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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 4113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4113 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza del 25.11.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 1829 r.g.a.c per l'anno 2025
Tra
rapp.ta e difesa dall'avv. Gemma Maresca presso cui ele.te dom.ta in Caseata via Unità d'Italia Parte_1
28
Appellante
E
rapp.to e difeso dall'avv. Paolo Galluccio presso cui ele.te dom.to in Aversa via Giotto 28 CP_1
Appellato
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 21.7.2025, l'asl chiedeva la parziale riforma della sentenza n. 224 del 2025 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva ritenuto legittima la revoca della posizione organizzativa ma aveva stabilito che la richiesta di restituzione delle somme versate per il periodo di nomina illegittima non dovesse essere accolta.
Pa Con un solo motivo di appello, l' censurava la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che a partire dal
2011 al 2021 , periodo non coperto da prescrizione, non dovessero essere restituite le somme versate illegittimamente per la revoca della posizione di organizzazione nonostante le funzioni legate alla posizione non fossero state più svolte .
Era pacifico infatti che a seguito della riorganizzazione delle la posizione organizzativa attribuita CP_2 all'appellato non esistesse più perché vi erano già altri due dipendenti che svolgevano le stesse funzioni ed erano titolari della posizione organizzativa e non ne erano previste tre . Inoltre la posizione organizzativa non era stata rinnovata avendo natura di incarico temporaneo ( biennale)
e il nucleo di valutazione di seconda istanza non aveva provveduto in merito al rinnovo. Né vi era la prova dello svolgimento delle mansioni e funzioni legate alla posizione organizzativa attribuita.
Si costituiva l'appellato ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità dell'appello. Chiedeva la conferma della sentenza impugnata perché correttamente motivata.
All'esito dell' udienza tenutasi ex art. 127 ter cpc , la Corte assegnava la causa a sentenza.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e pertanto va rigettato. Invero è pacifico tra le parti che in data 1 novembre 2005 all'appellato fosse stata attribuita la posizione organizzativa con delibera 357 del 26 maggio 2005 nell'ambito del Settore qualità delle attività infermieristiche e dei percorsi assistenziali . Monitoraggio delle prestazioni sanitarie e liste di attesa presso l'ex distretto sanitario 32 ora distretto 15.
Dal 2005 al 2020 , l'appellato aveva sempre avuto la conferma della posizione organizzativa con il relativo pagamento della retribuzione collegata.
Nel 2016 , a seguito di un parere di un legale esterno, secondo l'asl emergevano delle irregolarità circa la presenza di varie posizioni organizzative. Ma solo nel 2021 con delibera n. 912 dell'8 giugno veniva revocato l'incarico a seguito di riorganizzazione aziendale all'appellato.
E' del tutto evidente che la revoca della posizione nel caso di specie è un atto gestorio e non certamente un Par atto amministrativo autoritativo e come tale deve essere valutato. In nessun atto dell vi è allegazione probatoria in relazione ad un mutamento di mansioni rispetto a quelle attribuite nel 2005 . Le mansioni svolte dall'appellato dal 2005 in poi fino al 2021 per le quali aveva ricevuto la posizione organizzativa erano sempre state le stesse né nella delibera di revoca si fa riferimento ad un mutamento di funzioni e di mansioni dal
2005 al 2021. La delibera di revoca fa riferimento esclusivamente ad una riorganizzazione dei distretti e alla circostanza che le posizioni di organizzazione fossero tre di cui , quella dell'appellato, in esubero. Ma non si accenna minimamente al fatto che prima della revoca e anche dopo la riorganizzazione del 2016 , l'appellato non avesse svolto le mansioni e le funzioni per cui gli era stata attribuita la posizione di organizzazione. Di conseguenza è provato che l'appellato avesse continuato a svolgerle le mansioni prima indicate e che quindi avesse diritto alla retribuzione conseguente. L'esubero di personale in quella funzione doveva essere risolto Par per tempo dalla al momento della riorganizzazione sopprimendo la posizione di organizzazione e non revocando la stessa cinque anni dopo lasciando di fatto inalterata la stessa organizzazione del distretto con Pa tre posizioni di organizzazione. Né si può sostenere , come fa l' che non vi era stato il superamento della Par valutazione perché la stessa avrebbe dovuto a quel punto non pagare più la retribuzione dovuta per la posizione di organizzazione ovvero provvedere alla revoca per inadempimento dell'obbligo della prestazione lavorativa, Invece continuando a pagare la retribuzione e soprattutto revocando la stessa posizione di Par organizzazione solo nel 2021 l' a dato prova di considerarla ancora legittima ed operante. D'altra parte in ogni caso il Giudice può applicare l'art. 2126 cc per il periodo non coperto in assenza di ogni e qualsiasi prova del mancato espletamento della funzione e delle mansioni attribuite nel 2005.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna l'asl al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2000,00 oltre iva e cpa e rimborso spese come per legge con attribuzione;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.
Napoli 25.11.2025 Il Presidente rel.
