TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/12/2025, n. 5783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5783 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 14400/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe, promossa da
(C.F. ), con l'avv. Gabriella ZAMPIERI Parte_1 C.F._1
parte ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 parte resistente contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
in punto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente: Per_
“nel merito: stante la maggiore età di accertato e dichiarato che lo stesso – dopo aver positivamente concluso il ciclo scolastico – è entrato pienamente e di sua scelta nel mondo del lavoro, è assunto presso l'officina
[...] con sede in Campolongo Maggiore, ed è economicamente autosufficiente, dichiararsi Controparte_2 venuti meno i presupposti e le condizioni per il versamento dell'assegno di mantenimento in suo favore e per l'effetto, revocarsi – a far data dalla domanda - l'obbligo di corrisponderlo a carico del ricorrente.
pag. 1 di 4 nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui codesto Tribunale non dovesse accogliere la richiesta di revoca dell'assegno, disporsi una sostanziale riduzione dello stesso, tenuto conto della maggiore età e dei redditi di Per_
in via istruttoria si chiede
- ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova:
1) vero che ha concluso il ciclo scolastico e ha deciso di entrare nel mondo del lavoro;
Persona_2
2) vero che già dall'agosto 2023, prima come stagista ed ora come dipendente, egli lavora presso l'officina
[...] con sede in Campolongo Maggiore;
Controparte_2
3) vero che egli guadagna più di € 1.200,00 al mese;
che può godere della moto regalatagli dal padre e della macchina volturatagli dalla madre. Controparte Si indicano come testimoni: il sig. e il legale rappresentante dell'officina 'CR Motors snc Persona_2 di Campolongo Maggiore.
[...]
- ordinarsi l'esibizione del contratto di lavoro stipulato tra ed Controparte_2 [...]
e delle buste paga del ragazzo.” Per_2
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/7/2024 ha riferito e documentato di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con a Dolo l'11/9/1999, dal quale sono nati CP_1
l'11/11/2005 il figlio ed il 23/2/2012 la figlia , e di aver in Persona_2 Persona_3 seguito i coniugi stabilito concordemente di separarsi e divorziare, con omologa della separazione consensuale emessa il 28/4/2015 e successiva sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa in data 9/4/2019, da questo Tribunale, nell'ambito della quale si era stabilito l'obbligo per il ricorrente di versare all'odierna resistente la somma mensile a titolo di mantenimento dei due figli all'epoca entrambi minorenni di € 300,00 per figlio, e così per complessivi € 600,00 mensili, soggetti a rivalutazione annuale sin dalla separazione secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie a carico di ciascun genitore come specificate in parte motiva.
Nel presente procedimento il ricorrente ha dedotto che sussistano ad oggi ed a far data della domanda i presupposti per la revoca dalla domanda dell'obbligo di versamento alla resistente Per_ dell'assegno di mantenimento in favore del figlio divenuto maggiorenne dall'11/11/2023, sostenendo che già da tale anno egli sia stato stabilmente assunto quale meccanico motorista dipendente dell'officina di , con sede a Campolongo CP_2 Controparte_3
Maggiore, Comune ove lo stesso abita presso la casa della madre, e che percepisca da tale lavoro una retribuzione mensile di oltre € 1.200,00 con cui contribuisce alle spese della casa della madre. pag. 2 di 4 In subordine il ricorrente ha istato per una sensibile riduzione dell'assegno.
Alla prima udienza, tenutasi il 17/12/2024, visto il mancato perfezionamento della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza nei confronti della ricorrente, nel rispetto del termine a comparire di legge, si è proceduto all'ascolto personale del ricorrente e si è rinviato all'udienza del 4/3/2025, alla quale si è rinviato nuovamente per la medesima ragione all'udienza del 1/7/2025, alla quale, verificato il perfezionamento della notificazione, è stata dichiarata la contumacia della resistente e si è ordinata l'esibizione in giudizio alla del contratto CP_2 Per_ di lavoro del figlio e delle buste paga, nonché ad dei relativi estratti contributivi. CP_4
All'udienza del 14/10/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che, vista documentazione in atti, sussistano i presupposti di fatto e di legge per l'accoglimento della domanda formulata in via principale dal ricorrente.
