Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 257/2023 R.G.L., vertente
TRA
nato a [...] il [...], CF , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mariangela Laganà, CF , giusta C.F._2 procura in calce all'atto di appello, presso il cui studio in Reggio Calabria, via Frate A. Tripodi n. 2, è elettivamente domiciliato, pec fax 0965- 892557 Email_1 appellante
CONTRO
(P.IVA ), società con socio unico Controparte_1 P.IVA_1 soggetta al controllo, alla direzione e al coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A., in persona dell'Avv. Nicola Nero, in qualità di Institore giusta procura per atto del Notaio Dott.
del 09 marzo 2023, rep. N. 87281, con sede in Roma alla Piazza della Persona_1 Croce Rossa 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Travia, CF , C.F._3 pec in unione con l'Avv. Giovanni Email_2 Ronconi, CF , pec elettivamente C.F._4 Email_3 domiciliata a Reggio Calabria, in Via Demetrio Tripepi n. 64, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Travia, fax 0965.310273, pec Email_2 appellato
E
Controparte_2 appellata contumace
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, Parte_1 conveniva e la prima come ex datrice di lavoro dello Controparte_2 CP_3 stesso e la seconda quale committente dell'appalto di servizi in essere con il CP_4
il quale aveva affidato il ramo d'azienda alla , sua consorziata
[...] Controparte_2
a partire dal 06/08/2014, per effettuare le attività connesse all'appalto n. 10/2012 relative
alla pulizia e mantenimento del decoro degli impianti della Parte_2
. A partire dal 01/09/2014 l'Impresa Coop. Serfer Calabria Società
[...] Cooperativa subentrava, quale Appaltatore, a nella titolarità del Contratto n° 10/2012. CP_4
Il rapporto di lavoro, che era sorto a Reggio Calabria, si era concluso in data 29.02.2020. Il ricorrente lamentava, la mancata corresponsione di alcune competenze arretrate non corrisposte, costituite da indennizzo ferie e permessi maturati e non fruiti, TFR, 13° e 14° mensilità maturati nell'anno 2020. Esponeva di aver svolto la propria attività lavorativa con mansioni di operaio liv.F1, dislocato presso la stazione di Reggio Calabria. A sostegno della domanda, poneva l'applicazione dell'art. 29 D. Lgs. 276/2003, c. 2, ritenendo sussistere la “solidarietà passiva tra i convenuti per tutti i crediti retributivi maturati dai lavoratori nei confronti dell'appaltatore” e l'art. 1676 c.c., e chiedeva condannarsi le parti convenute in solido e per quanto di spettanza della complessiva somma di € 15.172,25.
Si costituiva in giudizio la quale contestava la domanda, avuto riguardo CP_3 all'invocata applicazione dell'art. 29, secondo comma, D. Lgs. 276/2003; deduceva la carenza di legittimazione passiva quanto alla richiesta del TFR;
l'inapplicabilità dell'art. 1676 c.c. nei suoi confronti per carenza di prova e la non tenutezza della stessa al versamento delle voci non strettamente retributive Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva l'incompetenza CP_5 CP_6 territoriale del Giudice adito e contestava i conteggi effettuati dal ricorrente.
2. La sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria. Con sentenza n. 269/2023, pubblicata il 08.02.2023, il Tribunale di Reggio Calabria così provvedeva: “accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna le resistenti in solido al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 7.421,52 a titolo TFR, nonché di € 300,42 ed € 1.201,68 a titolo di quote di tredicesima e quattordicesima mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condanna la al pagamento in Controparte_7 favore del ricorrente delle indennità di ferie e permessi non goduti pari, rispettivamente ad
€ 4.808,03 ed € 1.440,60, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condanna le resistenti, in solido, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 2.000,00 per compensi, oltre Iva e CPA, rimborso forfettario al 15% come per legge, con distrazione”. Rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale, proposta dalla convenuta , CP_2 osservando che la nozione di dipendenza dell'azienda comprendeva ogni complesso di beni decentrato e munito di propria individualità tecnico-economica, pur di modesta entità, anche se in esso non si esercitavano poteri decisionali e di controllo e la circostanza secondo cui, presso la sede di lavoro del ricorrente, fosse assente il minimo di beni aziendali necessari per la prestazione lavorativa appariva inverosimile. L'eccezione veniva rigettata anche sul rilievo che i prospetti paga allegati riportavano quale sede di lavoro quella di Reggio Calabria, così provando che la prestazione veniva ivi svolta. Nel prosieguo, considerato che la richiesta di condanna era stata rivolta non solo nei confronti della società committente, bensì anche verso la CP_3 Controparte_7 ai fini del corretto inquadramento della questione, andava richiamata la disciplina contenuta nel comma 2, dell'art. 29 D. Lgs. 276/2003, c.
