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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/07/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - Sezione Civile del Lavoro- in persona del dott. ALESSANDRO BARENGHI ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART 127 TER CPC
nella causa promossa da
- - Parte_1 Parte_2 [...]
elettivamente domiciliati presso l'avv. NORSCIA Parte_3
ANTONIO che li rappresenta RICORRENTI
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dal Prof. Avv.
Roberto Pessi PEC: ; fax: Email_1
0685231343) e dall'Avv. Francesco Giammaria
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 I ricorsi, diretti ad ottenere la condanna del CP_1
convenuto alla riliquidazione del capitale pensionistico, che sono stati riuniti per ragioni di connessione oggettiva, risultano infondati.
In primo luogo, la pretesa di parte ricorrente avente ad oggetto la rideterminazione di un maggior capitale rispetto a quello già liquidato dal Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Controparte_1
e spettante in sostituzione del trattamento pensionistico collide con la concreta regolamentazione dei contrapposti interessi ed oneri che le parti hanno previsto con la offerta di capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche e con la successiva, integrale, accettazione manifestata dagli odierni ricorrenti con la sottoscrizione del modulo di adesione;
invero i/le ricorrenti nel modulo sottoscritto hanno dichiarato di essere pienamente consapevoli “del significato, del contenuto e degli effetti conseguenti della vostra proposta relativa a quanto in oggetto, qui integralmente richiamata”; hanno inoltre dichiarato di voler esercitare l'opzione per la liquidazione di un capitale in luogo del trattamento pensionistico e di rinunciare a tutti i diritti connessi alla propria posizione presso il Fondo;
nonché al ricalcolo della capitalizzazione della pensione;
orbene in presenza di tale univoca dichiarazione negoziale, del resto improntata a trasparenza, può ritenersi che la pretesa attorea sia sfornita di fondamento.
2 Al fine di farsi carico dei rilievi e delle doglianze svolte nei ricorsi riuniti, il giudicante può richiamare integralmente la sentenza n132/2025,
RG n. 888/2024, che con percorso condivisibile ha affermato:
2. Le principali questioni oggetto della presente causa sono già state affrontate dal Tribunale di Milano, in vertenze sovrapponibili alle odierne, definite con sentenze prodotte in copia nel presente giudizio, ovvero citate in quelle offerte in comunicazione, alle cui motivazioni, del tutto condivisibili, appare utile fare richiamo.
Secondo detti precedenti: -i ricorrenti sembrano lamentare un non meglio precisato vizio del consenso, connesso all'errata quantificazione dell'importo della capitalizzazione, con conseguente diritto alla
“rideterminazione del capitale”, ma la domanda di rideterminazione del maggior capitale presuppone e conferma la piena efficacia delle pattuizioni intervenute che non sono state poste in discussione. È evidente allora che qualsiasi pretesa diversa da quelle scaturenti dalle previsioni contrattuali in questione presuppone un eventuale accertamento dell'invalidità delle medesime, che non è stato richiesto.
I ricorrenti rilevano che sarebbero stati indotti in rilevante errore dalla condotta del resistente. Anche a voler ritenere fondata la CP_1
sussistenza di un errore gli istanti avrebbero dovuto formulare una domanda di annullamento del contratto, che nel caso di specie non è stata proposta>> [Trib. Milano, sent. n. 5187/2024, pubbl. 20.11.2024; conf.
3 Trib. Milano sent. n. 4037/2024 pubbl.
7.10.2024 e Trib. Milano sent. n.
2108/2024 del 22.4.2024, secondo cui la domanda di annullamento del contratto, non proposta, è invece l'<>]; -peraltro, <> (Trib. Milano, sent.
n. 5187/2024, cit.);
-i ricorrenti asseriscono che avrebbero avuto poco tempo per comprendere il profilo economico e finanziario dell'operazione, ma l'errore sulla valutazione economica della cosa oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto, in quanto il difetto di qualità della cosa deve attenere solo ai diritti ed obblighi che il contratto in concreto sia idoneo ad attribuire, e non al valore economico del bene oggetto del contratto, che afferisce non all'oggetto del contratto ma alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un determinato accordo, non tutelata con lo strumento dell'annullabilità anche perché non è riconosciuta dall'ordinamento tutela rispetto al cattivo uso dell'autonomia contrattuale, e all'errore sulle proprie, personali valutazioni, delle quali ciascuno dei contraenti assume il rischio” (Cfr. Cass. sentenza n. 5139/2003).
