1 di , con l'intervento del P.M., preso atto della sentenza non CP_1 definitiva n. 2363/2021 del 31/08/2021 che ha pronunciato la separazione tra i coniugi, disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) DICHIARA che la separazione è addebitabile alla parte convenuta;
9 R.G. 8658/2018
2) RIGETTA la domanda di addebito proposta dalla parte convenuta;
3) REVOCA le statuizioni di natura personale inerenti a e ON
, frattanto divenute maggiorenni, nonché, a far data Persona_2 dal 31/01/2023, gli obblighi di contribuzione economica per il loro mantenimento posti a carico del genitore non convivente, confermando per il pregresso le statuizioni provvisoriamente già adottate;
4) RIGETTA la domanda di assegnazione della casa familiare proposta dalla parte convenuta;
5) CONDANNA alla rifusione, in favore di , CP_1 Parte_1 di spese e compensi di lite, che si liquidano in € 4.000,00 oltre R.S.F. al
15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore dello Stato.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 14/05/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
Cinzia Mondatore Presidente
FR Caputo Componente
Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione dei coniugi iscritto al n. 8658/2018 R.G. e pendente tra
), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Maria Giovanna Guido,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da avv. RA CP_1 C.F._2
Guadalupi,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 8658/2018
1.1.- ha adito questo Tribunale deducendo di aver Parte_1 contratto matrimonio con a Squinzano in data 28/09/2002. CP_1
Dalla loro unione sono nate (Campi Salentina, 20/05/2002) ON
e (Campi Salentina, 20/05/2002). Persona_2
Ha allegato che la convivenza con il coniuge sarebbe divenuta intollerabile a causa del comportamento di questi, il quale, affetto da seri problemi psichiatrici aggravati dalla arbitraria sospensione della terapia farmacologica, avrebbe assunto nei suoi confronti un atteggiamento aggressivo dal punto di vista morale e dal punto di vista fisico. In particolare, nel dicembre 2011, in occasione di un acceso diverbio, l'avrebbe spinta e fatta cadere, procurandole una ferita alla gamba. Ha precisato che in quell'episodio, intervennero gli operatori del 118, i quali avrebbero poi ricoverato il coniuge per un trattamento sanitario obbligatorio sino al gennaio successivo e che questi, dimesso dall'ospedale, avrebbe vissuto per diversi mesi separato dalla famiglia presso la casa dei propri genitori. Ha esposto, inoltre, che nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale, frattanto da lei intrapreso, i coniugi si sarebbero riconciliati.
Ha allegato di essere separata di fatto dal coniuge sin da luglio 2015 e di aver subito un ulteriore episodio di violenza in data 25/05/2016, episodio in cui il coniuge, in un moto d'ira, l'avrebbe aggredita verbalmente e fisicamente, procurando lesioni anche alla figlia FR. Allontanatosi dalla casa familiare, nei mesi successivi il coniuge avrebbe continuato ad accedere furtivamente in casa, anche di notte. Ha riferito, inoltre, che il giorno precedente all'udienza di comparizione del procedimento di separazione consensuale nel frattempo avviato, il coniuge le avrebbe comunicato di aver cambiato idea e che, a fronte dell'omessa sua comparizione, il ricorso sarebbe stato dichiarato inefficace.
Ha dedotto la contrarietà rispetto all'interesse delle figlie dell'affidamento condiviso e allegato il totale disinteresse dell'altro genitore, il quale avrebbe omesso di contribuire moralmente e materialmente al mantenimento delle figlie medesime.
2 R.G. 8658/2018
Ha allegato di percepire un assegno di invalidità civile per un importo di
€ 290,00 circa e che il medesimo emolumento viene percepito allo stesso titolo dal coniuge convenuto.
Ha concluso domandando: a) la separazione con addebito al coniuge;
b)
l'affidamento esclusivo delle figlie RA e , con Per_3 regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore in modo protetto;
c)
l'assegnazione a sé della casa familiare;
d) un contributo a carico dell'altro genitore per il mantenimento delle figlie pari ad € 300,00 con ripartizione in egual misura delle spese straordinarie. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 07/09/2018).
1.2.- si è costituito in giudizio sin dalla fase presidenziale, CP_1 non opponendosi alla pronuncia della separazione.