2. Tale norma disponeva che: “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine 3
rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”. In raffronto alla domanda avente ad oggetto la mancata corresponsione del TFR e dei trattamenti retributivi in senso stretto, quali tredicesima e quattordicesima mensilità, l'eccezione della avente ad oggetto l'esclusione dell'applicazione dell'art. 29 CP_3 d.lgs. 276/2003 nei confronti di soggetti sottoposti, all'epoca dei fatti, all'obbligo di indizione di procedure di evidenza pubblica ex d.lgs. 163/2006 (precedente Codice degli Appalti), andava disattesa. Invero, il tenore letterale della norma non lasciava spazio a dubbi in ordine all'estensione della responsabilità nell'erogazione del TFR e dei trattamenti retributivi verso il committente nell'ambito di un contratto d'appalto e pacifico era l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ. 5247/2022) secondo cui: “in materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2, è, invece, applicabile ai soggetti privati qual è società partecipata pubblica, Controparte_8 assoggettati, quali "enti aggiudicatori" al codice dei contratti pubblici e tale differente regolamentazione non viola l'art. 3 Cost., in ragione della diversità delle situazioni a confronto, non incontrando i privati imprenditori alcun limite nella scelta del contraente, laddove nelle procedure di evidenza pubblica la tutela del lavoratore è assicurata sin dal momento della scelta suddetta, nè limita l'iniziativa economica dei privati imprenditori per l'aggravio di responsabilità, non essendo precluso al legislatore modulare le tutele dei lavoratori in rapporto alla diversa natura dei committenti (cfr. Cass. 03/05/2017 n. 10777 e 05/03/2019 n. 6333). Il divieto posto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1, comma 2, non sussiste stante l'assenza di un espresso divieto di legge e la compatibilità tra il D.Lgs. n. 276 del 2003, che regola la materia dell'occupazione e del mercato del lavoro, sul piano della tutela delle condizioni dei lavoratori, ed il D.Lgs. n. 163 del 2006 che opera, invece, sul piano della disciplina degli appalti pubblici, anche apprestando una tutela ai lavoratori, ma con più intensa concentrazione sull'esecuzione dell'appalto.”. Appariva evidente come l'obbligazione retributiva gravasse, oltre che sull'appaltatore, anche sul committente in omaggio al principio di solidarietà passiva. Non sussisteva, peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente
[...]
