Sentenza 17 novembre 2023
Improcedibile
Sentenza 10 giugno 2025
Parere definitivo 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10/06/2025, n. 4993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4993 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 04993/2025REG.PROV.COLL.
N. 00787/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 787 del 2024, proposto da
A.I.C.A.I. – Associazione Italiana Corrieri Aerei Internazionali, Dhl Express (Italy) S.r.l., United Parcel Service Italia S.r.l., Fedex Express Italy S.r.l.., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Massimo Giordano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 187;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Nexive S.p.A. (Ora Nexive Network S.r.l.), non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 15894/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il Cons. Giovanni Gallone e udito l’avv. dello Stato Beatrice Gaia Fiduccia;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. DHL Express (Italy) S.r.l., United Parcel Service Italia S.r.l. e FedEx Express Italy S.r.l. sono società che svolgono servizio di corriere espresso consistente nel prelievo, trasporto e recapito di plichi e pacchi, che sono consegnati al destinatario, entro una determinata data ovvero ora.
1.1 Con delibera n. 617/20/CONS del 19 novembre 2020, avente ad oggetto “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto per l’anno 2021 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali” pubblicata sulla GURI del 16 marzo 2021 e pubblicata sulla G.U.R.I. del 16 marzo 2021, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (in acronimo A.G.Com. o anche solo l’“Autorità”) ha determinato per l’anno 2021 la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto dai soggetti operanti nel settore postale.
Con Decreto del 17 dicembre 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato tale determinazione.
Con la successiva Delibera n. 72/21/CONS l’A.G.Com. ha approvato il modello telematico e le istruzioni relativi al contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2021 dai soggetti che operano nel settore postale e i relativi allegati A (Modello tematico) e B (Istruzioni).
2. Con ricorso notificato il 27 aprile 2021 e depositato il 30 aprile 2021 DHL Express (Italy) S.r.l., TNT Global Express S.r.l., United Parcel Service Italia S.r.l., FedEx Express Italy S.r.l. e A.I.C.A.I. (l’Associazione Italiana Corrieri Aerei Internazionali) hanno impugnato dinanzi al T.A.R. per il Lazio – sede di Roma, chiedendone l’annullamento, i suddetti atti e segnatamente:
- la Delibera di A.G.Com. n. 617/20/CONS del 19 novembre 2020 avente ad oggetto “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto per l’anno 2021 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali” pubblicata sulla G.U.R.I. del 16 marzo 2021;
- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2020 che approva la suddetta delibera, non pubblicato;
- la Delibera di A.G.Com. n. 72/21/CONS, del 25 febbraio 2021 avente ad oggetto “Modello telematico e istruzioni relativi al contributo dovuto per l’anno 2021 dai soggetti che operano nel settore postale” e relativi allegati A e B, pubblicata sulla G.U.R.I. del 16 marzo 2021;
- la delibera A.G.Com. 731/11/CONS recante “Modifiche ed integrazioni al regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento - Istituzione della Direzione Servizi postali” del 20 dicembre 2011;
- la delibera A.G.Com. 65/12/CONS recante “Modifiche ed integrazioni della Delibera 25/07/CONS e successive modifiche ed integrazioni” del 2 febbraio 2012;
- per quanto occorrer possa, la delibera A.G.Com. 129/15/CONS dell’11 marzo 2015 e s.m.i. con la quale l’AGCom approva “il regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico dei servizi postali”, nella parte in cui si richiama l’obbligo di contribuzione, nonché il suo allegato A;
- gli atti con i quali il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha espresso, per il tramite della Ragioneria Generale e del Dipartimento del Tesoro, parere favorevole alla contribuzione in oggetto nonché ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e conseguente.
