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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/03/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. 9767/2021 R.G., passata in decisione all'udienza del 14/03/2025, tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Mauro Falangone in virtù mandato Parte_1 alle liti in atti,
OPPONENTE
CONTRO
e per essa quale mandataria di , in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Marco Rossi in virtù mandato alle liti in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione al d.i. n. ing. 2378/2021 (R.G. n. 8338/2021)
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
La Sig.ra ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. ing. 2378/2021 (R.G. n. Parte_1 8338/2021) per l'accertamento dell'insussistenza del credito vantato dalla società opposta, pari ad € 33.226,66, oltre interessi e spese della procedura monitoria, scaturente dal contratto di finanziamento n. 2899540 stipulato il 24/02/2016 con la cedente Intesa San Paolo s.p.a. A sostegno, ha eccepito l'indeterminatezza della pretesa creditoria, in quanto i documenti posti da controparte a sostegno della domanda non rispettavano i requisiti di forma e sostanza richiesti dalla norma di favore per violazione dell'art. 50 d.lgs 385/1993; la vessatorietà delle clausole del contratto di finanziamento;
l'illegittima applicazione e richiesta di interessi il cui tasso non era stato indicato con la chiarezza ai fini della corretta ricostruzione del rapporto contrattuale;
la violazione della normativa in materia bancaria e violazione del codice del consumo, nella specie deducendo la discrasia tra TAEG pattuito e TAEG applicato, con la conseguente applicazione dell' art. 117 TUB. Si è costituita la società opposta, eccependo, preliminarmente, in rito, l'improcedibilità dell'opposizione in quanto la società era mera procuratrice Controparte_2 processuale/mandataria ed è, quindi, priva di legittimazione passiva, con la conseguenza del passaggio in giudicato del DI, per mancata notifica a nei 40 giorni dalla Controparte_1 notifica. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo di avere documentalmente dato prova del credito ingiunto;
ha contestato la genericità dell'eccezione di vessatorietà delle clausole contrattuali, ed ha aggiunto che la banca aveva chiaramente indicato le somme richieste a titolo di capitale, di rate scadute e non pagate e di interessi di mora. Ha infine contestato la genericità delle doglianze inerenti la difformità del TAEG, non avendo parte opponente allegato alcun calcolo a sostegno. La causa è stata istruita documentalmente e con la CTU econometrica. L'opposizione è parzialmente fondata. Preliminarmente, in rito, si osserva che la società opposta , anche se Controparte_2 non espressamente indicato nell'atto introduttivo del giudizio, deve ritenersi evocata in giudizio quale mandataria di . Tanto lo si evince dalla circostanza che il credito Controparte_1
è stato ceduto pacificamente da ad , che ha Controparte_3 Controparte_1 richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto conferendo mandato a Controparte_2
per il recupero del credito relativo al finanziamento. Passando all' esame del merito, in ordine
[...] all'inclusione della polizza nel calcolo del TAEG, il relativo costo deve essere ricompreso, come affermato dalla giurisprudenza prevalente (ex multis si ricordano le sentenze della Corte di Cassazione Civile n. 8806/2017, 9298/2018, 5160/2018,22458/2018, 17466/2020 e 22465/2021, secondo cui “prescindendo dalla asserita facoltatività o meno della polizza assicurativa, i costi per l'assicurazione devono essere considerati nel calcolo quando vi sia, come nella controversia su cui lo scrivente CTU sta relazionando, un collegamento genetico e funzionale tra la concessione del prestito e la copertura assicurativa. Tale collegamento genetico e funzionale si ravvisa ogniqualvolta esistano, non necessariamente tutti e contemporaneamente, i seguenti elementi: la contestualità tra la sottoscrizione del contratto di finanziamento e la sottoscrizione del contratto assicurativo, la medesima durata dei due contratti, la copertura del rischio di credito, l'inclusione dell'adesione al contratto assicurativo nello stesso contratto di finanziamento, un indennizzo che sia stato parametrato al debito residuo e, infine, che il premio di polizza sia stato finanziato con la stessa concessione di credito”). Il principio (seppur con riferimento alla nozione di TEG) è stato di recente affermato anche dalla Suprema Corte (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 16/04/2018 n.
