Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/02/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati: dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel. dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1181/2022 R.G., promossa da
(C.F. nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...]c/da Vina n. 21/B, elettivamente domiciliata in
Tortorici (Me) c/da Mercurio n. 189 presso lo studio dell'avv. Fabio Armeli Iapichino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore
contro
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
Via Provinciale n. 60, C.F.: , elettivamente domiciliata in S. C.F._2
Agata Militello, Via Caltanissetta n.14 presso lo studio dell'avv. Calcò Sebastiano, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuta
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
, premettendo di avere contratto matrimonio con – Parte_1 Controparte_2
trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Caprileone, n. 8 p. 2 S. A. anno
1
12.05.1999, che il Tribunale di Patti aveva disposto la separazione tra i coniugi con sentenza n. 165/05 depositata il 25.6.2005 e che, da allora, la separazione si era protratta ininterrottamente in quanto la comunione materiale e spirituale era definitivamente cessata, ha chiesto all'adìto Tribunale la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
costituitasi in giudizio, pur non opponendosi alla domanda di Controparte_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ha avanzato delle domande riconvenzionali.
Il Presidente del Tribunale, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione tra le parti, ha emesso i provvedimenti indifferibili ed urgenti ed ha rimesso il fascicolo al Giudice istruttore previa integrazione delle memorie.
Successivamente la causa è stata assunta in decisione ed è stata emessa la sentenza sul vincolo allegata in atti.
Fatta questa premessa occorre esaminare le domande riconvenzionali avanzate dalla evidenziando preliminarmente che il Tribunale non ha ammesso la prova CP_2
testimoniale articolata dalle parti in quanto talune circostanze erano eccessivamente generiche altre inconducenti ai fini della decisione.
La premettendo che il marito aveva violato l'obbligo di mantenimento disposto CP_2
in favore suo e della prole in sede di separazione giudiziale, ha chiesto - previo accertamento del danno morale e materiale subìto a causa della condotta posta in essere dalla controparte il risarcimento nella misura di € 100.000,00.
La stessa infine ha chiesto un contributo per il mantenimento del figlio - nato Per_2 nel 1999 - in quanto a suo dire ancora “non del tutto” economicamente autosufficiente.
Orbene, osserva il Collegio che le domande riconvenzionali avanzate dalla convenuta sono la prima, inammissibile e la seconda, infondata.
Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno trova applicazione il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno, così come formulata nel presente giudizio, deve essere dichiarata inammissibile in mancanza di una connessione c.d. forte con le domande proprie del giudizio di divorzio.
2 Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte e della giurisprudenza di merito l'art. 40 c.p.c. consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36
c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente, caratterizzate da riti diversi.
E' conseguentemente esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, la rivendica di beni immobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis,
Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez.
I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n.
20638; Tribunale di Milano, 15 luglio 2015).
Da ultimo, la giurisprudenza di merito ha ribadito che “ ai sensi dell'art. 40 c.p.c., è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione: va, dunque, esclusa la possibilità del simultaneus processus dell'azione di separazione o divorzio, entrambe soggette al rito della camera di consiglio, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme ed, in termini generali, con le azioni che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione” (Tribunale Terni, 13/05/2020, n.296; Tribunale Salerno sez.
I, 28/02/2018, n.596 in termini conformi Tribunale Lamezia Terme sez. I, 13/01/2023,
n.34,Tribunale Cosenza sez. I, 04/06/2020, n.947).
Sulla base di quanto esposto la domanda di risarcimento del danno deve essere dichiarata inammissibile.
Passando ad esaminare la domanda avente ad oggetto la corresponsione di un contributo per il mantenimento del figlio si osserva quanto segue. Per_2
Il figlio ha già raggiunto l'età di 26 anni e le parti hanno affermato che Per_2
quest'ultimo ha esercitato attività lavorativa retribuita e non abita più nella casa familiare.
Sulla base di questi elementi e tenuto conto del recente orientamento della giurisprudenza di cui infra non sussistono i presupposti per porre a carico del padre un
3 contributo per il mantenimento del figlio in quanto - da anni maggiorenne - ha Per_2
già fatto ingresso nel mercato del lavoro.
In materia, con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha affermato che in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore lo svolgimento di un'attività retribuita - ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato - può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore anche seguito della cessazione del rapporto di lavoro (cfr. principio in Cass. n. 8892/24).
Ed ancora, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il
"figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Cass.
n. 26875/23).
Orbene nella fattispecie in esame, non risultando provata l'impossibilita per il figlio - o anche semplicemente la difficoltà per ragioni di salute, studio o altro ancora - di esercitare attività lavorativa remunerata, la domanda di mantenimento deve essere rigettata per carenza dei presupposti necessari, per come illustrati dalla recente giurisprudenza sopra richiamata.
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in favore dell'Erario, essendo l'attore ammesso al gratuito patrocinio, secondo quanto affermato dalla Corte Cost. con la sentenza n. 64/24.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1181/2022 R.G. così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno avanzata da Controparte_1
2) rigetta la domanda avente ad oggetto il mantenimento del figlio Per_2 avanzata da;
CP_1 CP_1
3) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Controparte_1 favore dell'Erario nella somma di € 3.000,00 oltre accessori se dovuti come per legge
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 21.2.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
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