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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/11/2025, n. 2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2025 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bologna
3 SEZIONE
R.G. 1513/2021
La Corte D'Appello di Bologna, 3 SEZIONE, in persona dei magistrati:
Silvia RO Presidente
ER Caruso Consigliere relatore
Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
AZ MA ( ) e SI AU C.F._2
( ) elettivamente domiciliato presso lo Studio dei difensori in C.F._3
VIA OBERDAN N. 26 40126 BOLOGNA;
APPELLANTE
contro e per essa quale mandataria Controparte_1 CP_2
( ), con il patrocinio dell'Avv. DE AMBROSIIS ALESSIA P.IVA_1
( ), con domicilio eletto presso lo Studio del difensore in VIA C.F._4
TRENTO E TRIESTE 29/31 TERAMO;
APPELLATA
con il patrocinio degli Avv.ti ALBERTO TOFFOLETTO CP_3
( ), MA EN ( ), C.F._5 C.F._6 [...] ( ), Controparte_4 C.F._7 Controparte_5
( ), ( ) e C.F._8 Controparte_6 C.F._9
( ), con domicilio eletto presso l'Avv. Controparte_7 C.F._10
VI RI con Studio in BOLOGNA VIA BELVEDERE n. 10;
APPELLATA
in punto a: appello avverso la sentenza n. 1482 del 08-17.06.2021 del Tribunale di
Bologna
oggetto: Contratti bancari
CONCLUSIONI
Parte appellante: in via principale: accogliere l'impugnazione proposta e, in totale riforma della sentenza n. 1482/2021 del Tribunale di Bologna, III Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Cinzia Gamberini, emessa l'08.06.2021 e pubblicata il 17.06.2021, resa nella causa civile di primo grado iscritta al n.R.G. 11947/2018 del predetto Tribunale, con qualsiasi statuizione annullare, revocare o modificare i capi ed i passi della sentenza contrari al Sig. , come esposto nell'atto di citazione Parte_1 in appello e, per l'effetto, a) accertare e dichiarare che e/o Controparte_1 non hanno fornito prova del credito che originerebbe dal presunto Controparte_3 saldo passivo del conto corrente con affidamento n. 4154130 di Controparte_3 intestato all'impresa individuale denominata “C.M.A. Centro Montaggio Autoradio di Chiola Dario”, e che, pertanto, nulla è dovuto dal Sig. a Parte_1 [...] e/o al suo dante causa;
accertare e dichiarare che Controparte_1 [...] e/o il suo dante causa hanno addebitato interessi e oneri illegittimi Controparte_1 o, comunque, non pattuiti, in danno dell'impresa individuale denominata “C.M.A. Centro Montaggio Autoradio di Chiola Dario”, come riconosciuti dal C.T.U. in primo grado per complessivi € 106.411,23, ovvero in € 74.187,53 per l'ipotesi in cui venisse accolta l'eccezione di prescrizione sollevata da controparte ma, in tal denegata ipotesi, solo a far data dal mese di aprile dell'anno 1998, stante la lettera interruttiva della prescrizione del 17.04.2008 (doc. 6), e, per l'effetto, condannare Controparte_1 e/o eventualmente in via solidale tra loro, al pagamento in favore
[...] Controparte_3 del Sig. dei suddetti importi, alternativi fra loro nella denegata ipotesi in Parte_1 cui si voglia ritenere meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata da controparte;
c) accertare e dichiarare, se del caso anche mediante l'adozione di criteri equitativi e presuntivi, la misura del risarcimento dei danni subiti dal Sig. Pt_1
per non avere egli potuto disporre di maggiori risorse finanziarie da profondere
[...] nell'esercizio della propria attività imprenditoriale e, comunque, per l'illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia operata quale soggetto in
pag. 2/12 “sofferenza”, e per l'effetto, condannare e/o Controparte_3 Controparte_1
eventualmente in via solidale, al risarcimento dei suddetti danni, nella misura che
[...] sarà riconosciuta di giustizia, se del caso anche mediante l'adozione di criteri equitativi ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre al risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, II comma c.c.; in via subordinata: d) determinare il saldo del conto corrente per cui è causa, dalla sua apertura e sino alla sua conclusione, depurato di tutte le condizioni illegittimamente applicate da e/o dal suo dante Controparte_1 causa, in quanto mai pattuite ovvero nulle, e, ove si rilevi la sussistenza di reciproci crediti liquidi ed esigibili, operare la compensazione legale tra le partite attive e quelle passive, condannando e/o eventualmente in via CP_3 Controparte_1 solidale, a pagare in favore del Sig. le somme che, all'esito dell'eventuale Parte_1 compensazione legale, risulteranno a credito del medesimo ovvero, in subordine, all'esito dell'eventuale compensazione legale, determinare l'eventuale minor somma dovuta dal Sig. a e/o in via Parte_1 CP_3 Controparte_1 subordinata istruttoria: e) si chiede che codesta Ecc.ma Corte di Appello voglia disporre la rinnovazione delle indagini peritali, provvedendo alla sostituzione del perito già nominato durante il primo grado di giudizio o, quanto meno, richiamando il C.T.U. affinché fornisca i chiarimenti che si riterranno opportuni, per tutte le molteplici ragioni evidenziate nel verbale dell'udienza del 28.01.2020 relativo al giudizio di primo grado, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte e per le ulteriori evidenziate negli scritti difensivi del Sig. , compresi le presenti note;
in ogni Pt_1 caso: f) respingere tutte le domande proposte dalle convenute appellate nei confronti del Sig. , con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Parte appellata e appellante incidentale: in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Bologna n. 1482/2021, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva ovvero di titolarità passiva del rapporto controverso della esponente, in relazione alle domande, anche riconvenzionali, ed eventuali controcrediti affermati contro la società cedente, ovvero alle domande di ripetizione di somme e risarcitorie corrisposte alla società cedente e dante causa, proposte dall'appellante, per tutti i motivi indicati in premessa;
in via preliminare, accertare e dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello per violazione degli artt. 345 e 348 bis e segg. c.p.c. per i motivi spiegati in premessa;
in via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie riproposte e proposte in sede di gravame perché inammissibili ed inconferenti, per i motivi spiegati in premessa;
nel merito, rigettare totalmente il presente gravame perché inammissibile ed infondato e per l'effetto, confermare la sentenza n. 1482/2021 dell'08.06.2021, pubblicata il 17.06.2021, emessa dal Tribunale di Bologna, Giudice Dott.ssa Cinzia Gamberini, per i motivi spiegati in premessa;
condannare la parte appellante alla rifusione delle competenze legali. In via istruttoria, si chiede l'acquisizione del fascicolo del primo grado del giudizio.