L'errore costituisce un vizio della volontà che ricorre nell'ipotesi in cui il processo formativo della decisione di una parte di addivenire alla stipulazione di un negozio giuridico sia stato caratterizzato una falsa o mancata conoscenza di elementi di fatto o di diritto concernenti il negozio da essa compiuto.
Ai fini della rilevanza l'errore deve essere necessariamente essenziale
(art. 1429 c.c.) e riconoscibile (art. 1431 c.c.): nei casi in cui tali due elementi non siano ravvisabili, esso non è rilevante. Per tali ragioni non è ipotizzabile una causa di annullabilità ed il negozio giuridico resterà in vigore, efficace e vincolante. Nel caso di specie i ricorrenti non
4 lamentano di avere errato né sulla natura, né sugli effetti dell'accettazione dell'opzione di capitalizzazione della propria posizione previdenziale presso il Fondo resistente, e quindi non prospettano in alcun modo che fosse viziata la propria volontà di accettare la proposta ricevuta dal Fondo>>
I ricorrenti sono stati posti nella condizione, da parte del Fondo, di conoscere tutti gli elementi necessari per poter effettuare una consapevole valutazione in ordine alla convenienza o meno di accettare la proposta di capitalizzazione de qua. Se i ricorrenti non fossero stati convinti della convenienza dell'accettazione della proposta in esame, ben avrebbero potuto declinare l'offerta e continuare a percepire il trattamento pensionistico in corso di erogazione. Per queste ragioni va esclusa la sussistenza di alcun vizio della volontà. Peraltro, non è dato comprendere in cosa sarebbe consistita la paventata “induzione all'adesione” della capitalizzazione da parte del Fondo dedotta nei ricorsi. Infatti, il concetto di “induzione” implica una pressione psicologica sul soggetto che deve prendere le proprie determinazioni: nulla è stato specificato sul punto>> (Trib. Milano, sent. n. 5187/2024, cit.); -le prospettazioni in fatto circa le condotte ascrivibili al convenuto, di cui al ricorso, sono del tutto generiche, non essendo stato specificato quali siano state le asserite condotte decettive adottate dal CP_1
indicate genericamente come “omessa informazione sulle effettive conseguenze previdenziali”, unitamente all'assegnazione di un termine
5 di accettazione ritenuto troppo breve. Sotto il profilo informativo è invece sufficiente osservare che la lettera datata “maggio 2021” (…) contiene la chiara indicazione della somma lorda e di quella netta spettante e le altre informazioni necessarie per la valutazione della proposta.
Vi si legge, inoltre, che l'adesione all'opzione “comporta come effetto prioritario, oltre a quanto ulteriormente previsto in chiusura di questa comunicazione, la cessazione del Suo trattamento pensionistico” (…).
Inoltre si specifica che “In assenza di adesione da parte Sua alla presente offerta entro la data sopra indicata, Lei mantiene i diritti rivenienti dalla
Sua iscrizione al Fondo e quindi anche a percepire la pensione mensile, riguardo alla quale ci corre l'obbligo di evidenziare, in ottica di trasparente informativa, che l'entità della stessa è soggetta alle oscillazioni negative, ad oggi previste dal Piano di Convergenza sino al
2022, e che non possiamo escludere si verifichino ulteriormente, stante anche le modeste aspettative sull'andamento dei mercati finanziari”;
(Trib. Milano sent. n. 4037/2024, cit.).
Il termine di adesione non appare, poi, esiguo, considerato che l'offerta è datata maggio 2021 ed il termine per aderire è fissato al 15 luglio 2021, omissis.
