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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/02/2025, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TR IB UNALE DI ROMA
Prima Sezione Lavoro
Il Giudice designato Anna Pagotto
a seguito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza di data
15.1.2025, ex art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 31568/2022 R. G. Aff. Cont. Lavoro, con contestuale motivazione, emette la seguente
SENTENZA
t r a ricorrente Parte_1
avv. Patrizia Bisogno
e convenuta contumace CP_1
e
HDI ASSICURAZIONE S.P.A resistente avv. Flavio degli Abbati
1.Con ricorso ritualmente depositato e notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza l'istante chiede:” A) Accertare e dichiarare che l'importo del trattamento di fine rapporto accantonato, in forza del rapporto di lavoro intercorso tra il Sig. e la società Parte_1
a far data dal 16.03.2012 fino al 17.06.2022 senza soluzione di continuità, con la CP_1 qualifica di operaio, CCNL autoferrotranvieri, è pari complessivamente ad €. 12.230,43 di cui €. 1.104,33 rimasto in azienda ed €. 11.126,10 da versare al Fondo Pensione Aperto c/o HDI Assicurazioni S.p.A, oltre interessi e rivalutazione o alla somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudicante riterrà di giustizia e per l'effetto condannare la in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro tempore, ad accantonare presso il c/o HDI Controparte_2 Assicurazioni S.p.A, la somma di €. 11.126,10 oltre interessi e rivalutazione o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia a titolo di TFR maturato dal Sig. ed Parte_1 accantonato sul Fondo Pensione Aperto c/o HDI Assicurazioni S.p.A,Priamo; B) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al versamento al c/o HDI Assicurazioni Controparte_2
S.p.A delle quote di TFR maturate dal 20.06.2014 sino al 17.06.2022 pari ad €. 11.126,10; accertare e dichiarare l'inadempimento della persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, all'obbligo di versare al c/o HDI Controparte_2
Assicurazioni S.p.A, gli emolumenti prelevati mensilmente dalla retribuzione del Sig.
[...] con decorrenza dal 20.06.2014 e sino al 17.06.2022 pari ad €. 11.126,10; accertare e Parte_1 dichiarare la perdita patrimoniale subita dal Sig. accertare e dichiarare la Parte_1 persistenza ancora ad oggi e sino alla pronuncia della sentenza del descritto inadempimento;
per l'effetto degli accertamenti che precedono, anche in applicazione degli artt. 1218 e 1223 ss c.c, condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento in favore del Fondo Pensione Aperto c/o HDI Assicurazioni S.p.A, della somma di €.
11.126,10 (come da busta paga di luglio 2022), altresì delle somme non versate per il periodo successivo in favore del Fondo Pensione Aperto c/o HDI Assicurazione S.p.a; C) in subordine, previo i medesimi accertamenti, condannare la in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo di €. 11.126,210 nelle mani ed in favore del Sig. stante la cessazione del rapporto di lavoro;
in ogni caso condannare la Parte_1
all'applicazione sulle somme dovute degli incrementi previsti per legge e con modalità CP_1 tali da garantire al ricorrente la medesima posizione che avrebbe conseguito ove i versamenti fossero stati di volta in volta regolarmente effettuati. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. D) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Premette di avere lavorato per la società dal 16.3.2012 come conducente di Parte_2 autobus/pullman; che il suo contratto è stato ceduto alla con contratto del CP_1 19.12.2026, a partire dall'1.6.2010, sicché la cessionaria è subentrata in tutti gli obblighi del contratto;
che in data 20.6.2014 ha optato per la destinazione del proprio TFR al fondo di previdenza integrativa LL ZA , trasferito in data 13.6.2017 al Fondo di previdenza – Fondo Pensione presso la HDI Assicurazioni spa, con conseguente trattenuta mensile della contribuzione volontaria che avrebbe dovuto essere versata al fondo da parte DA, come da buste paga allegate al ricorso;
che in data 30.5.2022 ha rassegnato le dimissioi a decorrere dal 17.6.2022 e che fino a settembre 2022 non risulta effettuato alcun versamento al Fondo da parte DA . Evidenzia che parte DA non ha versato al Fondo la somma di € 11126,10, come risulta dall'ultima busta paga di luglio 2022, nonostante numerosi solleciti. Richiama il mancato adempimento da parte DA degli obblighi contrattuali, pur avendo prelevato dalla retribuzione mensile le somme destinate al Fondo.
2. Costituitosi, il chiede l'accertamento della propria estraneita' alla domanda e la CP_2 declaratoria che nulla deve a favore del ricorrente.
3.La società, ROMATPL scarl, parte DA, è rimasta contumace.
4. La causa, istruita solo documentalmente, viene oggi decisa con motivazione contestuale a seguito del deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza di data 15.1.2025.
oOo
5.Preliminarmente si rileva che il Fondo di HDI Assicurazioni SpA non è estraneo alla domanda del ricorrente, come, diversamente affermato dalla stessa società, in quanto costituisce il soggetto che avrebbe dovuto ricevere le somme trattenute al lavoratore e dovute da parte DA . CP_1 Inoltre, nel ricorso non viene chiesto alcunchè all'HDI Assicurazioni S.p.A. a favore del ricorrente, sicché non ha senso la richiesta del Fondo della declaratoria che lo stesso nulla deve, perché, si ripete, non viene chiesto.
6.La documentazione prodotta conferma il lamentato omesso versamento della quota di TFR da parte del datore di lavoro alla società costituita. Infatti sono stati allegati al ricorso sia i contratti di lavoro con le iniziali parti datoriali, sia la cessione del contratto ed anche tutte le buste paga relative al periodo, che evidenziano le trattenute, dal 2014, in cui vi è stata la adesione al fondo prima di
Alleata ZA e poi di HDI assicurazioni, nonché i CUD, per lo stesso periodo ed ancora la posizione del ricorrente presso la HDI fino al 15.9.2022 , in cui si attesta che nulla è stato versato a suo favore. Ciò comporta che il mancato accantonamento delle quote, in applicazione del principio di corrispettività delle prestazioni, determina un accantonamento inferiore a quanto il lavoratore avrebbe potuto legittimamente attendersi nel caso di corretto adempimento da parte DA. Di fronte a tale dato fattuale, il Fondo previdenziale non può agire esecutivamente nei confronti di per il recupero coattivo di quanto non versato da parte DA per recuperare gli CP_1 accantonamenti pur ritenuti dal lavoratore, in quanto il D.Lgs. n.225/2015 non prevede per la contribuzione complementare tale possibilità. Ne consegue che legittimamente il dipendente può agire al fine di ottenere l'accertamento dell'omissione contributiva e chiedere la condanna della datrice di lavoro al versamento. Circa l'ammontare degli accantonamenti non versati, i conteggi allegati al ricorso, in linea con quanto indicato nelle buste paga, devono ritenersi corretti e, tra l'altro, non sono stati contestati da parte DA, che ha scelto di rimanere contumace.
Ne consegue che va condannata al versamento del dovuto a favore di HDI CP_1
Assicurazioni, in relazione alla posizione individuale del ricorrente fino al 17.6.2022, che si quantifica in € 11.126,10, oltre interessi legali. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuta in considerazione la serialità del contenzioso.
Nei confronti della HDI Assicurazioni spa, beneficiaria della condanna, le spese processuali vanno totalmente compensate.
P.Q.M.
dichiara l'inadempimento di al versamento delle quote di TFR relative alla Controparte_1 posizione del lavoratore alla società HDI Assicurazioni s.p.a. e di conseguenza Parte_1 condanna la parte DA inadempiente a regolarizzare la posizione Controparte_1 previdenziale del ricorrente attraverso il versamento alla società HDI Assicurazioni s.p.a. di quanto dovuto fino al 17.6.2022, che si quantifica in € 11.126,10, oltre accessori;
condanna al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente che Controparte_1 liquida in €2.200,00, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
compensa le spese di lite tra il ricorrente e la società HDI Assicurazioni s.p.a..
Roma, il 11.2.2025
il giudice Anna Pagotto