Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 05/02/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 853/2024
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
Udienza del 5 febbraio 2025
All'udienza del 5/02/2025 alle ore 10.03 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'avv.
Maria Chiara Zampogna, per delega dell'opponente avv. Davide Vigna, la quale chiede dichiararsi la contumacia del e, in assenza di richieste istruttorie Controparte_1 ed invitata in tal senso dal Giudice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e discute la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sottolineando, in particolare, il principio di diritto sancito dalla Suprema Corte nel recente precedente già indicato nel ricorso introduttivo.
Nessuno è presente nell'interesse del . Controparte_1
Il Giudice dichiara la contumacia del , si ritira in camera di consiglio ed Controparte_1 all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sotto estesa sentenza della quale dà lettura in udienza.
R.G. n. 853/2024
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 853 dell'anno 2024 del Ruolo Generale promossa da avv. Davide Vigna (c.f. ), in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. C.F._1
- opponente - nei confronti di
1
- opposto contumace -
Oggetto: opposizione avverso decreto di liquidazione del compenso del difensore con il patrocinio a spese dello Stato.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 5/02/2025
* * *
In FATTO e DIRITTO
Con decreto del 23/11/2021 (R.Grat.P n. 294/2021) il G.I.P. del Tribunale di Palmi ha ammesso al patrocinio a spese dello Stato il sig. imputato nell'ambito del Persona_1 procedimento penale n. 1818/2021 R.G.N.R. e n. 964/2022 R.G.T.
La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha nominato suo difensore l'avv.
Davide Vigna.
Il giudizio di prime cure in fase dibattimentale monocratica si è concluso in data
22/03/2024 con la sentenza n. 347/2024 e l'avv. Davide Vigna in data 10/05/2024 ha chiesto la liquidazione del compenso con parametri di cui al D.M. n. 147/2022 per le quattro fasi al valore medio (€ 2.394,67 al netto della riduzione di 1/3 di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia).
Con decreto depositato in data 12/06/2024 il Tribunale di Palmi in composizione monocratica ha liquidato in favore del predetto difensore l'importo di € 1.008,67 (al netto della riduzione di 1/3 di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia), oltre rimborso forfettario 15%, cpa e iva come per legge.
Con ricorso depositato in data 10/07/2024 l'avv. Davide Vigna ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 D.Leg.vo n. 150/2011 e dall'art. 281 decies c.p.c., avverso il predetto decreto lamentandone l'erroneità nella parte in cui ha liquidato un importo addirittura inferiore al minimo inderogabile previsto dai parametri per le quattro fasi (€ 1.198,00); ha chiesto la liquidazione per come indicato in parcella o comunque nel rispetto del minimo.
Il non si è costituito. Controparte_1
L'esame della documentazione in atti consente di ritenere infondata la doglianza dell'opponente, nei limiti e per le ragioni di seguito esplicitate.
Nell'impugnato decreto il Tribunale ha determinato in complessivi € 1.008,67, oltre accessori (al netto della riduzione di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia), il compenso spettante al difensore.
Il decreto non riporta una motivazione espressa sulla modalità di calcolo;
tuttavia dal riferimento operato al minimo dei parametri si trae agevole riscontro della circostanza che la predetta misura complessiva è il risultato dell'esclusione del compenso per la fase
2 introduttiva (fase di studio € 237,00 minimo, fase istruttoria € 567,00 minimo, fase decisoria € 709,00 minimo = € 1.513,00 con riduzione ai sensi dell'art. 106 bis TU spese di giustizia € 1.008,67).
E' noto che in sede di opposizione al decreto di liquidazione del compenso per il gratuito patrocinio – così come in appello – il Tribunale può integrare la motivazione eventualmente carente che ha caratterizzato il provvedimento.
In tal senso il decidente intende, appunto, esplicitare che il compenso per come quantificato dal giudice monocratico penale è il risultato dell'applicazione dei parametri al minimo per le fasi di studio, istruttoria e decisoria, con esclusione di quella introduttiva.
Così integrata nella motivazione, la valutazione de qua può essere condivisa in relazione sia all'esclusione della fase introduttiva, sia alla determinazione del compenso in misura minima.
A) L'attività defensoriale prestata dall'opponente è documentata mediante la produzione della sentenza e dei verbali delle udienze;
nei limiti di quanto emerge da tale documentazione il difensore ha diritto al compenso in ragione delle previsioni di cui al
D.M. 55/2014 ed al D.M. n. 147/2022.