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza del 25.11.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 1829 r.g.a.c per l'anno 2025
Tra
rapp.ta e difesa dall'avv. Gemma Maresca presso cui ele.te dom.ta in Caseata via Unità d'Italia Parte_1
28
Appellante
E
rapp.to e difeso dall'avv. Paolo Galluccio presso cui ele.te dom.to in Aversa via Giotto 28 CP_1
Appellato
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 21.7.2025, l'asl chiedeva la parziale riforma della sentenza n. 224 del 2025 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva ritenuto legittima la revoca della posizione organizzativa ma aveva stabilito che la richiesta di restituzione delle somme versate per il periodo di nomina illegittima non dovesse essere accolta.
Pa Con un solo motivo di appello, l' censurava la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che a partire dal
2011 al 2021 , periodo non coperto da prescrizione, non dovessero essere restituite le somme versate illegittimamente per la revoca della posizione di organizzazione nonostante le funzioni legate alla posizione non fossero state più svolte .
Era pacifico infatti che a seguito della riorganizzazione delle la posizione organizzativa attribuita CP_2 all'appellato non esistesse più perché vi erano già altri due dipendenti che svolgevano le stesse funzioni ed erano titolari della posizione organizzativa e non ne erano previste tre . Inoltre la posizione organizzativa non era stata rinnovata avendo natura di incarico temporaneo ( biennale)
e il nucleo di valutazione di seconda istanza non aveva provveduto in merito al rinnovo. Né vi era la prova dello svolgimento delle mansioni e funzioni legate alla posizione organizzativa attribuita.
Si costituiva l'appellato ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità dell'appello. Chiedeva la conferma della sentenza impugnata perché correttamente motivata.
All'esito dell' udienza tenutasi ex art. 127 ter cpc , la Corte assegnava la causa a sentenza.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e pertanto va rigettato. Invero è pacifico tra le parti che in data 1 novembre 2005 all'appellato fosse stata attribuita la posizione organizzativa con delibera 357 del 26 maggio 2005 nell'ambito del Settore qualità delle attività infermieristiche e dei percorsi assistenziali . Monitoraggio delle prestazioni sanitarie e liste di attesa presso l'ex distretto sanitario 32 ora distretto 15.
Dal 2005 al 2020 , l'appellato aveva sempre avuto la conferma della posizione organizzativa con il relativo pagamento della retribuzione collegata.
Nel 2016 , a seguito di un parere di un legale esterno, secondo l'asl emergevano delle irregolarità circa la presenza di varie posizioni organizzative. Ma solo nel 2021 con delibera n. 912 dell'8 giugno veniva revocato l'incarico a seguito di riorganizzazione aziendale all'appellato.
E' del tutto evidente che la revoca della posizione nel caso di specie è un atto gestorio e non certamente un Par atto amministrativo autoritativo e come tale deve essere valutato. In nessun atto dell vi è allegazione probatoria in relazione ad un mutamento di mansioni rispetto a quelle attribuite nel 2005 . Le mansioni svolte dall'appellato dal 2005 in poi fino al 2021 per le quali aveva ricevuto la posizione organizzativa erano sempre state le stesse né nella delibera di revoca si fa riferimento ad un mutamento di funzioni e di mansioni dal
2005 al 2021. La delibera di revoca fa riferimento esclusivamente ad una riorganizzazione dei distretti e alla circostanza che le posizioni di organizzazione fossero tre di cui , quella dell'appellato, in esubero. Ma non si accenna minimamente al fatto che prima della revoca e anche dopo la riorganizzazione del 2016 , l'appellato non avesse svolto le mansioni e le funzioni per cui gli era stata attribuita la posizione di organizzazione. Di conseguenza è provato che l'appellato avesse continuato a svolgerle le mansioni prima indicate e che quindi avesse diritto alla retribuzione conseguente. L'esubero di personale in quella funzione doveva essere risolto Par per tempo dalla al momento della riorganizzazione sopprimendo la posizione di organizzazione e non revocando la stessa cinque anni dopo lasciando di fatto inalterata la stessa organizzazione del distretto con Pa tre posizioni di organizzazione. Né si può sostenere , come fa l' che non vi era stato il superamento della Par valutazione perché la stessa avrebbe dovuto a quel punto non pagare più la retribuzione dovuta per la posizione di organizzazione ovvero provvedere alla revoca per inadempimento dell'obbligo della prestazione lavorativa, Invece continuando a pagare la retribuzione e soprattutto revocando la stessa posizione di Par organizzazione solo nel 2021 l' a dato prova di considerarla ancora legittima ed operante. D'altra parte in ogni caso il Giudice può applicare l'art. 2126 cc per il periodo non coperto in assenza di ogni e qualsiasi prova del mancato espletamento della funzione e delle mansioni attribuite nel 2005.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna l'asl al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2000,00 oltre iva e cpa e rimborso spese come per legge con attribuzione;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.
Napoli 25.11.2025 Il Presidente rel.