CASS
Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/03/2024, n. 11186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11186 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SKilja Gerí, nato in [...] il [...] avverso la ordinanza del 21/11/2023 del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 11186 Anno 2024 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 27/02/2024 RITENUTO IN1 FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Ancona ha rigettato l'appello proposto aí sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di ER LJ avverso la ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata accolta la istanza del Pubblico Ministero di revoca, ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. della misura cautelare emessa nei confronti del predetto in data 2/05/2023 in relazione ai reati di cui all'art. 73 d. P.R. n. 309/90, escludendola in relazione al reato di c:ui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorsi° per cassazione il difensore di ER LJ deducendo con unico motivo contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione della mancanza del requisito della anteriorità dei fatti associativi oggetto della ordinanza cautelare rispetto alla condotta che portò all'arresto del predetto in data 29/10/2022. La stessa contestazione cautelare smentisce l'assunto in quanto la provvisoria incolpazione ríguardante il delitto associativo lo ritiene consumato "da marzo 2019, condotta in corso alla data del 29/10/2022", data ultima che segna l'ultimo episodio dell'intera indagine e per cui non *Vi è alcun elemento che dimostri il convincimento del Tribunale di persistente vitalità dell'associazione successivamente a tale episodio, risultando apodittica l'affermazione circa la persistente adesione del ricorrente al sodalizio criminoso dopo l'arresto del 29/10/2022. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Il Tribunale ha rigettato l'appello della difesa sul rilievo della mancanza di anteriorità della condotta associativa ascritta allo LJ rispetto alla condotta illecita commessa il 29/10/2022 a seguito della quale egli è stato tratto in arresto e sottoposto a custodia cautelare. A giustificazione dell'assunto ha rilevato l'operatività della associazione anche dopo tale episodio, in conformità alla stessa contestazione formulata in via cautelare ("condotta in corso alla data del 2 29/10/2022"), e la presenza di elementi che giustificano la presunzione di non interruzione della condotta partecipativa in ragione della capacità del sodalizio di sopravvivere agli arresti di suoi componenti sapendosi rimodulare, traendosi tale convincimento proprio dalla vicenda associativa dello LJ, fatto giungere dalla Albania e dotato di alloggio e mezzi appositamente modificati per l'occultamento dello stupefacente, valendo a riprova della operatività del sodalizio e della adesione ad esso il recente sintomatico episodio del 29/10/2022 (arresto conseguente alla detenzione di kg 4 di cocaina). Il Tribunale ha, altresì, rilevato l'assenza Aill_eitire—issenz.ci di elementi della dissociazione del ricorrente dal contesto associativo e l'erroneità dell'assunto difensivo basato sulla carcerazione patita dall'indagato e sulla lettura della contestazione temporale effettuata dall'accusa in relazione alla ipotesi associativa. Inoltre, lo stesso Tribunale richiama il contenuto di captazioni che disvelano l'atteggiamento che i sodali riferiscono alla patita carcerazione nella consapevolezza comune che "quello quando esce si fa vivo da solo" (v. pg. 4 della ordinanza), non illogicamente da questo desumendo l'indice di sopravvivenza della associazione agli arresti dei suoi componenti e della consapevolezza della persistenza del vincolo in capo ai sodali, contesto riconoscibile in capo allo stesso ricorrente. 3. Ritiene questo Collegio che la esposta motivazione del giudice del merito cautelare è conforme al principio di diritto secondo il quale, ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non ricorre il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, allorché il provvedimento successivo riguardi un reato associativo e la condotta di partecipazione al sodalizio criminoso si sia protratta anche dopo l'emissione della prima ordinanza (Sez. 6, n. 52015 del 17/10/2018; Bencivenga, Rv. 274511). A fronte della richiamata giustificazione le censure del ricorrente risultano manifestamente infondate sia in relazione alla asserita valenza della contestazione associativa, della quale - invece - è evidente la natura "aperta" e non temporalmente conclusa alla data dell'arresto del ricorrente, sia alla assenza di ulteriori episodi criminosi dopo quella data, posto che non è l'assenza indiziaria a riguardo a segnare la cessazione del vincolo associativo, del tutto correttamente indicato persistente in ragione dei richiamati elementi di fatto indicati dalla ordinanza impugnata. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5. Devono essere disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp att. cod. proc. pen. Così deciso il 27/02/2024.