L'art. 12 comma 3 lettera a del D.M. n. 55/2014 descrive le attività che per il settore penale costituiscono la “fase di studio” espressamente indicando: “a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva”.
Nel novero di tali attività – per quanto di interesse della fase dibattimentale – sono compresi l'esame e lo studio degli atti esistenti prima dell'inizio del dibattimento, cioè attività necessarie ed indispensabili senza le quali il difensore non potrebbe svolgere la propria funzione.
L'art. 12 comma 3 lettera d del D.M. n. 55/2014 descrive le attività che per il settore penale costituiscono la “fase decisionale” espressamente indicando: “d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”.
Anche per tale voce valgono le considerazioni sopra espresse in termini di attività necessaria ed indispensabile. Valutazione che deve essere confermata pure nei giudizi che si concludono con dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela perché il legislatore ha previsto anche per tale fattispecie la modalità definitoria della sentenza che presuppone comunque una valutazione ed a monte la possibilità per il difensore di concludere.
Il Tribunale ritiene, pertanto, che il compenso per la fase di studio e per la fase decisionale debba essere sempre e comunque riconosciuto al difensore. L'eventuale marginalità
3 dell'attività in parte qua potrà essere valutata in punto di quantificazione del compenso ma mai di esclusione dello stesso.
L'art. 12 comma 3 lettera b del citato D.M. n. 55/2014 descrive la fase introduttiva richiamando “gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile”.
Si tratta all'evidenza di attività specifiche e non indispensabili, cioè che non devono necessariamente essere presenti nell'ambito di un giudizio penale. Fasi il cui concreto espletamento determina il diritto del difensore al compenso.
La Suprema Corte ha, al riguardo, ha chiarito che l'attività defensoriale nell'ambito della fase introduttiva non presuppone una particolare modalità di formalizzazione e può estrinsecarsi in atti compiuti in forma orale (Cass. n. 8414 del 23/03/2023: “Ai sensi dell'art. 12 del d.m. n. 55 del 2014, spetta all'avvocato il compenso per le prestazioni professionali rese nella fase introduttiva del giudizio penale, che possono consistere non solo nella redazione di atti scritti, ma anche in atti compiuti in forma orale, a prescindere se il giudizio si sia svolto in una o più udienze”). Ciò che è rilevante segnalare è che la giurisprudenza di legittimità nell'ampliare l'interpretazione sul concetto di “atti introduttivi” anche a quelli non scritti (principio condiviso dallo scrivente) non si discosta dal requisito della necessità che un'attività di “richiesta, istanza, osservazione” debba essere rinvenibile in concreto, cioè che nello sviluppo processuale debba esserci stato un passaggio in cui il difensore ha avuto necessità di interloquire per far valere un diritto, una posizione processuale del proprio assistito.
Nell'ambito di tali attività non possono rientrare quelle di studio della vicenda e esame di tutta la documentazione già conosciuta o conoscibile sino al rinvio a giudizio, atteso che si tratta di prestazioni già comprese nella fase di studio di cui all'art. 12 comma 3 lettera a del D.M. n. 55/2014.
Così come non possono costituire “atti introduttivi” la redazione della lista testi e l'esame della lista testi delle controparti e tutte le istanze preliminari in funzione procedimentale/probatoria. Anche in questo caso si tratta, infatti, di attività già prevista espressamente nel contesto della “fase istruttoria” di cui all'art. 12 comma 3 lettera c del
D.M. n. 55/2014 (“c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato”).
In questo contesto il Tribunale ritiene di non poter condividere l'affermazione ampia ed omnicomprensiva contenuta nella sentenza della Cassazione n. 5807/2024 – richiamata
4 dall'opponente – e ribadisce, al contrario, l'adesione al più argomentato percorso ricostruttivo contenuto nella già citata pronuncia n. 8414 del 23/03/2023.
Ciò posto, nel caso in esame è oggettiva la circostanza che il difensore dell'imputato nella fase preliminare del dibattimento non ha formulato alcuna istanza o richiesta particolare
(al di là di quelle istruttorie già riconosciute).
