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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/03/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 348/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr.ssa Manuela Velotti Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 348/2022 promossa da:
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso da Avv. PLACIDO ELENA con domicilio eletto in BOLOGNA VIA MURRI
210 presso lo studio Avv. LEONE MARIANGELA PARTE APPELLANTE contro
( Controparte_1 Controparte_2
GIÀ (C.F.
[...] CO
) rappresentato e difeso da Avv. LORI MARA con domicilio eletto presso il suo studio P.IVA_2
e la sua persona in , VIA PETRARCA 8 CP_3
PARTE APPELLATA
OGGETTO: APPELLO AVERSO SENTENZA N. 1014/2021 DEL TRIBUNALE DI PARMA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del
12.11.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue
- Per l'appellante
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria e diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare: in via principale accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
1014/2021 pronunciata dal Tribunale di Parma in data 8.06.2021 e depositata in cancelleria in data
20.07.2021, nella causa iscritta al n. RG 2502/2019, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: accertare e dichiarare che le somme mutuate con il preteso contratto di mutuo fondiario, anziché essere destinate alla causa tipica cui è ordinariamente diretta la stipula del mutuo fondiario, non sono state messe a disposizione della società , ma sono servite unicamente ad Parte_1 estinguere le pregresse esposizioni debitorie di natura chirografaria della stessa impresa verso la banca mutuante, e con ciò in modo da far acquisire alla banca creditrice la prelazione ipotecaria;
accertare e dichiarare la responsabilità dell'istituto di credito CO
, oggi , e dei suoi funzionari, per aver concorso con l'amministratore
[...] CP_4 della società, oggi fallita, nella causazione e nell'aggravamento del danno patrimoniale, quantifcato nella somma di Euro 260.000,00;
e per l'effetto, condannare l'istituto di credito , oggi CO
, a corrispondere, a titolo di risarcimento danni subiti per l'aggravamento situazione CP_4 debitoria e consistenti nella maggiorazione del passivo e nella diminuzione dell'attivo che si sono verifcate dalla data in cui l'insolvenza si sarebbe manifestata e avrebbe dovuto essere dichiarato il fallimento in mancanza del ricorso abusivo del credito da parte dell'amministratore della società e della abusiva concessione di credito da parte delle banca sino alla data dell'effettivo fallimento, in favore del fallimento , la somma di Euro 260.000,00, o di diverso maggiore o Parte_1 minore importo emergente all'esito della espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge;
disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinnanzi il Tribunale di Parma.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
- Per l'appellato
“Voglia la eccellentissima Corte d'Appello di Bologna, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, rigettare con ordinanza ex art. 348/ter c.p.c. ovvero, comunque, con sentenza, in quanto inammissibile, improponibile, infondato e comunque non provato o come meglio, per le ragioni tutte indicate in narrativa, l'appello proposto dal nei confronti di Parte_1 [...]
confermando integralmente la sentenza civile n. 1014/2021 – repert. n. Controparte_5
1553/2021- emessa dal Tribunale di Parma in persona del Giudice Unico dott.ssa A. Ioffredi in data 8/6/21, pubblicata il 20/7/2021 nell'ambito del giudizio RG 2502/2019, ed accogliendo, in ogni caso, le domande ed eccezioni già avanzate dalla stessa nel primo grado di Controparte_5 giudizio e così: in via preliminare: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, il difetto di legittimazione attiva in capo al
Curatore del a proporre nei confronti di Parte_1 Controparte_5
(nuova denominazione di già Controparte_6 CO
la azione risarcitoria per pretesa erogazione abusiva di credito esercitata nel
[...] presente giudizio;
accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. di qualsivoglia diritto, azione, ragione e pretesa risarcitoria di carattere extracontrattuale fatta valere nel presente giudizio dal nei confronti di (nuova Parte_1 Controparte_1 denominazione di già Controparte_6 CO
per il periodo precedente il 30 maggio 2014;
[...] nel merito: respingere le domande tutte svolte dal nei confronti di Parte_1 Controparte_1
(nuova denominazione di già
[...] Controparte_6 [...]
siccome inammissibili, improponibili, infondate, non provate o come CO meglio per le ragioni indicate in atti;
in via istruttoria: si oppone alla ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate da Controparte_1
Controparte per le ragioni illustrate in atti;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del giudizio in favore della Banca.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio oltre IVA e CPA”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 1014/2021, pubblicata in data 20.7.2021, il Tribunale di Parma rigettava la domanda avanzata dal nei confronti di Parte_2 Controparte_7
di accertamento della responsabilità della banca – e conseguente condanna al risarcimento del
[...] danno – ai sensi degli artt. 146 L.F. e 2393 c.c. per avere, in concorso con l'amministratore pro tempore, abusivamente concesso alla società, ormai decotta, un mutuo fondiario ipotecario di € 270.000,00 in data 4.3.2013 al fine di estinguere le pregresse esposizioni debitorie di natura chirografaria della stessa impresa verso la banca mutuante, con ciò acquisendo prelazione ipotecaria e causando un danno patrimoniale della società.
