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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/06/2025, n. 2518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2518 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1970/2025 avente ad oggetto opposizione ad accertamento tecnico preventivo a norma dell'art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Catania, via Monsignor Ventimiglia n.99, presso lo studio dell'avv. Domenica Nadia Trovato, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, via CP_1
Ciro Il Grande n.21, p.iva , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria P.IVA_1
Battiato ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Provinciale INPS sita in
Catania piazza della Repubblica n.26, giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 28.02.2025, ha contestato le Parte_1 conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale disposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 6593/2024
r.g., assumendo, in breve, che il CTU ha erroneamente apprezzato il proprio quadro patologico, avendo omesso di considerare la cardiopatia ipertensiva e, peraltro, che essa è una patologia cronica non suscettibile di miglioramento nonché, come ha osservato il proprio CTP, ha attribuito al diabete mellito una incidenza invalidante non conforme a quanto previsto nelle tabelle allegate al DM, restando oscure le ragioni che hanno indotto il predetto a sottostimare la patologia in parola.
Conseguentemente, la ricorrente ha chiesto, previa nomina di un nuovo consulente tecnico d'ufficio, di “dichiarare che lo stato patologico … è tale da integrare i presupposti per la concessione dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dalla data di presentazione della domanda;
per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto in fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi di lite, anche relativi alla fase di ATP, da distrarsi in favore del … difensore …”. CP_ In data 27.05.2025 si è ritualmente costituito nel presente giudizio l' depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale, in estrema sintesi, ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto delle pretese ivi dedotte stante la carenza del requisito sanitario.
Con provvedimento del 9-31.01.2025, il presente procedimento è stato assegnato a questo giudice a seguito del trasferimento del precedente istruttore presso altro Ufficio;
quindi, è stato istruito mediante l'acquisizione di prove documentali nonché del fascicolo cartaceo e telematico del procedimento di accertamento tecnico preventivo sopra richiamato e, all'udienza del 13.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuto in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
____________________________
Sul piano processuale, innanzi tutto, va rilevato che l'opposizione che ci occupa risulta ritualmente proposta: infatti, l'atto introduttivo della presente fase è stato depositato in data
28.02.2025 e, dunque, in piena osservanza del termine perentorio di 30 giorni decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma IV dell'art. 445 bis c.p.c., che essendo
Pagina 2 intervenuta il 3.02.2025, a sua volta, è stata resa entro il termine perentorio all'uopo fissato con provvedimento del 10.01.2025.
Nel merito, il thema decidendum oggetto di causa attinente all'accertamento del requisito sanitario relativo allo status di invalido civile, laddove ogni ulteriore valutazione correlata all'apprezzamento dei requisiti socio economici strettamente connessi alla prestazione richiesta
è rimessa alla gestione dell' (in tal senso, Cass. 21.10.2020, n. 23029; conf., tra le tante, CP_1
Cass. 27.05.2020, n. 9929).
Segnatamente, la ricorrente ha proposto il presente giudizio per sentire accertare che è affetta da una riduzione della capacità lavorativa in misura pari almeno al 74%, laddove, all'esito della fase sommaria, il nominato CTU ha sostanzialmente condiviso le valutazioni svolte dalla Commissione medica, riconoscendo la stessa invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura ricompresa tra il 34% e il 73 % con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Procedendo alla lettura dell'accurata relazione medico legale redatta dal CTU della fase sommaria resta accertato che quest'ultimo si è soffermato ad indagare con attenzione la documentazione sanitaria prodotta ed a raccogliere personalmente l'anamnesi familiare, lavorativa, personale –fisiologica e patologica- della ricorrente.
In particolare, la visita medico legale eseguita a carico di ha posto in evidenza, con Pt_1 efficacia fidefacente, che trattasi di “Soggetto normotipo di anni 66 (nata il [...]), in buone condizioni generali. Peso kg. 74 Altezza cm. 152 (IBM=32,03)”, con integra. Non si Pt_2
rilevano turbe caratteriali né alterazioni del linguaggio. Mentalmente orientata nel tempo e nello spazio, per la propria e l'altrui persona. Modeste ipomnesie”; “Nessuna lesione presentano, al loro esame clinico, gli organi di senso”.
