Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 26/02/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1930/2021
Tribunale Ordinario di Lagonegro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Gerardina Guglielmo, all'esito dell'udienza del 18.02.2025, celebrata nelle forme della TRATTAZIONE
, lette le note, ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e Pt_1 delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1930/2021 R.G. TRA
, C.F. , nata in [...] il Parte_2 C.F._1 01.09.1950, qualificatasi erede di , C.F. Persona_1
, nato in [...] il [...] ed ivi deceduto in data C.F._2 10.03.2024, rapp.ti e difesi, giusta procura, dall'Avv. Carmen De Paola con cui elett.te domiciliano come in atti;
RICORRENTE E
persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'Avv. Gianfranco Vittori, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA PRETORIA 263 POTENZA;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. , in data 14.10.2020, proponeva innanzi all'intestato Persona_1 Tribunale, giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario necessario al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché allo status di portatore di handicap con connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, c. 3, L. 104/92, deducendo di aver inoltrato, in data 19.05.2020 le apposite domande alla competente sede e di essere stato tuttavia CP_1 riconosciuto, all'esito della visita medica collegiale del 10.09.2020, “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (…) grave 100%” e portatore di handicap lieve, ai sensi dell'art. 3, c. 1, L. 104/92. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, veniva conferito l'incarico al Ctu nella persona del dott. , il quale, con perizia depositata in data 20.09.2021, Persona_2 concludeva ritenendo l'istante invalido nella misura del 100% ma senza necessità di
seguiva la costituzione in giudizio di
[...]
qualificatasi erede, che insisteva per il riconoscimento in favore del de cuius del Parte_2 diritto all'indennità di accompagnamento e la conseguente corresponsione dei relativi ratei ex art. 1 legge n. 18.02.80, dal dì della domanda amministrativa al giorno del decesso. Con provvedimento del 12.09.2024 il Tribunale richiedeva al Ctu nuovi chiarimenti in ordine all'ulteriore documentazione medica: questi pervenivano in data 23.09.2024. Alla udienza del 18.02.2025 la causa era decisa con la presente sentenza depositata ex art. 127 ter cpc.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di cui alla presente motivazione. L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero alla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
3. Il Consulente incaricato, dott. nella precedente fase di ATPO aveva Per_2 riconosciuto l'istante affetto da “Cardiopatia ischemica;
Poliartrosi con impegno funzionale;
Arteriopatia periferica con ateromasia tronchi sovraortici;
Involuzione mentale senile;
Pregressa pancreatite in colelitiasi” argomentando che:
“La cardiopatia ischemica include tutte le condizioni in cui si verifica un insufficiente apporto di sangue e di ossigeno al muscolo cardiaco. La causa più frequente è l'aterosclerosi caratterizzata dalla presenza di placche ad elevato contenuto di colesterolo (ateromi) nelle arterie coronariche. La cardiopatia ischemica presenta manifestazioni differenti, quali l'angina pectoris stabile e instabile e l'insufficienza miocardica. L'arteriopatia periferica è
Pag. 2 di 5 una patologia del sistema circolatorio caratterizzata dalla riduzione dell'afflusso di sangue (e quindi di ossigeno) alle arterie degli arti superiori e inferiori, dovuto all'ostruzione e al restringimento di queste ultime. Interessa più spesso gli arti inferiori. L'ateromasia dei tronchi sovraortici. I tronchi sovraortici sono sede di possibile patologia ateromasica, infiammatoria, dissecante. Arteriopatia periferica. È un problema circolatorio che consiste nell'ostruzione delle arterie periferiche (iliache, femorali, ecc… consiste nella presenza di restringimenti (stenosi) di varia natura che riducono la cavità (lume) delle arterie stesse. L'ostruzione causa una riduzione del flusso sanguigno in un determinato territorio dell'organismo (di solito la muscolatura degli arti inferiori) con conseguente sintomatologia (esempio dolore muscolare o claudicatio intermittens). La poliartrosi è un processo degenerativo a carico di più articolazioni;