alcuna carenza di legittimazione passiva, atteso che gravava sul datore di lavoro e CP_3 non sul lavoratore la prova del versamento del TFR nei confronti del Fondo di IA Inps
o di un fondo di Previdenza Complementare. Tale principio, ribadito dalla Suprema Corte (v. sul punto Cass. 7352/2021) implicava che il datore di lavoro o anche il committente avrebbero dovuto provare la circostanza, atteso che “l'onere probatorio del lavoratore che agisca nei confronti del committente del datore di lavoro per il pagamento del TFR riguarda il fatto costitutivo del suo diritto, rappresentato dal rapporto di lavoro subordinato e dal contratto di appalto (nel senso dell'impiego nei lavori appaltati) e non anche l'effettivo versamento, da parte del datore di lavoro, dei contributi dovuti al Fondo di IA (a norma della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, seconda parte); il versamento dei contributi al Fondo di IA costituisce, invero, fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro- appaltatore e, di conseguenza, nei confronti della committente, obbligata solidale ex lege, ma quest'ultima ha l'onere di allegazione e prova dell'avvenuto versamento (L. n. 296 del 2006, art. 1, prevede, al comma 756, che la liquidazione del trattamento di fine rapporto al lavoratore viene effettuata dal Fondo di cui al precedente comma 755 "limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro"); deve, pertanto, escludersi il relativo obbligo da parte del Fondo IA dello Stato, gestito dall'INPS, ove il datore di lavoro- 4
appaltatore o il committente, obbligato solidale ex lege, non provino l'avvenuto versamento al Fondo, da parte di uno di essi, delle quote di t.f.r., costituendo tale circostanza un fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro, da provarsi a cura di chi lo eccepisca (cfr. in tale senso Cass. n. 3630 del 2020 e i precedenti ivi richiamati); permane, quindi, l'obbligo a carico del datore di lavoro-appaltatore e del committente, solidalmente responsabile D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, comma 2, che non hanno provato, nè chiesto di provare, di avere effettuato i relativi versamenti;
” (Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 16-03-2021, n. 7352). Ciò posto, l'indagine andava ulteriormente allargata alla nozione di “trattamenti retributivi” per comprenderne reale portata e contenuto. Su tale profilo si era espressa la Suprema Corte: “In tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione “trattamenti retributivi” di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non vi rientra l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti cui è in prevalenza attribuita una natura mista, di carattere risarcitorio in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, per la sua connessione al sinallagma contrattuale e la funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali (Cass. 11 settembre 2013, n. 20836; Cass. 9 luglio 2012, n. 11462); quando non addirittura, risarcitoria tout court (Cass. 11 maggio 2011, n. 10341; Cass. 8 luglio 2008, n. 18707). La locuzione normativa "trattamenti retributivi", costitutiva in obbligazione di garanzia solidale, con l'appaltatore datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, il committente, che rimane estraneo alle vicende relative il rapporto di lavoro, debba essere interpretata in senso rigoroso, ossia della certa natura retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere ai propri dipendenti: con la conseguenza dell'esclusione da essi dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite che, per le ragioni illustrate, non ha una tale natura.”. Ne discendeva che i trattamenti retributivi corrispondenti al TFR e alla tredicesima e quattordicesima mensilità ricadevano nell'obbligo solidale del committente e dell'appaltatore, i quali erano tenuti al versamento in favore del lavoratore. Sotto il profilo probatorio, il ricorrente, ai fini della dimostrazione delle somme dovute, aveva allegato il prospetto paga di febbraio 2020, che consentiva di ritenere fondata la domanda. Richiamato il valore probatorio da attribuire alla busta paga, costituente piena prova dei dati in essa indicati, la domanda meritava accoglimento con riguardo agli emolumenti citati, costituiti dal TFR e dalla tredicesima e quattordicesima mensilità. Le medesime considerazioni, in punto di valore probatorio del prospetto paga, andavano estese alle indennità di ferie e permessi non goduti, alla corresponsione delle quali, tuttavia, andava condannata, in via diretta, esclusivamente la società Controparte_7
[...
Il ricorso andava invece rigettato nella parte in cui era stata richiesta la condanna della committente al pagamento delle poste patrimoniali da ultimo citate. CP_3 Ai fini del pagamento, da parte del committente, di tali indennità, non poteva essere utilizzata l'azione ex art. 29, D. Lgs. 276/2003 (cfr. Cass. 5247/2022 prima citata) dal momento che – come detto – tale disposizione era applicabile solo ai crediti di natura strettamente retributiva;
