Sentenza breve 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza breve 13/02/2026, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00447/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00139/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 139 del 2026, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare,
- della nota m_dg-OMISSIS- del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale della Sicilia, con la quale è stato disposto/comunicato “il mancato accoglimento della richiesta del dipendente ad essere assegnato presso l'Istituto di -OMISSIS- ai sensi dell'art. 42 bis D.Lgs 151/2001”;
- per quanto possa occorrere, della nota m_dg. -OMISSIS- del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale della Sicilia (DOC 2), recante la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
ex art. art. 42 bis , D.Lgs 151/2001 (nota richiamata per relationem nel provvedimento finale);
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
nonché, per l’accertamento
del diritto dell'odierno ricorrente ad essere assegnato - ai sensi dell'art. 42 bis , D.Lgs. n. 151/01 - presso la Casa Circondariale di -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale Sicilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. IE RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, in qualità di Agente della Polizia Penitenziaria, ha impugnato il provvedimento di diniego della sua istanza protesa ad ottenere l’assegnazione temporanea presso la Casa circondariale di -OMISSIS- ai sensi dell’art. 42- bis , del d.lgs. n. 151/2001.
La determinazione gravata si fonda sulle seguenti motivazioni: i) “ dall'analisi della dotazione organica regionale in data odierna, riferita agli appartenenti al ruolo Agenti/Assistenti, si riscontra che: -presso il Reparto della C.C. -OMISSIS- risultano presenti n. 123 uniti appartenenti ad ruolo maschile degli Agenti-Assistenti, tenuto conto ala della mobilità in uscita che in entrata, a fronte di una previsione organica di cui al P.C.D. 23 febbraio 2024 di n. 136 unita; presso il Reparto della C.C. -OMISSIS- risultano presenti nel ruolo maschile degli Agenti-Assistenti complessivamente n. 25 unita, tenuto conto ala della mobilita in uscita che in entrata, rispetto alle 36 unità previste dal predetto P.C.D. ”; ii) “ il nucleo familiare risiede nella città di -OMISSIS- e che la distanza tra la sede attuale e il luogo di residenza è di circa 38 km (fonte Google); la sede effettiva del dipendente può essere considerata idonea a perseguire le finalità proprie dell’istituto giuridico al quale lo stesso chiede di accedere ”.
In sostanza, l’Amministrazione resistente ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta del dipendente, da un lato, in considerazione della scopertura organica dell’attuale reparto di appartenenza del ricorrente (-OMISSIS-) e, dall’altro lato, per l’esigua distanza intercorrente tra quest’ultimo e la località di residenza della sua famiglia.
2. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di gravame:
I) Violazione dell’art. 10 e 10 bis della legge 241/90 , tenuto conto che, secondo la prospettazione della parte privata, il provvedimento di diniego impugnato, fondato su questioni rese note dalla p.a. col preavviso di rigetto, non avrebbe tenuto in debita considerazione i contenuti della memoria prodotta in sede procedimentale dal ricorrente.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 bis del d.lgs. 151/2001. Violazione degli artt. 29, 30, 31 e 37 Cost. Violazione dell’art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Violazione dell’art. 3 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 20.11.1989 (ratificata con legge 27.5.1991, n. 176). Difetto di motivazione; Eccesso di potere per difetto dei presupposti; Eccesso di potere per illogicità, arbitrio ed ingiustizia manifesta .
Col secondo mezzo di impugnazione, parte ricorrente contesta, sotto un primo profilo, la paventata situazione di squilibrio organico rappresentata nel provvedimento gravato, deducendo come, dalla piana lettura dei numeri forniti dalla stessa Amministrazione, si evincerebbe come, in percentuale, la sede di -OMISSIS- presenterebbe una scopertura di organico ben più grave rispetto a quella di -OMISSIS-.
Sotto altro aspetto, poi, la medesima parte stigmatizza la rilevanza della esigua distanza chilometrica intercorrente tra la località di residenza della famiglia del ricorrente (-OMISSIS-) e l’attuale sua sede di servizio (-OMISSIS-), tenuto conto che tale circostanza non sarebbe stata presa in considerazione dal legislatore.
3. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente che ha rappresentato come l’Ente di appartenenza del ricorrente, con nota n. -OMISSIS-, avrebbe espresso “ parere negativo evidenziando che il dipendente è stato trasferito presso questa sede in data 13.11.2025 a seguito di interpello nazionale 2024 per lenire la grave carenza di personale della struttura di -OMISSIS- ”.
Tale fatto, secondo la prospettazione della parte pubblica, svelerebbe come il dipendente avrebbe scelto, di sua sponte, di essere trasferito a -OMISSIS-, in considerazione dell’esigua distanza con la località di residenza della sua famiglia.