B) Così perimetrato l'ambito delle attività liquidabili (fase di studio, fase introduttiva e fase decisoria), in tema di concreta determinazione va osservato che ai sensi dell'art. 82
D.P.R. n. 115/2002 - norma speciale rispetto al D.M. n. 55/2014 e succ mod. in rapporto alla liquidazione per il c.d. gratuito patrocinio - il compenso in ogni caso non può essere superiore ai parametri medi, indipendentemente dal pregio e della difficoltà dell'opera professionale.
Tale previsione “limitativa” è stata ritenuta scevra da dubbi di incostituzionalità dalla giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato come essa contemperi ragionevolmente la necessità di assicurare la difesa tecnica del non abbiente e di retribuire l'attività del legale con l'incidenza del relativo costo sull'intera collettività (Cass. n. 21461 del
21/10/2015).
Nell'individuazione del criterio per la valutazione della prestazione defensoriale deve, quindi, osservarsi che la previsione normativa da ultimo citata impone di considerare, in concreto, che il parametro medio assurge a limite massimo liquidabile sicchè deve essere riconosciuto a quelle prestazioni che abbiano un pregio particolare rispetto alla normalità
(come si farebbe, in condizioni ordinarie, con l'aumento sino all'80% previsto dal D.M.
n. 55/2014 e succ. mod.) mentre per le prestazioni non connotate da tale complessità deve necessariamente individuarsi una misura più contenuta che di collochi tra la media ed il minimo.
In altri termini, la circostanza che il parametro medio sia equivalente al "massimo" per la specifica liquidazione a spese dello Stato determina, ex sé, che la graduazione di valore tra le varie prestazioni deve trovare il suo perimetro nella fascia tra la media ed il minimo.
Diversamente opinando (cioè, riconoscendo il parametro medio anche alle prestazioni
“ordinarie”) si realizzerebbe un'equivalenza tra le attività defensoriali particolarmente impegnative e quelle normalmente impegnative che non appare ragionevole nel contesto del sistema dei parametri.
Il “particolare impegno” e la “ordinarietà” della prestazione defensoriale e la sua
“semplicità” (cioè la connotazione base ed i due opposti estremi che devono orientare il decidente nella “forbice” dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022) non sono necessariamente correlati alla bravura del professionista o alla sua diligenza o al capo di imputazione contestato al proprio assistito bensì alla oggettiva estrinsecazione dell'attività o per come è stata in concreto prestata ovvero per come il caso specifico consentiva che fosse prestata;
sicché può configurarsi l'ipotesi di un'attività ben fatta e
5 riferita ad una vicenda con capo di imputazione “importante” (ad esempio un'associazione ex art. 416 bis c.p..) ma comunque semplice per la specificità delle ragioni di fatto e diritto poste alla base della richiesta e che dunque può essere liquidata con una fascia “bassa”, o al contrario un'attività per una questione di diritto o di fatto impegnativa che è stata però affrontata con meno impegnato di quella che avrebbe potuto e che dunque può meritare anch'essa una liquidazione “bassa”, o ancora un'attività inserita in un'imputazione meno grave ma che ha comportato l'esame ben fatto di questioni di diritto impegnative e che dunque può meritare una liquidazione “alta”.
Si intende affermare, cioè, che la scelta della misura concreta nell'ambito del parametro di legge non necessariamente comporta una valutazione sul “pregio” dell'attività per come
è stata espletata dal professionista e che anche liquidazioni al “minimo” sono rispettose della dignità del professionista se la questione affrontata era oggettivamente semplice per sua natura.
La superiore ricostruzione è consolidata nella giurisprudenza del Tribunale.
Ciò posto, in applicazione dei predetti criteri ed esaminati gli atti, risulta condivisibile la scelta del giudice penale di liquidare il minimo dei parametri.
Il giudizio, invero, si è sviluppato in sole tre udienze con l'escussione di un solo testimone e con una discussione assai rapida;
anche i fatti posti a sostegno del capo di imputazione e le questioni di diritto emerse non presentano profili di particolare complessità ed anzi appaiono piuttosto lineari.
In questo contesto l'applicazione del minimo non risulta lesiva dei diritti del difensore.
Pertanto, l'opposizione va rigettata.
Nulla sulle spese in ragione della contumacia del . CP_1
P.Q.M.
visti gli artt. 82, 83, 84, 110 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, rigetta l'opposizione.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al difensore, alle parti e al P.M..
Così deciso in Palmi, 5 febbraio 2025
Il Presidente di Sezione
dott. Piero Viola
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