Dall'esame delle buste paga esibite risulta infatti che il figlio maggiorenne delle parti
[...]
sia attualmente assunto, a far data dal 1/4/2025, presso la con Per_2 Controparte_5 contratto di apprendistato professionalizzante che prevede una retribuzione crescente, ed in particolare per la misura del 75% della retribuzione per i primi quattro mesi, fino a giungere al
100% dell'importo previsto per la categoria dopo il quarantottesimo mese e per gli ultimi sei mesi di apprendistato, percependo ad oggi una retribuzione media mensile allo stato di oltre 1.100,00 euro quale apprendista, destinata come detto ad aumentare progressivamente nel tempo in ragione della recente assunzione quale apprendista, consentendo essa allo stesso di provvedere autonomamente a sé stesso dal punto di vista economico.
Dall'estratto contributivo versato in atti dall' si evince inoltre che detto livello stipendiale è CP_4 stato tale anche per l'anno 2024, avendo percepito una retribuzione lorda sino Persona_2 al 31/12/2024 pari ad € 12.986,00, essendo infatti la prima società presso cui era stato assunto, sempre con contratto di apprendistato, ossia la TI IS E RO & C.
S.n.c., stata acquisita dalla ove tuttora lavora, e dunque senza soluzione di Controparte_5 continuità a partire dal febbraio 2024.
Sul punto, è il caso di tener conto che, come chiarito dalla Suprema Corte, “in tema di revisione dell'assegno divorzile di mantenimento relativamente ai figli maggiorenni, ove sia in discussione il "quantum" del contributo, deve darsi rilievo non solo allo squilibrio reddituale tra i coniugi ed alla circostanza che i figli stessi, economicamente indipendenti o parzialmente indipendenti, continuino a gravare, come costi di mantenimento e di gestione ordinaria, sull'abitazione del genitore convivente, ma anche al tipo di attività da costoro svolta, al reddito da essa derivante e al grado di autonomia dai medesimi conseguito” (Cass. 22255/2007).
Orbene, nel caso di specie, come si evince dall'ultimo CUD del ricorrente, lo stesso percepisce un reddito lordo pari a circa € 31.000,00, e quanto alla resistente, la stessa, né in sede di separazione, né di divorzio, aveva istato per ottenere alcun assegno in proprio favore a titolo di mantenimento pag. 3 di 4 o divorzile, essendo già all'epoca economicamente autosufficiente, benché gravata delle spese per il mantenimento diretto dei due figli, all'epoca come detto entrambi minorenni.
Ne consegue che la sopravvenuta indipendenza economica, oltre che il raggiungimento della Per_ maggiore età, del figlio il quale contribuisce alle spese della casa della madre con cui convive assieme alla sorella nata il [...] e tuttora minorenne, il cui obbligo al contributo al Per_3 mantenimento permane a carico del ricorrente nella misura di € 300,00 stabilita in sede di sentenza di divorzio, come ad oggi rivalutata, comportano il venir meno dell'esigenza che giustificava la Per_ contribuzione stabilita per la resistente a titolo di contributo per il mantenimento indiretto di
Sussistono dunque i presupposti per la revoca dell'assegno di mantenimento che il ricorrente versa alla ricorrente a decorrere dal mese di febbraio del 2024 per il figlio , mentre Persona_2 permangono le esigenze che giustificano il versamento delle somme mensili stabilite e rivalutate a titolo di contributo per il mantenimento ordinario indiretto della minore . Persona_3
Quanto alle spese processuali, esse vanno poste a carico della resistente in quanto soccombente, ritenendosene congrua la liquidazione mediante riferimento allo scaglione di valore indeterminabile di bassa complessità del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. e con applicazione dei valori minimi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'attività in concreto svolta, anche in ragione della mancata costituzione della resistente, e così per complessivi € 2.540,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. di legge se dovuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa o assorbita ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- REVOCA a decorrere dal 12/2/2024 l'obbligo stabilito in capo al ricorrente con la sentenza n.
