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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/10/2025, n. 3171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3171 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10449/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Roberto Monteverde Presidente
Dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice
Dott. ssa Caterina Condò Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio, in data 1.10.2025, nel procedimento introdotto da
(CUI ), con il patrocinio dell'avv. VIOLA GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
, in persona del Ministro p.t., con Controparte_1
L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_2 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 7 Come da nota del 13.9.2025 per parte ricorrente: “ concedere al sig. il permesso di Parte_1 soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 19, comma 4, D.Lgs. 286/1998, con validità pluriennale, in considerazione della sua consolidata integrazione e della gravità della situazione di rischio nel caso di rimpatrio;
• Di riconoscere la fondatezza della richiesta di protezione speciale, come misura di tutela di ultima istanza, necessaria per evitare una violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione italiana, dalla
CEDU e dal diritto dell'Unione Europea;
• Di rinviare la decisione sulle eventuali richieste di rinnovo del permesso di soggiorno in corso di validità, in attesa dell'esito del presente provvedimento;
• Di contestare e respingere ogni eventuale richiesta di rimpatrio formulata dal o dalla Controparte_3
Questura di dichiarandola illegittima, inumana e contraria alla giurisprudenza nazionale e CP_1 sovranazionale.
• Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari al procuratore per fattone anticipo”.
Per la convenuta come da comparsa: per il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
letto il ricorso, intitolato “ex artt.35 bis d.lgs. 28 gennaio 2008 n.25 e 737 cpc” e depositato il 16.09.2023 avverso il decreto Prot. n. 113/2023 A12/2023 emesso dal Questore della
Provincia di in data 21.08.2023; CP_1
premesso che il ricorrente ha dedotto nel ricorso di essere arrivato per la prima volta in Italia nel 2019, e di aver presentato istanza di riconoscimento della protezione internazionale alla competente
Questura; tale istanza veniva respinta dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Aosta, e al momento del ricorso era pendente ricorso alla
Corte di Appello di Torino sezione 9; in data 21.08.2023 la Questura gli notificava l'atto con il quale la Commissione rigettava il provvedimento di richiesta di protezione sussidiaria con prot. 113/2023 A12/2023; ha riferito di avere un lavoro e un alloggio stabile a;
che i suoi genitori sono morti e CP_1 attualmente non ha nessun legame con il Pakistan;
pagina 2 di 7 al riguardo, segnalando l'illegittimità della decisione della Commissione Territoriale, ha concluso inizialmente richiedendo il riconoscimento della protezione sussidiaria e speciale;
il Giudice Relatore nel provvedimento di fissazione di udienza ha rilevato che il ricorso fosse da qualificarsi ex art. 281undecies cpc, vista l'impugnazione del diniego di protezione speciale da parte della Questura di e dovesse essere trattato collegialmente ex art. CP_1
19ter Dlgs 150/2011; il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che si è costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso;
il PM ha prodotto il Casellario Giudiziale dal quale non sono emersi precedenti a carico del ricorrente;
rilevato che prima della richiesta del permesso di soggiorno di cui si chiede il rilascio, è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 173/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391- bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, contenente disposizioni che parte ricorrente chiede di applicare nella presente controversia;
la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno;
come insegnato dalla S.C. (cfr. S.U. 29459/2019), detta normativa non trova comunque applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (i.e. 5.10.2018) della nuova legge, che rimangono da scrutinare sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, facendo seguito, in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto pagina 3 di 7 decreto legge;
diversamente deve considerarsi il caso in cui la domanda di rinnovo sia stata presentata dopo il 5.10.2018, per cui vige il DL 113/2018; il successivo D.L. 130/2020, invece, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che:
“Art. 1 (Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera) 1. Al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
(…)
e) all'articolo 19:
1) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.»;
2) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.» ; la normativa in questione ha reinserito quindi nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico
Immigrazione (nella versione modificata, con epurazione della protezione umanitaria, dal
D.L. 113/2018) il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno, con ciò reintroducendo una pagina 4 di 7 clausola aperta e non tipizzata di base normativa per il riconoscimento della protezione, seppure non integralmente coincidente, se non altro nella terminologia usata dal legislatore, con la precedente protezione umanitaria;