9298 Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/04/2018, n. 9298), con argomentazioni estensibili al TAEG, c.f.r. sentenza del Tribunale di Lecce, sez. commerciale n. 787/2022. Ciò posto, l'espletata CTU ha accertato che “In definitiva, il contratto in oggetto risulta pienamente rispondente alle norme di legge sotto il profilo della disciplina anti-usura che delle norme civilistiche attinenti la determinabilità dell'oggetto. Sul merito della trasparenza delle condizioni economiche praticate si evidenzia che la polizza assicurativa è stata indicata nel contratto come “condizione esclusa da calcolo del TAEG” contrariamente invece alle spese di istruttoria considerate come “condizione inclusa nel TAEG. E' pertanto intuitivo evincere come il TAEG indicato in contratto dalla Banca erogante (pari al 9,17%) debba necessariamente essere inferiore a quello ricalcolato secondo le indicazioni richieste dall'Ill.mo Giudice con i quesiti posti e pari, come da calcoli allegati, all' 11,141%”. Ha quindi rideterminato integralmente il piano di ammortamento ricalcolando gli interessi corrispettivi ad un tasso sostitutivo pari al rendimento minimo dei Buoni Ordinari del
Tesoro (BOT) rilevato nei 12 mesi precedenti il periodo di decorrenza degli interessi, allegando i conteggi relativi al piano di ammortamento rivisto con l'applicazione del tasso sostitutivo di cui art. 125 bis, c. 6 TUB (tasso minimo dei BOT) pro tempore vigente, giungendo alla conclusione che il credito finale dell' opposta inerente gli interessi ammonta ad Euro 2.742,75. Le conclusioni cui è giunto il CTU (così come il procedimento utilizzato) risultano immuni da vizi logici e/o procedimentali e vengono fatte proprie dal giudicante. Pertanto, alla somma di Euro 25.051,14, di sorte capitale (Euro 21.595,68 a titolo di capitale residuo + Euro 3455,46 per rate scadute e non pagate), va aggiunta quella relativa agli interessi, per la somma di Euro 2.742,75, come rideterminata dal CTU, per un totale complessivo di Euro 27.793,89, che costituisce il credito effettivo della società opposta. Le spese, in virtù dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione, vengono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, sez. II civile, Giudice Onorario dott. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto n. ing. 2378/2021 (R.G. n. 8338/2021);
2. dichiara che il debito residuo dell'opponente ammonta ad Euro 27.793,89;
3. condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di Euro 27.793,89, oltre interessi legali dalla data della notifica del decreto ingiuntivo sino al soddisfo;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
5. Pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CTU:
Lecce, 14.03.2025 Il Giudice Onorario
dott. Cosimo CALVI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. 9767/2021 R.G., passata in decisione all'udienza del 14/03/2025, tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Mauro Falangone in virtù mandato Parte_1 alle liti in atti,
OPPONENTE
CONTRO
e per essa quale mandataria di , in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Marco Rossi in virtù mandato alle liti in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione al d.i. n. ing. 2378/2021 (R.G. n. 8338/2021)
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
La Sig.ra ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. ing. 2378/2021 (R.G. n. Parte_1 8338/2021) per l'accertamento dell'insussistenza del credito vantato dalla società opposta, pari ad € 33.226,66, oltre interessi e spese della procedura monitoria, scaturente dal contratto di finanziamento n. 2899540 stipulato il 24/02/2016 con la cedente Intesa San Paolo s.p.a. A sostegno, ha eccepito l'indeterminatezza della pretesa creditoria, in quanto i documenti posti da controparte a sostegno della domanda non rispettavano i requisiti di forma e sostanza richiesti dalla norma di favore per violazione dell'art. 50 d.lgs 385/1993; la vessatorietà delle clausole del contratto di finanziamento;
l'illegittima applicazione e richiesta di interessi il cui tasso non era stato indicato con la chiarezza ai fini della corretta ricostruzione del rapporto contrattuale;
la violazione della normativa in materia bancaria e violazione del codice del consumo, nella specie deducendo la discrasia tra TAEG pattuito e TAEG applicato, con la conseguente applicazione dell' art. 117 TUB. Si è costituita la società opposta, eccependo, preliminarmente, in rito, l'improcedibilità dell'opposizione in quanto la società era mera procuratrice Controparte_2 processuale/mandataria ed è, quindi, priva di legittimazione passiva, con la conseguenza del passaggio in giudicato del DI, per mancata notifica a nei 40 giorni dalla Controparte_1 notifica. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo di avere documentalmente dato prova del credito ingiunto;
