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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/05/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025 TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, nella persona OGGETTO del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha pronunciato la seguente Malattia professionale
SENTENZA (con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 4808/2024 R.G. Affari Civili
Registro Generale Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine del giorno 27.05.2025, avente ad oggetto: “Malattia professionale”; N. 4808/24
e vertente
tra
[...]
rappresentato e difeso dagli avv.ti A. Cioffi e M. N. _______________ Parte_1
Migliorino del Foro di Vallo della Lucania in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Agropoli, REPERTORIO Piazza Vittorio Veneto, n. 6;
N. _______________
Ricorrente n. 068/2025 R.B
e
Controparte_1
[...]
[...] Discusso nel termine del 27.05.2025 ST in virtù di procura generale in data 18.06.2014 per atto notar A. mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter di Napoli, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura CP_2 cpc
Distrettuale Inail in Salerno, Via De Leo, n. 12;
Resistente
Deposito minuta
§§§ _________________
Nel termine del giorno 27.05.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le
Pubblicazione in data conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
__________________
Giudizio n. 4808/24 R.G. c/o pag. 1 Pt_1 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 23.09.2024 adiva il Tribunale Parte_1
di Salerno, Sezione Lavoro, e chiedeva di accertare e dichiarare che le patologie da cui risultava affetto (““spondiloartrosi dorsolombare, protusione D9D10 improntante spazio subaracnoideo L3L4, ernia discale espulsa comprimente le radici L4L5, discopatia”) erano state contratte a causa dell'attività svolta alle dipendenze della società , cioè dal 2009 di carichino dei compattatori e, poi, dal Controparte_3
2016 di autista di compattatore;
chiedeva, quindi, di accertare e dichiarare che le predette patologie erano di natura professionale, con conseguente condanna dell' CP_1
alla costituzione e al pagamento della rendita per la lesione dell'integrità psico-fisica, con danno biologico nella percentuale pari o superiore al 6%, a far data dall'insorgenza del diritto, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava ex art. 415 cod. proc. civ. l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio il resistente il quale CP_1
impugnava l'avversa domanda e ne chiedevano il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di ritto (acquisizione della documentazione depositata dalle parti e accertamenti tecnici), nel termine del giorno 27.05.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il
Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. La domanda proposta da è infondata e, pertanto, va Parte_1
rigettata.
Invero, le patologie lamentate dall'odierno ricorrente devono definirsi “non tabellate” ovvero le patologie dedotte dal ricorrente non sono riconducibili ad alcuna delle attività lavorative per le quali la tabella delle malattie professionali (prevista dall'art. 3 del Dpr. n 1124/1965 e ad esso allegata, nella versione da ultimo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 21.07.2008) pone una presunzione di origine lavorativa.
Ed è noto che in materia di patologie non tabellate (come quelle oggetto del presente giudizio) grava sul lavoratore l'onere di provare la riconducibilità della patologia lamentata alle particolari modalità di svolgimento dell'attività. In tal senso si è più volte espressa la Suprema Corte: “In tema di malattia professionale derivante da
Giudizio n. 4808/24 R.G. c/o pag. 2 Pt_1 CP_1 lavorazione non tabellata la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità”
(cfr., tra le altre, Cass. n. 13342/2014).
Orbene, nel caso di specie, la parte ricorrente, pur ricadendo sulla stessa il relativo onere ex art. 2697 cod. civ., non ha fornito la prova del collegamento della patologia con le mansioni svolte: invero, quanto alla prova testimoniale articolata dalla parte ricorrente, la stessa appare del tutto irrilevante ai fini della decisione, dal momento che le circostanze indicate nei capi di prova articolati non sono oggetto di contestazione fra le parti e, peraltro, sono oltremodo generiche e/o valutative, comunque, del tutto insufficienti a fornire la prova del nesso eziologico fra le patologie da cui il ricorrente è affetto e l'attività lavorativa svolta.
Per quanto riguarda, poi, gli accertamenti tecnici svolti (così come richiesti dalla stessa parte ricorrente), il Ctu nominato, dott. , dopo attenta analisi e Persona_1 valutazione medico legale, ha concluso affermando che “ è Parte_1
portatore delle affezioni di cui alla precedente diagnosi, che non sono da riconoscere quali malattie professionali” (cfr. la relazione peritale depositata in data
07.03.2025, pagg. 07-11).
Le conclusioni del Ctu, ad avviso del giudicante, possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, infatti, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame: peraltro, a seguito delle osservazioni sollevate dalla parte ricorrente, il Ctu ha confermato la sue conclusioni, fornendo ampie delucidazioni al riguardo (cfr. la relazione peritale depositata in data
07.03.2025, pagg. 14-16).
In conclusione, quindi, per i motivi esposti, la domanda della parte ricorrente è infondata e, pertanto, va rigettata.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna del ricorrente al rimborso delle stesse in favore del resistente le quali vengono liquidate in dispositivo in base alla T.P. CP_1 vigente;
egualmente le spese della Ctu vanno poste a carico definitivo della parte ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente
Giudizio n. 4808/24 R.G. c/o pag. 3 Pt_1 CP_1 pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 CP_1
con ricorso depositato in data 23.09.2024 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna il ricorrente al rimborso in favore del resistente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 1.200,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute come per legge, e rimborso spese generali 15%;
3) Pone le spese di Ctu, come già liquidate con separato decreto, a definitivo carico della parte ricorrente.
Così deciso in Salerno in data 27.05.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 4808/24 R.G. c/o pag. 4 Pt_1 CP_1