2.1 A sostegno del ricorso introduttivo hanno dedotto i motivi così rubricati:
1) Sul rapporto tra misura della contribuzione e “carico regolatorio”. Errore di fatto manifesto e difetto di istruttoria. Difetto di valutazione su un profilo decisivo. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione dell’art. 9, paragrafo 3, della direttiva 97/67/CE ;
2) Violazione dell’art. 66 della legge 266/2005. Carenza di istruttoria. Eccesso di potere. Violazione dell’art. 9, paragrafo 3, della direttiva 97/67/CE ;
3) Violazione dell’art. 65 del d.l. 50/2017 e dell’art. 65 della legge 266 /2005. Violazione del principio di legittimo affidamento. Violazione dell’art. 97 Cost. Errore di fatto manifesto. Eccesso di potere ;
4) Violazione dell’art. 65 del d.l. 50/2017 e dell’art. 65 della legge 266 /2005 sotto altro profilo. Violazione dell’art. 2, comma 14, del d.lgs. 261/1999. Violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione dell’art. 97 Cost. Errore di fatto manifesto. Eccesso di potere ;
5) Erronea applicazione del criterio di stretta aderenza ai costi. Difetto di istruttoria. Mancata e/o erronea valutazione dei fatti. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione dall’art. 9, paragrafo 2, quarto trattino, della direttiva 97/67/CE ;
6) Violazione del principio di corrispondenza tra entrate derivanti dalla contribuzione e costi operativi di funzionamento dell’Autorità ex art. 9, paragrafo 2, sottoparagrafo 2, quarto trattino, della direttiva 97/67/CE. Eccesso di potere. Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei dati contabili dell’GC ;
7) Sotto un secondo profilo. Violazione del principio di corrispondenza tra entrate derivanti dalla contribuzione e costi operativi di funzionamento dell’Autorità ex art. 9, paragrafo 2, sotto-paragrafo 2, quarto trattino, della direttiva 97/67/CE. Violazione dell’art. 9, paragrafo 3, della direttiva 97/67/CE. Eccesso di potere. Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Difetto di istruttoria ed 25 erronea valutazione dei dati contabili dell’GC. Violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della Carta Costituzionale) ;
8) Sotto un terzo profilo. Violazione del principio di corrispondenza tra entrate derivanti dalla contribuzione e costi operativi di funzionamento dell’Autorità ex art. 9, paragrafo 2, sotto-paragrafo 2, quarto trattino, della direttiva 97/67/CE. Eccesso di potere. Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei dati contabili dell’GC. Violazione dell’art. 9, paragrafo 3, della direttiva 97/67/CE. Violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della Carta Costituzionale) ;
9) Sotto un quarto profilo Violazione del principio di corrispondenza tra entrate derivanti dalla contribuzione e costi operativi di funzionamento dell’Autorità ex art. 9, paragrafo 2, sotto-paragrafo 2, quarto trattino, della direttiva 97/67/CE. Violazione dell’art. 9, paragrafo 3, della direttiva 97/67/CE. Violazione della legislazione sui vincoli di spesa delle Autorità indipendenti di cui all’art. 1, comma 321, della l. 147/2013. Eccesso di potere. Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei dati contabili dell’GC ;
10) Sotto un quinto profilo. Violazione del principio di corrispondenza tra entrate derivanti dalla contribuzione e costi operativi di funzionamento dell’Autorità ex art. 9, paragrafo 2, sotto-paragrafo 2, quarto trattino, della direttiva 97/67/CE. Violazione dell’art. 9, paragrafo 3, della direttiva 97/67/CE. Violazione della legislazione sui vincoli di spesa delle Autorità indipendenti di cui all’art. 1, comma 321, della l. 147/2013. Eccesso di potere. Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei dati contabili dell’GC ;
11) Violazione dell’art. 3, comma 2, del d.m. del Ministero Sviluppo Economico 26 gennaio 2015 da parte della delibera AGCom 318/17/Cons. Violazione del parametro legale inderogabile dettato dall’art. 9, paragrafo 3, della direttiva 96/67/CE. Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza. Violazione dell’art. 23 Cost. ;
12) Violazione dell’art. 15 del d.lgs. 261/1999. Violazione dell’art. 9, della direttiva 96/67/CE. Duplicazione della contribuzione. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Erronea valutazione dei fatti. Ingiustizia manifesta .
3. Con distinti atti di motivi aggiunti notificati il 6 agosto 2021 e depositati il 20 agosto 2021 DHL Express (Italy) S.r.l., TNT Global Express S.r.l., United Parcel Service Italia S.r.l., FedEx Express Italy S.r.l. hanno impugnato, domandone l’annullamento, alle medesime fatti pervenire, quanto al contributo 2021, da A.G.Com. assumendone l’illegittimità – in via derivata – a fronte dei medesimi argomenti di doglianza dispiegati con l’atto introduttivo.
4. Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito T.A.R. ha respinto il suddetto ricorso come integrato da motivi aggiunti proposti in corso di causa.
5. Con ricorso notificato il 25 gennaio 2024 e depositato il 30 gennaio 2024 A.I.C.A.I., DHL Express (Italy) S.r.l., United Parcel Service Italia S.r.l. e FedEx Express Italy S.r.l. (che nel frattempo ha incorporato TNT Global Express S.r.l.) hanno proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma.