I ricorrenti deducono la circostanza secondo cui il Fondo avrebbe errato nel calcolo dell'importo della capitalizzazione della posizione previdenziale, perché l'Attuario avrebbe tra l'altro utilizzato dati
6 individuali non rispondenti alla loro specifica situazione. I ricorrenti omettono, tuttavia, di dedurre e riferire quali sarebbero i dati individuali non considerati che sarebbero in concreto determinanti ai fini del suddetto calcolo. Inoltre, gli istanti non deducono né tanto meno dimostrano alcuni dati rilevanti ai fini del calcolo come la tipologia di pensione in godimento, l'importo del suddetto trattamento pensionistico e la decorrenza dello stesso, la disciplina del Fondo applicabile, ovvero i criteri di determinazione del proprio trattamento pensionistico, nonché il proprio stato di famiglia. Costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza quello secondo cui il Giudice decide iuxta alligata et probata, ossia soltanto in base alle allegazioni delle parti: più precisamente, la produzione di un documento vale soltanto a dimostrare una circostanza ritualmente allegata nello scritto difensivo, ma non vale a sostituire o sanare il difetto di allegazione. La produzione documentale
è utile soltanto a provare fatti ritualmente allegati e non ad introdurre in modo surrettizio fatti nuovi.
In sostanza, laddove difetti totalmente qualsivoglia allegazione, è inammissibile il documento che dovrebbe servire a provare le circostanze non allegate;
(Trib. Milano, sent. n. 5187/2024, cit.).
Infondate, infine, sono le asserzioni in materia di vessatorietà come correttamente statuito dalla sentenza del Tribunale di Milano n.
2108/2024 e dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 4037/2024 ed in
7 materia di ingiustificato arricchimento mancando del tutto nel caso di specie il requisito della residualità. Sul punto, il richiamo alla sentenza del Tribunale di Milano n. 4037/2024 appare opportuno, laddove viene statuito che “Allo stesso modo la prospettazione della “invalidità” dell'accordo per effetto della presenza di clausole vessatorie prive di doppia sottoscrizione è priva di deduzioni per quanto riguarda il rimedio invocato, considerato che anche sotto tale profilo si chiede unicamente il pagamento del differenziale asseritamente dovuto secondo i propri conteggi.
Come è noto, il Codice civile (art. 1341 c. 2 c.c.) considera inefficaci le clausole vessatorie non dotate di doppia sottoscrizione;
la giurisprudenza ritiene, con orientamento costante, che la mancata specifica approvazione sia causa di nullità. Si tratta di una nullità parziale, che non travolge il resto del contratto>> (Trib. Milano, sent. n.
5187/2024, cit.).
a]nche la nullità di protezione prevista dal Codice del Consumo è a sua volta una nullità parziale (cfr. art. 36 CDC). Nel caso di specie la vessatorietà è stata, del tutto genericamente, lamentata con riferimento:
“a) al termine decadenziale di accettazione ex adverso prospettato;
b) all'ammontare dell'importo lordo offerto;
c) al differimento, revoca o riformulazione dell'offerta in via unilaterale da parte del Fondo;
d) alle rinunce dei diritti dell'iscritto al Fondo”. L'eccezione non è corredata da deduzioni specifiche in ordine ai profili di vessatorietà che, secondo i
8 ricorrenti, sarebbero rilevabili in relazione alle singole clausole citate.
L'ammontare dell'importo lordo offerto, in particolare, attiene alla quantificazione dell'offerta che il ricorrente era libero di accettare o meno, conservando in caso negativo il proprio trattamento pensionistico: non si vede, pertanto, quale possa essere il profilo di vessatorietà, stante la piena libertà dell'iscritto al Fondo a non concludere l'accordo sulla base delle condizioni prospettate. Inoltre, non è stato chiarito in quale modo l'eventuale inefficacia delle singole clausole sopra indicate potrebbe condurre al ricalcolo del capitale” (Trib. Milano, sent. n.
5187/2024, cit.).