Parte appellata ( : In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità CP_3 dell'appello proposto ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per i motivi esposti in narrativa;
pag. 3/12 accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica effettuata nei confronti di CP_3 e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per essere stato il
[...] presente giudizio validamente instaurato nei soli confronti della cessionaria. Nel merito: respingere integralmente l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza Pt_1 n. 1482/2021 del Tribunale di Bologna, emessa in data 8 giugno 2021 e pubblicata in data 17 giugno 2021, resa nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11947/2018 di Ruolo Generale, notificata il 18 giugno 2021, nonché le domande ivi proposte in quanto infondate per tutti i motivi esposti in atti, confermando integralmente la sentenza impugnata;
In ulteriore subordine, nel merito: rigettare tutte le domande formulate dall'appellante, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti negli atti del presente giudizio nonché negli atti difensivi del precedente grado di giudizio;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari anche di questo grado di giudizio.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. ER Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 1482/2021 il Tribunale di Bologna in parziale accoglimento delle domande proposte da nei confronti di , rideterminava la Parte_1 CP_3 pretesa creditoria di in € 81.319,27, attesa la sussistenza di illegittimi CP_3 addebiti sul conto corrente 4154130 per € 44.946,73 e compensava le spese fra le parti.
In particolare, il Tribunale, dava atto che con sentenza n. 691/2018 il Tribunale di
Pescara in accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da Pt_1
, attesa la clausola di competenza esclusiva del tribunale di Bologna contenuta
[...] nella convenzione del 27.11.2003 avente ad oggetto un servizio denominato “Conto
Package Imprendo Silver” aggiuntivo al conto corrente già in essere, aveva revocato il d.i. n. 596/2012 con cui al era stato ingiunto il pagamento di € 128.327,72 quale Pt_1 saldo passivo del c/c n. 415430.
Il Tribunale di Bologna, premesso quanto sopra, innanzitutto, respingeva l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della cessionaria rispetto alle domande svolte nei confronti della cessionaria per fatti occorsi in epoca precedente la cessione, atteso che in forza del contratto di cessione di crediti “in blocco” ex L. n.130/1999 e art. 58 TUB “la
pag. 4/12 società cessionaria acquista dalla società cedente (banca) la titolarità di tutti i crediti
(per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni e quant'altro) derivanti dal contratto di finanziamento ceduto e succede a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della società cedente.
Nel merito osservava che “gli interessi debitori addebitati da sono pari a CP_3 euro 87.170,50 (Allegato 2 CTU), quando, invece, tenendo conto della data contabile e della capitalizzazione semplice (Allegato 3), gli interessi da addebitare avrebbero dovuto essere di euro 20.145,18. Ne consegue che l'opposta vanta un minor credito nei confronti del correntista pari a euro 67.025,32 per interessi debitori ed euro 39.095,50 per cms non pattuita, ossia a un minor credito totale di euro 106.120,82.” Tuttavia, proseguiva il primo giudice, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca risultano “prescritti tutti gli addebiti fino al 18.06.2002.” e pertanto il primo giudice dava atto che “Correttamente, dunque, il CTU ha mantenuto quanto già addebitato dalla Banca fino al 18.06.2002 in quanto già prescritto ed ha effettuato il ricalcolo del conto alla data contabile espungendo la cms per il periodo successivo al
18.06.2002. Ad esito di tale ricalcolo il totale di addebiti per interessi passivi non prescritto risulta pari a euro 35.336,63 (Allegato 5) ai quali vanno aggiunti euro
30.530,40 per interessi passivi prescritti ed euro 15.452,25 per cms prescritta (Allegato
6) per un totale dovuto di euro 81.319,27. Essendo il totale addebitato da CP_3 pari a euro 126.266,00 la Banca vanterà un minor credito per euro 44.946,73. In accoglimento dell'eccezione di prescrizione, risulta dunque che la Banca avrebbe dovuto addebitare all'opponente euro 44.946,73 in meno, pertanto avrebbe dovuto addebitare non euro 126.266,00 bensì euro 81.319,27.” Quanto alla domanda risarcitoria il Tribunale stabiliva che “Nel caso di specie, al lume di quanto emerso dalla CTU, è evidente che non può ravvisarsi la configurabilità di un danno da fatto illecito e, per l'effetto, il sorgere di responsabilità extracontrattuale né il conseguente obbligo in capo alla convenuta di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c..”
Proponeva appello per aver il tribunale di Bologna 1) errato nel ritenere Parte_1 provato il saldo passivo del conto corrente intestato all'impresa individuale dell'appellante, C.M.A. Centro Montaggio Autoradio di;
2) errato nel non Parte_1
pag. 5/12 prendere in considerazione le critiche alla perizia del c.t.u.; 3) errato nell'accogliere l'eccezione di prescrizione genericamente sollevata da 4) Controparte_1 errato nel rigettare la domanda risarcitoria per illegittima segnalazione alla centrale rischi;
5) errato nel non pronunciare sentenza anche nei confronti di 6) Controparte_3 errato nel compensare le spese di lite del primo grado di giudizio fra e Pt_1 CP_3 sul presupposto di una presunta reciproca soccombenza.
Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva contestando il fondamento dell'appello di cui Controparte_1 chiedeva il rigetto con vittoria di spese e proponeva, a sua volta, appello incidentale laddove il primo giudice aveva respinto la legittimazione passiva della cessionaria rispetto alle pretese restitutorie o risarcitorie avanzate dal , giacché relativa a Pt_1 circostanze e fatti estranei alla “avendo quest'ultima Controparte_1 acquistato dei crediti già posti a sofferenza ed essendo i rapporti contestati iniziati in periodo anteriore alla cessione”.
Si costituiva altresì eccependo l'inammissibilità dell'appello, anche per CP_3 inesistenza della notifica nei propri confronti, e nel merito ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese
La causa è stata trattenuta in decisione in data 12.11.2024 sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 22/10/2024
_____________ ____ _______________
Per delineare l'esatto perimetro della decisione, prima di entrare nel merito del gravame, occorre esaminare l'eccezione preliminare proposta da e l'appello CP_3 incidentale proposto da Controparte_1
La prima deduce l'inammissibilità del gravame per inesistenza della notifica dell'atto introduttivo che sarebbe stato inviato via pec all'indirizzo del difensore nominato per rappresentarla dinanzi al tribunale di Pescara per il giudizio monitorio e per il conseguente giudizio di opposizione terminato con la revoca del decreto ingiuntivo emesso da un giudice territorialmente incompetente.
pag. 6/12 L' assume inoltre di non essersi costituita nel giudizio riassunto da CP_3 Pt_1
dinanzi al tribunale di Bologna, tant'è che il medesimo difensore in quel giudizio
[...] rappresentava la e non la , di conseguenza l'appello non CP_8 CP_3 risultava validamente notificato.
L'eccezione non ha pregio.
Nell'atto di costituzione dinanzi al Tribunale di Pescara per la si CP_3 costituiva, quale procuratrice, e questa, in Controparte_9 seguito, assumeva la denominazione di A quest'ultima, in tale veste, CP_8 risulta notificato l'atto in riassunzione presso il medesimo difensore che tuttavia si costituiva, sempre per la ma quale mandataria di CP_8 Controparte_1
Pertanto, il tribunale di Bologna ha correttamente considerato come una CP_3 delle parti presenti anche nel giudizio in riassunzione e nei suoi confronti è stata validamente emessa la sentenza appellata, così come validamente gli è stato notificato l'atto d'appello, sempre presso il medesimo difensore del quale non si rinviene in atti alcuna rinuncia al mandato.
Quanto all'appello incidentale proposto da in merito alla Controparte_1 dedotta inammissibilità dell'appello nei suoi confronti riguardo alle domande restitutorie e risarcitorie derivanti da fatti verificatisi prima della cessione deve effettivamente rilevarsi chw, rispetto alla domanda risarcitoria che trovi fondamento in fatti avvenuti prima della cessione, la cessionaria non può essere considerata legittimata passiva, atteso che quand'anche sia condivisibile quanto indicato dal primo giudice in merito al fatto che la posizione creditoria ceduta necessariamente ricomprende anche l'eventuale debito ad essa connesso derivante da poste che indebitamente hanno concorso alla determinazione del preteso credito ceduto, nonché i danni ulteriormente verificatisi, tuttavia, il medesimo criterio non può estendersi al risarcimento del danno da fatto illecito a cui la cessionaria è rimasta estranea, perché riferito a fatti relativi a periodi precedenti la cessione, come appunto è avvenuto nel caso che ci occupa.
Pertanto, l'unico soggetto legittimato passivamente a contraddire alla domanda risarcitoria è . CP_3
pag. 7/12 Per quanto concerne invece le componenti del credito nell'ammontare preteso dalla cessionaria, quest'ultima va considerata legittimata passivamente anche qualora il debitore ceduto contesti l'ammontare del proprio debito eccependone una riduzione a seguito di poste illegittimamente registrate.
Ciò detto, deve ancora precisarsi che nel caso, come quello in esame, ove il provvedimento monitorio opposto è da considerarsi invalido ab origine, perché emesso da un giudice privo della relativa competenza territoriale, il giudizio introdotto dinanzi al tribunale competente, per quanto sia definito giudizio in riassunzione, tuttavia, non ha natura di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ove il convenuto opposto assume il ruolo di attore in senso sostanziale, ma al contrario, in questo giudizio, che è un giudizio ordinario nella forma e nella sostanza, ciascuna parte mantiene il ruolo che si assegna essa stessa prendendo o subendo l'iniziativa del giudizio riassunto.
Quindi, , che ha riassunto il giudizio, è da considerarsi attore a tutti gli effetti e la Pt_1 sua domanda va qualificata come una domanda di accertamento negativo, con i conseguenti oneri di allegazione, anche probatoria, che fanno carico alla parte attrice.
Allo stesso tempo, la banca e la sua avente causa CP_3 Controparte_1 seppure siano tenute a non discostarsi dalla pretesa creditoria azionata in monitorio
[...]
(poiché è quella domanda che traccia il perimetro del credito reclamato, e dunque non potrebbero richiedere un credito fondato su un diverso titolo), nondimeno devono comunque specificatamente formulare le proprie domande deducendo ed allegando le relative prove del credito preteso, senza limitarsi a richiamare quanto dedotto dinanzi al
Tribunale precedente, non essendovi spazio per applicare in questo specifico caso, il principio tout court della “translatio iudicii”.
Da quanto sopra discende che spetta al l'onere di provare quanto egli nega gli sia Pt_1 imputabile, rispetto all'ammontare indicato nel saldo passivo esposto nell'ultimo estratto conto (la cui conoscenza non è stata mai contestata), e dunque fornire la dimostrazione di quanto sia effettivamente dovuto, al netto delle poste indebite connesse a rimesse restitutorie e come tali non prescritte.
Fatta questa premessa e passando al merito del gravame, con il primo motivo si Pt_1
pag. 8/12 duole perché il tribunale avrebbe erroneamente posto, fra gli elementi a sostegno del percorso logico giuridico seguito dal giudice di primo grado, la mancanza di contestazioni sulle annotazioni registrate negli estratti conto, assumendo che al contrario l'assenza di contestazioni non costituisca approvazione tacita degli stessi.
