Versione
2 gennaio 1968
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14 giugno 2023
14 giugno 2023
Art. 12.
Il passaporto e' ritirato, a cura di una delle autorita' indicate all'articolo 5, quando sopravvengono circostanze che ai sensi della presente legge ne avrebbero legittimato il diniego.
Il passaporto e' altresi' ritirato quando il titolare si trovi all'estero e, ad istanza degli aventi diritto, non sia in grado di offrire la prova dell'adempimento degli obblighi alimentari ((, di mantenimento, di assegno divorzile o di assegno conseguente allo scioglimento dell'unione civile)) che derivano da pronuncia della autorita' giudiziaria o che riguardino i discendenti di eta' minore ovvero ((portatori di handicap grave o)) inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato.
Il passaporto puo' essere infine ritirato quando il titolare del passaporto sia un minore e venga accertato che abitualmente svolge all'estero attivita' immorali o vi presti lavoro in industrie pericolose o nocive alla salute.
Il passaporto ritirato viene restituito al titolare a sua richiesta non appena vengano meno i motivi del ritiro.
Il passaporto e' ritirato, a cura di una delle autorita' indicate all'articolo 5, quando sopravvengono circostanze che ai sensi della presente legge ne avrebbero legittimato il diniego.
Il passaporto e' altresi' ritirato quando il titolare si trovi all'estero e, ad istanza degli aventi diritto, non sia in grado di offrire la prova dell'adempimento degli obblighi alimentari ((, di mantenimento, di assegno divorzile o di assegno conseguente allo scioglimento dell'unione civile)) che derivano da pronuncia della autorita' giudiziaria o che riguardino i discendenti di eta' minore ovvero ((portatori di handicap grave o)) inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato.
Il passaporto puo' essere infine ritirato quando il titolare del passaporto sia un minore e venga accertato che abitualmente svolge all'estero attivita' immorali o vi presti lavoro in industrie pericolose o nocive alla salute.
Il passaporto ritirato viene restituito al titolare a sua richiesta non appena vengano meno i motivi del ritiro.
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- 1. consenso all'espatriohttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 10.9854145
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi A sostegno della provvedimento come sopra, il Giudice Tutelare del Tribunale di Verona si riporta alla normativa in materia (cfr. Art. 12 della Legge 21 novembre 1967, n. 1185; Art. 2 del D.P.R. 649/1974) che richiedono, come presupposto per l'adozione dei provvedimenti di ritiro del passaporto e di apposizione sulla carta di identità della dicitura "documento non valido ai fini dell'espatrio", che il titolare si trovi all'estero, così come confermato dalla giurisprudenza anche comunitaria sul tema, circostanza questa non sussistente nel caso de quo. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Brescia, sez. I, sentenza 11/07/2025, n. 657Provvedimento: […] Inoltre, nel caso di specie non sussisterebbe alcuna delle ipotesi menzionate dal combinato disposto degli artt. 3 e 12 della Legge 1185/1967, avendo la minore tanto la cittadinanza italiana quanto quella -OMISSIS-, doppio passaporto e risiedendo a-OMISSIS-. […] Il provvedimento impugnato si fonda sugli artt. 3 lettera a) e 12 della Legge 1185/1967 e sugli artt. 2 e 4 del d.P.R. 649/1974. […] in considerazione del fatto che, in assenza di un tempestivo intervento da parte dell'autorità più prossima, sarebbe posta a repentaglio la ratio sottesa al combinato disposto degli artt. 2 e 12 della Legge 1185/1967.Leggi di più...
- competenza Questura·
- vincolo amministrativo·
- Convenzione dell'Aja 1996·
- art. 21 octies Legge 241/1990·
- art. 3 Legge 1185/1967·
- ritiro passaporto·
- art. 12 Legge 1185/1967·
- autorizzazione giudice tutelare·
- giusto procedimento·
- dissenso genitoriale