Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/06/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ME - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 116 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BONFIGLIO RITA ROSA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
15/01/2025, i coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di ACIREALE (CT) il 21/06/2000, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 127, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , nata il [...], , Persona_1 Persona_2
nato il [...] e nato il [...]; Persona_3
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge. Affidamento figlio minore 2. Il figlio minore
[...]
verrà affidato conugiuntemente ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata Per_3
presso la madre con la quale coabiterà nella casa sita in Fiumedinisi ( Me) Va Salita San Pietro
n. 8, ad oggi casa coniugale;
3. Il padre potrà vedere il figlio minore ogni qualvolta quest'ultimo lo vorrà e compatibilmente con i suoi impegni scolastici, previo accordo telefonico con la madre.
4. Il padre potrà tenere con sé il minore una Parte_1 Per_3
settimana durante il periodo natalizio dal 23.12 al 30.12 oppure, dal 30.12 al 06.01 ad anni alterni;
due giorni consecutivi durante le vacanze Pasquali con possibilità di ciascun genitore di trascorrere con il figlio il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
30 giorni consecutivi nel periodo estivo tra luglio e settembre da concordare con la madre in base alle esigenze del minore;
5.Per l'adozione delle decisioni di ordinaria amministrazione entrambi i coniugi concordano che essi potranno esercitare la potestà separatamente.
Assegnazione casa coniugale 6. La dimora coniugale, sita in Fiumedinisi via Salita S.Pietro
n. 8, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata, nell'interesse del figlio minore, e dei due figli maggiorenni, a tutt'oggi stabilmente conviventi, alla sig.ra
[...]
La predetta sig.ra si obbliga, già a far data dalla CP_1 Controparte_1
sottoscrizione e deposito del presente ricorso, provvedere a volturare a suo nome tutte le utenze (elettriche, idriche e rifiuti) oggi in capo al marito . Mantenimento Parte_1
economico del figlio minore 7. I coniugi concordano che sarà obbligo del padre Pt_1
versare, entro i primi 5 giorni di ogni mese, nelle mani della moglie, la somma di €
[...]
200,00 quale contributo al mantenimento per il figlio minore importo da Persona_3
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. I coniugi concordano che metà dell'importo dell'assegno unico universale del figlio minore, oggi percepito per l'intero dal sig. Pt_1
, verrà corrisposto dallo stesso nella misura del 50% alla moglie, e ciò a decorrere
[...]
dal prossimo mese di gennaio 2025; Le spese straordinarie saranno a carico, nella misura del
50%, di entrambi i genitori. In particolare devono intendersi spese straordinarie: Spese ricomprese nell'assegno di mantenimento, sono individuate in: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (incluse le utenze), spese per tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (compresi gli antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche, organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, doposcuola, trattamenti estetici, attività ricreative abituali (quali cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio); -Spese extra assegno obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrami i genitori;
-Spese extra assegno subordinate al consenso di entrami i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a)Scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o scuole formative;
spese per la preparazione di abilitazione o della preparazione ai concorsi( quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); Viaggi di istruzione organizzata dalla scuola, prescuola, doposcuola;
; viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b)Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche( musica, disegno, pittura) corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanza trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto ( mini car, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private.
c)Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività agonistica;
d)Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontioatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostichi, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. e) Organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
4. La moglie sig.ra CP_1
dichiara di rinunciare a qualsiasi tipo di mantenimento economico a carico del
[...]
marito compreso, pertanto, l'assegno di mantenimento”.
All'udienza del 21/05/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta di omologa delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, così come modificato al punto 3) con atto sottoscritto il 16/05/2025.
La causa veniva quindi assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 15/01/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo
[...]
sottoscritto dalle parti stesse, così come modificato con atto datato 16/05/2025, e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di ACIREALE (CT) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 21/06/2000, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 127, parte II, serie
A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 22/05/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.