Il motivo è inconferente.
Infatti, l'appellante risulta aver frainteso il pensiero del Tribunale, atteso che gli estratti conto, di cui non aveva mai contestato di averne ignorato l'esistenza, sono stati Pt_1 richiamati al solo fine di prendere a riferimento, al fine dell'esame della domanda di accertamento negativo proposta dall'appellante, l'ammontare del credito che lo stesso riconosce sia preteso dalla banca con l'estratto conto finale, ma da questo dato Pt_1 null'altro è stato desunto riguardo alla legittimità della pretesa.
La conseguenza in punto di prova è che spettava al fornire la documentazione Pt_1 necessaria per la ricostruzione dell'intero rapporto e la rideterminazione del saldo finale e non viceversa.
In definitiva, la mancanza di detta prova ricade sul correntista, visto che è stata sua l'iniziativa giudiziale in sede di riassunzione, e non sulla banca, tant'è che il CTU per accertare il minor credito della banca ha condivisibilmente svolto la ricostruzione del saldo effettivo del conto corrente prendendo ad esame tutti gli estratti conto depositati dal al fine di individuare le poste illegittime (tant'è che ha escluso la Pt_1
Part capitalizzazione degli interessi, ha escluso la , ha ricalcolato il conto alla data contabile), ma poi ha operato a ritroso, ovvero detraendo dal saldo finale indicato nel conto di chiusura, le sole poste, fra quelle illegittime, che non fossero ormai prescritte e ha così individuato il minor credito della banca.
Peraltro, non corrisponde al vero che il CTU non abbia considerato le osservazioni dei consulenti di parte, tant'è che alla pag. 21 dell'elaborato peritale si legge il contrario, ovvero che vi ha espressamente aderito “relativamente all'inserimento dei numeri antergati nel calcolo del TEG ed della esclusione nel calcolo delle spese fisse di chiusura, il CTU concorda con tali osservazioni, per cui provvede a ricalcolare il TEG tenendo conto dei numeri antergati ed escludendo dal calcolo del TEG le spese fisse di
pag. 9/12 chiusura;” e prosegue “il risultato a cui è giunto il sottoscritto pari ad euro 44.946,73 dovrà essere considerata una somma a diminuzione del credito della Banca di euro
128.327,72 e non una somma in restituzione.”
Di talché anche il secondo motivo è infondato.
Con il terzo motivo l'appellante si duole perché, a suo avviso, il Tribunale, aderendo acriticamente alla tesi del CTU avrebbe erroneamente considerato tutte le rimesse annotate prima del 18.06.2002 come solutorie.
La doglianza va disattesa.
In realtà, anche in questo caso, l'appellante pare aver frainteso, sia le conclusioni a cui è giunto il CTU che il contenuto della decisione di primo grado (per quanto in sentenza sia stata indicata erroneamente la data del 18.06.2002, si è comunque tenuto conto per la prescrizione degli addebiti la data del 31.3.1998). Infatti, Il CTU chiarisce che “in merito, infine, alla prescrizione il CTU ha rielaborato il conto da aprile 1998 ed ha verificato per il periodo precedente a tale data la natura delle rimesse, indicando che le rimesse con natura solutoria hanno comunque coperto la somma di interessi e cms addebitati dalla banca fino al 31.03.1998 (Allegato A)” E sulla base di detti presupposti il CTU concludeva (pag. 25) “Tenendo conto, infine, della comunicazione di costituzione in mora del 17.04.2008 il CTU ha effettuato il ricalcolo analizzando le rimesse e verificando che le rimesse con natura solutoria hanno pagato gli interessi e cms fino alla data del 31.03.1998. , pertanto, vanterà un minor credito CP_10 pari a euro 89.768,40;”
Dunque, al contrario di quanto asserito dall'appellante, il CTU ha tenuto conto proprio della data indicata dal come decorrenza della prescrizione decennale ed ha Pt_1 considerato solutorie tutte le rimesse precedenti il 31.03.1998 in quanto di ammontare inferiore agli importi per interessi e CMS addebitati dalla banca fino a quella data.
Peraltro, va infine osservato che il primo giudice ha stabilito che la pretesa della banca fosse da ritenersi legittima per una somma ancora minore di quanto indicato dal CTU, ovvero € 81.319,27.
Ad ogni buon conto, l'esistenza di un debito, per quanto di importo inferiore a quanto pag. 10/12 preteso dalla banca, permette di considerare comunque legittimo sia il recesso della banca esercitato il 22.02.2008 e la contestuale comunicazione del passaggio del conto a sofferenza, sia la conseguente segnalazione del correntista alla Centrale Rischi e pertanto risulta superfluo l'esame del quarto motivo d'appello, evidentemente infondato.
Il rigetto della domanda risarcitoria e l'accertamento dell'esatto ammontare del debito della società correntista, comunque esistente, a cui ha titolo la cessionaria, quale attuale titolare del credito, determinano il rigetto anche degli ultimi due motivi di gravame, il quinto e il sesto, in quanto da un lato non è vero che la sentenza non è stata pronunciata anche nei confronti della le cui conclusioni infatti sono state CP_3 correttamente riportate in epigrafe, (ne è stata solo omessa per mera dimenticanza l'indicazione nel frontespizio della sentenza), e dall'altro lato ed anche a conferma di quanto detto rispetto ad , anche nei suoi confronti è stata correttamente CP_3 disposta la compensazione delle spese di lite fra le parti, attesa la reciproca soccombenza.
Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014 e s.m.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa: respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1482/2021 del Parte_1
Tribunale di Bologna;
condanna a rifondere a e per essa Parte_1 Controparte_1 quale mandataria a e a le spese di lite del presente CP_11 CP_3
pag. 11/12 grado, che liquida per ciascuna parte appellata, in € 9.991,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 06 maggio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
ER Caruso Silvia RO
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bologna
3 SEZIONE
R.G. 1513/2021
La Corte D'Appello di Bologna, 3 SEZIONE, in persona dei magistrati:
Silvia RO Presidente
ER Caruso Consigliere relatore
Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
AZ MA ( ) e SI AU C.F._2
( ) elettivamente domiciliato presso lo Studio dei difensori in C.F._3
VIA OBERDAN N. 26 40126 BOLOGNA;
APPELLANTE
contro e per essa quale mandataria Controparte_1 CP_2
( ), con il patrocinio dell'Avv. DE AMBROSIIS ALESSIA P.IVA_1
( ), con domicilio eletto presso lo Studio del difensore in VIA C.F._4
TRENTO E TRIESTE 29/31 TERAMO;
APPELLATA
con il patrocinio degli Avv.ti ALBERTO TOFFOLETTO CP_3
( ), MA EN ( ), C.F._5 C.F._6 [...] ( ), Controparte_4 C.F._7 Controparte_5
( ), ( ) e C.F._8 Controparte_6 C.F._9
( ), con domicilio eletto presso l'Avv. Controparte_7 C.F._10
VI RI con Studio in BOLOGNA VIA BELVEDERE n. 10;
APPELLATA
in punto a: appello avverso la sentenza n. 1482 del 08-17.06.2021 del Tribunale di
Bologna
oggetto: Contratti bancari
CONCLUSIONI
Parte appellante: in via principale: accogliere l'impugnazione proposta e, in totale riforma della sentenza n. 1482/2021 del Tribunale di Bologna, III Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Cinzia Gamberini, emessa l'08.06.2021 e pubblicata il 17.06.2021, resa nella causa civile di primo grado iscritta al n.R.G. 11947/2018 del predetto Tribunale, con qualsiasi statuizione annullare, revocare o modificare i capi ed i passi della sentenza contrari al Sig. , come esposto nell'atto di citazione Parte_1 in appello e, per l'effetto, a) accertare e dichiarare che e/o Controparte_1 non hanno fornito prova del credito che originerebbe dal presunto Controparte_3 saldo passivo del conto corrente con affidamento n. 4154130 di Controparte_3 intestato all'impresa individuale denominata “C.M.A. Centro Montaggio Autoradio di Chiola Dario”, e che, pertanto, nulla è dovuto dal Sig. a Parte_1 [...] e/o al suo dante causa;
accertare e dichiarare che Controparte_1 [...] e/o il suo dante causa hanno addebitato interessi e oneri illegittimi Controparte_1 o, comunque, non pattuiti, in danno dell'impresa individuale denominata “C.M.A. Centro Montaggio Autoradio di Chiola Dario”, come riconosciuti dal C.T.U. in primo grado per complessivi € 106.411,23, ovvero in € 74.187,53 per l'ipotesi in cui venisse accolta l'eccezione di prescrizione sollevata da controparte ma, in tal denegata ipotesi, solo a far data dal mese di aprile dell'anno 1998, stante la lettera interruttiva della prescrizione del 17.04.2008 (doc. 6), e, per l'effetto, condannare Controparte_1 e/o eventualmente in via solidale tra loro, al pagamento in favore
[...] Controparte_3 del Sig. dei suddetti importi, alternativi fra loro nella denegata ipotesi in Parte_1 cui si voglia ritenere meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata da controparte;
c) accertare e dichiarare, se del caso anche mediante l'adozione di criteri equitativi e presuntivi, la misura del risarcimento dei danni subiti dal Sig. Pt_1
per non avere egli potuto disporre di maggiori risorse finanziarie da profondere
[...] nell'esercizio della propria attività imprenditoriale e, comunque, per l'illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia operata quale soggetto in
pag. 2/12 “sofferenza”, e per l'effetto, condannare e/o Controparte_3 Controparte_1
eventualmente in via solidale, al risarcimento dei suddetti danni, nella misura che
[...] sarà riconosciuta di giustizia, se del caso anche mediante l'adozione di criteri equitativi ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre al risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, II comma c.c.; in via subordinata: d) determinare il saldo del conto corrente per cui è causa, dalla sua apertura e sino alla sua conclusione, depurato di tutte le condizioni illegittimamente applicate da e/o dal suo dante Controparte_1 causa, in quanto mai pattuite ovvero nulle, e, ove si rilevi la sussistenza di reciproci crediti liquidi ed esigibili, operare la compensazione legale tra le partite attive e quelle passive, condannando e/o eventualmente in via CP_3 Controparte_1 solidale, a pagare in favore del Sig. le somme che, all'esito dell'eventuale Parte_1 compensazione legale, risulteranno a credito del medesimo ovvero, in subordine, all'esito dell'eventuale compensazione legale, determinare l'eventuale minor somma dovuta dal Sig. a e/o in via Parte_1 CP_3 Controparte_1 subordinata istruttoria: e) si chiede che codesta Ecc.ma Corte di Appello voglia disporre la rinnovazione delle indagini peritali, provvedendo alla sostituzione del perito già nominato durante il primo grado di giudizio o, quanto meno, richiamando il C.T.U. affinché fornisca i chiarimenti che si riterranno opportuni, per tutte le molteplici ragioni evidenziate nel verbale dell'udienza del 28.01.2020 relativo al giudizio di primo grado, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte e per le ulteriori evidenziate negli scritti difensivi del Sig. , compresi le presenti note;
in ogni Pt_1 caso: f) respingere tutte le domande proposte dalle convenute appellate nei confronti del Sig. , con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Parte appellata e appellante incidentale: in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Bologna n. 1482/2021, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva ovvero di titolarità passiva del rapporto controverso della esponente, in relazione alle domande, anche riconvenzionali, ed eventuali controcrediti affermati contro la società cedente, ovvero alle domande di ripetizione di somme e risarcitorie corrisposte alla società cedente e dante causa, proposte dall'appellante, per tutti i motivi indicati in premessa;
in via preliminare, accertare e dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello per violazione degli artt. 345 e 348 bis e segg. c.p.c. per i motivi spiegati in premessa;
in via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie riproposte e proposte in sede di gravame perché inammissibili ed inconferenti, per i motivi spiegati in premessa;
nel merito, rigettare totalmente il presente gravame perché inammissibile ed infondato e per l'effetto, confermare la sentenza n. 1482/2021 dell'08.06.2021, pubblicata il 17.06.2021, emessa dal Tribunale di Bologna, Giudice Dott.ssa Cinzia Gamberini, per i motivi spiegati in premessa;
condannare la parte appellante alla rifusione delle competenze legali. In via istruttoria, si chiede l'acquisizione del fascicolo del primo grado del giudizio.