né, per le medesime motivazioni, poteva essere utilizzata l'azione ex art. 1676 c.c. 5
Tale norma era in linea con il significato di trattamenti retributivi di cui all'art. 29, D. Lgs. 276/2003, dal quale non si discostava: ( “Con giurisprudenza consolidata, riaffermata dalla recente ordinanza n. 7887 del 2019 che la richiama, questa Corte ha affermato che la norma dell'art. 1676, c.c., attribuisce ai dipendenti dell'appaltatore una azione diretta - (per conseguire quanto loro dovuto per effetto dell'attività prestata in relazione all'opera o servizio appaltato) - confronti del "committente", con disposizione applicabile anche a subappaltore pur sempre in relazione al "committente" del datore di lavoro, che nel contratto di subappalto è il primo appaltatore e non già il committente originario. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte lo scopo dell'art. 1676, c.c., è quello di determinare la indisponibilità del credito dell'appaltatore-datore di lavoro nei confronti del committente, al fine di garantire i lavoratori che hanno prestato la loro opera per la esecuzione dell'appalto, sicché dal momento in cui gli ausiliari dell'appaltatore si rivolgono al committente questi diviene diretto debitore, in solido con l'appaltatore, fino alla concorrenza del proprio debito per il corrispettivo dell'appalto e se paga all'appaltatore non è liberato dalla obbligazioni verso gli ausiliari (Cass., n. 10439 del 2012). Consegue alla ratio della norma, come già chiarito da questa Corte (Cass., n. 23489 del 2010) che l'azione diretta proposta dal dipendente dell'appaltatore contro il committente per conseguire quanto gli è dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore al momento della proposizione della domanda, è prevista dall'art. 1676 c.c., con riferimento al solo credito maturato dal lavoratore in forza dell'attività svolta per l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio oggetto dell'appalto, e non anche con riferimento ad ulteriori crediti, pure relativi allo stesso rapporto di lavoro. Peraltro, tale interpretazione trova riscontro nella giurisprudenza di questa Corte (si v., ex multis, Cass., n. 28517 del 2019, n. 10354 del 2016) che in relazione al D.Lgs. n. 26 del 2003, art. 29, comma 2, che detta il regime della responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi opera, ha affermato che tale disposizione deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti ed ha pertanto escluso (civ., Cass., n. 27678 del 2018) l'applicabilità del predetto regime alle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo.” (Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 31/10/2019) 17-12-2019, n. 33407). Infine, con riguardo al beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore per le somme per cui vi era condanna solidale del committente ex art. 29 d.lgs. 276/2003, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, ord., 17.12.2019, n. 33405), il regime della solidarietà era quello che si traeva in base all'epoca di insorgenza del credito. Pertanto, essendo pacifico che il momento di maturazione del credito, di cui era titolare il ricorrente, coincide con il 2020 e, dunque, con un periodo successivo all'entrata in vigore del D.L. 17 marzo 2017, n. 25, convertito dalla L. 20 aprile 2017, n. 49, l'eccezione della resistente non poteva essere accolta.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto da che ne invocava Parte_1 la riforma. Lamentava l'erronea interpretazione dell'art. 1676 c.c. con riferimento al diritto al pagamento delle ferie e dei permessi non goduti, dichiarando di impugnare la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva condannato la sola al pagamento Controparte_2 delle somme a tale titolo dovute, ritenendo l'art. 1676 c.c. inapplicabile a tali crediti di lavoro maturati in esecuzione dell'appalto. Non era dato comprendere come le ferie e i permessi non goduti non rientrassero nell'alveo della norma posta a tutela dei diritti degli ausiliari dell'appaltatore. 6
Il rigetto della richiesta ex art. 1676 c.c., anche sulla base delle statuizioni della sentenza della Suprema Corte, appariva erronea. Fin dal ricorso di primo grado la richiesta di pagamento delle somme spettanti a titolo di ferie e permessi non goduti era stata formulata ai sensi dell'art. 1676 c.c., trattandosi di emolumenti aventi natura non strettamente retributiva (più precisamente aventi natura mista- retributiva e risarcitoria), non rientranti, come tali, nella responsabilità solidale di cui all'art. 29, 2° comma, D. Lgs. n. 276/03. Il credito dell'appellante derivava dallo svolgimento della prestazione lavorativa in esecuzione dell'appalto. Inoltre, l'odierno appellante aveva fornito la prova del debito della committente nei confronti dell'appaltatore: 1) la non espressa contestazione da parte della quanto all'esistenza di un debito nei confronti dell'appaltatore, essendosi la CP_3 società limitata ad affermare che incombe sul ricorrente il relativo onere probatorio senza escludere espressamente una circostanza che non poteva che esserle ben nota;