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 11186 Anno 2024 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 27/02/2024 RITENUTO IN1 FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Ancona ha rigettato l'appello proposto aí sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di ER LJ avverso la ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata accolta la istanza del Pubblico Ministero di revoca, ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. della misura cautelare emessa nei confronti del predetto in data 2/05/2023 in relazione ai reati di cui all'art. 73 d. P.R. n. 309/90, escludendola in relazione al reato di c:ui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorsi° per cassazione il difensore di ER LJ deducendo con unico motivo contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione della mancanza del requisito della anteriorità dei fatti associativi oggetto della ordinanza cautelare rispetto alla condotta che portò all'arresto del predetto in data 29/10/2022. La stessa contestazione cautelare smentisce l'assunto in quanto la provvisoria incolpazione ríguardante il delitto associativo lo ritiene consumato "da marzo 2019, condotta in corso alla data del 29/10/2022", data ultima che segna l'ultimo episodio dell'intera indagine e per cui non *Vi è alcun elemento che dimostri il convincimento del Tribunale di persistente vitalità dell'associazione successivamente a tale episodio, risultando apodittica l'affermazione circa la persistente adesione del ricorrente al sodalizio criminoso dopo l'arresto del 29/10/2022. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Il Tribunale ha rigettato l'appello della difesa sul rilievo della mancanza di anteriorità della condotta associativa ascritta allo LJ rispetto alla condotta illecita commessa il 29/10/2022 a seguito della quale egli è stato tratto in arresto e sottoposto a custodia cautelare. A giustificazione dell'assunto ha rilevato l'operatività della associazione anche dopo tale episodio, in conformità alla stessa contestazione formulata in via cautelare ("condotta in corso alla data del 2 29/10/2022"), e la presenza di elementi che giustificano la presunzione di non interruzione della condotta partecipativa in ragione della capacità del sodalizio di sopravvivere agli arresti di suoi componenti sapendosi rimodulare, traendosi tale convincimento proprio dalla vicenda associativa dello LJ, fatto giungere dalla Albania e dotato di alloggio e mezzi appositamente modificati per l'occultamento dello stupefacente, valendo a riprova della operatività del sodalizio e della adesione ad esso il recente sintomatico episodio del 29/10/2022 (arresto conseguente alla detenzione di kg 4 di cocaina). Il Tribunale ha, altresì, rilevato l'assenza Aill_eitire—issenz.ci di elementi della dissociazione del ricorrente dal contesto associativo e l'erroneità dell'assunto difensivo basato sulla carcerazione patita dall'indagato e sulla lettura della contestazione temporale effettuata dall'accusa in relazione alla ipotesi associativa. Inoltre, lo stesso Tribunale richiama il contenuto di captazioni che disvelano l'atteggiamento che i sodali riferiscono alla patita carcerazione nella consapevolezza comune che "quello quando esce si fa vivo da solo" (v. pg. 4 della ordinanza), non illogicamente da questo desumendo l'indice di sopravvivenza della associazione agli arresti dei suoi componenti e della consapevolezza della persistenza del vincolo in capo ai sodali, contesto riconoscibile in capo allo stesso ricorrente. 3. Ritiene questo Collegio che la esposta motivazione del giudice del merito cautelare è conforme al principio di diritto secondo il quale, ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non ricorre il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, allorché il provvedimento successivo riguardi un reato associativo e la condotta di partecipazione al sodalizio criminoso si sia protratta anche dopo l'emissione della prima ordinanza (Sez. 6, n. 52015 del 17/10/2018; Bencivenga, Rv. 274511). A fronte della richiamata giustificazione le censure del ricorrente risultano manifestamente infondate sia in relazione alla asserita valenza della contestazione associativa, della quale - invece - è evidente la natura "aperta" e non temporalmente conclusa alla data dell'arresto del ricorrente, sia alla assenza di ulteriori episodi criminosi dopo quella data, posto che non è l'assenza indiziaria a riguardo a segnare la cessazione del vincolo associativo, del tutto correttamente indicato persistente in ragione dei richiamati elementi di fatto indicati dalla ordinanza impugnata. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5. Devono essere disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp att. cod. proc. pen. Così deciso il 27/02/2024.