Versione
1 luglio 1940
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10 maggio 1984
10 maggio 1984
Art. 28.
Quando l'impiegato sia in prova, il richiamo alle armi per qualsiasi esigenza determina la sospensione del suo rapporto di lavoro con diritto al trattamento di cui all'art. 1 della presente legge, sino alla fine del richiamo. Il periodo passato in servizio militare non si computa, salvo patto contrario, agli effetti, dell'anzianita' dipendente dal rapporto di lavoro.
Le disposizioni del comma precedente, sempre quando l'impiegato sia in prova, si applicano anche nei casi specificati nel secondo comma dell'art. 2.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Quando l'impiegato sia in prova, il richiamo alle armi per qualsiasi esigenza determina la sospensione del suo rapporto di lavoro con diritto al trattamento di cui all'art. 1 della presente legge, sino alla fine del richiamo. Il periodo passato in servizio militare non si computa, salvo patto contrario, agli effetti, dell'anzianita' dipendente dal rapporto di lavoro.
Le disposizioni del comma precedente, sempre quando l'impiegato sia in prova, si applicano anche nei casi specificati nel secondo comma dell'art. 2.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Commentario • 1
- 1. Richiamo alle armiMauro · https://www.wikilabour.it/ · 2 febbraio 2021 · 0.93128955
Questa voce è stata curata da Alexander Bell Scheda sintetica In caso di richiamo alle armi per qualsiasi esigenza delle forze armate, il lavoratore dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, alla corresponsione di un'indennità e al riconoscimento del tempo trascorso come richiamato alle armi agli effetti dell'anzianità di servizio. Fonti normative Artt. 2110 e 2111 c.c. L. 653/1940 Conservazione del posto di lavoro In caso di richiamo alle armi, al lavoratore dipendente è anzitutto garantito il diritto a conservare il posto di lavoro per tutto il periodo di richiamo (art. 30, L. 653/1940). Al termine di questo periodo, il lavoratore che intenda riprendere la sua …
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