Parte appellata ( : In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità CP_3 dell'appello proposto ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per i motivi esposti in narrativa;
pag. 3/12 accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica effettuata nei confronti di CP_3 e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per essere stato il
[...] presente giudizio validamente instaurato nei soli confronti della cessionaria. Nel merito: respingere integralmente l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza Pt_1 n. 1482/2021 del Tribunale di Bologna, emessa in data 8 giugno 2021 e pubblicata in data 17 giugno 2021, resa nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11947/2018 di Ruolo Generale, notificata il 18 giugno 2021, nonché le domande ivi proposte in quanto infondate per tutti i motivi esposti in atti, confermando integralmente la sentenza impugnata;
In ulteriore subordine, nel merito: rigettare tutte le domande formulate dall'appellante, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti negli atti del presente giudizio nonché negli atti difensivi del precedente grado di giudizio;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari anche di questo grado di giudizio.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. ER Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 1482/2021 il Tribunale di Bologna in parziale accoglimento delle domande proposte da nei confronti di , rideterminava la Parte_1 CP_3 pretesa creditoria di in € 81.319,27, attesa la sussistenza di illegittimi CP_3 addebiti sul conto corrente 4154130 per € 44.946,73 e compensava le spese fra le parti.
In particolare, il Tribunale, dava atto che con sentenza n. 691/2018 il Tribunale di
Pescara in accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da Pt_1
, attesa la clausola di competenza esclusiva del tribunale di Bologna contenuta
[...] nella convenzione del 27.11.2003 avente ad oggetto un servizio denominato “Conto
Package Imprendo Silver” aggiuntivo al conto corrente già in essere, aveva revocato il d.i. n. 596/2012 con cui al era stato ingiunto il pagamento di € 128.327,72 quale Pt_1 saldo passivo del c/c n. 415430.
Il Tribunale di Bologna, premesso quanto sopra, innanzitutto, respingeva l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della cessionaria rispetto alle domande svolte nei confronti della cessionaria per fatti occorsi in epoca precedente la cessione, atteso che in forza del contratto di cessione di crediti “in blocco” ex L. n.130/1999 e art. 58 TUB “la
pag. 4/12 società cessionaria acquista dalla società cedente (banca) la titolarità di tutti i crediti
(per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni e quant'altro) derivanti dal contratto di finanziamento ceduto e succede a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della società cedente.
Nel merito osservava che “gli interessi debitori addebitati da sono pari a CP_3 euro 87.170,50 (Allegato 2 CTU), quando, invece, tenendo conto della data contabile e della capitalizzazione semplice (Allegato 3), gli interessi da addebitare avrebbero dovuto essere di euro 20.145,18. Ne consegue che l'opposta vanta un minor credito nei confronti del correntista pari a euro 67.025,32 per interessi debitori ed euro 39.095,50 per cms non pattuita, ossia a un minor credito totale di euro 106.120,82.” Tuttavia, proseguiva il primo giudice, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca risultano “prescritti tutti gli addebiti fino al 18.06.2002.” e pertanto il primo giudice dava atto che “Correttamente, dunque, il CTU ha mantenuto quanto già addebitato dalla Banca fino al 18.06.2002 in quanto già prescritto ed ha effettuato il ricalcolo del conto alla data contabile espungendo la cms per il periodo successivo al
18.06.2002. Ad esito di tale ricalcolo il totale di addebiti per interessi passivi non prescritto risulta pari a euro 35.336,63 (Allegato 5) ai quali vanno aggiunti euro
30.530,40 per interessi passivi prescritti ed euro 15.452,25 per cms prescritta (Allegato
6) per un totale dovuto di euro 81.319,27. Essendo il totale addebitato da CP_3 pari a euro 126.266,00 la Banca vanterà un minor credito per euro 44.946,73. In accoglimento dell'eccezione di prescrizione, risulta dunque che la Banca avrebbe dovuto addebitare all'opponente euro 44.946,73 in meno, pertanto avrebbe dovuto addebitare non euro 126.266,00 bensì euro 81.319,27.” Quanto alla domanda risarcitoria il Tribunale stabiliva che “Nel caso di specie, al lume di quanto emerso dalla CTU, è evidente che non può ravvisarsi la configurabilità di un danno da fatto illecito e, per l'effetto, il sorgere di responsabilità extracontrattuale né il conseguente obbligo in capo alla convenuta di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c..”
Proponeva appello per aver il tribunale di Bologna 1) errato nel ritenere Parte_1 provato il saldo passivo del conto corrente intestato all'impresa individuale dell'appellante, C.M.A. Centro Montaggio Autoradio di;
2) errato nel non Parte_1
pag. 5/12 prendere in considerazione le critiche alla perizia del c.t.u.; 3) errato nell'accogliere l'eccezione di prescrizione genericamente sollevata da 4) Controparte_1 errato nel rigettare la domanda risarcitoria per illegittima segnalazione alla centrale rischi;
5) errato nel non pronunciare sentenza anche nei confronti di 6) Controparte_3 errato nel compensare le spese di lite del primo grado di giudizio fra e Pt_1 CP_3 sul presupposto di una presunta reciproca soccombenza.
Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva contestando il fondamento dell'appello di cui Controparte_1 chiedeva il rigetto con vittoria di spese e proponeva, a sua volta, appello incidentale laddove il primo giudice aveva respinto la legittimazione passiva della cessionaria rispetto alle pretese restitutorie o risarcitorie avanzate dal , giacché relativa a Pt_1 circostanze e fatti estranei alla “avendo quest'ultima Controparte_1 acquistato dei crediti già posti a sofferenza ed essendo i rapporti contestati iniziati in periodo anteriore alla cessione”.
Si costituiva altresì eccependo l'inammissibilità dell'appello, anche per CP_3 inesistenza della notifica nei propri confronti, e nel merito ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese
La causa è stata trattenuta in decisione in data 12.11.2024 sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 22/10/2024
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Per delineare l'esatto perimetro della decisione, prima di entrare nel merito del gravame, occorre esaminare l'eccezione preliminare proposta da e l'appello CP_3 incidentale proposto da Controparte_1
La prima deduce l'inammissibilità del gravame per inesistenza della notifica dell'atto introduttivo che sarebbe stato inviato via pec all'indirizzo del difensore nominato per rappresentarla dinanzi al tribunale di Pescara per il giudizio monitorio e per il conseguente giudizio di opposizione terminato con la revoca del decreto ingiuntivo emesso da un giudice territorialmente incompetente.
pag. 6/12 L' assume inoltre di non essersi costituita nel giudizio riassunto da CP_3 Pt_1
dinanzi al tribunale di Bologna, tant'è che il medesimo difensore in quel giudizio
[...] rappresentava la e non la , di conseguenza l'appello non CP_8 CP_3 risultava validamente notificato.
L'eccezione non ha pregio.
Nell'atto di costituzione dinanzi al Tribunale di Pescara per la si CP_3 costituiva, quale procuratrice, e questa, in Controparte_9 seguito, assumeva la denominazione di A quest'ultima, in tale veste, CP_8 risulta notificato l'atto in riassunzione presso il medesimo difensore che tuttavia si costituiva, sempre per la ma quale mandataria di CP_8 Controparte_1
Pertanto, il tribunale di Bologna ha correttamente considerato come una CP_3 delle parti presenti anche nel giudizio in riassunzione e nei suoi confronti è stata validamente emessa la sentenza appellata, così come validamente gli è stato notificato l'atto d'appello, sempre presso il medesimo difensore del quale non si rinviene in atti alcuna rinuncia al mandato.
Quanto all'appello incidentale proposto da in merito alla Controparte_1 dedotta inammissibilità dell'appello nei suoi confronti riguardo alle domande restitutorie e risarcitorie derivanti da fatti verificatisi prima della cessione deve effettivamente rilevarsi chw, rispetto alla domanda risarcitoria che trovi fondamento in fatti avvenuti prima della cessione, la cessionaria non può essere considerata legittimata passiva, atteso che quand'anche sia condivisibile quanto indicato dal primo giudice in merito al fatto che la posizione creditoria ceduta necessariamente ricomprende anche l'eventuale debito ad essa connesso derivante da poste che indebitamente hanno concorso alla determinazione del preteso credito ceduto, nonché i danni ulteriormente verificatisi, tuttavia, il medesimo criterio non può estendersi al risarcimento del danno da fatto illecito a cui la cessionaria è rimasta estranea, perché riferito a fatti relativi a periodi precedenti la cessione, come appunto è avvenuto nel caso che ci occupa.
Pertanto, l'unico soggetto legittimato passivamente a contraddire alla domanda risarcitoria è . CP_3
pag. 7/12 Per quanto concerne invece le componenti del credito nell'ammontare preteso dalla cessionaria, quest'ultima va considerata legittimata passivamente anche qualora il debitore ceduto contesti l'ammontare del proprio debito eccependone una riduzione a seguito di poste illegittimamente registrate.
Ciò detto, deve ancora precisarsi che nel caso, come quello in esame, ove il provvedimento monitorio opposto è da considerarsi invalido ab origine, perché emesso da un giudice privo della relativa competenza territoriale, il giudizio introdotto dinanzi al tribunale competente, per quanto sia definito giudizio in riassunzione, tuttavia, non ha natura di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ove il convenuto opposto assume il ruolo di attore in senso sostanziale, ma al contrario, in questo giudizio, che è un giudizio ordinario nella forma e nella sostanza, ciascuna parte mantiene il ruolo che si assegna essa stessa prendendo o subendo l'iniziativa del giudizio riassunto.
Quindi, , che ha riassunto il giudizio, è da considerarsi attore a tutti gli effetti e la Pt_1 sua domanda va qualificata come una domanda di accertamento negativo, con i conseguenti oneri di allegazione, anche probatoria, che fanno carico alla parte attrice.
Allo stesso tempo, la banca e la sua avente causa CP_3 Controparte_1 seppure siano tenute a non discostarsi dalla pretesa creditoria azionata in monitorio
[...]
(poiché è quella domanda che traccia il perimetro del credito reclamato, e dunque non potrebbero richiedere un credito fondato su un diverso titolo), nondimeno devono comunque specificatamente formulare le proprie domande deducendo ed allegando le relative prove del credito preteso, senza limitarsi a richiamare quanto dedotto dinanzi al
Tribunale precedente, non essendovi spazio per applicare in questo specifico caso, il principio tout court della “translatio iudicii”.
Da quanto sopra discende che spetta al l'onere di provare quanto egli nega gli sia Pt_1 imputabile, rispetto all'ammontare indicato nel saldo passivo esposto nell'ultimo estratto conto (la cui conoscenza non è stata mai contestata), e dunque fornire la dimostrazione di quanto sia effettivamente dovuto, al netto delle poste indebite connesse a rimesse restitutorie e come tali non prescritte.
Fatta questa premessa e passando al merito del gravame, con il primo motivo si Pt_1
pag. 8/12 duole perché il tribunale avrebbe erroneamente posto, fra gli elementi a sostegno del percorso logico giuridico seguito dal giudice di primo grado, la mancanza di contestazioni sulle annotazioni registrate negli estratti conto, assumendo che al contrario l'assenza di contestazioni non costituisca approvazione tacita degli stessi.