Inoltre, la ricorrente è dotata di “CAPO Normocefalo, indolenti i punti di emergenza dei nervi cranici.
non reticoli venosi superficiali né masse visibili o palpabili. Stazioni CP_2
linfoghiandolari semeiologicamente indenni.
TORACE Simmetrico e normoespansibile con gli atti respiratori;
non si apprezzano rientramenti inspiratori patologici né alcun sollevamento espiratorio patologico. Non si notano tumefazioni né soluzioni di continuo. Respiro eupnoico di ampiezza e frequenza normale (20 atti respiratori/m'). L'elasticità della parete toracica e la sua espansibilità sotto gli atti respiratori sono normali. Il fremito vocale tattile é normotrasmesso su tutti i campi polmonari.
Alla percussione si apprezza un suono chiaro polmonare in tutti i campi polmonari. Le basi polmonari si presentano normalmente mobili con una buona escursione. All'ascoltazione,
Pagina 3 normale il murmure vescicolare. Toni puri, validi e ritmici su tutti i focolai di ascoltazione, con pause libere. Polso euritmico con 65 pulsazioni/m' alla radiale destra. Pressione arteriosa
135/70 mmHg.
ADDOME Cicatrice ombelicale normalmente introflessa, non reticoli venosi superficiali né masse patologiche semeiologicamente apprezzabili. Le pareti sono perfettamente trattabili.
Alla palpazione profonda i visceri si presentano semeiologicamente indenni, non si apprezzano masse abnormi. Alla percussione si ha un suono timpanico diffuso, con area di Traube libera.
Organi ipocondriaci nei limiti fisiologici”.
Ancora, il CTU ha constatato che la ricorrente:
- con riguardo all'apparato osteoarticolare, presenta “Colonna vertebrale con modeste limitazioni della sua articolarità riferite dolenti ai gradi estremi così come per le altre articolazioni. Manovra di Laségue negativa. Passaggi posturali possibili in autonomia”;
- con riguardo all'apparato uro-genitale, che “Le logge renali non presentano dati patologici. Indolenti i punti ureterali”;
- con riguardo all'apparato nervoso, “Assenza di disturbi dell'equilibrio statico e dinamico.
La stazione eretta é perfettamente mantenuta. Fisiologica la deambulazione. Prova di Romberg negativa. Nessun tremore palpebrale o alle dita delle mani protese in avanti. Nessuna lesione piramidale, extrapiramidale, vestibolo-cerebellare e labirintica é apprezzabile. Fisiologiche le prove metriche degli arti. Nulla da rilevare a carico dei nervi cranici e dei nervi spinali.
Normale il trofismo, la motilità e la sensibilità su tutto il soma. I riflessi osteo-tendinei sono presenti, simmetrici e regolari”
Muovendo dalla disamina complessiva delle risultanze istruttorie acquisite in atti,
l'ausiliario dell'Ufficio ha concluso che la ricorrente è affetta da “Poliartrosi a modesta incidenza funzionale in soggetto obeso (IBM=32,03) Diabete mellito in terapia mista Modesto deficit mnemonico Tiroidite su verosimile base autoimmunitaria con lieve ipotiroidismo subclinico in terapia con L-Tiroxina”.
La valutazione percentualistica di quanto in diagnosi è stata effettuata dal CTU secondo quanto stabilito nelle Tabelle di cui al D.M.S.
5.2.1992. Nello specifico, considerato:
- che il codice 7105 contempla la fattispecie dell'“obesità - (indice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche” ascrivendo ad essa una percentuale invalidante ricompresa tra il 31% e il 40%;
- che il codice 9309 considera la fattispecie del “diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro - macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di mediogrado (classe
III)” riconoscendo ad essa una percentuale invalidante ricompresa tra il 41% e il 50%;
Pagina 4 - che il codice 1101 relativo ad “esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti isolati e lievi disturbi della memoria” riconoscendo ad essa una percentuale invalidante ricompresa tra l'11% e il 20%, il tecnico d'ufficio ha applicato a buon diritto il metodo scalare attribuendo una incidenza invalidante • alla poliartrosi a modesta incidenza funzionale in soggetto obeso (IBM=32,03) pari al 31% • al diabete mellito in terapia mista pari al 15%, •al modesto deficit mnemonico pari al 15%; • alla tiroidite su verosimile base autoimmunitaria con lieve ipotiroidismo subclinico in terapia con l-tiroxina pari al 7%.