rappresenta un processo fisiologico, che con gli anni diviene sempre più impegnativo, in quanto l'usura cartilaginea compromette il normale funzionamento articolare. L'involuzione senile: il cervello umano va incontro ad un normale processo di involuzione: diventa più piccolo di volume, perde alcuni neuroni e non è più efficace come un tempo nel trasmettere i segnali nervosi. Ciò quando si supera la mezza età tra i 60 e i 65 anni. Si assiste ad un progressivo deterioramento delle funzioni cognitive che inizialmente di solito inizia con la compromissione della memoria per fatti recenti, ma con il progredire della patologia va ad interessare altre funzioni, quindi il linguaggio, la capacità di ragionamento, ecc… La colelitiasi è la presenza di uno o più calcoli biliari nella colecisti. La presenza di calcoli biliari tende a essere generalmente asintomatica. Il sintomo più frequente è la colica biliare;
la presenza di calcoli biliari non causa dispepsia. Fra le complicanze più gravi sono incluse colecistite;
ostruzione delle vie biliari (da migrazione di calcoli nelle vie biliari (coledocolecistite), a volte con sovrainfezione batterica (colangite); e pancreatiti acute biliari. La colecistectomia rappresenta la terapia per una colelitiasi sintomatica o complicata.” Alla luce di ciò concludeva, come anzidetto, ritenendo il periziato invalido nella misura del 100% senza necessità d'accompagnamento ed in condizione di handicap art. 3 comma 3, a far data dalla visita medica peritale. 3.1. Già in sede di osservazioni alla bozza, ex art. 195, ultimo comma, c.p.c., il ricorrente evidenziava che dalla certificazione in atti - in particolare quella del 24.08.2020 (certificato geriatrico) e del 20.02.2020 - emergeva già che il non fosse in grado di Per_1 compiere gli atti di vita quotidiana. Il Consulente incaricato, in risposta a dette osservazioni, preliminarmente evidenziando di aver riportato ed esaminato, nella relazione medica, tutta la documentazione contenuta nel fascicolo, in ogni suo aspetto, chiariva che “dai rilievi amnestici, nonché dall'esame obiettivo, il paziente gode di una certa autonomia deambulatoria con lieve limitazione nei movimenti di flesso-estensione del rachide e delle ginocchia.” Inoltre,
“dal punto di vista neurologico, all'esame obiettivo il paziente, tranne amnesie per episodi remoti, pressoché fisiologico nei pazienti anziani, appare lucido ed orientato nel tempo e nello spazio, eloquio scarso, ideazione rallentata, ansioso con turbe dell'umore orientato verso tinte di carattere depressivo. Alla luce di ciò il paziente gode di una certa autonomia, che gli permette di poter attendere alle più comuni attività di vita quotidiana, come mangiare, vestirsi, badare alla pulizia personale, ecc.”. Le censure anzidette sono state, poi, pedissequamente riportate nel ricorso per cui si procede, unitamente a nuova ed ulteriore documentazione sanitaria, successiva non solo al
Pag. 3 di 5 procedimento per ATP ma all'iscrizione stessa del ricorso di opposizione. Detta documentazione è stata positivamente valutata dal Ctu, dott. il quale, mediante la Per_2 relazione integrativa, depositata telematicamente in data 23.09.2024, ha modificato il giudizio precedentemente reso sulla base, soprattutto, della valutazione neurologica del 12.09.2023, che attesta, a parere del Consulente, un peggioramento delle condizioni cliniche generali del paziente rispetto alle valutazioni precedenti. Pertanto, ha riconosciuto proprio dal 12.09.2023, la sussistenza in capo a del requisito sanitario utile Persona_1 all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento. 3.2. Le conclusioni del medico incaricato, certamente esaurienti, sono ritenute complessivamente convincenti dal giudice, sufficientemente argomentate, immuni da vizi logici quantomeno sulla base degli elementi scientifici di questo giudice. Pertanto, essendo del tutto corretta la determinazione a cui perviene il CTU, debbono essere confermate le conclusioni del medesimo con conseguente riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 12.09.2023 e sino all'exitus.
