Articolo 12 della Legge 21 novembre 1967, n. 1185
Articolo 11Articolo 14
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2 gennaio 1968
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14 giugno 2023
Art. 12.

Il passaporto e' ritirato, a cura di una delle autorita' indicate all'articolo 5, quando sopravvengono circostanze che ai sensi della presente legge ne avrebbero legittimato il diniego.
Il passaporto e' altresi' ritirato quando il titolare si trovi all'estero e, ad istanza degli aventi diritto, non sia in grado di offrire la prova dell'adempimento degli obblighi alimentari ((, di mantenimento, di assegno divorzile o di assegno conseguente allo scioglimento dell'unione civile)) che derivano da pronuncia della autorita' giudiziaria o che riguardino i discendenti di eta' minore ovvero ((portatori di handicap grave o)) inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato.
Il passaporto puo' essere infine ritirato quando il titolare del passaporto sia un minore e venga accertato che abitualmente svolge all'estero attivita' immorali o vi presti lavoro in industrie pericolose o nocive alla salute.
Il passaporto ritirato viene restituito al titolare a sua richiesta non appena vengano meno i motivi del ritiro.
Entrata in vigore il 14 giugno 2023
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