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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 16/04/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1593/2024
Il giorno 16/04/2025, nella causa iscritta al n RG 1593 /2024
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1593/2024 promossa da:
e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Civitavecchia alla Viale Guido Baccelli n.9, con C.F._2
l'avv. SANSONETTI ADRIANO ), dal quale rappresentati e difesi giusta C.F._3 procura allegata all'atto di citazione
ATTORI-OPPONENTI contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in P.LE DEGLI EROI 16 00136 ROMA con l'avv. COPPOLA
GIOVANNI ) dal quale rappresentato e difeso giusta procura allegata alla C.F._4 comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2
293/2024, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 19.4.2024, con cui è stato loro ingiunto il
2 di 4 pagamento in favore di della somma di € 15.695,69, oltre interessi e spese del Controparte_1 procedimento monitorio, a titolo di rimborso del finanziamento per l'acquisto di beni al consumo contratto in data 3.11.2005 con CP_2
A fondamento dell'opposizione, hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente e la prescrizione della pretesa creditoria vantata.
Si è costituita sostenendo la propria legittimazione attiva in base alla ritualità Controparte_1 della cessione del credito intervenuta e contestando le avverse deduzione ed eccezioni.
Con ordinanza del 5.12.2024, il Giudice ha assegnato a parte opposta termine di giorni 15 per l'introduzione del tentativo di mediazione;
alla successiva udienza le parti hanno dato atto del mancato espletamento dell'incombente.
2. La domanda è improcedibile stante il mancato espletamento del tentativo di mediazione.
Va anzitutto premesso che, vertendosi in tema di contratti finanziari, la causa rientra nelle materie per cui l'art. 5 del d.lgs. 28/2010 prevede l'obbligo di attivare il tentativo di mediazione a pena di improcedibilità della domanda.
Orbene, nel caso di specie è pacifico che, nel termine concesso con ordinanza del 5.12.2024, il procedimento di mediazione non è stato instaurato.
L'opposizione è pertanto improcedibile, dovendosi ritenere che il termine assegnato dal
Giudice ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010 abbia natura perentoria e non meramente ordinatoria.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, che si condivide, il carattere della perentorietà del termine può desumersi, anche in via interpretativa tutte le volte che, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato (in questo senso Cass. n.14624/00, 4530/04). Non si dubita ad esempio, che, il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo di cui all'art. 641 c.p.c., pur non espressamente dichiarato perentorio da tale disposizione, abbia tale qualità, sia perché tale procedimento presenta taluni caratteri del procedimento impugnatorio, la cui proposizione è secondo i principi generali sempre scandita da rigorosi termini processuali, sia perché la mancata osservanza di tale termine comporta esecutorietà del decreto ex art. 647 c.p.c.. Ritiene il giudicante che a conclusione analoga si debba pervenire in caso di mancato rispetto del termine concesso dal giudice ex art. 5, II co., ultimo periodo
D.Lgs. n. 28 del 2010 citato per il deposito della domanda di mediazione. La implicita natura perentoria di tale termine si evince dalla stessa gravità della sanzione prevista, l'improcedibilità della domanda giudiziale, che comporta la necessità di emettere sentenza di puro rito, così impedendo al processo di pervenire al suo esito fisiologico.
3 di 4 Sulle conseguenze della declaratoria di improcedibilità nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è recentemente intervenuta la Suprema Corte a Sezioni Unite (sent. 18 settembre 2020, n.
19596) che ha ritenuto di non confermare l'orientamento in precedenza espresso dalla Terza Sezione civile della stessa Corte (sentenza n. 24629 del 2015) e che il contrasto esistente nella giurisprudenza vada composto stabilendo che l'onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è a carico del creditore opposto quale attore in senso sostanziale, con la conseguenza che, ove questo non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui all'art. 5 comma 1-bis del d.lgs. 28/2010 consegue la revoca del decreto ingiuntivo.
Il decreto ingiuntivo merita quindi di essere revocato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).
Le spese così liquidate devono essere distratte in favore del procuratore degli opponenti, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 999/2022, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 22.9.2022, così decide:
- dichiara l'improcedibilità della domanda e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte convenuta-opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi
€ 2.692,50, di cui € 2.547,00 per compensi ed € 145,50 per spese vive, oltre spese generali, Iva
e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Adriano Sansonetti quale antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 16 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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