Art. 3.
I termini previsti nelle disposizioni di cui al precedente articolo 2, ultimo comma, per l'espletamento del primo concorso che sara' bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono ridotti alla meta'.
L'assunzione del personale vincitore del concorso, di cui al precedente comma, avra' luogo anche in pendenza della registrazione del decreto da parte della Corte dei conti.
I termini previsti nelle disposizioni di cui al precedente articolo 2, ultimo comma, per l'espletamento del primo concorso che sara' bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono ridotti alla meta'.
L'assunzione del personale vincitore del concorso, di cui al precedente comma, avra' luogo anche in pendenza della registrazione del decreto da parte della Corte dei conti.