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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/09/2025, n. 6127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6127 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Paolo
Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6582/2025 RG lavoro vertente
TRA
Parte_1 nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza
Bovio 8 presso lo studio dell'avv. Pasquale Lipardi dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti ricorrente
CONTRO
Controparte_1 in persona del 1.r.p.t. domiciliato per la carica in Napoli alla De Gasperi 55 unitamente all'avv. Mauro Elberti che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti.
Resistente
Avente ad oggetto: assegno sociale conclusioni: come in atti e verbali di causa
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 17 marzo 2025 Parte_1 esponeva che in data 25 gennaio
2024 aveva presentato all' CP_1 domanda per ottenere, ricorrendone i presupposti, l'assegno sociale. Tale domanda aveva ottenuto il diniego da parte dell'istituto perché non risultava comprovata la sussistenza dello stato di bisogno economico (cfr art 3 comma 6, L.
08/08/1995, n. 335), motivandolo in ragione del fatto che la ricorrente avrebbe, in sede di separazione consensuale, rinunciato a chiedere un congruo assegno di mantenimento da parte del coniuge, circostanza quest'ultima incompatibile con la natura meramente sussidiaria dell'assegno sociale;
che, contrariamente a quanto sostenuto dall' CP_1, egli era pienamente in possesso dei presupposti per ottenere l'assegno sociale.
Chiedeva pertanto la condanna dell' CP_1 al pagamento dell'assegno sociale, ed al pagamento di tutte le somme che sarà tenuto ad erogare oltre gli interessi legali ed al maggior danno da svalutazione monetaria ex art 1224 c.c. 2° comma.
Si costituiva l' CP_1 chiedendo con varie argomentazioni il rigetto della domanda.
Non veniva svolta istruttoria ed alla scadenza del termine per il deposito delle note di trattazione scritta, il giudice decideva la causa.
Il ricorso non può essere accolto.
L'art. 3 comma 6 L. 335/95, istitutiva dell'assegno sociale, stabilisce: "Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato
"assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito
è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale".
Ebbene risulta dagli atti che la ricorrente ebbe a separarsi dal coniuge nel novembre 2023, rinunciando a qualsiasi mantenimento e dopo solo due mesi ebbe a presentare domanda di assegno sociale.
Risulta altresì che il coniuge della ricorrente percepiva (e percepisce) una pensione di oltre
31.000,00 euro lorde ed era proprietario di un immobile locato con una rendita annua di euro
6.000,00: è evidente che tali redditi avrebbero consentito il pagamento di un assegno di mantenimento, alla quale la Pt_1 ha volontariamente rinunciato.
Lo stato di bisogno è stato sostanzialmente creato dalla parte che ha rinunciato a percepire in sede di separazione in modo da poter usufruire della prestazione sociale.
La rinuncia sembra chiaramente preordinate a porsi volontariamente in uno stato di apparente bisogno onde conseguire l'assegno sociale.
Il dedotto stato di bisogno pare, dunque, precostituito, in quanto derivante da una condotta volontaria della parte, e, quindi, sarebbe contrario ai principi della solidarietà sociale l'accoglimento di una domanda volta a porre a carico della collettività un costo che è stato volutamente procurato.
Spese compensate ex art. 152 disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
Il dott. Paolo Scognamiglio, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso b) dichiara interamente compensate le spese di lite
Napoli,
Il giudice
Dott. Paolo Scognamiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Paolo
Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6582/2025 RG lavoro vertente
TRA
Parte_1 nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza
Bovio 8 presso lo studio dell'avv. Pasquale Lipardi dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti ricorrente
CONTRO
Controparte_1 in persona del 1.r.p.t. domiciliato per la carica in Napoli alla De Gasperi 55 unitamente all'avv. Mauro Elberti che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti.
Resistente
Avente ad oggetto: assegno sociale conclusioni: come in atti e verbali di causa
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 17 marzo 2025 Parte_1 esponeva che in data 25 gennaio
2024 aveva presentato all' CP_1 domanda per ottenere, ricorrendone i presupposti, l'assegno sociale. Tale domanda aveva ottenuto il diniego da parte dell'istituto perché non risultava comprovata la sussistenza dello stato di bisogno economico (cfr art 3 comma 6, L.
08/08/1995, n. 335), motivandolo in ragione del fatto che la ricorrente avrebbe, in sede di separazione consensuale, rinunciato a chiedere un congruo assegno di mantenimento da parte del coniuge, circostanza quest'ultima incompatibile con la natura meramente sussidiaria dell'assegno sociale;
che, contrariamente a quanto sostenuto dall' CP_1, egli era pienamente in possesso dei presupposti per ottenere l'assegno sociale.
Chiedeva pertanto la condanna dell' CP_1 al pagamento dell'assegno sociale, ed al pagamento di tutte le somme che sarà tenuto ad erogare oltre gli interessi legali ed al maggior danno da svalutazione monetaria ex art 1224 c.c. 2° comma.
Si costituiva l' CP_1 chiedendo con varie argomentazioni il rigetto della domanda.
Non veniva svolta istruttoria ed alla scadenza del termine per il deposito delle note di trattazione scritta, il giudice decideva la causa.
Il ricorso non può essere accolto.
L'art. 3 comma 6 L. 335/95, istitutiva dell'assegno sociale, stabilisce: "Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato
"assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito
è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale".
Ebbene risulta dagli atti che la ricorrente ebbe a separarsi dal coniuge nel novembre 2023, rinunciando a qualsiasi mantenimento e dopo solo due mesi ebbe a presentare domanda di assegno sociale.
Risulta altresì che il coniuge della ricorrente percepiva (e percepisce) una pensione di oltre
31.000,00 euro lorde ed era proprietario di un immobile locato con una rendita annua di euro
6.000,00: è evidente che tali redditi avrebbero consentito il pagamento di un assegno di mantenimento, alla quale la Pt_1 ha volontariamente rinunciato.
Lo stato di bisogno è stato sostanzialmente creato dalla parte che ha rinunciato a percepire in sede di separazione in modo da poter usufruire della prestazione sociale.
La rinuncia sembra chiaramente preordinate a porsi volontariamente in uno stato di apparente bisogno onde conseguire l'assegno sociale.
Il dedotto stato di bisogno pare, dunque, precostituito, in quanto derivante da una condotta volontaria della parte, e, quindi, sarebbe contrario ai principi della solidarietà sociale l'accoglimento di una domanda volta a porre a carico della collettività un costo che è stato volutamente procurato.
Spese compensate ex art. 152 disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
Il dott. Paolo Scognamiglio, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso b) dichiara interamente compensate le spese di lite
Napoli,
Il giudice
Dott. Paolo Scognamiglio