2) le fatture allegate al fascicolo di primo grado in data 2.9.2021, delle quali si era chiesta l'acquisizione al fascicolo, valutabili ai sensi dell' art.421 c.p.c. stante la sussistenza di un valido principio di prova (con specifico riferimento alle circostanze fattuali dedotte in ricorso e alla corrispondenza intercorsa con la committente), che attestano la perdurante esistenza di una situazione debitoria della con riferimento al predetto appalto. CP_3
Se era vero che l'art. 29 2° comma D. Lgs n. 276/0 e l'art. 1676 c.c. presupponevano che il credito del lavoratore fosse maturato con riferimento a prestazioni rese nell'ambito dell'appalto, era altrettanto vero che esse presentavano condizioni operative e limiti applicativi diversi. L'art. 29 D. Lgs. n. 276/2003 riguardava esclusivamente i crediti retributivi e i contributi previdenziali: dal suo ambito di applicazione restavano esclusi i rimborsi, le diarie, le agevolazioni di carattere assistenziale, nonché tutte le somme di natura risarcitoria o indennitaria ed era ormai pacifico che la giurisprudenza escludeva la responsabilità solidale del committente per le indennità sostitutive delle ferie e dei permessi non goduti, affermando che questi emolumenti avevano natura risarcitoria. Ciò non valeva per la disposizione codicistica che sanciva il diritto del lavoratore a conseguire quanto dovuto, comprese eventuali somme risarcitorie o indennitarie. Da qui l'errore in cui era incorso il Tribunale, che aveva ritenuto di rigettare la domanda ex art. 1676 c.c. richiamando il principio di cui alla pronuncia della Suprema Corte n. 33407/19, la cui statuizione era stata emessa in ordine alla richiesta di applicazione del regime della solidarietà per somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo. Peraltro, era la medesima ordinanza, citata dal Tribunale a chiarire in quali casi era ammessa l'azione diretta del lavoratore nei confronti del committente. Nel caso de quo le somme spettanti al lavoratore a titolo di ferie e permessi non goduti costituivano un credito maturato dal lavoratore nello svolgimento della prestazione lavorativa resa in esecuzione dell'appalto e tale credito si poneva in relazione di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate per eseguire l'appalto. L'ipotesi di responsabilità solidale prevista dall'art. 1676 c.c., oltre a poter essere azionata unitamente all'art. 29, 2° comma, D. Lgs. n. 276/03 ed a poter riguardare i crediti retributivi comprensivi di TFR, era certamente applicabile ai crediti di natura risarcitoria (indennità di preavviso, indennità sostitutiva delle ferie, indennità dovute per licenziamento illegittimo) maturati dai dipendenti (solo lavoratori subordinati) durante il rapporto di appalto. Ricorrevano tutte le circostanza volute dalla legge per il ricorso all'azione diretta ai sensi dell'art. 1676 c.c. Per quanto riguardava la prova del debito di essa emergeva dalle pec CP_3 allegate, ivi compresa la pec di ricognizione del debito e dalle fatture prodotte a seguito 7
dell'ordinanza del G. L. Salatino in giudizio analogo pendente innanzi al Tribunale di Lamezia Terme.
in data 28.07.2020, aveva inviato una pec di ricognizione del debito alla CP_3 quale aveva fatto seguito pec di riscontro con l'indicazione specifica delle somme vantate dai dipendenti , ivi compreso l'odierno ricorrente e, a seguito di specifico Controparte_2 ordine del Giudice, aveva depositava le fatture richieste. Solo a seguito di specifico ordine del Giudice (in altro giudizio) aveva CP_3 prodotto le fatture attestanti la posizione debitoria nei confronti della Controparte_2
[...] Da tutto quanto dedotto, emergeva l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui era stata rigettata la domanda di condanna al pagamento delle ferie e dei permessi non goduti formulata ai sensi dell'art. 1676 c.c. Concludeva chiedendo accertare e dichiarare la responsabilità solidale di e CP_3
in persona dei loro legali rappresentanti p.t., rispetto alle Controparte_2 pretese retributive avanzate dal ricorrente col presente giudizio, ai sensi e per effetto dell'art. 1676 c.c e, in particolare, delle somme richieste a titolo di ferie e permessi non goduti, tenuto conto ch.e aveva provveduto al pagamento delle competenze liquidate ai sensi CP_3 dell'art. 29, 2° comma, D. Lgs. n. 276/03; tenuto conto delle fatture prodotte chiedeva che la Corte di Appello adita condannasse in solido con CP_3 Controparte_2 al pagamento della somma complessiva di € 6.248,63 per indennità sostitutiva delle ferie non godute (€ 4.808,03) e dei permessi (€ 1.440,60) ai sensi dell'art. 1676 c.c.; con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del difensore istante.