com'è noto, il DL 113/2018 ha soppresso la clausola inerente ai presupposti per il rilascio del permesso per motivi umanitari contenuta nell'art. 5 comma 6, e ha sostituito il riferimento alla protezione umanitaria con un'enumerazione volta a tipizzare ed al tempo stesso a circoscrivere le residuali ipotesi di permessi prima riconducibili alla protezione umanitaria latu sensu intesa; ciò chiarito, il Collegio rileva che la normativa di cui al D.L. 130/2020 ha dato espresso rilievo ad elementi - quali il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
- comunemente considerati rilevanti dalla giurisprudenza consolidata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;
in particolare, nell'art. 19 T.U.I.: a) sono state allargate le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1. all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), prevedendo a tal fine che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo reinserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine (cfr. Cass. SU 13.11.2019 nr. 29459 sulla scia di Cass. Sez. I^
23.2.2018 nr. 4455 rv 647298-01 e Cass. Sez. 6-1 19.4.2019 nr. 1110 rv 653482-01); b) sono stati leggermente modificati i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute e che giustificano il rilascio del permesso per cure mediche;
infine va dato atto che l'art. 15 del DL 130/2020 prevede che si applichi direttamente ai procedimenti pendenti in sede amministrativa o giudiziaria di merito alla data di entrata in vigore (i.e. 22.10.2020); nel caso di specie, alla luce della normativa in vigore, il Collegio ravvisa la presenza di elementi per accogliere la domanda di declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19, comma
1.1, D. Lgs. 286/1998, nella formulazione pro tempore vigente;
infatti, il ricorrente è in Italia dal 2019 e dalla documentazione risulta che egli ha lavorato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso la Società Agricola
pagina 5 di 7 Malavasi S.S. di Ferrara, come bracciante agricolo. In data 01/02/2025, il ricorrente ha ottenuto la partita IVA n. , per l'impresa con attività prevalente di “lavori edili P.IVA_1 non specializzati (muratori)”, esercitata presso il domicilio fiscale di (Via della CP_1
Repubblica, 178). La dichiarazione dei redditi per l'anno 2024 in atti riporta un reddito complessivo di € 7.120,00. Il ricorrente vive a , in via della Repubblica, 178, e ha CP_1 superato l'esame di conoscenza della lingua italiana Ce.Co.L., conseguendo un livello A2 come da certificazione in atti;
quanto sopra dimostra una condizione di inserimento sociale da tutelare in questa sede, in particolare dal punto di vista lavorativo, per cui l'allontanamento dal territorio nazionale si qualificherebbe come violazione della vita privata della ricorrente;
ciò consegue l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso per protezione speciale a norma dell'art. 19, co 1.2, secondo periodo poiché ricorrono in concreto i presupposti di cui al comma 1.1; assorbita ogni ulteriore questione, considerato che le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso per protezione speciale sono compiutamente emerse nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (cfr
Corte Costituzionale del 19.4.2018, n. 77) per la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
1) accoglie il ricorso, e dichiara il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, e ne dispone il rilascio da parte del
Questore competente;
2) compensa le spese.
Si comunichi.
Il Presidente
Dott. Roberto Monteverde
pagina 6 di 7 Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Roberto Monteverde Presidente
Dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice
Dott. ssa Caterina Condò Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio, in data 1.10.2025, nel procedimento introdotto da
(CUI ), con il patrocinio dell'avv. VIOLA GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
, in persona del Ministro p.t., con Controparte_1
L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_2 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 7 Come da nota del 13.9.2025 per parte ricorrente: “ concedere al sig. il permesso di Parte_1 soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 19, comma 4, D.Lgs. 286/1998, con validità pluriennale, in considerazione della sua consolidata integrazione e della gravità della situazione di rischio nel caso di rimpatrio;
• Di riconoscere la fondatezza della richiesta di protezione speciale, come misura di tutela di ultima istanza, necessaria per evitare una violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione italiana, dalla
CEDU e dal diritto dell'Unione Europea;
• Di rinviare la decisione sulle eventuali richieste di rinnovo del permesso di soggiorno in corso di validità, in attesa dell'esito del presente provvedimento;
• Di contestare e respingere ogni eventuale richiesta di rimpatrio formulata dal o dalla Controparte_3
Questura di dichiarandola illegittima, inumana e contraria alla giurisprudenza nazionale e CP_1 sovranazionale.
• Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari al procuratore per fattone anticipo”.
