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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/10/2025, n. 5981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5981 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta: Dr. GEREMIA CASABURI Presidente rel. Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere Dr. BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 604/24 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 giugno 2025 (sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.) , con ad oggetto: giudizio di riassunzione a seguito di Cass. 30840\23, di cassazione parziale di App. Roma n. 3955\18, a sua volta di riforma di Trib. Velletri 1006\16
e vertente tra
– avv. A. Mollo. Parte_1
– riassumente E e per essa quale mandataria avv. M. Becucci Controparte_1 Parte_2 E (contumace) Controparte_2
-appellati
IN FATTO E IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta in forma sintetica. Rilevato che:
-il presente procedimento prende le mosse dal decreto ingiuntivo del 19\3\13 per l'importo di euro 142.229,74 oltre spese e interessi, emesso dal Tribunale di Velletri a favore della nei confronti della ditta Controparte_3 individuale Puntonet di RT CO, nonché nei confronti dei fidejussori, la stessa Parte_3 [...]
Parte_1
-gli ingiunti proposero opposizione;
il tribunale, con sentenza parziale n. 1006/2016, rigettò l'opposizione del garante
[...] ; Parte_1
-questa Corte d'appello si è pronunciata sull'appello di con sentenza non definitiva del 13 settembre
Parte_1 2017 e con sentenza definitiva del 6 giugno 2018, su ricorso di;
la corte così provvide (previo rigetto del
Parte_1 primo motivo e accoglimento parziale del secondo motivo di appello dello : “ferma la propria sentenza n. 5794/17,
Parte_1 accoglie per quanto di ragione dell'appello di avverso la sentenza n. 1006/16 del Tribunale di Velletri ed in
Parte_1 riforma della stessa: a) accoglie l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. 351/13, che revoca;
b)
Parte_1 Condanna a pagare in favore di € 128.665,33 oltre interessi allo
Parte_1 Controparte_4 09.08150% su € 85.086,87 dal 28.1.13 al saldo», regolando le spese di lite”:
-si è quindi pronunciato, sempre su ricorso dello RT, la S.C., ordinanza n. 30840 del 6/11/2023 che per quanto qui interessa, ha così motivato: ,
“È infondato il primo mezzo. Esso è rivolto contro l'affermazione contenuta nella sentenza definitiva che segue: «Non può … essere accolta la richiesta di ammissione della CTU contabile e dell'ordine di esibizione avanzata nelle conclusioni dall'appellante con riguardo ai principi espressi nell'ordinanza n. 371/18 della Suprema Corte, in base a cui il garante autonomo è legittimato a sollevare l'eccezione di nullità dell'anatocismo applicato dalla banca, in quanto tale questione è coperta nel presente giudizio dal giudicato interno derivante dalla propria sentenza non definitiva, con cui è stato respinto il primo motivo di appello avente ad oggetto anche tale questione». Viceversa, secondo il ricorrente, nessun giudicato interno potrebbe essersi formato nei riguardi della sentenza non definitiva pronunciata dalla Corte d'appello, per la ragione che contro detta decisione esso RT aveva formulato riserva di ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 361 c.p.c. Ciò detto, per comprendere i termini della questione, e stabilire se la censura colga effettivamente nel segno, occorre rammentare che:
-) la banca ha originariamente agito in giudizio nei confronti di RT CO, quale titolare della ditta Puntonet, debitrice principale, nonché nei confronti di , quale garante, con ricorso monitorio, rivolto al Tribunale di Parte_1 Velletri, diretto al pagamento della somma di € 85.086,87, quale saldo passivo di un conto corrente acceso presso la banca, nonché di quella di € 57.124,87, dovuta a titolo di rimborso, non onorato, di un finanziamento di € 70.000,00, il tutto oltre accessori;
-) contro il decreto ingiuntivo lo ha proposto opposizione che il Tribunale ha respinto, reputando, per quanto Parte_1 rileva, che quest'ultimo avesse stipulato con la banca un contratto autonomo di garanzia, e non una fideiussione, secondo quanto egli aveva prospettato, la qual cosa, sempre secondo il Tribunale, gli impediva di far valere i vizi del rapporto principale;