Il motivo è inconferente.
Infatti, l'appellante risulta aver frainteso il pensiero del Tribunale, atteso che gli estratti conto, di cui non aveva mai contestato di averne ignorato l'esistenza, sono stati Pt_1 richiamati al solo fine di prendere a riferimento, al fine dell'esame della domanda di accertamento negativo proposta dall'appellante, l'ammontare del credito che lo stesso riconosce sia preteso dalla banca con l'estratto conto finale, ma da questo dato Pt_1 null'altro è stato desunto riguardo alla legittimità della pretesa.
La conseguenza in punto di prova è che spettava al fornire la documentazione Pt_1 necessaria per la ricostruzione dell'intero rapporto e la rideterminazione del saldo finale e non viceversa.
In definitiva, la mancanza di detta prova ricade sul correntista, visto che è stata sua l'iniziativa giudiziale in sede di riassunzione, e non sulla banca, tant'è che il CTU per accertare il minor credito della banca ha condivisibilmente svolto la ricostruzione del saldo effettivo del conto corrente prendendo ad esame tutti gli estratti conto depositati dal al fine di individuare le poste illegittime (tant'è che ha escluso la Pt_1
Part capitalizzazione degli interessi, ha escluso la , ha ricalcolato il conto alla data contabile), ma poi ha operato a ritroso, ovvero detraendo dal saldo finale indicato nel conto di chiusura, le sole poste, fra quelle illegittime, che non fossero ormai prescritte e ha così individuato il minor credito della banca.
Peraltro, non corrisponde al vero che il CTU non abbia considerato le osservazioni dei consulenti di parte, tant'è che alla pag. 21 dell'elaborato peritale si legge il contrario, ovvero che vi ha espressamente aderito “relativamente all'inserimento dei numeri antergati nel calcolo del TEG ed della esclusione nel calcolo delle spese fisse di chiusura, il CTU concorda con tali osservazioni, per cui provvede a ricalcolare il TEG tenendo conto dei numeri antergati ed escludendo dal calcolo del TEG le spese fisse di
pag. 9/12 chiusura;” e prosegue “il risultato a cui è giunto il sottoscritto pari ad euro 44.946,73 dovrà essere considerata una somma a diminuzione del credito della Banca di euro
128.327,72 e non una somma in restituzione.”
Di talché anche il secondo motivo è infondato.
Con il terzo motivo l'appellante si duole perché, a suo avviso, il Tribunale, aderendo acriticamente alla tesi del CTU avrebbe erroneamente considerato tutte le rimesse annotate prima del 18.06.2002 come solutorie.
La doglianza va disattesa.
In realtà, anche in questo caso, l'appellante pare aver frainteso, sia le conclusioni a cui è giunto il CTU che il contenuto della decisione di primo grado (per quanto in sentenza sia stata indicata erroneamente la data del 18.06.2002, si è comunque tenuto conto per la prescrizione degli addebiti la data del 31.3.1998). Infatti, Il CTU chiarisce che “in merito, infine, alla prescrizione il CTU ha rielaborato il conto da aprile 1998 ed ha verificato per il periodo precedente a tale data la natura delle rimesse, indicando che le rimesse con natura solutoria hanno comunque coperto la somma di interessi e cms addebitati dalla banca fino al 31.03.1998 (Allegato A)” E sulla base di detti presupposti il CTU concludeva (pag. 25) “Tenendo conto, infine, della comunicazione di costituzione in mora del 17.04.2008 il CTU ha effettuato il ricalcolo analizzando le rimesse e verificando che le rimesse con natura solutoria hanno pagato gli interessi e cms fino alla data del 31.03.1998. , pertanto, vanterà un minor credito CP_10 pari a euro 89.768,40;”
Dunque, al contrario di quanto asserito dall'appellante, il CTU ha tenuto conto proprio della data indicata dal come decorrenza della prescrizione decennale ed ha Pt_1 considerato solutorie tutte le rimesse precedenti il 31.03.1998 in quanto di ammontare inferiore agli importi per interessi e CMS addebitati dalla banca fino a quella data.
Peraltro, va infine osservato che il primo giudice ha stabilito che la pretesa della banca fosse da ritenersi legittima per una somma ancora minore di quanto indicato dal CTU, ovvero € 81.319,27.
Ad ogni buon conto, l'esistenza di un debito, per quanto di importo inferiore a quanto pag. 10/12 preteso dalla banca, permette di considerare comunque legittimo sia il recesso della banca esercitato il 22.02.2008 e la contestuale comunicazione del passaggio del conto a sofferenza, sia la conseguente segnalazione del correntista alla Centrale Rischi e pertanto risulta superfluo l'esame del quarto motivo d'appello, evidentemente infondato.
Il rigetto della domanda risarcitoria e l'accertamento dell'esatto ammontare del debito della società correntista, comunque esistente, a cui ha titolo la cessionaria, quale attuale titolare del credito, determinano il rigetto anche degli ultimi due motivi di gravame, il quinto e il sesto, in quanto da un lato non è vero che la sentenza non è stata pronunciata anche nei confronti della le cui conclusioni infatti sono state CP_3 correttamente riportate in epigrafe, (ne è stata solo omessa per mera dimenticanza l'indicazione nel frontespizio della sentenza), e dall'altro lato ed anche a conferma di quanto detto rispetto ad , anche nei suoi confronti è stata correttamente CP_3 disposta la compensazione delle spese di lite fra le parti, attesa la reciproca soccombenza.
Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014 e s.m.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa: respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1482/2021 del Parte_1
Tribunale di Bologna;
condanna a rifondere a e per essa Parte_1 Controparte_1 quale mandataria a e a le spese di lite del presente CP_11 CP_3
pag. 11/12 grado, che liquida per ciascuna parte appellata, in € 9.991,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 06 maggio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
ER Caruso Silvia RO
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