Per il resto ha contestato le avverse prospettazioni, allegando che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza sarebbe da addebitare al comportamento della coniuge, la quale avrebbe omesso di assisterlo dal punto di vista morale, approfittando della sua condizione di inferiorità psichica e denigrandolo più volte anche alla presenza delle figlie. Ha esposto di soffrire di un disturbo bipolare grave con ripercussioni sul funzionamento sociale, per il quale è in cura presso il centro di salute mentale di Campi
Salentina ed è stato riconosciuto invalido al 75%, con diritto a percepire un assegno di invalidità civile.
Ha riferito che entrambi gli episodi di violenza summenzionati sarebbero stati scatenati da sue crisi di nervi conseguenti alla scoperta di relazioni extraconiugali da parte della moglie, la quale dal 2016 avrebbe intrapreso una relazione tutt'ora in corso e avrebbe abbandonato la casa familiare per iniziare la convivenza con il nuovo partner.
Ha concluso domandando: a) la separazione con addebito alla coniuge;
b) l'affidamento condiviso delle figlie minori, con regolamentazione del proprio diritto di visita;
c) l'assegnazione a sé della casa familiare, alla luce della situazione di indigenza e invalidità; d) nulla a titolo di contributo al mantenimento delle figlie a suo carico. Con vittoria di spese di lite
(comparsa di risposta depositata il 25/03/2019).
3 R.G. 8658/2018
1.3.- All'udienza del 17/04/2019, la Presidente delegata, tentata invano la conciliazione tra i coniugi, ha provveduto in via temporanea ed urgente nell'interesse delle parti e dei figli e, in particolare, ha: i) affidato le figlie minori in via esclusiva a , disciplinando il diritto di visita Parte_1 dell'altro genitore;
ii) previsto un contributo a carico della parte convenuta per il mantenimento delle figlie pari ad € 125,00 mensili per ciascuna con eguale ripartizione delle spese straordinarie. Ha dunque nominato il giudice istruttore e disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero per il suo intervento in giudizio.
1.4.- Entrambe le parti hanno depositato memoria integrativa reiterando le difese già prospettate nei rispettivi scritti difensivi.
1.5.- Con la sentenza non definitiva n. 2363/2021 pubblicata il
31/08/2021, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi, disponendo con ordinanza la prosecuzione del giudizio per le questioni accessorie.
1.6.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e con l'escussione di tre testimoni.
1.7.- In occasione dell'udienza del 25/10/2024, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi alle proprie note scritte depositate per l'udienza del 24/04/2024 e, pertanto, nei seguenti termini:
a) parte attrice, dato atto della raggiunta maggiore età delle figlie: a) dichiarare l'addebito all'altro coniuge della separazione;
b) vittoria di spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario (note scritte del 09/04/2024);
b) parte convenuta: a) dichiarare l'addebito all'altra coniuge della separazione;
b) l'assegnazione a sé della casa familiare;
c) nulla a titolo di contributo al mantenimento delle figlie;
d) affidamento condiviso delle figlie con regolamentazione del proprio diritto di visita e) vittoria di spese di lite (note scritte del 23/04/2024);
c) P.M. (con nota del 04/03/2025): nulla ha opposto.
All'esito, il giudice istruttore ha rimesso la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4 R.G. 8658/2018
Ciascuna parte ha depositato comparsa conclusionale mentre soltanto la parte convenuta ha depositato memorie di replica.
2.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere delibate secondo l'ordine logico-giuridico.
2.1.- Preliminarmente, occorre prendere atto che la separazione personale tra i coniugi è stata già dichiarata con sentenza non definitiva, sicché il giudizio ha ad oggetto soltanto le questioni accessorie.
3.- La domanda di addebito proposta dalla parte attrice è fondata e merita accoglimento.
3.1.- All'esito dell'istruttoria, infatti, è emerso che la convivenza sia divenuta intollerabile a seguito del comportamento violento della parte convenuta, la quale in almeno due occasioni, una nel dicembre 2011 e l'altra nel maggio 2016, ha aggredito fisicamente la coniuge, percuotendola e provocandole lesioni.
In proposito, occorre anzitutto precisare che, essendo la violenza ai danni dei familiari ordinariamente consumata all'interno delle mura domestiche ed in assenza di estranei che possano testimoniarle, può assurgere a valido elemento di prova anche la deposizione de relato ex parte actoris, quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità (tra le altre, Cass. sez. 1, ordinanza n. 15154 del
30/05/2023).