-) interposto appello, la Corte d'appello di Roma, con la sentenza non definitiva, qui impugnata unitamente alla definitiva, ha accertato il superamento del tasso soglia relativo al rapporto di finanziamento, disponendo in proposito consulenza tecnica contabile, mentre ha disatteso l'impugnazione nella parte, fatta oggetto del primo motivo di appello, riferita al debito rinveniente dal rapporto di conto corrente;
-) a tal riguardo, nella propria sentenza non definitiva la Corte d'appello ha formulato due distinte affermazioni: i) da un lato ha ritenuto che lo non avesse censurato in modo specifico la sentenza di primo grado laddove aveva ritenuto che Parte_1 la garanzia da lui prestata avesse natura autonoma e non fideiussoria, con conseguente inammissibilità, in parte qua, del primo motivo di appello;
ii) dall'altro lato ha ritenuto per il resto infondato lo stesso motivo di appello, dal momento che lo non aveva dimostrato la sua tesi secondo cui una successiva fideiussione stipulata con la banca avesse natura Parte_1 novativa della precedente garanzia autonoma, e che egli non potesse denunciare le nullità che affliggevano il contratto di conto corrente «in quanto il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia rispetto al rapporto fondamentale». Orbene, se la parte di sentenza concernente la natura del contratto, quale contratto autonomo di garanzia, può reputarsi in effetti coperta da giudicato, in applicazione del secondo comma dell'articolo 329 c.p.c., essendo al riguardo passata in giudicato la sentenza di primo grado perché non impugnata con un motivo dotato del requisito di specificità richiesto dall'articolo 342 c.p.c., dal momento che l'affermata aspecificità del motivo non è attinta dal ricorso per cassazione qui in esame, non altrettanto può dirsi per le diverse parti di sentenza aventi ad oggetto il rilievo, novativo o meno, della successiva fideiussione, nonché la spettanza al garante autonomo del potere di denunciare la nullità dell'anatocismo previsto nel contratto di finanziamento. E cioè, se può predicarsi il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, perché non impugnata, nella parte in cui ha qualificato il contratto come garanzia autonoma, non può farsi altrettanto per le parti della sentenza non definitiva in cui la Corte territoriale ha ― essa in prima persona ― respinto nel merito l'impugnazione, per irrilevanza della novazione e per insussistenza del potere del garante autonomo di dolersi dell'anatocismo non dovuto: e ciò per la fin troppo ovvia ragione che il passaggio in giudicato della non definitiva, nella parte considerata, era stato impedito dalla formulazione della riserva d'appello. Da tanto, però, non scaturisce l'accoglimento del motivo di ricorso in esame. In realtà, l'inciso «tale questione è coperta nel presente giudizio dal giudicato interno derivante dalla propria sentenza non definitiva», laddove riferito a quando detto, è da ascrivere a mera improprietà espressiva, essendo del tutto palese, proprio per l'evidenza della cosa, ciò che la Corte d'appello ha inteso dire, ossia che essa aveva ormai consumato la propria potestas iuidicandi in ordine alla legittimazione del garante autonomo di far valere l'eventuale anatocismo concernente il rapporto di conto corrente. Ora, è cosa nota che il giudice che ha pronunciato la non definitiva è vincolato alla propria decisione. Si verifica cioè per il giudice che ha adottato la pronuncia una preclusione al riesame delle questioni decise con tale sentenza, conseguente all'esaurimento con essa della relativa potestas decidendi, onde detto giudice non può risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva (Cass. 14 giugno 1999, n. 5860; Cass. 11 maggio 2006, n. 10889; Cass. 31 agosto 2009, n. 18898; Cass. 23 novembre 2015, n. 23862; Cass. 28 luglio 2017, n. 18834). Così stando le cose, rettamente intesa la statuizione adottata nella non definitiva dalla Corte d'appello, il motivo va respinto, giacché il giudice di merito ha in effetti inteso porre l'accento sulla preclusione al riesame da parte sua della questione già in precedenza risolta. In conclusione, il giudicato c'è sulla natura della garanzia stipulata dallo non sull'insussistenza del suo potere di Parte_1 denunciare l'anatocismo insito nel contratto autonomo di garanzia, ove esistente, questione riguardo alla quale, però, la Corte d'appello ha correttamente ritenuto, all'esito