Al riguardo, peraltro, andrebbe considerato come l’art. 42- bis , del d.lgs. n. 151/2001, preveda la possibilità di assegnazione presso una sede di servizio ubicata “ nella stessa provincia o regione ” nella quale è fissata la residenza della famiglia del genitore pubblico dipendente, circostanza che sarebbe stata, comunque, soddisfatta dall’arrivo del ricorrente presso la sede di -OMISSIS-.
Inoltre, non andrebbe neppure sottaciuto come l’art. 45, co. 31- bis , del d.lgs. n. 95/2017, abbia dettato specifiche disposizioni per il personale militare e di polizia, stabilendo come il rigetto dell’istanza possa essere basato su “ motivate esigenze organiche o di servizio ”, così come individuate nel provvedimento oggetto di contestazione in questa sede processuale.
Da ultimo, è stato altresì precisato come la p.a. resistente sarebbe già andata incontro alle esigenze familiari del ricorrente nel recente passato, tanto che, con provvedimento n. -OMISSIS-, al medesimo, all’epoca in servizio ad -OMISSIS-, è stato concesso un periodo di assegnazione temporanea ex art. 42- bis proprio nella sede di -OMISSIS- per mesi tre.
4. Con replica del 6 febbraio 2026 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento delle sue ragioni.
5. Alla camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026, come dato avviso alle parti e trascritto a verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione per la sua definizione con sentenza breve, sussistendo i presupposti di cui all’art. 60 del codice di rito amministrativo.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, avuto riguardo alla domanda di annullamento degli atti impugnati, potendo i motivi di gravame essere trattati congiuntamente.
6. In primo luogo, va richiamata la disposizione dell’art. 42- bis , del d.lgs. n. 151/2001 che, per quanto di interesse ai fini di causa, prevede che “ 1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali ”.
Al riguardo, va precisato come la Corte Costituzionale, con sentenza n. 99/2024, ha dichiarato illegittima la disposizione de qua nella parte in cui prevedeva, nella sua versione primigenia, che il beneficio in commento potesse essere chiesto per il trasferimento presso una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercitasse la propria attività lavorativa, anziché per “ una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore eserciti la propria attività lavorativa ”.
Ancora, va rilevato come l’art. 45, co. 31- bis , del d.lgs. n. 95/2017, abbia dettato specifiche disposizioni per il personale militare e di polizia, stabilendo come il rigetto dell’istanza possa essere basato su “ motivate esigenze organiche o di servizio ” anziché per “ casi o esigenze eccezionali ”, come invece previsto per il resto del pubblico impiego.
7. Tanto premesso e venendo ai fatti di causa, il Collegio deve, anzitutto, rilevare come le controdeduzioni dalla difesa erariale contenute nella memoria di costituzione, riferibili al trasferimento a domanda del ricorrente presso la sede di -OMISSIS- e all’accoglimento della sua precedente richiesta di assegnazione temporanea ex art. 42- bis , del d.lgs. n. 151/2001 presso la stessa sede di -OMISSIS-, si risolvono in un inammissibile tentativo di integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato in sede giurisdizionale.
Per quanto attiene, invece, alla portata del citato art. 45, co. 31- bis , del d.lgs. n. 95/2017, con cui sono state dettate specifiche disposizioni per il personale militare e di polizia, stabilendosi che il rigetto delle istanze ex art. 42- bis possa, per tale categoria di personale, essere basato su “ motivate esigenze organiche o di servizio ” anziché essere “ limitato a casi o esigenze eccezionali ”, come per il resto del pubblico impiego, va rilevato come ciò non tolga che l’Amministrazione procedente abbia, comunque, il dovere di motivare, in maniera adeguata, in merito a quali siano le specifiche esigenze di organico o di servizio che siano ostative all’accoglimento della domanda del dipendente, cosa che non risulta essere avvenuta nel caso in esame.
La mera indicazione, come risulta dalla piana lettura del provvedimento di segno negativo gravato, della presenza di soli 123 agenti a fronte dei 136 previsti nella sede di -OMISSIS-, a fronte delle 25 unità di personale presenti a -OMISSIS- su una previsione organica tabellare di 36 unità, presta il fianco alle deduzioni di parte ricorrente dal momento che è possibile ictu oculi inferire come la situazione di deficit organico sia ben più marcata a -OMISSIS- che non a -OMISSIS-, atteso che la prima sede sconta una scopertura organica del trenta percento mentre, la seconda, non arriva neppure al dieci percento.
Peraltro, che la sede di -OMISSIS- sia idonea ad accogliere l’odierno ricorrente, avendo vacanze organiche nel ruolo degli Agenti, è un dato oggettivo confermato, altresì, dal provvedimento di accoglimento della precedente istanza di assegnazione temporanea risalente a pochi mesi fa, presentata dalla parte ricorrente quando ancora si trovava in servizio ad -OMISSIS-, come documentato dalla stessa Amministrazione resistente.