A fronte delle osservazioni critiche mosse dalla difesa della parte ricorrente all'apprezzamento della patologia diabetica, va osservato che dalla documentazione in atti la previsione tabellare del diabete mellito di cui al codice 9309 non risulta appieno integrata stante il mancato riscontro clinico di “complicanze micro - macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (classe III)” alla luce di quanto attestato nel certificato cardiologico del
23.05.2023 versato in atti in un quadro cardiovascolare “invariato rispetto al precedente”, tanto da rimettere il “Prossimo controllo a discrezione del medico curante” senza che vi sia neppure prova che esso sia stato effettuato non rinvenendosi in atti certificazioni cardiodiagnostiche successive a quella in esame: di qui, la valutazione delle patologie in parola va condotta avendo riguardo a dette circostanze unitamente al fatto che il trattamento terapeutico misto con ipoglicemizzanti orali e insulina consente il controllo metabolico della malattia diabetica.
Non è superfluo sottolineare, poi, che all'esito della visita peritale sono rimaste comprovate le modeste limitazioni della articolarità della colonna vertebrale, “riferite dolenti ai gradi estremi così come per le altre articolazioni”, senza ciò intaccare la capacità della di Pt_1
eseguire in autonomia i passaggi posturali e la deambulazione né determinare disturbi dell'equilibrio statico e dinamico né in ordine alla perfetta tenuta della stazione eretta.
In atti, non si rinviene alcuna certificazione attestante una storia clinica depressiva della ricorrente, peraltro neppure riferita dalla periziata al tecnico d'ufficio in sede di raccolta dell'anamnesi patologica della stessa.
Alla luce di quanto precede, non è superfluo notare che le risultanze istruttorie cristallizzate nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio non sono state contraddette dalla ricorrente con la produzione di nuovi documenti medici supportati da esami strumentali volti a comprovare errori o inappropriatezze diagnostiche in cui possa essere incorso l'ausiliario di questo giudice, né a tal fine rileva la relazione del tecnico di parte ricorrente trattandosi di una semplice allegazione difensiva, sia pure di carattere tecnico, che, in quanto tale, è priva di un autonomo valore probatorio (v. Cass. 6.08.2015, n.16552, conf., ex plurimis, Cass. 19.04.1966, n. 991).
Pagina 5 Invero, la Suprema Corte ha osservato che le valutazioni della parte divergenti dall'apprezzamento dell'incidenza invalidante di una patologia svolta dal tecnico d'ufficio assumono rilievo solo ove sia ravvisabile una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte, peraltro, la parte stessa è tenuta ad indicare, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre, al di fuori di tali ristretti ambiti, le doglianze mosse dalla difesa tecnica della parte sono insufficienti di per sé solo per la rinnovazione dell'accertamento tecnico risolvendosi in un mero dissenso diagnostico.
Nel contesto considerato, occorre evidenziare che l'art. 445 bis c.p.c. nel subordinare l'ammissibilità dell'opposizione alla formulazione di specifici motivi mira ad evitare che tale fase di giudizio possa risolversi in una mera duplicazione della fase sommaria, per cui in difetto di elementi obiettivi per ravvisare che il giudizio medico legale del CTU sia scientificamente viziato, va affermato che la ricorrente ha una riduzione permanente della sua capacità lavorativa nella misura del 50%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (08.04.2024) “in quanto patologie disfunzionali già all'epoca presenti e di pari intensità”. Per l'effetto, assorbita la disamina di ogni ulteriore profilo, l'opposizione va rigettata.
Le spese processuali di entrambe le fasi processuali vanno dichiarate irripetibili, in ragione delle condizioni reddituali della ricorrente rilevanti a norma dell'art. 152 delle disp. att. c.p.c. e, sempre per tale ragione, i costi della consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase sommaria del giudizio de quo restano posti a cario dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella controversia inter partes, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
ACCERTA in capo a la sussistenza del requisito sanitario dell'invalidità con Parte_1
riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dal 50 % a far data dalla domanda amministrativa.
RIGETTA per il resto il ricorso
PONE definitivamente gli esborsi relativi alla consulenza tecnica d'ufficio della fase sommaria a carico dell' CP_1
DICHIARA irripetibili le spese processuali della fase sommaria e della fase di opposizione
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 14.06.2025 Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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