della non definitiva, di non poter ritornare: sicché al riguardo è stato formulato il secondo mezzo, al cui esame ora si passa. È evidentemente fondato il secondo mezzo. La stessa Corte d'appello ha richiamato Cass. 10 gennaio 2018, n. 371, secondo cui: «Nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta», per poi aggiungere che la questione dell'anatocismo era coperta da giudicato. Deve soltanto precisarsi che l'indirizzo si è successivamente consolidato (Cass. 16 febbraio 2021, n. 3873, ed altre non massimate). Il terzo e quarto mezzo sono evidentemente assorbiti, derivando dall'accoglimento del primo e secondo motivo l'esigenza di verificare se nell'ambito del rapporto di conto corrente siano stati addebitati interessi con anatocismo non dovuto. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, la quale si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità;”
-la cognizione della Corte, evidentemente, in questa sede di riassunzione, è limitata dalla surriportata pronuncia di legittimità, ex art. 394 c.p.c. (v. infra per le specifiche ricadute);
-sussistono però taluni profili preliminari di rito, in primo luogo con riferimento alla legittimazione di Controparte_1 e per essa quale mandataria cessionaria della banca originariamente creditrice, Parte_2 la ) , nei cui confronti (come del resto anche nei confronti della banca, rimasta Controparte_2 contumace) il giudizio è stato riassunto ma- come espressamente enunciato- al solo scopo di conseguirne la condanna alle spese;
-tanto perché la S.C. , con la sentenza surrichiamata, ha dichiarato il difetto di legittimazione della interveniente Pt_2 (nella qualità cit.), per difetto di prova della cessione, a fronte di specifica contestazione dello RT;
-quest'ultimo assume il difetto di legittimazione di tale parte anche nel presente giudizio di riassunzione, proprio richiamando la pronuncia della S.C.;
-l'assunto non è fondato, né in rito, né – in diritto e in fatto- nel merito;
la cessione di credito in parola, già nella prospettazione del cessionario, ha avuto luogo a titolo particolare, ex art. 111 c.p.c. ; in forza del 3° comma art. cit. “in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo”, quindi anche nel giudizio di riassunzione, come nella specie- Inoltre- e beninteso- il successore può e deve documentare la qualità dichiarata, vale a dire la propria legittimazione, evidentemente (correttamente è stato richiamato il diritto di difesa, ex art. 24 Cos.) in ogni stato e grado, quindi anche in sede di riassunzione (si ricordi, peraltro, che nella specie è stato proprio il riassumente ha estendere il giudizio al cessionario, sia pure per escluderne la legittimazione anche in questa sede); la pronuncia della S.C., limitata all'intervento in quel giudizio, non osta – e non può ostare, alla stregua dei generali principi del processo civile- a tanto;
(nella dedotta qualità) ha adeguatamente e legittimamente provato, non solo a livello Controparte_5 presuntivo, in questa sede, la propria legittimazione attiva (v. la documentazione allegata, in particolare la delibera del consiglio di Amministrazione del 14.10.2022, la Gazzetta Ufficiale del 08-11-2018, l'accettazione della proposta relativa al Contratto di cessione dei crediti della , limitatamente alla cessione del credito nei per cui è Controparte_2 causa, garantito dallo RT;
quest'ultimo è agevolmente identificabile con il riferimento all'identificativo di Puntonet);
-beninteso, sempre ex art. 111 c.p.c., la cedente conserva la propria legittimazione processuale, Controparte_2 e del resto è parte (benchè contumace) anche di questo giudizio di riassunzione;
-ancora in rito, parte riassumente, lo insiste sulla ammissione della copiosa documentazione prodotta in questo Parte_1 grado di giudizio, assumendo che si tratta di documenti formati successivamente alla proposizione de gravame;
-la questione più rilevante non attiene tanto alla ammissibilità o meno della documentazione in parola (il riassumente, peraltro, neppure ha evocato correttamente l'art. 345 u.c. c.p.c.) quanto, piuttosto, alla estensione delle domande del riassumente, e di cui agli originari motivi di appello;
infatti, come eccepito correttamente da controparte (ma si tratta di profilo rilevabile d'ufficio), in questa sede di CP_6 riassunzione, ha riproposto senza alcuna selezione tutte le domande ed eccezioni già proposte in primo grado, convogliate nei motivi di appello (r.g. 6400\2016) e quindi di ricorso in cassazione;