2.
Osservava il primo giudice che il (d'ora in poi anche solo il Parte_2
), pur deducendo formalmente di agire nei confronti di Parte_1 Controparte_7
(d'ora in poi anche solo la ) quale terzo che ha concorso con la condotta di
[...] CP_8 mala gestio dell'amministratore al dissesto della società o al suo aggravamento, in realtà e in concreto aveva poi allegato fatti volti unicamente a censurare la condotta della per l'abusiva CP_8 concessione del credito, quantificando altresì il danno in misura coincidente con l'importo del credito concesso col mutuo fondiario;
che la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata, nel sistema della legge fallimentare, alle azioni c.d. di massa, finalizzate cioè alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica ed aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo, diversamente costituendo l'azione di responsabilità aquiliana, esperita dalla curatela, strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore;
che, quindi, secondo il consolidato principio espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione la domanda di risarcimento per concessione abusiva del credito non poteva essere proposta dal curatore nei confronti del solo istituto bancario, con conseguente difetto di legittimazione attiva del . Parte_1
3.
Con atto di citazione notificato via pec in data 30.5.2019 il appellava innanzi a questa Parte_1
Corte la sentenza del Tribunale di Parma, formulando n. 2 motivi.
Ritualmente costituita parte appellata con comparsa di costituzione depositata in data 30.5.2022, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e nel merito ne chiedeva il rigetto in quanto infondato.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del 12.11.2024 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
In via preliminare l'appellata deduce l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 c.p.c. l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cassazione civile, sez. II, 21/06/2023, n. 17709, conf. Cassazione civile, sez. II, 25/01/2023, n. 2320). Il motivo d'impugnazione, in altri termini, è adeguatamente specifico quando sono enunciate le ragioni per le quali la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi si concretino nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui la decisione impugnata è errata, le quali, devono considerare le ragioni che la sorreggono, e da esse non possono prescindere, dovendosi, diversamente, il motivo considerarsi nullo (cfr. Cassazione civile, sez. III, 28/06/2023, n. 18474).
Dati questi principi, la Corte reputa nella fattispecie infondato il rilievo di inammissibilità sollevato da parte appellata ex art. 342 c.p.c., poiché i motivi di impugnazione svolti consentono di individuare con adeguata specificità tanto le ragioni di doglianza quanto le ragioni della sentenza ritenute erronee.
5. Con il primo motivo rubricato “infondatezza della eccezione sulla legittimazione ad agire” l'appellante deduce l'erroneità della sentenza di primo grado ove ha ritenuto la carenza di legittimazione ad agire in capo al curatore, sostenendo che la procedura ha agito per ottenere la reintegrazione del patrimonio della fallita depauperato dalla mala gestio dell'amministratore in concorso con la banca, la quale ha abusivamente concesso il credito così mantenendo artificiosamente in vita un'impresa ormai decotta, con differimento della dichiarazione di fallimento e aggravamento del dissesto e, altresì, garantendosi un pagamento preferenziale in danno del ceto creditorio concorrente;
sostiene, in particolare, che un simile danno riguarda tutti i creditori indistintamente, tanto quelli che avevano contrattato con la società prima della concessione del credito quanto quelli che hanno contrattato con la stessa successivamente, poiché entrambe le categorie hanno visto le proprie perdite aggravarsi e le proprie garanzie ridursi;
lamenta, quindi, l'erronea valutazione del giudice di prime cure nella parte in cui ha negato la legittimazione attiva della curatela, sostenendone l'errore per avere ritenuto “indispensabile elemento costitutivo della stessa l'esercizio contestuale di un'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore”.
Il motivo è infondato.