Contr Costituitasi, resisteva all'appello, del quale chiedeva il rigetto, richiamando e riportando le deduzioni difensive già svolte sulla richiesta di pagamento ai sensi dell'art. 1676 c.c.. Affermava che la norma presupponeva la vigenza di un regolare contratto di appalto e la sussistenza in capo al soggetto committente di una effettiva posizione debitoria sullo stesso gravante nei confronti della Società appaltatrice e “la prova del debito del committente verso l'appaltatore gravava esclusivamente sull'ausiliario”, sia per l'esistenza di un regolare e valido contratto di appalto, sia – e soprattutto – per la sussistenza in capo al committente di una posizione debitoria sullo stesso gravante nei confronti del soggetto appaltatore-datore di lavoro. Anche a livello processuale, nel giudizio introdotto dai lavoratori, il committente era gravato da un onere probatorio che era impossibilitato ad assolvere. Invero, grazie alla previsione di cui all'art. 29, secondo comma d. lgs. n. 276 del 2003, i lavoratori agivano in via giudiziale nei confronti del committente affermando di essere stati impiegati in un dato appalto e di non aver percepito i trattamenti dovuti. Il committente, al fine di escludere l'operatività del regime di solidarietà, dovrebbe fornire la prova dell'altrui adempimento e, dunque, del pagamento da parte dell'appaltatore dei trattamenti dovuti ai lavoratori: prova che proprio perché relativa a fatto altrui non era in grado di fornire, restando così esposto – senza alcuno strumento di difesa – alle pretese dei lavoratori che ben invece potrebbero essere infondate (ad es. perché già in tutto o in parte soddisfatti dall'appaltatore di quanto richiesto al committente). Inoltre, a tenore della norma, i dipendenti dell'appaltatore potevano proporre azione diretta per conseguire quanto era loro dovuto soltanto contro il committente, trattandosi di subappalto e, nel caso di specie, l'ente committente verso cui era esercitabile l'azione diretta si identificava con il e anche per questo motivo andava respinta la CP_4 domanda, in quanto parte ricorrente nulla aveva allegato e provato sull'effettiva sussistenza di tutte le condizioni prescritte dall'art. 1676 cc. sia nei rapporti con il committente che con il subappaltatore. 8
La produzione documentale irritualmente eseguita in data 02.09.2021 non era stata autorizzata e/o acquisita dal primo Giudice e all'udienza di discussione e precisazione delle conclusioni, 08.02.2023 non risultava esser stata reiterata la suddetta richiesta istruttoria. Chiedeva, dunque, il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria delle spese del grado di giudizio.
Non si costituiva l'appellata , della quale, con ordinanza Controparte_2 del 06.12.2023, veniva dichiarata la contumacia.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza del motivo di resistenza ri – proposto Contr da secondo cui l'azione diretta ex art. 1676 c.c. era proponibile soltanto contro il committente, mentre nella fattispecie, trattandosi di subappalto, l'ente committente verso cui era esercitabile l'azione diretta si identificava con il . CP_4 L'eccezione è infondata, posto che con l'art. 2 dell'atto modificativo al contratto n. 10/12 Contr
- atto modificativo stipulato tra Coop SerFer Calabria Società Cooperativa a r.l. in data 01.09.2014, allegato al fascicolo di primo grado – ha affidato alla CP_3 CP_2
, “che subentra quale appaltatore al CNCP nella titolarità del contratto n. 10/12, in
[...] ragione dell'affitto del ramo di azienda, e questi dichiara di accettare come di fatto accetta, di effettuare le prestazioni previste nell'appalto così come dettagliate nel contratto n. 10/12”. Contrariamente all'assunto dell'appellata non vi è subappalto, posto che la Coop SerFer Calabria Società Cooperativa a r.l. era divenuta, a seguito dell'atto modificativo, Contr l'appaltatrice del lavori affidati da onde l'azione proposta dal ricorrente è un'azione proposta dal dipendente dell'appaltatore contro il committente.