989/2019 di questo Tribunale, depositata in data 9/5/2019, di contribuire al mantenimento indiretto del figlio oggi maggiorenne ed economicamente indipendente , per Persona_2
l'effetto riducendo per tale misura l'assegno mensile da versare in favore della resistente;
AN la resistente a rifondere al ricorrente le spese del giudizio che liquida in complessivi
€ 2.540,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. di legge se dovuta.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 1/12/2025
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe, promossa da
(C.F. ), con l'avv. Gabriella ZAMPIERI Parte_1 C.F._1
parte ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 parte resistente contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
in punto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente: Per_
“nel merito: stante la maggiore età di accertato e dichiarato che lo stesso – dopo aver positivamente concluso il ciclo scolastico – è entrato pienamente e di sua scelta nel mondo del lavoro, è assunto presso l'officina
[...] con sede in Campolongo Maggiore, ed è economicamente autosufficiente, dichiararsi Controparte_2 venuti meno i presupposti e le condizioni per il versamento dell'assegno di mantenimento in suo favore e per l'effetto, revocarsi – a far data dalla domanda - l'obbligo di corrisponderlo a carico del ricorrente.
pag. 1 di 4 nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui codesto Tribunale non dovesse accogliere la richiesta di revoca dell'assegno, disporsi una sostanziale riduzione dello stesso, tenuto conto della maggiore età e dei redditi di Per_
in via istruttoria si chiede
- ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova:
1) vero che ha concluso il ciclo scolastico e ha deciso di entrare nel mondo del lavoro;
Persona_2
2) vero che già dall'agosto 2023, prima come stagista ed ora come dipendente, egli lavora presso l'officina
[...] con sede in Campolongo Maggiore;
Controparte_2
3) vero che egli guadagna più di € 1.200,00 al mese;
che può godere della moto regalatagli dal padre e della macchina volturatagli dalla madre. Controparte Si indicano come testimoni: il sig. e il legale rappresentante dell'officina 'CR Motors snc Persona_2 di Campolongo Maggiore.
[...]
- ordinarsi l'esibizione del contratto di lavoro stipulato tra ed Controparte_2 [...]
e delle buste paga del ragazzo.” Per_2
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/7/2024 ha riferito e documentato di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con a Dolo l'11/9/1999, dal quale sono nati CP_1
l'11/11/2005 il figlio ed il 23/2/2012 la figlia , e di aver in Persona_2 Persona_3 seguito i coniugi stabilito concordemente di separarsi e divorziare, con omologa della separazione consensuale emessa il 28/4/2015 e successiva sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa in data 9/4/2019, da questo Tribunale, nell'ambito della quale si era stabilito l'obbligo per il ricorrente di versare all'odierna resistente la somma mensile a titolo di mantenimento dei due figli all'epoca entrambi minorenni di € 300,00 per figlio, e così per complessivi € 600,00 mensili, soggetti a rivalutazione annuale sin dalla separazione secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie a carico di ciascun genitore come specificate in parte motiva.
Nel presente procedimento il ricorrente ha dedotto che sussistano ad oggi ed a far data della domanda i presupposti per la revoca dalla domanda dell'obbligo di versamento alla resistente Per_ dell'assegno di mantenimento in favore del figlio divenuto maggiorenne dall'11/11/2023, sostenendo che già da tale anno egli sia stato stabilmente assunto quale meccanico motorista dipendente dell'officina di , con sede a Campolongo CP_2 Controparte_3
Maggiore, Comune ove lo stesso abita presso la casa della madre, e che percepisca da tale lavoro una retribuzione mensile di oltre € 1.200,00 con cui contribuisce alle spese della casa della madre. pag. 2 di 4 In subordine il ricorrente ha istato per una sensibile riduzione dell'assegno.
Alla prima udienza, tenutasi il 17/12/2024, visto il mancato perfezionamento della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza nei confronti della ricorrente, nel rispetto del termine a comparire di legge, si è proceduto all'ascolto personale del ricorrente e si è rinviato all'udienza del 4/3/2025, alla quale si è rinviato nuovamente per la medesima ragione all'udienza del 1/7/2025, alla quale, verificato il perfezionamento della notificazione, è stata dichiarata la contumacia della resistente e si è ordinata l'esibizione in giudizio alla del contratto CP_2 Per_ di lavoro del figlio e delle buste paga, nonché ad dei relativi estratti contributivi. CP_4
All'udienza del 14/10/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che, vista documentazione in atti, sussistano i presupposti di fatto e di legge per l'accoglimento della domanda formulata in via principale dal ricorrente.