Il primo giudice ha correttamente premesso che il curatore è legittimato ad agire nei confronti della banca ai sensi dell'art. 146 LF. in correlazione con l'art. 2393 c.c. ove la posizione ascritta a quest'ultima sia di terzo responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita per effetto dell'abusivo ricorso al credito da parte dell'amministratore della società, senza che possa assumere rilievo il mancato esercizio dell'azione contro l'amministratore infedele, secondo la disciplina della responsabilità solidale ex art. 2055 c.c.; per altro verso ha chiarito i termini della legittimazione ad agire del curatore che agisca per il risarcimento del danno causato ai creditori per effetto della concessione abusiva di credito.
Nella fattispecie, va appieno confermato il difetto di legittimazione del curatore ad agire ex art. 146
L.F. per il risarcimento del danno patito dai creditori per effetto di una abusiva concessione di credito all'imprenditore in bonis da parte della banca, perché la relativa azione non può essere ritenuta azione
“di massa” finalizzata cioè alla ricostruzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica e indistinta per tutti i creditori, ma costituisce strumento di reintegrazione del singolo creditore nei limiti in cui dimostri l'esistenza di un danno connesso alla prosecuzione dell'attività di impresa.
Più specificamente, per principio consolidato della S.C., recepito anche dai giudici di merito (per tutti cfr. Tribunale Bologna, sez. IV, 13/07/2017, n. 1508) il curatore fallimentare non è legittimato a proporre, nei confronti del finanziatore responsabile, l'azione da illecito aquiliano per il risarcimento dei danni causati ai creditori dall'abusiva concessione di credito diretta a mantenere artificiosamente in vita una impresa decotta, suscitando così nel mercato la falsa impressione che si tratti di impresa economicamente valida, perché nel sistema delle legge fallimentare la legittimazione del curatore (e/o del commissario giudiziale) ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle azioni di massa, finalizzate cioè alla ricostituzione del patrimonio del debitore al cui novero non appartiene l'azione risarcitoria in questione che, analogamente a quella prevista dall'art. 2395 c.c., costituisce strumento di reintegrazione del singolo creditore, giacché, per un verso, il danno derivante dalla attività di sovvenzione abusiva deve essere valutato caso per caso nella sua esistenza ed entità (essendo ipotizzabile che creditori aventi il diritto di partecipare al riparto non abbiano ricevuto pregiudizio dalla continuazione della impresa), e, per altro verso, la posizione dei singoli creditori, quanto ai presupposti per la configurabilità del pregiudizio, è diversa a seconda che siano antecedenti o successivi alla attività medesima. Resta quindi fermo che il curatore non è titolare di un potere di rappresentanza dei creditori, ma può al più agire con le azioni c.d. di massa, dirette ad ottenere nell'interesse del ceto creditorio in quanto tale, la ricostruzione del patrimonio del debitore. Non esercita perciò una azione dei creditori sostituendosi a loro, ma semplicemente, amministrando il patrimonio assoggettato all'esecuzione concorsuale, tende a ricostruirlo nella funzione di garanzia che gli è propria, secondo l'archetipo dell'azione revocatoria
(cfr. Cass. sez. un., n.7030/2006 e Cass. sez. un., n.7031/2006 e conformi Cassazione civile n.11798/2017 e Cass. n. 9983/2017.
Ne consegue che l'azione volta ad ottenere il risarcimento del danno patito dai creditori per effetto di una abusiva concessione di credito da parte di una banca all'imprenditore in bonis non può essere ritenuta azione di massa e dunque il curatore non è legittimato a proporla.
6.
Il rigetto del primo motivo d'appello per le ragioni ut supra esposte comporta l'assorbimento del secondo motivo, rubricato “sulla concessione abusiva del credito”, con cui l'appellante insiste nell'argomentare che tramite l'abusiva concessione del mutuo fondiario, si sarebbe provocato un depauperamento del patrimonio sociale a danno di tutti i creditori indistintamente.
Ad abundantiam osserva la Corte che nella fattispecie la circostanza, pacifica, che il mutuo era destinato al rientro di pregressa esposizione con la banca che nel contempo si assicurava il pagamento preferenziale grazie all'ipoteca, di per sé smentisce l'assunto che la concessione di credito sia andata a beneficio dell'intero ceto creditorio ovvero abbia determinato un depauperamento del patrimonio della società.
7.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 52.001 a € 260.000) con esclusione del compenso per l'attività istruttoria non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit. Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di con atto di appello
[...] Controparte_1 notificato in data30.5.2019, così provvede: RIGETTA l'appello e per l'effetto CONDANNA al rimborso in favore di Parte_1 [...] elle spese del grado di appello, che liquida in € 9.991,00 per compenso Controparte_1 di avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge. DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 21.3.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr.ssa Manuela Velotti Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 348/2022 promossa da:
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso da Avv. PLACIDO ELENA con domicilio eletto in BOLOGNA VIA MURRI
210 presso lo studio Avv. LEONE MARIANGELA PARTE APPELLANTE contro
( Controparte_1 Controparte_2
GIÀ (C.F.