ha contestato la genericità dell'eccezione di vessatorietà delle clausole contrattuali, ed ha aggiunto che la banca aveva chiaramente indicato le somme richieste a titolo di capitale, di rate scadute e non pagate e di interessi di mora. Ha infine contestato la genericità delle doglianze inerenti la difformità del TAEG, non avendo parte opponente allegato alcun calcolo a sostegno. La causa è stata istruita documentalmente e con la CTU econometrica. L'opposizione è parzialmente fondata. Preliminarmente, in rito, si osserva che la società opposta , anche se Controparte_2 non espressamente indicato nell'atto introduttivo del giudizio, deve ritenersi evocata in giudizio quale mandataria di . Tanto lo si evince dalla circostanza che il credito Controparte_1
è stato ceduto pacificamente da ad , che ha Controparte_3 Controparte_1 richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto conferendo mandato a Controparte_2
per il recupero del credito relativo al finanziamento. Passando all' esame del merito, in ordine
[...] all'inclusione della polizza nel calcolo del TAEG, il relativo costo deve essere ricompreso, come affermato dalla giurisprudenza prevalente (ex multis si ricordano le sentenze della Corte di Cassazione Civile n. 8806/2017, 9298/2018, 5160/2018,22458/2018, 17466/2020 e 22465/2021, secondo cui “prescindendo dalla asserita facoltatività o meno della polizza assicurativa, i costi per l'assicurazione devono essere considerati nel calcolo quando vi sia, come nella controversia su cui lo scrivente CTU sta relazionando, un collegamento genetico e funzionale tra la concessione del prestito e la copertura assicurativa. Tale collegamento genetico e funzionale si ravvisa ogniqualvolta esistano, non necessariamente tutti e contemporaneamente, i seguenti elementi: la contestualità tra la sottoscrizione del contratto di finanziamento e la sottoscrizione del contratto assicurativo, la medesima durata dei due contratti, la copertura del rischio di credito, l'inclusione dell'adesione al contratto assicurativo nello stesso contratto di finanziamento, un indennizzo che sia stato parametrato al debito residuo e, infine, che il premio di polizza sia stato finanziato con la stessa concessione di credito”). Il principio (seppur con riferimento alla nozione di TEG) è stato di recente affermato anche dalla Suprema Corte (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 16/04/2018 n.
9298 Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/04/2018, n. 9298), con argomentazioni estensibili al TAEG, c.f.r. sentenza del Tribunale di Lecce, sez. commerciale n. 787/2022. Ciò posto, l'espletata CTU ha accertato che “In definitiva, il contratto in oggetto risulta pienamente rispondente alle norme di legge sotto il profilo della disciplina anti-usura che delle norme civilistiche attinenti la determinabilità dell'oggetto. Sul merito della trasparenza delle condizioni economiche praticate si evidenzia che la polizza assicurativa è stata indicata nel contratto come “condizione esclusa da calcolo del TAEG” contrariamente invece alle spese di istruttoria considerate come “condizione inclusa nel TAEG. E' pertanto intuitivo evincere come il TAEG indicato in contratto dalla Banca erogante (pari al 9,17%) debba necessariamente essere inferiore a quello ricalcolato secondo le indicazioni richieste dall'Ill.mo Giudice con i quesiti posti e pari, come da calcoli allegati, all' 11,141%”. Ha quindi rideterminato integralmente il piano di ammortamento ricalcolando gli interessi corrispettivi ad un tasso sostitutivo pari al rendimento minimo dei Buoni Ordinari del
Tesoro (BOT) rilevato nei 12 mesi precedenti il periodo di decorrenza degli interessi, allegando i conteggi relativi al piano di ammortamento rivisto con l'applicazione del tasso sostitutivo di cui art. 125 bis, c. 6 TUB (tasso minimo dei BOT) pro tempore vigente, giungendo alla conclusione che il credito finale dell' opposta inerente gli interessi ammonta ad Euro 2.742,75. Le conclusioni cui è giunto il CTU (così come il procedimento utilizzato) risultano immuni da vizi logici e/o procedimentali e vengono fatte proprie dal giudicante. Pertanto, alla somma di Euro 25.051,14, di sorte capitale (Euro 21.595,68 a titolo di capitale residuo + Euro 3455,46 per rate scadute e non pagate), va aggiunta quella relativa agli interessi, per la somma di Euro 2.742,75, come rideterminata dal CTU, per un totale complessivo di Euro 27.793,89, che costituisce il credito effettivo della società opposta. Le spese, in virtù dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione, vengono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, sez. II civile, Giudice Onorario dott. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto n. ing. 2378/2021 (R.G. n. 8338/2021);
2. dichiara che il debito residuo dell'opponente ammonta ad Euro 27.793,89;
3. condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di Euro 27.793,89, oltre interessi legali dalla data della notifica del decreto ingiuntivo sino al soddisfo;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
5. Pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CTU:
Lecce, 14.03.2025 Il Giudice Onorario
dott. Cosimo CALVI