5.Ad ogni buon contro, tornando per un attimo ai vizi del consenso ed in particolare all'errore e/o al dolo, essi non sono stati oggetto di specifiche deduzioni e offerte di prova, poiché i ricorrenti si sono limitati ad accennare a condotte “decettive” o di “induzione” alla stipula, a carenze informative e a tempi di decisione troppo stringenti, che - come ben evidenziato dal Tribunale di Milano - non trovano tuttavia riscontro documentale e neppure corrispondenza nelle fattispecie legali ex art. 1427 ss. c.c. Se qualche “errore” vi è stato, si è trattato di errore di valutazione in merito alla convenienza economica della scelta a favore della “capitalizzazione” che era, comunque, rimessa alla volontà del singolo iscritto.
Peraltro, i ricorsi sono privi di qualsivoglia indicazione in merito, concentrandosi ogni attenzione sui criteri di calcolo del capitale, cui il
9 non si sarebbe attenuto. Ma l'accordo concluso tra le parti entro CP_1
il 15.7.2021 prevedeva, appunto, l'attribuzione “in luogo ed in sostituzione del trattamento pensionistico a Lei spettante ed attualmente corrispostole della facoltà di optare per la liquidazione di un capitale, alle condizioni e secondo le modalità di seguito precisate. Seguiva, nelle singole proposte, l'indicazione: della somma offerta, al lordo e al netto;
dell'avvenuta quantificazione e certificazione di essa, alla data del
31.12.2020, da parte dell'Attuario Incaricato;
degli effetti dell'opzione, consistenti nella rinuncia, oltre che al trattamento pensionistico, ad ogni ulteriore pretesa verso il , nonché nell'estinzione del rapporto di CP_1
partecipazione al stesso. CP_1
Come anticipato, nulla si sa circa l'effettiva “convenienza economica” degli accordi conclusi tra il convenuto e i ricorrenti, aventi ad oggetto la rinuncia alla pensione e ad ogni altro diritto nei confronti del , in CP_1
cambio di una somma capitale.
Pertanto i ricorsi non sono meritevoli di accoglimento.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza.
PQM
Definendo il giudizio, rigetta i ricorsi;
condanna i ricorrenti a rifondere al Fondo convenuto le spese di lite che si liquidano a carico di ciascun ricorrente in € 1400,00, oltre al rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA.
10 Genova 15/7/2025
IL GIUDICE
Alessandro Barenghi
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - Sezione Civile del Lavoro- in persona del dott. ALESSANDRO BARENGHI ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART 127 TER CPC
nella causa promossa da
- - Parte_1 Parte_2 [...]
elettivamente domiciliati presso l'avv. NORSCIA Parte_3
ANTONIO che li rappresenta RICORRENTI
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dal Prof. Avv.
Roberto Pessi PEC: ; fax: Email_1
0685231343) e dall'Avv. Francesco Giammaria
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 I ricorsi, diretti ad ottenere la condanna del CP_1
convenuto alla riliquidazione del capitale pensionistico, che sono stati riuniti per ragioni di connessione oggettiva, risultano infondati.
In primo luogo, la pretesa di parte ricorrente avente ad oggetto la rideterminazione di un maggior capitale rispetto a quello già liquidato dal Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Controparte_1
e spettante in sostituzione del trattamento pensionistico collide con la concreta regolamentazione dei contrapposti interessi ed oneri che le parti hanno previsto con la offerta di capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche e con la successiva, integrale, accettazione manifestata dagli odierni ricorrenti con la sottoscrizione del modulo di adesione;
invero i/le ricorrenti nel modulo sottoscritto hanno dichiarato di essere pienamente consapevoli “del significato, del contenuto e degli effetti conseguenti della vostra proposta relativa a quanto in oggetto, qui integralmente richiamata”; hanno inoltre dichiarato di voler esercitare l'opzione per la liquidazione di un capitale in luogo del trattamento pensionistico e di rinunciare a tutti i diritti connessi alla propria posizione presso il Fondo;
nonché al ricalcolo della capitalizzazione della pensione;
orbene in presenza di tale univoca dichiarazione negoziale, del resto improntata a trasparenza, può ritenersi che la pretesa attorea sia sfornita di fondamento.