[...] CO
) rappresentato e difeso da Avv. LORI MARA con domicilio eletto presso il suo studio P.IVA_2
e la sua persona in , VIA PETRARCA 8 CP_3
PARTE APPELLATA
OGGETTO: APPELLO AVERSO SENTENZA N. 1014/2021 DEL TRIBUNALE DI PARMA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del
12.11.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue
- Per l'appellante
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria e diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare: in via principale accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
1014/2021 pronunciata dal Tribunale di Parma in data 8.06.2021 e depositata in cancelleria in data
20.07.2021, nella causa iscritta al n. RG 2502/2019, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: accertare e dichiarare che le somme mutuate con il preteso contratto di mutuo fondiario, anziché essere destinate alla causa tipica cui è ordinariamente diretta la stipula del mutuo fondiario, non sono state messe a disposizione della società , ma sono servite unicamente ad Parte_1 estinguere le pregresse esposizioni debitorie di natura chirografaria della stessa impresa verso la banca mutuante, e con ciò in modo da far acquisire alla banca creditrice la prelazione ipotecaria;
accertare e dichiarare la responsabilità dell'istituto di credito CO
, oggi , e dei suoi funzionari, per aver concorso con l'amministratore
[...] CP_4 della società, oggi fallita, nella causazione e nell'aggravamento del danno patrimoniale, quantifcato nella somma di Euro 260.000,00;
e per l'effetto, condannare l'istituto di credito , oggi CO
, a corrispondere, a titolo di risarcimento danni subiti per l'aggravamento situazione CP_4 debitoria e consistenti nella maggiorazione del passivo e nella diminuzione dell'attivo che si sono verifcate dalla data in cui l'insolvenza si sarebbe manifestata e avrebbe dovuto essere dichiarato il fallimento in mancanza del ricorso abusivo del credito da parte dell'amministratore della società e della abusiva concessione di credito da parte delle banca sino alla data dell'effettivo fallimento, in favore del fallimento , la somma di Euro 260.000,00, o di diverso maggiore o Parte_1 minore importo emergente all'esito della espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge;
disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinnanzi il Tribunale di Parma.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
- Per l'appellato
“Voglia la eccellentissima Corte d'Appello di Bologna, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, rigettare con ordinanza ex art. 348/ter c.p.c. ovvero, comunque, con sentenza, in quanto inammissibile, improponibile, infondato e comunque non provato o come meglio, per le ragioni tutte indicate in narrativa, l'appello proposto dal nei confronti di Parte_1 [...]
confermando integralmente la sentenza civile n. 1014/2021 – repert. n. Controparte_5
1553/2021- emessa dal Tribunale di Parma in persona del Giudice Unico dott.ssa A. Ioffredi in data 8/6/21, pubblicata il 20/7/2021 nell'ambito del giudizio RG 2502/2019, ed accogliendo, in ogni caso, le domande ed eccezioni già avanzate dalla stessa nel primo grado di Controparte_5 giudizio e così: in via preliminare: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, il difetto di legittimazione attiva in capo al
Curatore del a proporre nei confronti di Parte_1 Controparte_5
(nuova denominazione di già Controparte_6 CO
la azione risarcitoria per pretesa erogazione abusiva di credito esercitata nel
[...] presente giudizio;
accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. di qualsivoglia diritto, azione, ragione e pretesa risarcitoria di carattere extracontrattuale fatta valere nel presente giudizio dal nei confronti di (nuova Parte_1 Controparte_1 denominazione di già Controparte_6 CO
per il periodo precedente il 30 maggio 2014;
[...] nel merito: respingere le domande tutte svolte dal nei confronti di Parte_1 Controparte_1
(nuova denominazione di già
[...] Controparte_6 [...]
siccome inammissibili, improponibili, infondate, non provate o come CO meglio per le ragioni indicate in atti;
in via istruttoria: si oppone alla ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate da Controparte_1
Controparte per le ragioni illustrate in atti;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del giudizio in favore della Banca.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio oltre IVA e CPA”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 1014/2021, pubblicata in data 20.7.2021, il Tribunale di Parma rigettava la domanda avanzata dal nei confronti di Parte_2 Controparte_7
di accertamento della responsabilità della banca – e conseguente condanna al risarcimento del
[...] danno – ai sensi degli artt. 146 L.F. e 2393 c.c. per avere, in concorso con l'amministratore pro tempore, abusivamente concesso alla società, ormai decotta, un mutuo fondiario ipotecario di € 270.000,00 in data 4.3.2013 al fine di estinguere le pregresse esposizioni debitorie di natura chirografaria della stessa impresa verso la banca mutuante, con ciò acquisendo prelazione ipotecaria e causando un danno patrimoniale della società.