Nessun impatto sull’esito della controversia, poi, può avere la circostanza fattuale paventata dalla p.a. resistente sulla esigua distanza che separerebbe la residenza del nucleo familiare del ricorrente, ubicata a -OMISSIS-, dalla sede di servizio in -OMISSIS-, venendo in rilievo, ancora una volta, considerazioni estranee al dato normativo di riferimento.
Sul punto, peraltro, la giurisprudenza amministrativa, con statuizioni che il Collegio condivide, si è già di recente occupata di situazioni analoghe, avendo precisato come “ la disciplina di riferimento (art. 42 bis cit.) prevede come unico requisito oggettivo (“che condiziona il concreto ambito di applicazione dell’istituto, anche sul piano soggettivo”: Corte Cost. n. 99/2024) che il richiedente sia “genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche” e presti servizio in una diversa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o l’altro genitore eserciti l’attività lavorativa, senza alcuna indagine dei motivi soggettivi che sorreggono l’istanza e/o valutazione della presunta compatibilità della distanza (in questo caso tra la residenza e la sede di servizio) con le spiegate esigenze familiari e di accudimento del minore né tantomeno dell’esistenza di “altri” ed “eventuali” ulteriori – e non meglio precisati - “istituti di legge posti a tutela della maternità e della paternità. […] 5.4. Ora, laddove il figlio minore da accudire si trovi nella medesima provincia o regione in cui è fissata la sede lavorativa dell’altro genitore (e in cui è stata fissata la residenza della famiglia e, quindi, in cui è domiciliato il minore, ai sensi dell’art. 45, comma secondo, del codice civile), non v’è dubbio che il richiedente sia in possesso del requisito oggettivo previsto dalla norma; così come appare evidente che un risparmio “secco” sui tempi di spostamento (casa-lavoro) consenta di “liberare” maggiori energie e tempi da dedicare al figlio minore e alla famiglia ” (T.A.R. Calabria, Reggio, sent. n. 649/2025).
In buona sostanza, l’asserita vicinanza chilometrica della sede di servizio attuale rispetto al luogo di residenza della famiglia del dipendente è un elemento neutro ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti per la fruizione del beneficio anelato, rispetto ai quali la legge fa riferimento, soltanto, alla prestazione del servizio in regione o provincia diversa rispetto a quella di residenza della famiglia.
Quest’ultimo requisito, non può se non essere considerato come sussistente nel caso in esame, tenuto conto che il Comune di -OMISSIS- insiste nel territorio della Città Metropolitana di Catania mentre quello di -OMISSIS- rientra nell’area del Libero Consorzio di Caltanissetta (circoscrizioni territoriali da intendersi equiparate, in Sicilia, alle province), a nulla rilevando la distanza chilometrica tra le due località di cui trattasi.
Né, come sostenuto dalla difesa erariale, il recente trasferimento del ricorrente, all’esito di interpello interno, dalla sede di -OMISSIS- a quella di -OMISSIS-, può dirsi satisfattivo della pretesa fatta valere dal medesimo con l’istanza presentata alla propria Amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 42- bis , del d.lgs. n. 151/2001, tenuto conto che il Comune di -OMISSIS-, così come quello di -OMISSIS-, per quanto sopra già chiarito, non insistono nella stessa “ provincia ” del Comune di -OMISSIS-, essendo illegittima la valutazione della p.a. sulla idoneità dell’attuale sede di servizio del dipendente a perseguire le finalità proprie dell’istituto in esame, posto che il richiamato art. 42- bis fa espresso riferimento, soltanto, alla diversa ubicazione (regione o provincia) tra sede di servizio e località di residenza di famiglia, non residuando alcun margine di apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione al riguardo.
Per tali ragioni, la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati va accolta.
8. Va, invece, dichiarata inammissibile la domanda di accertamento del diritto ad ottenere l’assegnazione temporanea presso la sede di -OMISSIS- veicolata col ricorso introduttivo, tenuto conto che, in materia, non residuano diritti soggettivi ma interessi legittimi, che impongono al giudice di astenersi dal pronunciarsi su poteri amministrativi da riesercitarsi a cura della p.a. a seguito del giudicato (art. 34, co. 2, c.p.a.), dovendo, pertanto, l’Amministrazione resistente, in conseguenza dell’effetto demolitivo derivante dall’accoglimento della domanda caducatoria, pronunciarsi nuovamente sull’istanza di parte ricorrente, nel rispetto dell’effetto conformativo derivante dalla presente decisione.
9. Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere in parte accolto, avuto riguardo alla sola domanda di annullamento, mentre va dichiarato inammissibile per quando concerne la domanda di accertamento.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate col dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
2) dichiara inammissibile la domanda di accertamento del diritto formulata col gravame.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA EN, Presidente
IE RO, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE RO | RA EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.