Dall'esame delle buste paga esibite risulta infatti che il figlio maggiorenne delle parti
[...]
sia attualmente assunto, a far data dal 1/4/2025, presso la con Per_2 Controparte_5 contratto di apprendistato professionalizzante che prevede una retribuzione crescente, ed in particolare per la misura del 75% della retribuzione per i primi quattro mesi, fino a giungere al
100% dell'importo previsto per la categoria dopo il quarantottesimo mese e per gli ultimi sei mesi di apprendistato, percependo ad oggi una retribuzione media mensile allo stato di oltre 1.100,00 euro quale apprendista, destinata come detto ad aumentare progressivamente nel tempo in ragione della recente assunzione quale apprendista, consentendo essa allo stesso di provvedere autonomamente a sé stesso dal punto di vista economico.
Dall'estratto contributivo versato in atti dall' si evince inoltre che detto livello stipendiale è CP_4 stato tale anche per l'anno 2024, avendo percepito una retribuzione lorda sino Persona_2 al 31/12/2024 pari ad € 12.986,00, essendo infatti la prima società presso cui era stato assunto, sempre con contratto di apprendistato, ossia la TI IS E RO & C.
S.n.c., stata acquisita dalla ove tuttora lavora, e dunque senza soluzione di Controparte_5 continuità a partire dal febbraio 2024.
Sul punto, è il caso di tener conto che, come chiarito dalla Suprema Corte, “in tema di revisione dell'assegno divorzile di mantenimento relativamente ai figli maggiorenni, ove sia in discussione il "quantum" del contributo, deve darsi rilievo non solo allo squilibrio reddituale tra i coniugi ed alla circostanza che i figli stessi, economicamente indipendenti o parzialmente indipendenti, continuino a gravare, come costi di mantenimento e di gestione ordinaria, sull'abitazione del genitore convivente, ma anche al tipo di attività da costoro svolta, al reddito da essa derivante e al grado di autonomia dai medesimi conseguito” (Cass. 22255/2007).
Orbene, nel caso di specie, come si evince dall'ultimo CUD del ricorrente, lo stesso percepisce un reddito lordo pari a circa € 31.000,00, e quanto alla resistente, la stessa, né in sede di separazione, né di divorzio, aveva istato per ottenere alcun assegno in proprio favore a titolo di mantenimento pag. 3 di 4 o divorzile, essendo già all'epoca economicamente autosufficiente, benché gravata delle spese per il mantenimento diretto dei due figli, all'epoca come detto entrambi minorenni.
Ne consegue che la sopravvenuta indipendenza economica, oltre che il raggiungimento della Per_ maggiore età, del figlio il quale contribuisce alle spese della casa della madre con cui convive assieme alla sorella nata il [...] e tuttora minorenne, il cui obbligo al contributo al Per_3 mantenimento permane a carico del ricorrente nella misura di € 300,00 stabilita in sede di sentenza di divorzio, come ad oggi rivalutata, comportano il venir meno dell'esigenza che giustificava la Per_ contribuzione stabilita per la resistente a titolo di contributo per il mantenimento indiretto di
Sussistono dunque i presupposti per la revoca dell'assegno di mantenimento che il ricorrente versa alla ricorrente a decorrere dal mese di febbraio del 2024 per il figlio , mentre Persona_2 permangono le esigenze che giustificano il versamento delle somme mensili stabilite e rivalutate a titolo di contributo per il mantenimento ordinario indiretto della minore . Persona_3
Quanto alle spese processuali, esse vanno poste a carico della resistente in quanto soccombente, ritenendosene congrua la liquidazione mediante riferimento allo scaglione di valore indeterminabile di bassa complessità del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. e con applicazione dei valori minimi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'attività in concreto svolta, anche in ragione della mancata costituzione della resistente, e così per complessivi € 2.540,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. di legge se dovuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa o assorbita ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- REVOCA a decorrere dal 12/2/2024 l'obbligo stabilito in capo al ricorrente con la sentenza n.
989/2019 di questo Tribunale, depositata in data 9/5/2019, di contribuire al mantenimento indiretto del figlio oggi maggiorenne ed economicamente indipendente , per Persona_2
l'effetto riducendo per tale misura l'assegno mensile da versare in favore della resistente;
AN la resistente a rifondere al ricorrente le spese del giudizio che liquida in complessivi
€ 2.540,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. di legge se dovuta.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 1/12/2025
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
pag. 4 di 4