Contr 5. Parimenti infondata è l'eccezione, proposta sempre da di mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante, ex art. 1676 c.c., sul lavoratore. In primo luogo, va richiamato che è stata evocata in giudizio anche la Coop.Serfer Calabria Società Cooperativa a r.l., costituitasi nel giudizio di primo grado e rimasta contumace in questo grado di giudizio. Tale società, cfr. comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, non ha negato l'an debeatur, essendosi limitata a contestare il quantum debeatur, anzi affermando: “Risulta che le somme maturate da lavoratore, e riportate nella busta paga di chiusura non sono state liquidate dall'odierna resistente solo a causa del blocco dei pagamenti attuato da Di tale evenienza la stessa CP_3 CP_3 dovrebbe darne notizia nel processo. Ad ogni modo, vi è la disponibilità da parte della
[...] società a far liquidare le suddette somme al lavoratore direttamente in surroga ad opera di per gli importi contenuti nella busta paga allegata”. CP_3 Contr Va esclusa, pertanto, la ricorrenza dell'evenienza postulata da secondo cui il committente, al fine di escludere l'operatività del regime di solidarietà, avrebbe dovuto fornire la prova dell'altrui adempimento, cioè del pagamento da parte dell'appaltatore dei trattamenti dovuti ai lavoratori. Tale pagamento, almeno in pendenza del giudizio di primo grado, non vi era stato e ciò per espressa ammissione del datore di lavoro. Inoltre, la sentenza impugnata ha ampiamente motivato sulla valenza probatoria delle buste paga che il lavoratore aveva prodotto in giudizio, aventi natura di confessione stragiudiziale, con piena efficacia di prova legale, vincolante per il giudice, tanto che la domanda è stata accolta per il TFR, e la tredicesima e quattordicesima mensilità, per le indennità di ferie e i permessi non goduti, nella misura rispettivamente di € 4.808,03 ed € 9
1.440,60, oltre interessi e rivalutazione monetaria, al cui pagamento è stata condannata, in via diretta esclusivamente la società Serfer coop. a r.l..
6. Raggiunta - così come affermato nella sentenza emessa dal Tribunale, sul punto non appellata - la prova dell'an e del quantum debeatur, la sentenza è stata gravata dal lavoratore esclusivamente in punto di omessa condanna in solido di Controparte_9 Calabria Società Cooperativa a r.l. al pagamento degli importi dovuti a titolo di indennità ferie e permessi non dovuti. Contr Il primo giudice ha escluso la tenutezza, in solido di condannando per tale voce solo , sul rilievo che “ai fini del pagamento da parte del committente Controparte_2 di tali indennità, non possa essere utilizzata l'azione ex art. 29, d.lgs. 276/2003 (cfr. Cass. 5247/2022 prima citata) dal momento che – come detto – tale disposizione è applicabile solo ai crediti di natura strettamente retributiva;
né, per le medesime motivazioni, può essere utilizzata l'azione ex art. 1676 c.c.. Il portato di tale norma si pone, infatti, in scia al significato di trattamenti retributivi di cui all'art. 29, d.lgs. 276/2003, dal quale non si discosta”. L'appellante ha contestato siffatta interpretazione, ponendo in rilievo che la domanda era stata proposta non solo ex art. 29 D. Lgs. 276/2003, ma anche ex art. 1676 c.c.. E, invero, alle pagg. 6 e ss. del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, è stato affermato: “Nella denegata ipotesi si dovesse ritenere non applicabile il regime solidaristico Contr di cui all'art. 29 Dlg. 276/2003 verso stazione appaltante), la sua responsabilità sarebbe comunque ravvisabile ai sensi dell'art. 1676 c.c. … Secondo il dettato dell'art. 1676 c.c, il lavoratore può esercitare l'azione diretta ex art. 1676 c.c. nei confronti del committente, azione che consente di conseguire la retribuzione entro il limite del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui viene proposta la domanda. Si tratta, dunque, di un'azione eccezionale, concessa per una maggior tutela dei diritti dei lavoratori, esercitabile da qualsiasi dipendente dell'appaltatore nei confronti del committente, che, pur estraneo al rapporto di lavoro, si è avvalso del risultato della prestazione dello stesso. Non è previsto alcun limite di carattere temporale per tale azione (vale il termine di prescrizione ordinario dei 5 anni), ma soltanto un limite di carattere