Per la convenuta come da comparsa: per il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
letto il ricorso, intitolato “ex artt.35 bis d.lgs. 28 gennaio 2008 n.25 e 737 cpc” e depositato il 16.09.2023 avverso il decreto Prot. n. 113/2023 A12/2023 emesso dal Questore della
Provincia di in data 21.08.2023; CP_1
premesso che il ricorrente ha dedotto nel ricorso di essere arrivato per la prima volta in Italia nel 2019, e di aver presentato istanza di riconoscimento della protezione internazionale alla competente
Questura; tale istanza veniva respinta dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Aosta, e al momento del ricorso era pendente ricorso alla
Corte di Appello di Torino sezione 9; in data 21.08.2023 la Questura gli notificava l'atto con il quale la Commissione rigettava il provvedimento di richiesta di protezione sussidiaria con prot. 113/2023 A12/2023; ha riferito di avere un lavoro e un alloggio stabile a;
che i suoi genitori sono morti e CP_1 attualmente non ha nessun legame con il Pakistan;
pagina 2 di 7 al riguardo, segnalando l'illegittimità della decisione della Commissione Territoriale, ha concluso inizialmente richiedendo il riconoscimento della protezione sussidiaria e speciale;
il Giudice Relatore nel provvedimento di fissazione di udienza ha rilevato che il ricorso fosse da qualificarsi ex art. 281undecies cpc, vista l'impugnazione del diniego di protezione speciale da parte della Questura di e dovesse essere trattato collegialmente ex art. CP_1
19ter Dlgs 150/2011; il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che si è costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso;
il PM ha prodotto il Casellario Giudiziale dal quale non sono emersi precedenti a carico del ricorrente;
rilevato che prima della richiesta del permesso di soggiorno di cui si chiede il rilascio, è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 173/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391- bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, contenente disposizioni che parte ricorrente chiede di applicare nella presente controversia;
la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno;
come insegnato dalla S.C. (cfr. S.U. 29459/2019), detta normativa non trova comunque applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (i.e. 5.10.2018) della nuova legge, che rimangono da scrutinare sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, facendo seguito, in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto pagina 3 di 7 decreto legge;
diversamente deve considerarsi il caso in cui la domanda di rinnovo sia stata presentata dopo il 5.10.2018, per cui vige il DL 113/2018; il successivo D.L. 130/2020, invece, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che:
“Art. 1 (Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera) 1. Al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
(…)
e) all'articolo 19:
1) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.»;
2) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.» ; la normativa in questione ha reinserito quindi nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico
Immigrazione (nella versione modificata, con epurazione della protezione umanitaria, dal
D.L. 113/2018) il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno, con ciò reintroducendo una pagina 4 di 7 clausola aperta e non tipizzata di base normativa per il riconoscimento della protezione, seppure non integralmente coincidente, se non altro nella terminologia usata dal legislatore, con la precedente protezione umanitaria;
com'è noto, il DL 113/2018 ha soppresso la clausola inerente ai presupposti per il rilascio del permesso per motivi umanitari contenuta nell'art. 5 comma 6, e ha sostituito il riferimento alla protezione umanitaria con un'enumerazione volta a tipizzare ed al tempo stesso a circoscrivere le residuali ipotesi di permessi prima riconducibili alla protezione umanitaria latu sensu intesa; ciò chiarito, il Collegio rileva che la normativa di cui al D.L. 130/2020 ha dato espresso rilievo ad elementi - quali il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
- comunemente considerati rilevanti dalla giurisprudenza consolidata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;
in particolare, nell'art. 19 T.U.I.: a) sono state allargate le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1. all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), prevedendo a tal fine che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo reinserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine (cfr. Cass. SU 13.11.2019 nr. 29459 sulla scia di Cass. Sez. I^
23.2.2018 nr. 4455 rv 647298-01 e Cass. Sez. 6-1 19.4.2019 nr. 1110 rv 653482-01); b) sono stati leggermente modificati i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute e che giustificano il rilascio del permesso per cure mediche;
infine va dato atto che l'art. 15 del DL 130/2020 prevede che si applichi direttamente ai procedimenti pendenti in sede amministrativa o giudiziaria di merito alla data di entrata in vigore (i.e. 22.10.2020); nel caso di specie, alla luce della normativa in vigore, il Collegio ravvisa la presenza di elementi per accogliere la domanda di declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19, comma
1.1, D. Lgs. 286/1998, nella formulazione pro tempore vigente;
infatti, il ricorrente è in Italia dal 2019 e dalla documentazione risulta che egli ha lavorato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso la Società Agricola
pagina 5 di 7 Malavasi S.S. di Ferrara, come bracciante agricolo. In data 01/02/2025, il ricorrente ha ottenuto la partita IVA n. , per l'impresa con attività prevalente di “lavori edili P.IVA_1 non specializzati (muratori)”, esercitata presso il domicilio fiscale di (Via della CP_1
Repubblica, 178). La dichiarazione dei redditi per l'anno 2024 in atti riporta un reddito complessivo di € 7.120,00. Il ricorrente vive a , in via della Repubblica, 178, e ha CP_1 superato l'esame di conoscenza della lingua italiana Ce.Co.L., conseguendo un livello A2 come da certificazione in atti;
quanto sopra dimostra una condizione di inserimento sociale da tutelare in questa sede, in particolare dal punto di vista lavorativo, per cui l'allontanamento dal territorio nazionale si qualificherebbe come violazione della vita privata della ricorrente;
ciò consegue l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso per protezione speciale a norma dell'art. 19, co 1.2, secondo periodo poiché ricorrono in concreto i presupposti di cui al comma 1.1; assorbita ogni ulteriore questione, considerato che le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso per protezione speciale sono compiutamente emerse nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (cfr
Corte Costituzionale del 19.4.2018, n. 77) per la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
1) accoglie il ricorso, e dichiara il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, e ne dispone il rilascio da parte del
Questore competente;
2) compensa le spese.
Si comunichi.
Il Presidente
Dott. Roberto Monteverde
pagina 6 di 7 Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati pagina 7 di 7