3.3. Le contestazioni in punto di decorrenza mosse dalla parte ricorrente non appaiono meritevoli di accoglimento. La datazione del beneficio dell'indennità di accompagnamento è stata effettuata (come ribadito dal Ctu anche in sede di integrazione peritale) sulla base di quelle che sono le conoscenze mediche in tema di storia naturale ed evoluzione delle patologie umane in assenza di pregnanti certificazioni che corroborino l'effettiva data del peggioramento medesimo. Infatti, mancano elementi indicativi di eventi avversi acuti che possano consentire una diversa datazione, sussistendo sostanzialmente un continuum evolutivo. La decorrenza, pertanto, appare coerente con gli accertamenti effettuati dal Ctu, ma anche conforme alle risultanze della documentazione sanitaria in atti, attesa anche l'espressa valutazione compiuta dal Ctu in sede di visita peritale. Le risultanze della CTU espletata nel corso del giudizio per ATP appaiono, pertanto, esaustive, complete ed immuni da vizi.
4. Va, infine, precisato che non può essere dichiarato il diritto, previa sussistenza dei CP_ requisiti socio-economici, alla corresponsione della prestazione richiesta e l non può essere condannato all'erogazione della prestazione richiesta in relazione al requisito sanitario accertato. L'inammissibilità di un accertamento dei suddetti requisiti si giustifica dovendo ritenersi estranea al giudizio di opposizione l'indagine sulla sussistenza dei requisiti socio-economici. Infatti l'ultima parte del 5° c. dell'art. 445 bis precisa che gli Enti previdenziali
“subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti prevista dalla normativa vigente” provvedono al pagamento delle prestazioni entro 120 giorni. Poiché il ricorso introduttivo del giudizio di cui all'ultimo comma del citato articolo è proposto da colui che “abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente …..” e deve contenere, specificamente, a pena di inammissibilità “i motivi della contestazione” che non possono che riguardare le valutazioni sanitarie (le uniche oggetto dell' ATP) è evidente come rimangono estranei al ricorso i requisiti socio-economici. Ciò è confermato dal contenuto dell'ultimo comma che sancisce l'inappellabilità per la
“sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente ….” che non può essere diverso dal giudizio relativo a “domanda diretta al riconoscimento del proprio diritto …..alla prestazione assistenziale/previdenziale di cui al primo comma”. E', peraltro, coerente con il sistema così ricostruito, la previsione di inappellabilità a seguito di un doppio giudizio sul requisito sanitario, mentre non lo sarebbe con riferimento
Pag. 4 di 5 ai requisiti socio-economici sottoposti a valutazione solo a seguito del ricorso di cui all'ultimo comma. Resta da chiedersi, in tale costruzione, a quale azione intende riferirsi il 1° comma dell'art. 445 bis quando parla di “domanda per il riconoscimento del proprio diritto”. E' evidente che tale domanda concerne il diritto alla prestazione assistenziale/previdenziale negata in sede amministrativa per il disconoscimento dei requisiti socio-economici. In tal caso l'interessato promuoverebbe il suddetto giudizio, soggetto ad una doppia valutazione di primo e secondo grado secondo le regole generali. 5. L'accertata insorgenza del requisito sanitario da epoca successiva alla domanda amministrativa, al deposito del ricorso per ATP e del presente ricorso in opposizione ( dopo circa 2 anni), giustifica la integrale compensazione delle spese di lite. Ed invero, tale situazione processuale, ai nostri fini, comporta che la prestazione congruamente è stata negata in sede amministrativa e che l'ente previdenziale bene ha fatto a resistere nel giudizio introdotto dalla parte privata, quando ancora non erano maturate le componenti del diritto azionato. La circostanza che l'art. 149 disp. att. c.p.c., in considerazione dei peculiari interessi sottoposti alla cognizione del giudice previdenziale, consenta, derogando al principio processuale generale della domanda, la ricognizione anche dell'aggravamento della malattia, non può comportare la valutazione in termini di soccombenza della condotta dell'ente che, in precedenza, si sia opposto alla pretesa e all'azione dell'assistibile. Le spese della consulenza vanno poste a carico della parte resistente come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1. in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che , Persona_1 nato in [...] il [...] ed ivi deceduto in data 10.03.2024, possedeva il requisito sanitario per beneficiare della indennità di accompagnamento dal 12.09.2023 e sino al 10.03.2024;
2. compensa integralmente le spese di lite;
CP_
3. pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica già provvisoriamente liquidate con separato decreto. Lagonegro, 21.02.2025
Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo
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