Nel caso di specie, gli episodi di violenza allegati dalla parte attrice sono suffragati dalle dichiarazioni dei testimoni escussi e, in particolare, dalla testimonianza di , il quale ha dichiarato «ricordo l'episodio Testimone_1 del dicembre 2011 perché la zia mi chiamò per aiutarla. Non ho assistito a quell'episodio particolare, che mi è stato raccontato dalla zia e dalle mie cugine che erano state presenti, però posso dire che le ingiurie e le violenze fisiche erano continue e quotidiane e tanto posso dire perché io spesso, quasi tutti i giorni, ero a casa loro» e ha confermato che in numerose occasioni, dal 2012 in poi, abbia assunto comportamenti violenti nei CP_1 confronti della moglie ed utilizzato espressioni offensive e ingiuriose nei
5 R.G. 8658/2018
confronti delle figlie. Il medesimo testimone ha altresì confermato che abbia aggredito la coniuge il 25/05/2016, dichiarando: «anche in CP_1 quel caso l'episodio mi è stato raccontato dalla zia che ho accompagnato in ospedale per soccorrere FR che era stata ferita dal padre. Se non ricordo male in ospedale le misero dei punti di sutura». Tali dichiarazioni trovano riscontro nelle dichiarazioni della testimone , Testimone_2 vicina di casa della coppia, la quale ha confermato che alcuni comportamenti violenti sono avvenuti anche in sua presenza.
Il delineato quadro probatorio e gli episodi di violenza allegati sono, inoltre, coerenti con le prove raccolte nel giudizio penale n. 421/2018 R.G.T.
e di cui dà atto la sentenza di condanna n. 862/2021 pronunciata dal
Tribunale di Lecce in data 26/03/2021. Tra di esse, in particolare, le dichiarazioni del carabiniere intervenuto in occasione dell'episodio del dicembre 2011, che ha riferito di aver rinvenuto la parte attrice in lacrime e ferita, nonché le dichiarazioni del militare intervenuto in occasione della discussione del maggio 2016, il quale ha riferito che la parte attrice aveva riportato qualche contusione mentre la figlia FR un taglio al gomito sinistro con prognosi di dieci giorni. Nel processo penale, inoltre, sono stati acquisiti i certificati medici dai quali si evincono le lesioni riportate dalla parte attrice e dalla figlia FR in seguito all'episodio del maggio 2016 nonché numerose testimonianze che hanno in quella sede confermato e riscontrato i maltrattamenti subiti dalla parte attrice ad opera del marito.
Ciò posto, deve essere evidenziato che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse – la pronuncia di separazione personale con addebito all'autore, esonerando il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi di una situazione di crisi della coppia
(da ultimo, Cass. sez. 1, ordinanza n. 11208 del 26/04/2024).
La separazione deve essere dunque addebitata alla parte convenuta.
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4.- La domanda di addebito proposta dalla parte convenuta non merita accoglimento.
Quanto alla violazione del dovere di assistenza, deve anzitutto evidenziarsi la genericità delle allegazioni (abbandono affettivo, approfittamento dello stato di menomazione psicofisica del marito), che sembrano riferirsi all'intera vita matrimoniale tra i coniugi e non riguardano singoli episodi prossimi alla separazione, sicché è impossibile delibare la loro incidenza concreta sulla crisi del rapporto.
Quanto alla violazione dell'obbligo di fedeltà, occorre precisare che l'allegata relazione extraconiugale del 2011, quantunque flebilmente riscontrata dalle dichiarazioni di , non può assumere rilievo ai Parte_2 fini della dichiarazione di addebito stante la riconciliazione pacificamente avvenuta tra i coniugi in seguito a quella prima separazione. Con riferimento alla relazione extraconiugale del 2016, la parte non è riuscita a dimostrare che questa fosse stata intrapresa prima dell'epoca in cui avvenne la separazione di fatto dei coniugi o, in ogni caso, prima del deposito del ricorso per separazione consensuale, avvenuto in data 05/08/2016 (cfr. all.
5 fasc. parte attrice).
È rimasto, pertanto, sfornito di supporto probatorio il nesso di casualità tra i motivi dedotti e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto, infine, all'abbandono della casa familiare, è emerso che esso sia stato successivo al determinarsi della situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza e, in particolare, alla separazione di fatto tra i coniugi avvenuta nel maggio 2016 (circostanza questa confermata dalle testimonianze assunte - cfr. : «è vero che dopo Testimone_1 CP_1
l'episodio del maggio 2016 si è trasferito a casa dei propri genitori, allontanandosi dalla casa familiare»).
