TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/03/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3377/2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE-LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile promossa D A
, rapp.to e difeso dall' avv. Dell'Aquila Alessandro;
Parte_1
RICORRENTE CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Amato;
CP_1
, rapp.ta e difesa dall'avv. Molfini Controparte_2
Maurizio;
RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con ricorso depositato in data 04/07/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto in data 28 giugno
2024 intimazione di pagamento n. 100 2024 9001067092 000 per il pagamento degli importi portati dall'avviso di addebito n 400 2018 0003623790 000 e n 400 2019 0003225186 000 eccependo di non aver mai ricevuto notifica degli avvisi di addebito sottesi alla stessa ed eccependo in ogni caso nel merito la prescrizione quinquennale dei crediti ingiunti;
instauratosi il contraddittorio si costituiva l' ed CP_1
che concludevano come da memorie;
oggi la causa è stata decisa con Controparte_3 la presente sentenza in seguito a discussione orale della causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli avvisi di addebito n. 400 2018 0003623790 000 e n. 400 2019 0003225186 000 -riguardanti omissione di contributi IVS dovuti alla Gestione Commercianti dal 2016 al 2018 e sottesi all'intimazione di pagamento opposta- venivano notificati in data 12.07.2018 e in data 08.07.2019 all'indirizzo PEC e domicilio digitale “80SETE@PEC.IT” dell'impresa individuale “ ”; Controparte_4
Considerato che l'impresa individuale “ ” veniva cancellata dal Controparte_4 registro delle imprese in data 16.07.2018, (cfr visura CCIAA storica in atti), come riconosciuto anche dall' in memoria, l'avviso di addebito n 400 2019 0003225186 000 non può pertanto dirsi CP_1 1 regolarmente notificato con conseguente accoglimento dell'opposizione proposta sia nella parte in cui è stata dedotta la mancata/irrituale notifica dell'atto presupposto sia nella parte in cui è stata dedotta l'intervenuta prescrizione dei crediti ingiunti considerando che nell'avviso venivano richiesti contributi anno 2017 ed anno 2018, che non risultano depositati atti interruttivi della prescrizione e che l'intimazione
è stata ricevuta in data 28.6.24 allorquando i contributi richiesti erano già prescritti -anche considerando la sospensione dei termini di prescrizione di 129 giorni di cui al decreto 18/2020 e di 182 giorni di cui al decreto 183 2020-
Vanno dichiarate prescritte anche le somme portate dall'avviso di addebito n. 400 2018 0003623790 000
(notifica del 12.07.2018) considerando che non ha depositato atti Controparte_3 interruttivi della prescrizione e che tra la data di notifica dell'atto presupposto e quello dell'intimazione opposta in questa sede (ricevuta in data 28.6.24) è decorso il termine di prescrizione quinquennale del credito anche considerando la sospensione dei termini di prescrizione di 129 giorni di cui al decreto
18/2020 e di 182 giorni di cui al decreto 183/2020
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto della minima attività processuale svolta
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio n..3377/2024:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione dei crediti presupposti
Condanna le parti convenute in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 1.200,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato con attribuzione
Nocera Inferiore, 19.3.25
IL GIUDICE d. L.
(Dott. Raffaella Caporale) 2
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE-LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile promossa D A
, rapp.to e difeso dall' avv. Dell'Aquila Alessandro;
Parte_1
RICORRENTE CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Amato;
CP_1
, rapp.ta e difesa dall'avv. Molfini Controparte_2
Maurizio;
RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con ricorso depositato in data 04/07/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto in data 28 giugno
2024 intimazione di pagamento n. 100 2024 9001067092 000 per il pagamento degli importi portati dall'avviso di addebito n 400 2018 0003623790 000 e n 400 2019 0003225186 000 eccependo di non aver mai ricevuto notifica degli avvisi di addebito sottesi alla stessa ed eccependo in ogni caso nel merito la prescrizione quinquennale dei crediti ingiunti;
instauratosi il contraddittorio si costituiva l' ed CP_1
che concludevano come da memorie;
oggi la causa è stata decisa con Controparte_3 la presente sentenza in seguito a discussione orale della causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli avvisi di addebito n. 400 2018 0003623790 000 e n. 400 2019 0003225186 000 -riguardanti omissione di contributi IVS dovuti alla Gestione Commercianti dal 2016 al 2018 e sottesi all'intimazione di pagamento opposta- venivano notificati in data 12.07.2018 e in data 08.07.2019 all'indirizzo PEC e domicilio digitale “80SETE@PEC.IT” dell'impresa individuale “ ”; Controparte_4
Considerato che l'impresa individuale “ ” veniva cancellata dal Controparte_4 registro delle imprese in data 16.07.2018, (cfr visura CCIAA storica in atti), come riconosciuto anche dall' in memoria, l'avviso di addebito n 400 2019 0003225186 000 non può pertanto dirsi CP_1 1 regolarmente notificato con conseguente accoglimento dell'opposizione proposta sia nella parte in cui è stata dedotta la mancata/irrituale notifica dell'atto presupposto sia nella parte in cui è stata dedotta l'intervenuta prescrizione dei crediti ingiunti considerando che nell'avviso venivano richiesti contributi anno 2017 ed anno 2018, che non risultano depositati atti interruttivi della prescrizione e che l'intimazione
è stata ricevuta in data 28.6.24 allorquando i contributi richiesti erano già prescritti -anche considerando la sospensione dei termini di prescrizione di 129 giorni di cui al decreto 18/2020 e di 182 giorni di cui al decreto 183 2020-
Vanno dichiarate prescritte anche le somme portate dall'avviso di addebito n. 400 2018 0003623790 000
(notifica del 12.07.2018) considerando che non ha depositato atti Controparte_3 interruttivi della prescrizione e che tra la data di notifica dell'atto presupposto e quello dell'intimazione opposta in questa sede (ricevuta in data 28.6.24) è decorso il termine di prescrizione quinquennale del credito anche considerando la sospensione dei termini di prescrizione di 129 giorni di cui al decreto
18/2020 e di 182 giorni di cui al decreto 183/2020
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto della minima attività processuale svolta
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio n..3377/2024:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione dei crediti presupposti
Condanna le parti convenute in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 1.200,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato con attribuzione
Nocera Inferiore, 19.3.25
IL GIUDICE d. L.
(Dott. Raffaella Caporale) 2