“quantitativo”. Condizione dell'azione ex art. 1676 c.c. è l'esistenza di un credito dell'appaltatore verso il committente in relazione al compimento dell'opera o servizio oggetto dell'appalto (oltre, che, ovviamente, la sussistenza di un credito di lavoro in capo al dipendente)”. Il tema controverso dedotto con il motivo di appello concerne, dunque, l'equiparabilità
o meno della nozione di credito retributivo ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 276/2003 e della nozione di “quanto è dovuto al lavoratore” ai sensi dell'art. 1667 c.c., equiparabilità ritenuta sussistente dal giudice a quo, allorquando ha affermato che il disposto dell'art. 1676 c.c. “si pone, infatti, in scia al significato di trattamenti retributivi di cui all'art. 29, d.lgs. 276/2003, dal quale non si discosta”, ma contestata dall'appellante. Va richiamato sul punto che questa Corte, nella sentenza che ha definito giudizio iscritto al n. 171/2021 R.G.L. avente ad oggetto analoga questione, ha osservato che l'art. 1676 c.c. prevede :<Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda>>, sicché il riferimento testuale a << quanto è loro dovuto>> e non solo ai <
sul D .Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, che interpreta rigorosamente la nozione di "trattamenti retributivi". In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. ord. 28771/2022, che - decidendo una controversia in cui la Corte territoriale aveva condannato la società appaltante a corrispondere somme a titolo di "indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non retribuiti" non versati dal datore di lavoro, appaltatore dei servizi ferroviari di pulizia del materiale rotabile – ha affermato: “ … dal testo dell'art. 1676 c.c., in base al quale coloro che sono alle dipendenze dell'appaltatore hanno azione diretta "contro il committente per quanto è loro dovuto", non è possibile escludere crediti quali quelli oggetto di contesa, sicuramente connessi all'attività lavorativa prestata "per eseguire l'opera o per prestare servizio"; non è quindi pertinente, per la diversità del disposto normativo, il richiamo operato alla giurisprudenza formatasi sul D. Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, che interpreta rigorosamente la formula "trattamenti retributivi" ivi contenuta e che, in ogni caso, ritiene azionabili ai sensi di detta più rigorosa disposizione i crediti per la riduzione mensile orario di lavoro (ROL) (v. Cass. n. 10354 del 2016), oltre che le spettanze maturate alla cessazione del rapporto, come il TFR (Cass. n. 6333 del 2019)”. Per conseguenza, il motivo di appello è fondato e va accolto e deve affermarsi, ai sensi Contr dell'art. 1676 c.c., la solidarietà di Società SerFer Calabria, Società Cooperativa a r.l., che, in riforma dell'impugnata sentenza, vanno condannate in solido al pagamento in favore di , delle indennità di ferie e permessi non goduti, pari, rispettivamente a € Parte_1 4.808,03 e € 1.440,60, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Contr La soccombenza dell'appellata che infondatamente ha resistito all'appello, impone che questa sia condannata al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, liquidate – valore della causa € 6.248,63 - in complessivi € 3.966,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata nei confronti di Calabria, CP_2 Società Cooperativa a r.l., rimasta contumace, la cui posizione non è stata attinta da motivi di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., e di Società SerFer Calabria,
[...] Società Cooperativa a r.l., avverso la sentenza n. 269/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 08/02/2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede: 1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, condanna
[...] e Società SerFer Calabria, Società Cooperativa a r.l., in solido fra Controparte_1 loro, al pagamento in favore di delle indennità di ferie e permessi non Parte_1 goduti, pari, rispettivamente a € 4.808,03 e € 1.440,60, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 2. Condanna al pagamento, in favore del difensore Controparte_1 distrattario dell'appellante, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi
€ 3.966,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. 3. Nulla per le spese nei confronti dell'appellata contumace Società SerFer Calabria, Società Cooperativa a r.l.. Così deciso nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti