Articolo 3 della Legge 5 aprile 1966, n. 182
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 maggio 1966
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro disporra', con separato decreto, la corresponsione dell'interesse, fissandone il relativo tasso, sulle somme anticipate dall'Ufficio italiano dei cambi, maturato durante il periodo compreso tra la data di ciascun versamento da parte dell'Ufficio stesso e quello della emissione dei relativi certificati.
Entrata in vigore il 1 maggio 1966