2.
Osservava il primo giudice che il (d'ora in poi anche solo il Parte_2
), pur deducendo formalmente di agire nei confronti di Parte_1 Controparte_7
(d'ora in poi anche solo la ) quale terzo che ha concorso con la condotta di
[...] CP_8 mala gestio dell'amministratore al dissesto della società o al suo aggravamento, in realtà e in concreto aveva poi allegato fatti volti unicamente a censurare la condotta della per l'abusiva CP_8 concessione del credito, quantificando altresì il danno in misura coincidente con l'importo del credito concesso col mutuo fondiario;
che la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata, nel sistema della legge fallimentare, alle azioni c.d. di massa, finalizzate cioè alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica ed aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo, diversamente costituendo l'azione di responsabilità aquiliana, esperita dalla curatela, strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore;
che, quindi, secondo il consolidato principio espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione la domanda di risarcimento per concessione abusiva del credito non poteva essere proposta dal curatore nei confronti del solo istituto bancario, con conseguente difetto di legittimazione attiva del . Parte_1
3.
Con atto di citazione notificato via pec in data 30.5.2019 il appellava innanzi a questa Parte_1
Corte la sentenza del Tribunale di Parma, formulando n. 2 motivi.
Ritualmente costituita parte appellata con comparsa di costituzione depositata in data 30.5.2022, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e nel merito ne chiedeva il rigetto in quanto infondato.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del 12.11.2024 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
In via preliminare l'appellata deduce l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 c.p.c. l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cassazione civile, sez. II, 21/06/2023, n. 17709, conf. Cassazione civile, sez. II, 25/01/2023, n. 2320). Il motivo d'impugnazione, in altri termini, è adeguatamente specifico quando sono enunciate le ragioni per le quali la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi si concretino nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui la decisione impugnata è errata, le quali, devono considerare le ragioni che la sorreggono, e da esse non possono prescindere, dovendosi, diversamente, il motivo considerarsi nullo (cfr. Cassazione civile, sez. III, 28/06/2023, n. 18474).
Dati questi principi, la Corte reputa nella fattispecie infondato il rilievo di inammissibilità sollevato da parte appellata ex art. 342 c.p.c., poiché i motivi di impugnazione svolti consentono di individuare con adeguata specificità tanto le ragioni di doglianza quanto le ragioni della sentenza ritenute erronee.
5. Con il primo motivo rubricato “infondatezza della eccezione sulla legittimazione ad agire” l'appellante deduce l'erroneità della sentenza di primo grado ove ha ritenuto la carenza di legittimazione ad agire in capo al curatore, sostenendo che la procedura ha agito per ottenere la reintegrazione del patrimonio della fallita depauperato dalla mala gestio dell'amministratore in concorso con la banca, la quale ha abusivamente concesso il credito così mantenendo artificiosamente in vita un'impresa ormai decotta, con differimento della dichiarazione di fallimento e aggravamento del dissesto e, altresì, garantendosi un pagamento preferenziale in danno del ceto creditorio concorrente;
sostiene, in particolare, che un simile danno riguarda tutti i creditori indistintamente, tanto quelli che avevano contrattato con la società prima della concessione del credito quanto quelli che hanno contrattato con la stessa successivamente, poiché entrambe le categorie hanno visto le proprie perdite aggravarsi e le proprie garanzie ridursi;
lamenta, quindi, l'erronea valutazione del giudice di prime cure nella parte in cui ha negato la legittimazione attiva della curatela, sostenendone l'errore per avere ritenuto “indispensabile elemento costitutivo della stessa l'esercizio contestuale di un'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore”.
Il motivo è infondato.