2 Al fine di farsi carico dei rilievi e delle doglianze svolte nei ricorsi riuniti, il giudicante può richiamare integralmente la sentenza n132/2025,
RG n. 888/2024, che con percorso condivisibile ha affermato:
2. Le principali questioni oggetto della presente causa sono già state affrontate dal Tribunale di Milano, in vertenze sovrapponibili alle odierne, definite con sentenze prodotte in copia nel presente giudizio, ovvero citate in quelle offerte in comunicazione, alle cui motivazioni, del tutto condivisibili, appare utile fare richiamo.
Secondo detti precedenti: -i ricorrenti sembrano lamentare un non meglio precisato vizio del consenso, connesso all'errata quantificazione dell'importo della capitalizzazione, con conseguente diritto alla
“rideterminazione del capitale”, ma la domanda di rideterminazione del maggior capitale presuppone e conferma la piena efficacia delle pattuizioni intervenute che non sono state poste in discussione. È evidente allora che qualsiasi pretesa diversa da quelle scaturenti dalle previsioni contrattuali in questione presuppone un eventuale accertamento dell'invalidità delle medesime, che non è stato richiesto.
I ricorrenti rilevano che sarebbero stati indotti in rilevante errore dalla condotta del resistente. Anche a voler ritenere fondata la CP_1
sussistenza di un errore gli istanti avrebbero dovuto formulare una domanda di annullamento del contratto, che nel caso di specie non è stata proposta>> [Trib. Milano, sent. n. 5187/2024, pubbl. 20.11.2024; conf.
3 Trib. Milano sent. n. 4037/2024 pubbl.
7.10.2024 e Trib. Milano sent. n.
2108/2024 del 22.4.2024, secondo cui la domanda di annullamento del contratto, non proposta, è invece l'<>]; -peraltro, <> (Trib. Milano, sent.
n. 5187/2024, cit.);
-i ricorrenti asseriscono che avrebbero avuto poco tempo per comprendere il profilo economico e finanziario dell'operazione, ma l'errore sulla valutazione economica della cosa oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto, in quanto il difetto di qualità della cosa deve attenere solo ai diritti ed obblighi che il contratto in concreto sia idoneo ad attribuire, e non al valore economico del bene oggetto del contratto, che afferisce non all'oggetto del contratto ma alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un determinato accordo, non tutelata con lo strumento dell'annullabilità anche perché non è riconosciuta dall'ordinamento tutela rispetto al cattivo uso dell'autonomia contrattuale, e all'errore sulle proprie, personali valutazioni, delle quali ciascuno dei contraenti assume il rischio” (Cfr. Cass. sentenza n. 5139/2003).
L'errore costituisce un vizio della volontà che ricorre nell'ipotesi in cui il processo formativo della decisione di una parte di addivenire alla stipulazione di un negozio giuridico sia stato caratterizzato una falsa o mancata conoscenza di elementi di fatto o di diritto concernenti il negozio da essa compiuto.
Ai fini della rilevanza l'errore deve essere necessariamente essenziale
(art. 1429 c.c.) e riconoscibile (art. 1431 c.c.): nei casi in cui tali due elementi non siano ravvisabili, esso non è rilevante. Per tali ragioni non è ipotizzabile una causa di annullabilità ed il negozio giuridico resterà in vigore, efficace e vincolante. Nel caso di specie i ricorrenti non
4 lamentano di avere errato né sulla natura, né sugli effetti dell'accettazione dell'opzione di capitalizzazione della propria posizione previdenziale presso il Fondo resistente, e quindi non prospettano in alcun modo che fosse viziata la propria volontà di accettare la proposta ricevuta dal Fondo>>
I ricorrenti sono stati posti nella condizione, da parte del Fondo, di conoscere tutti gli elementi necessari per poter effettuare una consapevole valutazione in ordine alla convenienza o meno di accettare la proposta di capitalizzazione de qua. Se i ricorrenti non fossero stati convinti della convenienza dell'accettazione della proposta in esame, ben avrebbero potuto declinare l'offerta e continuare a percepire il trattamento pensionistico in corso di erogazione. Per queste ragioni va esclusa la sussistenza di alcun vizio della volontà. Peraltro, non è dato comprendere in cosa sarebbe consistita la paventata “induzione all'adesione” della capitalizzazione da parte del Fondo dedotta nei ricorsi. Infatti, il concetto di “induzione” implica una pressione psicologica sul soggetto che deve prendere le proprie determinazioni: nulla è stato specificato sul punto>> (Trib. Milano, sent. n. 5187/2024, cit.); -le prospettazioni in fatto circa le condotte ascrivibili al convenuto, di cui al ricorso, sono del tutto generiche, non essendo stato specificato quali siano state le asserite condotte decettive adottate dal CP_1
indicate genericamente come “omessa informazione sulle effettive conseguenze previdenziali”, unitamente all'assegnazione di un termine
5 di accettazione ritenuto troppo breve. Sotto il profilo informativo è invece sufficiente osservare che la lettera datata “maggio 2021” (…) contiene la chiara indicazione della somma lorda e di quella netta spettante e le altre informazioni necessarie per la valutazione della proposta.