tanto in palese e irrimediabile violazione del richiamato art. 394 c.p.c.: , la S.C. ha accolto il ricorso dell'odierno riassumente per un solo profilo, quello della possibilità del garante (appunto lo di provare che agli interessi relativi al credito (conto corrente bancario) garantito sia stato Parte_4 applicato, illegittimamente, l'anatocismo; sul punto la pronuncia è univoca e chiarissima, e non si presta a letture estensive;
per il resto, la pronuncia di merito è passata in giudicato, con conseguente inammissibilità di ogni ulteriore doglianza (e si ricordi che il giudicato copre “il dedotto e il deducibile”): in questo giudizio non vi è spazio per la delibazione di ulteriori questioni attinenti sia al rapporto di garanzia, che a quello sottostante garantito;
attardandosi nel richiamare i motivi originari, e le relative domande, ha trascurato proprio i profili attinenti al CP_6 preteso anatocismo, pur gli unici per i quali l'impugnazione originaria (avverso la pronuncia del Tribunale di Velletri) è ancora ammissibile;
l'impugnazione, sul punto, è estremamente scarna e apodittica, ai limiti della inammissibilità: in sostanza lo pretende di colmare le proprie lacune, di prospettazione prima ancora che in punto di prova, con una Parte_1 ulteriore Ctu contabile;
-in ogni caso – nel merito- il motivo va disatteso, non avendo lo assolto l'onere probatorio di cui è gravato (e, Parte_1 prima ancora, quello di allegazione, come detto);
-in realtà (e fermo comunque l'onere probatorio dello nella specie ha sicuramente rilevanza probatoria (almeno Parte_1 come argomento di prova, non essendo passata in giudicato, e non rilevando in senso contrario la documentazione dello
, ma in senso contrario alle ragioni del riassumente, la sentenza di questa Corte n. 1977/2024 del 20/03/2024, Parte_1 relativa proprio al rapporto fondamentale, garantito dall'odierno riassumente;
la Corte, pur accogliendo parzialmente l'appello di CO RT (titolare della ditta Puntonet), revocando il decreto ingiuntivo originariamente opposto, ha comunque accertato il debito di quest'ultima (peraltro anche confermando la legittimazione attiva del cessionario sopra richiamato), condannandola al pagamento di euro 28.665,33, oltre interessi al tasso dello 09,0850% su 85.086,87 dal 28 gennaio 2013 al soddisfo;
la sentenza in parola, infatti (p. 6) , una volta rigettata l'eccezione di nullità proposta anche in quella sede dall'appellante (già opponente) garantito , relativa “alla mancata sottoscrizione dei documenti contenenti le condizioni economiche e contrattuali del rapporto di conto corrente n. 0520453/57 del 2.8.2004 e, dunque, per mancanza dell'elemento della forma scritta prescritto dall'art. 117 TUB e, più in generale, per mancata consegna alla correntista della documentazione” (eccezione la cui delibazione, per le ragioni sopra esposte, in questa sede non può essere delibata), ha affermato che ne consegue anche il rigetto (come già in primo grado) delle “ contestazioni in punto di applicazione di interessi in misura ultralegale, di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e di conteggio dei giorni valuta …: - gli interessi risultano applicati nella misura effettivamente convenuta;
- il contratto di conto corrente è stato concluso in data successiva alla delibera CICR del 9.2.2000 che consente la capitalizzazione degli interessi passivi in presenza della clausola che prevede la stessa periodicità degli interessi debitori e creditori, clausola presente nel caso di specie;
- il conteggio dei giorni valuta risulta contrattualmente previsto";
-tali argomentazioni, pienamente recepibili anche nel presente giudizio, hanno carattere dirimente, e impongono il rigetto del (residuo, ammissibile) motivo di appello di , in questa sede di riassunzione;
Parte_1
-le spese- tenuto conto delle peculiarità e dell'esito alterno del giudizio nei gradi precedenti, possono compensarsi, anche per il giudizio di legittimità;
P.Q.M
La Corte, pronunciando il sede di rinvio , disposto da Cass. 30840\23, rigetta l'appello proposto da . Parte_1 Spese compensate, anche per il giudizio di legittimità. Ricorrono i presupposti per il raddoppio del c.u.
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)