5.1 Hanno affidato il gravame ai motivi così rubricati:
1) Violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 115 c.p.c. Erronea valutazione dei fatti di causa. Violazione dell’art. 66 della legge 266/2005. Violazione dell’art. 9, paragrafi 3 e 4 , della direttiva 97/67/CE ;
2) Violazione dell’art. 112 c.p.c.. Omissione di pronuncia. Violazione dell’art. 66 della legge 266/2005. Violazione dell’art. 9, paragrafi 3 e 4 , della direttiva 97/67/CE ;
3) Violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. Omissione di pronuncia. Violazione dell’art. 65 del d.l. 50/2017 e dell’art. 65 della legge 266 /2005. Violazione dell’art. 2, comma 14, del d.lgs. 261/1999. Violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione dell’art. 97 Cost. Errore di fatto manifesto ;
4) Erronea applicazione del criterio di stretta aderenza della contribuzione ai costi operativi dell’NR . Violazione dall’art. 9, paragrafi 2, quarto trattino, e 3 della direttiva 97/67/CE. Contrasto con la decisione della Corte di Giustizia dell’UE del 7 settembre 2023 (in causa C-226/22), Erronea valutazione dei fatti di causa ;
5) Violazione del principio di corrispondenza tra entrate derivanti dalla contribuzione e costi operativi di funzionamento dell’Autorità ex art. 9, paragrafo 2, sottoparagrafo 2, quarto trattino, della direttiva 97/67/CE. Contrasto con la decisione della Corte di Giustizia dell’UE del 7 settembre 2023 (in causa C-226/22), Erronea valutazione dei fatti di causa ;
6) Violazione del principio di corrispondenza tra entrate derivanti dalla contribuzione e costi operativi di funzionamento dell’Autorità ex art. 9, paragrafo 2, sotto-paragrafo 2, quarto trattino, della direttiva 97/67/CE. Violazione dell’art. 9, paragrafo 3, della direttiva 97/67/CE. Erronea valutazione dei dati contabili dell’GC. Violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della Carta Costituzionale) ;
7) Violazione del principio di corrispondenza tra entrate derivanti dalla contribuzione e costi operativi di funzionamento dell’Autorità ex art. 9, paragrafo 2, sotto-paragrafo 2, quarto trattino, della direttiva 97/67/CE. Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Erronea valutazione dei dati contabili dell’GC. Violazione dell’art. 9, paragrafi 2, quarto trattino, e 3, della direttiva 97/67/CE. Violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della Carta Costituzionale) ;
8) Violazione dell’art. 112 c.p.c.. Omissione di pronuncia. Violazione dei motivi di diritto proposti con il motivo nono ricorso introduttivo ;
9) Violazione dell’art. 112 c.p.c. Omissione di pronuncia. Violazione del principio di corrispondenza tra entrate derivanti dalla contribuzione e costi operativi di funzionamento dell’Autorità ex art. 9, paragrafo 2, sotto-paragrafo 2, quarto trattino, della direttiva 97/67/CE. Violazione dell’art. 9, paragrafo 3, della direttiva 97/67/CE. Violazione della legislazione sui vincoli di spesa delle Autorità indipendenti di cui all’art. 1, comma 321, della l. 147/2013. Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Erronea valutazione dei dati contabili dell’GC ;
10) Violazione degli artt. 112 c.p.c.. Omissione di pronuncia. Violazione del parametro legale inderogabile dettato dall’art. 9, paragrafo 3, della direttiva 96/67/CE. Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza. Violazione dell’art. 23 Cost. ;
11) Violazione dell’art. 15 del d.lgs. 261/1999. Violazione dell’art. 9, della direttiva 96/67/CE. Duplicazione della contribuzione. Erronea valutazione dei fatti .
6. In data 31 gennaio 2024 si è costituita in giudizio l’Autorità.
6.1 In data 13 maggio 2025 il Ministero ha depositato memorie ex art. 73 c.p.a..
7. Con nota del 14 maggio 2025 parte appellante ha dichiarato di aver perso interesse a coltivare il presente gravame rappresentando che:
- a seguito della sentenza della Corte di Giustizia della Unione Europea del 7 settembre 2023, nella causa C-226/22, che ha affermato come il contributo richiesto dall’A.G.Com. sia conforme alla legislazione unionale e, in particolare, alla direttiva 97/67/CE, ed a successive sentenze di questo Consiglio di Stato che, di conseguenza, hanno affermato la legittimità del detto contributo, ha preso contatto con l’Autorità per verificare l’ammontare dei contributi maturati e per discutere un piano di rientro con conseguente abbandono dei giudizi pendenti, a spese legali interamente compensate;
- l’Autorità ha accolto la richiesta e già si sta procedendo con il piano di rientro.
8. All’udienza pubblica del 29 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il gravame.
2. In proposito, è sufficiente prendere atto della dichiarazione resa in tal senso da parte appellante il 14 maggio 2025.
E, infatti, secondo il costante insegnamento pretorio “Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell'interesse a ricorrere, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d'ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse ossia di una delle condizioni dell'azione, salvo comunque l'onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite” (ex multis Cons. Stato , sez. IV , 18/03/2025 , n. 2235).
3. Sussistono nondimeno, anche alla luce dell’accordo delle parti e del loro comportamento processuale, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
3.1 Va, tuttavia, precisato che, ai fini della liquidazione del contributo unificato, deve considerarsi soccombente, in relazione al presente grado di giudizio, la parte appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Pone il contributo unificato del presente giudizio di appello a carico della parte appellante.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO