Articolo 3 della Legge 10 ottobre 1975, n. 507
Articolo 2Articolo 4
Versione
12 novembre 1975
Art. 3.
I termini previsti nelle disposizioni di cui al precedente articolo 2, ultimo comma, per l'espletamento del primo concorso che sara' bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono ridotti alla meta'.
L'assunzione del personale vincitore del concorso, di cui al precedente comma, avra' luogo anche in pendenza della registrazione del decreto da parte della Corte dei conti.
Entrata in vigore il 12 novembre 1975