Il primo giudice ha correttamente premesso che il curatore è legittimato ad agire nei confronti della banca ai sensi dell'art. 146 LF. in correlazione con l'art. 2393 c.c. ove la posizione ascritta a quest'ultima sia di terzo responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita per effetto dell'abusivo ricorso al credito da parte dell'amministratore della società, senza che possa assumere rilievo il mancato esercizio dell'azione contro l'amministratore infedele, secondo la disciplina della responsabilità solidale ex art. 2055 c.c.; per altro verso ha chiarito i termini della legittimazione ad agire del curatore che agisca per il risarcimento del danno causato ai creditori per effetto della concessione abusiva di credito.
Nella fattispecie, va appieno confermato il difetto di legittimazione del curatore ad agire ex art. 146
L.F. per il risarcimento del danno patito dai creditori per effetto di una abusiva concessione di credito all'imprenditore in bonis da parte della banca, perché la relativa azione non può essere ritenuta azione
“di massa” finalizzata cioè alla ricostruzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica e indistinta per tutti i creditori, ma costituisce strumento di reintegrazione del singolo creditore nei limiti in cui dimostri l'esistenza di un danno connesso alla prosecuzione dell'attività di impresa.
Più specificamente, per principio consolidato della S.C., recepito anche dai giudici di merito (per tutti cfr. Tribunale Bologna, sez. IV, 13/07/2017, n. 1508) il curatore fallimentare non è legittimato a proporre, nei confronti del finanziatore responsabile, l'azione da illecito aquiliano per il risarcimento dei danni causati ai creditori dall'abusiva concessione di credito diretta a mantenere artificiosamente in vita una impresa decotta, suscitando così nel mercato la falsa impressione che si tratti di impresa economicamente valida, perché nel sistema delle legge fallimentare la legittimazione del curatore (e/o del commissario giudiziale) ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle azioni di massa, finalizzate cioè alla ricostituzione del patrimonio del debitore al cui novero non appartiene l'azione risarcitoria in questione che, analogamente a quella prevista dall'art. 2395 c.c., costituisce strumento di reintegrazione del singolo creditore, giacché, per un verso, il danno derivante dalla attività di sovvenzione abusiva deve essere valutato caso per caso nella sua esistenza ed entità (essendo ipotizzabile che creditori aventi il diritto di partecipare al riparto non abbiano ricevuto pregiudizio dalla continuazione della impresa), e, per altro verso, la posizione dei singoli creditori, quanto ai presupposti per la configurabilità del pregiudizio, è diversa a seconda che siano antecedenti o successivi alla attività medesima. Resta quindi fermo che il curatore non è titolare di un potere di rappresentanza dei creditori, ma può al più agire con le azioni c.d. di massa, dirette ad ottenere nell'interesse del ceto creditorio in quanto tale, la ricostruzione del patrimonio del debitore. Non esercita perciò una azione dei creditori sostituendosi a loro, ma semplicemente, amministrando il patrimonio assoggettato all'esecuzione concorsuale, tende a ricostruirlo nella funzione di garanzia che gli è propria, secondo l'archetipo dell'azione revocatoria
(cfr. Cass. sez. un., n.7030/2006 e Cass. sez. un., n.7031/2006 e conformi Cassazione civile n.11798/2017 e Cass. n. 9983/2017.
Ne consegue che l'azione volta ad ottenere il risarcimento del danno patito dai creditori per effetto di una abusiva concessione di credito da parte di una banca all'imprenditore in bonis non può essere ritenuta azione di massa e dunque il curatore non è legittimato a proporla.
6.
Il rigetto del primo motivo d'appello per le ragioni ut supra esposte comporta l'assorbimento del secondo motivo, rubricato “sulla concessione abusiva del credito”, con cui l'appellante insiste nell'argomentare che tramite l'abusiva concessione del mutuo fondiario, si sarebbe provocato un depauperamento del patrimonio sociale a danno di tutti i creditori indistintamente.
Ad abundantiam osserva la Corte che nella fattispecie la circostanza, pacifica, che il mutuo era destinato al rientro di pregressa esposizione con la banca che nel contempo si assicurava il pagamento preferenziale grazie all'ipoteca, di per sé smentisce l'assunto che la concessione di credito sia andata a beneficio dell'intero ceto creditorio ovvero abbia determinato un depauperamento del patrimonio della società.
7.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 52.001 a € 260.000) con esclusione del compenso per l'attività istruttoria non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit. Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di con atto di appello
[...] Controparte_1 notificato in data30.5.2019, così provvede: RIGETTA l'appello e per l'effetto CONDANNA al rimborso in favore di Parte_1 [...] elle spese del grado di appello, che liquida in € 9.991,00 per compenso Controparte_1 di avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge. DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 21.3.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina