Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Amalia Urzini in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, all'udienza del
15.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.7588/2024 (cui sono riunite quelle nn. 7590/2024, 7591/2024, 7595/2024 e
7596/2024) Ruolo Generale Lavoro e Previdenza.
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
Parte_4 Parte_5 rappresentati e difesi dall'avv. Domenico de Angelis. ricorrenti
E
in persona del Direttore Generale, Controparte_1 nonché legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avv. Luigia Mandes e Isabella Selvaggi nei giudizi 7588/2024 e 7590/24; dagli avv.ti Annamaria De Nicola ed Anna Vingiani nel giudizio rg. 7591/2024, 7595/2024 e
7596/2024. resistente oggetto: diritto alla maggiorazione prevista dall'art.9 del CCNL 20/09/2001 per la prestazione lavorativa resa nelle giornate festive infrasettimanali. conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con separati ricorsi depositati in data 27.03.2024 gli epigrafati ricorrenti hanno convenuto in giudizio l chiedendo di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla Controparte_2 monetizzazione delle ore lavorative prestate durante le festività infrasettimanali come specificate nel ricorso, da retribuire in regime di straordinario festivo e/o festivo notturno.2) Per l'effetto condannare la , in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in alla Via Controparte_3 CP_1
1
2018 al 2023, di della somma di € 2.706,43 per il periodo dal 2018 al 2023, di Parte_4
della somma di € 2.921,00 per il periodo dal 2018 al 2022, per i motivi di cui in Parte_5 premessa, , per ovvero di quella maggiore o minore che sarà determinata dall'Ill.mo Giudice in corso di causa, oltre interessi legali maturati e maturandi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
3)
Condannare la , in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Controparte_3
alla Via Comunale del Principe n. 13/A, P.I. , al pagamento di competenze CP_1 P.IVA_1 professionali e spese vive di avvocato da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Essi, a sostegno delle domande formulate, hanno dedotto di essere dipendenti dell CP_3
, il con la qualifica di collaboratore professionale sanitario – infermiere ex categoria
[...] Pt_1
D0, il on la qualifica di collaboratore professionale sanitario – infermiere, attualmente “Area Pt_2 dei professionisti della salute e dei funzionari” del CCNL Comparto sanità pubblica 2019/2021, ex categoria D2 con passaggio a categoria D3 da maggio 2019 e a D4 da novembre 2022, il Pt_3 con la qualifica di collaboratore professionale sanitario – infermiere con categoria D con passaggio a categoria D1 da giugno 2019, la con la qualifica di collaboratore professionale sanitario – Pt_4 infermiere con categoria D2 con passaggio a categoria D3 da maggio 2019, e con passaggio a categoria D4 da giugno 2023, il con la qualifica di collaboratore professionale sanitario – Pt_5 infermiere con categoria D1 con passaggio a categoria D2 da giugno 2019 e di rientrare tra il personale Turnista. Con Essi si sono doluti che l non ha riconosciuto il trattamento previsto dall'art. 29, co. 6
C.C.N.L di categoria 2016-2018, che ha sostituito l'art. 9 del CCNL 20.9.2001 integrativo del C.C.N.L.
Aziende Sanitarie del 07/04/1999; di non avere ha mai goduto del riposo compensativo, né della retribuzione per il lavoro straordinario con relativa maggiorazione in alcuna delle occasioni in cui hanno prestato lavoro nei giorni festivi;
di avere diritto all'importo indicato relativo al periodo sopra indicato per ciascuno di loro, calcolato secondo i criteri sanciti dai commi 7-8 dell'art. 31 C.C.N.L. di categoria 2016-2018, riguardante il trattamento economico dello straordinario, richiamato dall'art. 29. Con
L' convenuta si è costituita tempestivamente nei soli giudizi rg 7591/2024, 7595/2024 e
7596/2024, in quanto nei giudizi 7588/2024 e 7590/24 si è costituita il lunedì 21.10.2024 ma, cadendo di domenica il decimo giorno a ritroso rispetto all'udienza del 30.10.2024, si sarebbe dovuta costituire nel primo giorno non festivo precedente e non in quello successivo, come è invece avvenuto;
in tutti i giudizi, ha eccepito la prescrizione quinquennale prescrizionale ex art. 2948 n. 4, la decadenza dall'azione; l'infondatezza nel merito della pretesa e ha concluso chiedendo l'integrale
2 rigetto dell'avverso ricorso perché affetto da decadenza e prescrizione e comunque infondato in fatto e diritto e, in ogni caso, non provato;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
All'odierna udienza, il Giudicante, riuniti i giudizi, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, ha deciso la causa con sentenza di cui ha dato pubblica lettura.
I ricorsi sono fondati nei termini di seguito precisati.
La questione controversa riguarda la richiesta di parte ricorrente di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui ha lavorato come turnista, alla stregua dell'art. 9 del CCNL 20.09.2001 riprodotto nell'art. 29, 6° comma CCNL 2016/2018, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995 e percepita, è volta unicamente a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e che tale indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del
CCNL 20.9.2001.
È utile riportare le norme rilevanti a fini decisionali.
L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che
“12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”.
L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato da parte ricorrente e riprodotto dall'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria 2016-2018, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, prevede “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni,
a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo “, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo.
Si rimette dunque al lavoratore la scelta -libera e condizionata solo dalla sua tempistica- di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito.
Tale scelta non è tuttavia soggetta ad un termine decadenziale tale da dar luogo alla perenzione Con del diritto di esercitare l'opzione, come erroneamente sostenuto dall Ed invero, la decadenza è istituto eccezionale nonché di stretta applicazione e richiede l'univoca, anche se non espressa, enunciazione delle conseguenze pregiudizievoli nei confronti di chi non esercita un diritto nel tempo
3 indicato. Nel caso in esame, la locuzione “da effettuarsi entro 30 gg” introduce invece un termine privo di espresse conseguenze sanzionatorie, se non il decorso del tempo a fini prescrizionali.
In proposito, di recente la suprema Corte nell'ordinanza del 12/09/2024 n.24545 ha osservato in fattispecie analoga che “L'art. 9 del CCNL integrativo del 20.9.2001 pone su un piano di equivalenza il
"riposo compensativo" e il "compenso per... lavoro straordinario festivo", fissando un termine al lavoratore per effettuare la scelta per una delle due soluzioni. In mancanza di tale scelta, è corretto ritenere che trovi applicazione la regola del codice civile in materia di obbligazioni alternative, secondo cui, "Se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest'ultimo" (art. 1287, comma 2, c.c.)”. Laddove ciò non avvenga, deve ritenersi sussistere l'inadempimento datoriale rispetto ad entrambe le obbligazioni. Con La convenuta persevera nella negazione del diritto invocato dai ricorrenti nel senso di negare la cumulabilità dei due istituti contrattuali laddove il lavoro nella festività è rientrato nell'orario ordinario;
inoltre, assume di riconoscere la cumulabilità dei due istituti reperibilità e straordinario ma di subordinare la corresponsione dello straordinario in aggiunta alla tutela già riconosciuta (riposi aggiuntivi) alla condizione che si verifichino i presupposti di extra ordinarietà, in quanto la sola prestazione resa in giornate infrasettimanali festive non determina in sé il regime della extra ordinarietà; che, se è vero che nel computo mensile dei giorni di riposo vengono fatti rientrare quelli risultanti da turno (smonto e riposo), è altrettanto vero che la normativa vigente in materia della turnazione non impone che dopo lo smonto ci sia necessariamente una giornata di riposo, bensì dispone che venga garantito al turnista la possibilità di un recupero psicofisico quantificato in ore
(11 ore) per cui ritiene di avere garantito, nei fatti, i riposi nella turnazione delle ricorrenti, a vantaggio del recupero delle energie psico-fisiche dovute alla prestazione resa in turni. Con La tesi dell è erronea.
Ed invero, in primo luogo non è condivisibile ritenere che, attraverso la norma invocata, si sia inteso remunerare il lavoro straordinario se e in quanto prestato, con conseguente onere da parte del ricorrente di allegare di avere reso la prestazione nelle giornate festive, oltre l'orario ordinario di lavoro.
Difatti, il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, è solo parametrato alle aliquote retributive previste per il lavoro straordinario, ma non è correlato alla prestazione resa oltre l'orario ordinario, potendo escludersi tale condizione sia in base al tenore testuale della norma sia in base alla sua finalità.
Tale trattamento, applicandosi pacificamente al personale non turnista, consente di escludere che realizzi un trattamento deteriore rispetto al personale turnista;
in secondo luogo, l'indennità di turno di cui all'art. 44 è pacificamente inapplicabile al personale non turnista, la cui articolazione oraria non soffre le limitazioni dei turni, creando quel disagio che la norma contrattuale predetta è volta a compensare.
4 La cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, discende in realtà dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai Giudici di legittimità, per cui può senz'altro ritenersi che l'art.9 riprodotto, è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria, è cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit.
A tale riguardo, va segnalato che, in senso favorevole alla tesi dei turnisti, sono intervenute molteplici pronunce della Cassazione, tra cui la sentenza del 01/08/2022 n.23880, a conferma di precedenti decisioni (Cassazione civile sez. lav., 25/01/2021, n. 1505; Cassazione civile sez. lav.,
10/03/2021, n. 6716; Cassazione civile sez. lav., 10/11/2021, n. 33126; Cassazione civile sez. lav.,
24/01/2022, n. 2006; Cassazione civile sez. lav., 1/12/2015, n. 24439). Va inoltre registrato che, anche di recente, è intervenuta l'ennesima decisione della Corte di Cassazione, confermativa di un orientamento ormai consolidato, l'ordinanza del 18/07/2023, n.20743.
È utile trascrivere, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. il percorso motivazionale dei Giudici di legittimità nella citata pronuncia n.20743/2023, i quali hanno ulteriormente ribadito che “la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il
"pagamento doppio della giornata festiva".
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli artt.
18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
5 L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
Infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo 3 compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di E 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a C 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore").
Occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, la tesi sostenuta dal , secondo cui l'indennità CP_1 prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17).
6 Deve aggiungersi che la clausola contrattuale della quale i lavoratori invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 è stata dunque individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
6.5. ha errato il giudice d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n.
16600/2019; Cass. n. 21412/2019), atteso che in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52 lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo.
Viceversa, la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Né può giungersi a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, in quanto non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015)”.
I Giudici di legittimità hanno quindi elaborato il seguente principio di diritto: “L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la
7 maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL
20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma C.C.N.L di categoria 2016-2018 riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro, negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
La fruizione di molteplici riposi compensativi ed anche la remunerazione di diverse ore di lavoro straordinario non ha indubbiamente carattere satisfattorio neanche in parte, della pretesa fatta valere. In realtà, si tratta di normali riposi legati all'articolazione dei turni di lavoro e di lavoro straordinario prestato durante l'esecuzione dei turni di lavoro., come del resto ammesso dalla stessa Con che ha sul punto affermato che “parte ricorrente, prestando servizio come “turnista” secondo la peculiare articolazione dei giorni lavorativi organizzati sequenzialmente in mattina, pomeriggio, notte, smonto e riposo, già usufruisce, dopo ogni turno di notte, di 2 giorni consecutivi “liberi”, cioè lo smonto ed il riposo” (cfr. pagina 12 della memoria nel giudizio rg. 5492/2024).
Del resto, parte ricorrente ha negato di avere optato per la fruizione del riposo compensativo rispetto alla maggiorazione prevista dall'art.29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già Con art. 9) e la non ha provato che sia stata presentata tale istanza, così come non risulta avere formalizzato prima della messa in mora, la richiesta del compenso contrattuale;
inoltre, non è Con ragionevole ipotizzare che l pur avendo formalmente negato, sia in sede aziendale che in sede processuale l'applicabilità dell'art.29, 6° comma (già art. 9) al personale turnista nell'ambito del suo turno ordinario, abbia spontaneamente dato corso alla sua esecuzione riconoscendo il diritto al riposo
8 compensativo, peraltro senza alcuna richiesta del dipendente turnista o lo abbia remunerato spontaneamente per la prestazione resa nelle festività infrasettimanali.
All'esito, sussiste il diritto di parte ricorrente all'applicazione nei suoi confronti dell'art. 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9 del CCNL 2001) e in base alla domanda formulata, va riconosciuta in suo favore, per la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali, la maggiorazione al 50% e al 30%, a seconda che le ore dell'attività resa siano, rispettivamente, notturne oppure diurne. Per la fonte documentale di riconoscimento del diritto, è possibile avere riguardo ai cartellini delle presenze, relativi ai periodi di causa. Per la quantificazione,
è corretto il metodo adoperato da parte ricorrente che ha utilizzato la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal CCNL 2016 – 2018 al 1° gennaio 2016. Con È infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall da ritenersi quinquennale ex art. 2948,
n.4 cc. ed esaminabile nei soli giudizi proposti da , , Parte_3 Parte_4 Parte_5
In proposito, può attribuirsi valore interruttivo alla richiesta stragiudiziale del 19.10.2023
[...] depositata nel fascicolo telematico e i crediti rivendicati da costoro (relativamente al quinquennio a ritroso) attenendo per al periodo dal 2018 (a decorrere dalla festività dell'8 dicembre 2018) Pt_3 al 2023, per al periodo dal 2018 ( a decorrere dalla festività del 25 dicembre 2018) al 2023, Pt_4 per al periodo dal 2018 ( a decorrere dalla festività del 1° novembre 2018 al Parte_5
2022), non risultano affatto prescritti. Con Quanto ai conteggi, per il ricorrente ha dedotto che per il 1 gennaio 2023 le ore Parte_6 sono state retribuite sulle competenze stipendiali di marzo 2023 (cod 688) ma tale giorno non risulta richiesto;
per i giorni del 10 e 25 aprile 2023 le ore sono state retribuite sulle competenze stipendiali di maggio 2023 (cod. 688) e per il 1 maggio 2023 le ore sono state retribuite con la dovuta maggiorazione sulle competenze stipendiali del mese dì giugno 2023 per cui va sottratto dal quantum richiesto l'importo di € 262,92. Con Per il ricorrente la ha dedotto che risultano i pagamenti effettuati per la giornata Pt_2 del 25 aprile 2021, coincidente con la domenica e per la giornata dell'8.12.2021 ma non ha provato la riconducibilità dei pagamenti alla causale per cui è causa. Con Per la ricorrente , la ha dedotto che per il 01.05.23 è stata già corrisposta la relativa Pt_4 retribuzione, per cui va decurtato dal quantum l'importo di € 105,17. Con Per il ricorrente i giorni 13/04/20, 8/12/20, 8/12/21, la ha dedotto che sono stati Pt_3 già retribuiti ma dagli statini paga dei mesi immediatamente successivi, versati in atti ma non ha provato la riconducibilità dei pagamenti alla causale per cui è causa;
il giorno 1/5/21 non è dovuto non risultando provate le ore svolte in detto giorno dal momento che nel cartellino marcatempo
9 mensile risulta solo la timbratura in entrata alle ore 8.16 e non anche quella in uscita per cui dal quantum va sottratto l'importo di € 105.17 Con Per il ricorrente la ha contestato la richiesta attorea riferita al 25/12/2022 (caduto Pt_5 di domenica in cui il predetto non risulta essere proprio stato in servizio), per cui dal quantum va detratto l'importo di € 83,52.
In relazione a tali rilievi il procuratore dei ricorrenti, nelle note difensive ha chiesto l'integrale accoglimento dei ricorsi e per i ricorrenti , e , ha chiesto Pt_3 Pt_2 Pt_1 Pt_5 Pt_4
l'accoglimento delle domande limitatamente alle somme non contestate dall'azienda.
Il Giudicante ha rideterminato i crediti dei ricorrenti nei seguenti importi: € 925,06 in favore di
, € 2.837,48 per € 2.601,26 in favore di , € 3.666,31 in favore di . Per Pt_1 Pt_5 Pt_4 Pt_3 il ricorrente l'importo richiesto è dovuto nella stessa misura di € 3.302,05. Pt_2
All'esito i ricorsi, assorbita ogni ulteriore valutazione, vanno accolti e va quindi disposta la Con condanna dell al pagamento dell'importo pari ad € 925,06 in favore di , € 2.837,48 per Pt_1
€ 2.601,26 in favore di , € 3.666,31 in favore di , € 3.302,05 in favore di Pt_5 Pt_4 Pt_3
oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo, ex art. 22, 36° comma legge 724/94, Pt_2 come modificato dalla pronuncia di incostituzionalità n. 459/2000.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, utilizzando il valore medio della causa e l'incremento dei minimi tariffari per il numero delle parti.
P.Q.M.
Con Accoglie i ricorsi per quanto di ragione e per l'effetto, condanna l per la causale di cui in motivazione, al pagamento dell'importo pari ad € 925,06 in favore di , € 2.837,48 per Pt_1 Pt_5
€ 2.601,26 in favore di , € 3.666,31 in favore di , € 3.302,05 in favore di Pt_4 Pt_3 Pt_2 oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo;
Con condanna l al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti in solido, che si liquidano in € 3.324,42 comprensivi di spese generali al 15%, IVA e CPA con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli, 15.01.2025
IL Giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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