Articolo 2 della Legge 28 luglio 1950, n. 675
Articolo 1
Versione
22 settembre 1950
Art. 2.
Per gli effetti di cui all' art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate comprese nel 12° provvedimento legislativo di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 22 settembre 1950