Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00020/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00421/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 421 del 2025, proposto da
NN LI DO TO, rappresentato e difeso dall’avvocato Anna Rita Trombetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Roccaraso, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Roccaraso sull’istanza formulata dall’odierno ricorrente in data 19 giugno 2025 per il rilascio del numero civico per la propria abitazione sita in Via Nuova Sangrina nel Comune di Roccaraso;
e per la conseguente condanna del Comune di Roccaraso a provvedere sulla sopra menzionata istanza mediante l’assegnazione del numero civico con provvedimento espresso nel termine di dieci giorni, nominando, ove occorra per il caso di ulteriore inottemperanza, un Commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione inadempiente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la nota del 9 dicembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. MA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il signor NN LI DO TO, odierno ricorrente, è proprietario di un immobile sito nel Comune di Roccaraso, in Via Nuova Sangrina, SP 84, realizzato in conformità al permesso rilasciato dal medesimo Comune, immobile presso il quale intende trasferire la propria residenza anagrafica.
A tal fine, in data 5 giugno 2025 il signor NN LI ha presentato istanza di cambio di residenza presso il portale ANPR, ma il Comune di Roccaraso ha dichiarato la richiesta irricevibile per mancanza del numero civico dell’immobile.
Preso atto di tale diniego, il signor NN LI ha formulato, in data 19 giugno 2025, istanza al Comune di Roccaraso per l’assegnazione del numero civico relativo al suddetto immobile allegando sia la planimetria che l’estratto mappale, istanza a questo punto necessaria al fine di procedere con la richiesta di residenza.
Preso atto della mancata risposta del Comune di Roccaraso, il signor NN LI ha presentato diffida al predetto Comune in data 29 luglio 2025 ma anche tale richiesta rimaneva priva di riscontro.
Preso atto di tale situazione, il signor NN LI ha proposto il ricorso per silenzio introduttivo del presente giudizio, depositato in data 25 settembre 2025, con cui ha chiesto che sia dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Roccaraso sulla propria istanza di assegnazione del numero civico del 19 giugno 2025.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Roccaraso.
In data 9 dicembre 2025 la difesa di parte ricorrente ha depositato nota di pari data in cui ha affermato di non avere più interesse alla decisione del ricorso avendo il Comune di Roccaraso “ avviato la procedura amministrativa per la concessione della residenza, a prescindere dal numero civico .”
Infine, all’udienza in camera di consiglio del 10 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso introduttivo del presente giudizio è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. - Il Collegio osserva che la difesa di parte ricorrente ha depositato, in data 9 dicembre 2025, nota con la quale ha rappresentato di non avere più interesse alla decisione del ricorso “ in quanto il Comune di Roccaraso ha avviato la procedura amministrativa per la concessione della residenza, a prescindere dal numero civico. ”.
Al riguardo il Collegio osserva che la sopra riportata dichiarazione di parte ricorrente risulta chiara nel suo contenuto relativo alla mancanza di interesse alla decisione del ricorso e, dunque, di tale dichiarazione il Collegio deve prendere atto in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio in ragione della natura soggettiva della giurisdizione né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, delibando l’improcedibilità del ricorso ( ex plurimis : Consiglio di Stato, 15 novembre 2021, n. 7598; 8 settembre 2022, n. 7816; 23 maggio 2022, n. 4031; 10 febbraio 2022, n. 968).
3. - Per tutto quanto sopra sinteticamente illustrato, dunque, il ricorso introduttivo del presente giudizio è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
4. - Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune di Roccaraso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN NI, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario
MA AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA AR | AN NI |
IL SEGRETARIO