Vi si legge, inoltre, che l'adesione all'opzione “comporta come effetto prioritario, oltre a quanto ulteriormente previsto in chiusura di questa comunicazione, la cessazione del Suo trattamento pensionistico” (…).
Inoltre si specifica che “In assenza di adesione da parte Sua alla presente offerta entro la data sopra indicata, Lei mantiene i diritti rivenienti dalla
Sua iscrizione al Fondo e quindi anche a percepire la pensione mensile, riguardo alla quale ci corre l'obbligo di evidenziare, in ottica di trasparente informativa, che l'entità della stessa è soggetta alle oscillazioni negative, ad oggi previste dal Piano di Convergenza sino al
2022, e che non possiamo escludere si verifichino ulteriormente, stante anche le modeste aspettative sull'andamento dei mercati finanziari”;
(Trib. Milano sent. n. 4037/2024, cit.).
Il termine di adesione non appare, poi, esiguo, considerato che l'offerta è datata maggio 2021 ed il termine per aderire è fissato al 15 luglio 2021, omissis.
I ricorrenti deducono la circostanza secondo cui il Fondo avrebbe errato nel calcolo dell'importo della capitalizzazione della posizione previdenziale, perché l'Attuario avrebbe tra l'altro utilizzato dati
6 individuali non rispondenti alla loro specifica situazione. I ricorrenti omettono, tuttavia, di dedurre e riferire quali sarebbero i dati individuali non considerati che sarebbero in concreto determinanti ai fini del suddetto calcolo. Inoltre, gli istanti non deducono né tanto meno dimostrano alcuni dati rilevanti ai fini del calcolo come la tipologia di pensione in godimento, l'importo del suddetto trattamento pensionistico e la decorrenza dello stesso, la disciplina del Fondo applicabile, ovvero i criteri di determinazione del proprio trattamento pensionistico, nonché il proprio stato di famiglia. Costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza quello secondo cui il Giudice decide iuxta alligata et probata, ossia soltanto in base alle allegazioni delle parti: più precisamente, la produzione di un documento vale soltanto a dimostrare una circostanza ritualmente allegata nello scritto difensivo, ma non vale a sostituire o sanare il difetto di allegazione. La produzione documentale
è utile soltanto a provare fatti ritualmente allegati e non ad introdurre in modo surrettizio fatti nuovi.
In sostanza, laddove difetti totalmente qualsivoglia allegazione, è inammissibile il documento che dovrebbe servire a provare le circostanze non allegate;
(Trib. Milano, sent. n. 5187/2024, cit.).
Infondate, infine, sono le asserzioni in materia di vessatorietà come correttamente statuito dalla sentenza del Tribunale di Milano n.
2108/2024 e dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 4037/2024 ed in
7 materia di ingiustificato arricchimento mancando del tutto nel caso di specie il requisito della residualità. Sul punto, il richiamo alla sentenza del Tribunale di Milano n. 4037/2024 appare opportuno, laddove viene statuito che “Allo stesso modo la prospettazione della “invalidità” dell'accordo per effetto della presenza di clausole vessatorie prive di doppia sottoscrizione è priva di deduzioni per quanto riguarda il rimedio invocato, considerato che anche sotto tale profilo si chiede unicamente il pagamento del differenziale asseritamente dovuto secondo i propri conteggi.
Come è noto, il Codice civile (art. 1341 c. 2 c.c.) considera inefficaci le clausole vessatorie non dotate di doppia sottoscrizione;
la giurisprudenza ritiene, con orientamento costante, che la mancata specifica approvazione sia causa di nullità. Si tratta di una nullità parziale, che non travolge il resto del contratto>> (Trib. Milano, sent. n.
5187/2024, cit.).
a]nche la nullità di protezione prevista dal Codice del Consumo è a sua volta una nullità parziale (cfr. art. 36 CDC). Nel caso di specie la vessatorietà è stata, del tutto genericamente, lamentata con riferimento:
“a) al termine decadenziale di accettazione ex adverso prospettato;
b) all'ammontare dell'importo lordo offerto;
c) al differimento, revoca o riformulazione dell'offerta in via unilaterale da parte del Fondo;
d) alle rinunce dei diritti dell'iscritto al Fondo”. L'eccezione non è corredata da deduzioni specifiche in ordine ai profili di vessatorietà che, secondo i
8 ricorrenti, sarebbero rilevabili in relazione alle singole clausole citate.
L'ammontare dell'importo lordo offerto, in particolare, attiene alla quantificazione dell'offerta che il ricorrente era libero di accettare o meno, conservando in caso negativo il proprio trattamento pensionistico: non si vede, pertanto, quale possa essere il profilo di vessatorietà, stante la piena libertà dell'iscritto al Fondo a non concludere l'accordo sulla base delle condizioni prospettate. Inoltre, non è stato chiarito in quale modo l'eventuale inefficacia delle singole clausole sopra indicate potrebbe condurre al ricalcolo del capitale” (Trib. Milano, sent. n.
5187/2024, cit.).
5.Ad ogni buon contro, tornando per un attimo ai vizi del consenso ed in particolare all'errore e/o al dolo, essi non sono stati oggetto di specifiche deduzioni e offerte di prova, poiché i ricorrenti si sono limitati ad accennare a condotte “decettive” o di “induzione” alla stipula, a carenze informative e a tempi di decisione troppo stringenti, che - come ben evidenziato dal Tribunale di Milano - non trovano tuttavia riscontro documentale e neppure corrispondenza nelle fattispecie legali ex art. 1427 ss. c.c. Se qualche “errore” vi è stato, si è trattato di errore di valutazione in merito alla convenienza economica della scelta a favore della “capitalizzazione” che era, comunque, rimessa alla volontà del singolo iscritto.
Peraltro, i ricorsi sono privi di qualsivoglia indicazione in merito, concentrandosi ogni attenzione sui criteri di calcolo del capitale, cui il
9 non si sarebbe attenuto. Ma l'accordo concluso tra le parti entro CP_1
il 15.7.2021 prevedeva, appunto, l'attribuzione “in luogo ed in sostituzione del trattamento pensionistico a Lei spettante ed attualmente corrispostole della facoltà di optare per la liquidazione di un capitale, alle condizioni e secondo le modalità di seguito precisate. Seguiva, nelle singole proposte, l'indicazione: della somma offerta, al lordo e al netto;
dell'avvenuta quantificazione e certificazione di essa, alla data del
31.12.2020, da parte dell'Attuario Incaricato;
degli effetti dell'opzione, consistenti nella rinuncia, oltre che al trattamento pensionistico, ad ogni ulteriore pretesa verso il , nonché nell'estinzione del rapporto di CP_1
partecipazione al stesso. CP_1
Come anticipato, nulla si sa circa l'effettiva “convenienza economica” degli accordi conclusi tra il convenuto e i ricorrenti, aventi ad oggetto la rinuncia alla pensione e ad ogni altro diritto nei confronti del , in CP_1
cambio di una somma capitale.
Pertanto i ricorsi non sono meritevoli di accoglimento.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza.
PQM
Definendo il giudizio, rigetta i ricorsi;
condanna i ricorrenti a rifondere al Fondo convenuto le spese di lite che si liquidano a carico di ciascun ricorrente in € 1400,00, oltre al rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA.
10 Genova 15/7/2025
IL GIUDICE
Alessandro Barenghi
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