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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 01/04/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 623 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nato in [...] il [...], C.F. ), e (nato in Parte_1 C.F._1 Parte_2
MAROCCO il 01/01/1957, C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BESUSCHIO ROSSELLA con C.F._2 domicilio eletto in Milano alla via Durini n.19, presso il difensore avv. BESUSCHIO ROSSELLA;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(nato in [...] il [...], C.F. ), Controparte_1 C.F._3 residente in [...];
PARTE CONVENUTA-CONTUMACE
E CONTRO
(nato a [...] il [...], C.F. ), con il Controparte_2 C.F._4 patrocinio dell'Abogado PICCO MARIA ELISABETTA e dell'avv. VEDOVATO JESSICA con domicilio eletto in
Tradate alla via Garibaldi 10, presso il difensore avv. PICCO MARIA ELISABETTA;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 [...]
e chiedendo di accertarsi e dichiararsi Controparte_1 Controparte_2
l'occupazione sine titulo da parte di dell'immobile sito in Lonate Pozzolo alla Controparte_2 via Silvio Pellico n.1 con condanna dei convenuti altresì al risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile.
Si è costituita in giudizio chiedendo che fosse condannato l'altro convenuto al Controparte_2 pagamento dell'indennità di occupazione.
In data 17.09.2025 è stata dichiarata la contumacia di . Controparte_1
All'udienza del 01.04.2025 le parti hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Ciò chiarito, deve dichiararsi la “cessazione della materia del contendere”.
Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale:
- 1 - -la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso;
– in particolare, la transazione intervenuta nel corso del giudizio di merito tra le parti determina la cessazione della materia del contendere;
– la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni.
Per l'orientamento sopra citato possono richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. civile, sez. I, 24 ottobre 2012, n.
18195; Cass. civile, sez. III, 18 ottobre 2012, n. 17896; Cass. civile, sez. II, 14 febbraio 2012, n. 2155; Cass. civile, sez. III, 08 settembre 2008, n. 22650.
Nel caso di specie, dev'essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, considerato che le parti hanno espressamente dato atto che le questioni controverse in causa sono state definite bonariamente (in via stragiudiziale) e dunque non possono più formare oggetto della presente statuizione.
Anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III,
25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962 in Giust. civ. Mass. 2005, f. 6; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 7-8; Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n.
3734 in Giust. civ. Mass. 1998, 789; Tribunale Torino, Sent. 09 marzo 2006).
Nel caso di specie, peraltro, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'espressa richiesta proposta in tal senso dalle parti, potendo le stesse essere compensate anche con riferimento al convenuto non costituitosi.
Tale decisione deve essere adottata nelle forme della sentenza in quanto davanti al Giudice Unico del Tribunale
l'estinzione del giudizio deve essere dichiarata con sentenza e non con ordinanza, trattandosi di provvedimento di natura decisoria, tanto è vero che nel caso di erronea scelta della forma dell'ordinanza il provvedimento ha natura sostanziale di sentenza, impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione (in proposito cfr. Cassazione civile, sez. lav., 2 settembre 2004, n. 17772; Tribunale di Milano 2 giugno 1997).
Va dunque dichiarato estinto il presente giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o reietta e domanda assorbita, così dispone:
a) dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto dichiara l'estinzione del giudizio;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
- 2 - Così deciso in Busto Arsizio, il 01/04/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 3 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 623 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nato in [...] il [...], C.F. ), e (nato in Parte_1 C.F._1 Parte_2
MAROCCO il 01/01/1957, C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BESUSCHIO ROSSELLA con C.F._2 domicilio eletto in Milano alla via Durini n.19, presso il difensore avv. BESUSCHIO ROSSELLA;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(nato in [...] il [...], C.F. ), Controparte_1 C.F._3 residente in [...];
PARTE CONVENUTA-CONTUMACE
E CONTRO
(nato a [...] il [...], C.F. ), con il Controparte_2 C.F._4 patrocinio dell'Abogado PICCO MARIA ELISABETTA e dell'avv. VEDOVATO JESSICA con domicilio eletto in
Tradate alla via Garibaldi 10, presso il difensore avv. PICCO MARIA ELISABETTA;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 [...]
e chiedendo di accertarsi e dichiararsi Controparte_1 Controparte_2
l'occupazione sine titulo da parte di dell'immobile sito in Lonate Pozzolo alla Controparte_2 via Silvio Pellico n.1 con condanna dei convenuti altresì al risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile.
Si è costituita in giudizio chiedendo che fosse condannato l'altro convenuto al Controparte_2 pagamento dell'indennità di occupazione.
In data 17.09.2025 è stata dichiarata la contumacia di . Controparte_1
All'udienza del 01.04.2025 le parti hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Ciò chiarito, deve dichiararsi la “cessazione della materia del contendere”.
Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale:
- 1 - -la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso;
– in particolare, la transazione intervenuta nel corso del giudizio di merito tra le parti determina la cessazione della materia del contendere;
– la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni.
Per l'orientamento sopra citato possono richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. civile, sez. I, 24 ottobre 2012, n.
18195; Cass. civile, sez. III, 18 ottobre 2012, n. 17896; Cass. civile, sez. II, 14 febbraio 2012, n. 2155; Cass. civile, sez. III, 08 settembre 2008, n. 22650.
Nel caso di specie, dev'essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, considerato che le parti hanno espressamente dato atto che le questioni controverse in causa sono state definite bonariamente (in via stragiudiziale) e dunque non possono più formare oggetto della presente statuizione.
Anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III,
25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962 in Giust. civ. Mass. 2005, f. 6; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 7-8; Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n.
3734 in Giust. civ. Mass. 1998, 789; Tribunale Torino, Sent. 09 marzo 2006).
Nel caso di specie, peraltro, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'espressa richiesta proposta in tal senso dalle parti, potendo le stesse essere compensate anche con riferimento al convenuto non costituitosi.
Tale decisione deve essere adottata nelle forme della sentenza in quanto davanti al Giudice Unico del Tribunale
l'estinzione del giudizio deve essere dichiarata con sentenza e non con ordinanza, trattandosi di provvedimento di natura decisoria, tanto è vero che nel caso di erronea scelta della forma dell'ordinanza il provvedimento ha natura sostanziale di sentenza, impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione (in proposito cfr. Cassazione civile, sez. lav., 2 settembre 2004, n. 17772; Tribunale di Milano 2 giugno 1997).
Va dunque dichiarato estinto il presente giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o reietta e domanda assorbita, così dispone:
a) dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto dichiara l'estinzione del giudizio;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
- 2 - Così deciso in Busto Arsizio, il 01/04/2025
Il Giudice
Carlo Barile
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