È emerso, inoltre, che l'allontanamento sia stato la conseguenza del comportamento della parte convenuta, la quale continuava ad entrare nella casa familiare anche in stato di agitazione (cfr. : «è Testimone_2 accaduto che in orari diurni io fossi presente in casa della sig.ra Pt_1 allorquando arrivava che entrava con le proprie chiavi. A volte CP_1
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era tranquillo, altre no» oppure : «è vero che nel periodo Testimone_1 maggio/ottobre 2016 entrava nella casa familiare sia di giorno CP_1 che di notte e spostava le cose, strappava dei fogli tipo coriandoli e li spargeva per casa, faceva i dispetti»).
La parte convenuta, insomma, non è riuscita a dimostrare che l'abbandono della casa sia stato causa della separazione, avendo anzi la controparte dimostrato che l'allontanamento è stato successivo alla separazione di fatto e frutto di una scelta in larga misura coartata dell'altro coniuge.
In proposito è, infatti, necessario evidenziare che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa sufficiente di addebito, in quanto comporta l'impossibilità della convivenza, a meno che il coniuge allontanatosi, e che ne è onerato, non provi che l'abbandono è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero che sia intervenuto allorché si era già manifestata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, anche se la domanda di separazione non era stata già proposta (in termini, Cass. civ. Sez. I, sentenza n. 15212 del 30/05/2023).
In definitiva, la domanda di addebito avanzata dalla parte convenuta è infondata e deve essere rigettata.
5.- Relativamente alle figlie RA e FR, occorre prendere atto che, nelle more del giudizio, costoro sono diventate non solo maggiorenni ma, per stessa ammissione della parte attrice, anche economicamente autosufficienti.
Devono, pertanto, essere revocate le statuizioni di natura personale
(affidamento, collocamento e diritto di visita) a loro inerenti mentre la domanda di contribuzione al loro mantenimento deve intendersi rinunciata a far data dal 31/01/2023, data in cui la parte attrice ha precisato le conclusioni non riproponendo la domanda medesima e dando atto della sopravvenuta indipendenza economica.
Quanto alla situazione pregressa, deve essere confermato, anche alla luce dell'assenza di una specifica istanza di modifica ex art. 709 co. 4 c.p.c.,
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quanto già disposto in via provvisoria dalla Presidente delegata in occasione della prima comparizione dei coniugi.
6.- La domanda volta all'ottenimento dell'assegnazione della casa familiare proposta dalla parte convenuta non ha pregio.
Ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. il godimento della casa familiare è attribuito avuto riguardo all'interesse dei figli non economicamente autosufficienti.
Orbene, posto che la prole non è mai stata collocata presso la parte convenuta e che sin dall'udienza presidenziale è stato accertato che si fosse spezzato il legame tra le figlie e la casa familiare, deve ribadirsi che non sussistono i presupposti per assegnare la casa a norma dell'art. 337 sexies c.c. e che essa, pertanto, è soggetta all'ordinario regime proprietario.
7.- Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte convenuta.
I compensi sono liquidati come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al tribunale di valore indeterminabile ma a bassa complessità (da € 26.000,01 ad € 52.000,00) secondo valori superiori ai minimi e prossimi ai medi, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e delle questioni di fatto e di diritto trattate.
A norma dell'art. 133 d.P.R. 115/2002, essendo stata la parte vittoriosa provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento deve essere eseguito a favore dello Stato (cfr. Cass. sez. 6, ordinanza n.
25653 del 13/11/2020).
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 8658/2018 introdotto con ricorso del 07/09/2018 da nei confronti Parte_1 di , con l'intervento del P.M., preso atto della sentenza non CP_1 definitiva n. 2363/2021 del 31/08/2021 che ha pronunciato la separazione tra i coniugi, disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) DICHIARA che la separazione è addebitabile alla parte convenuta;
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2) RIGETTA la domanda di addebito proposta dalla parte convenuta;
3) REVOCA le statuizioni di natura personale inerenti a e ON
, frattanto divenute maggiorenni, nonché, a far data Persona_2 dal 31/01/2023, gli obblighi di contribuzione economica per il loro mantenimento posti a carico del genitore non convivente, confermando per il pregresso le statuizioni provvisoriamente già adottate;
4) RIGETTA la domanda di assegnazione della casa familiare proposta dalla parte convenuta;
5) CONDANNA alla rifusione, in favore di , CP_1 Parte_1 di spese e compensi di lite, che si liquidano in € 4.000,00 oltre R.S.F. al
15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore dello Stato.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 14/05/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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