TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 5715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5715 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9019/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
RE LI Presidente
OS ET IU
RE MA IU relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 9019/2023, avente come oggetto “separazione personale”,
promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
con il patrocinio degli Avv.ti REALE ANTONIO e SCIONTI GRAZIELLA,
RICORRENTE contro
(C.F. , CP_1 C.F._2
con il patrocinio degli Avv.ti FUNARO VALENTINA e RUSSO ALESSIO.
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
e del Curatore speciale della minore Avv. FORTUNATO CATERINA
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 18/11/2025.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/07/2023 ha dedotto di avere contratto Parte_1
matrimonio civile in data 19/08/2022 a PALMI (RC) con e che dall'unione è CP_1
nata la figlia (n. 2/2/2019). Per_1
La ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione, con addebito al marito, e delle statuizioni accessorie inerenti alla prole e ai rapporti personali e patrimoniali fra coniugi.
A fronte delle allegazioni di violenza, il giudice ha fissato udienza ai sensi dell'art. 473-bis.42 c.p.c., incaricando contestualmente i Servizi sociali di redigere una prima relazione circa la situazione del nucleo familiare.
Con comparsa del 28/9/2023 si è costituita parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, negando gli addebiti e rimanendo quindi controverse le ulteriori questioni.
Disposta l'audizione della minore con ordinanza del 17/3/2025, a parziale modifica delle Per_1
statuizioni provvisorie assunte in data 6/11/2023 e 19/3/2024, il giudice ha provveduto come segue:
“- dispone che il padre possa vedere e tenere con sé a weekend alternati dal venerdì alle Per_1
16:30 (o comunque dall'uscita di scuola) fino alla domenica alle 20:00, nonché nella settimana in cui la minore non sta con il padre nel weekend il martedì dalle 16:30 con pernotto e il giovedì dalle
16:30 alle 20:30, nella settimana successiva il martedì dalle 16:30 alle 20:30; - pone a carico del resistente un contributo per il mantenimento della minore pari ad € 340,00/mese da versare entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat e al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso questo Tribunale;
- dispone che l'assegno unico universale sia percepito interamente dalla ricorrente;
- fermo il resto”.
È stato quindi nominato un Curatore speciale della minore e, su accordo delle parti, un coordinatore genitoriale ex art. 473-bis.26 c.p.c..
Con comparsa del 17/4/2025 si è costituito il Curatore speciale della minore chiedendo la conferma delle statuizioni di cui ai provvedimenti assunti rispettivamente in data 6/11/2023, 19/3/2024 e
17/3/2025 e l'espletamento di una CTU valutativa delle competenze genitoriali in caso di mancata adesione delle parti al percorso di coordinazione genitoriale.
Avviato il percorso di coordinazione, all'udienza del 18/11/2025 le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo “sostituendo il giorno infrasettimanale di visita paterno dal martedì al mercoledì”, hanno chiesto disporsi la prosecuzione della coordinazione e la pronuncia inerente allo status, sicché la causa
è stata rimessa al Collegio ai fini della decisione.
2 1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate di fatto dal 6/11/2023 ed entrambe sono concordi nel ritenere venuta meno ogni affezione coniugale.
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata da entrambi i coniugi anche a seguito degli interventi di supporto alla genitorialità disposti in corso di causa.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al IU relatore per l'ulteriore istruzione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale ut supra costituito, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) pronuncia la separazione personale di (C.F. e Parte_1 C.F._1
(C.F. ; CP_1 C.F._2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) spese al definitivo;
4) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del IU relatore.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 11/12/2025.
Il Presidente Il IU estensore
RE LI RE MA
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
RE LI Presidente
OS ET IU
RE MA IU relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 9019/2023, avente come oggetto “separazione personale”,
promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
con il patrocinio degli Avv.ti REALE ANTONIO e SCIONTI GRAZIELLA,
RICORRENTE contro
(C.F. , CP_1 C.F._2
con il patrocinio degli Avv.ti FUNARO VALENTINA e RUSSO ALESSIO.
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
e del Curatore speciale della minore Avv. FORTUNATO CATERINA
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 18/11/2025.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/07/2023 ha dedotto di avere contratto Parte_1
matrimonio civile in data 19/08/2022 a PALMI (RC) con e che dall'unione è CP_1
nata la figlia (n. 2/2/2019). Per_1
La ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione, con addebito al marito, e delle statuizioni accessorie inerenti alla prole e ai rapporti personali e patrimoniali fra coniugi.
A fronte delle allegazioni di violenza, il giudice ha fissato udienza ai sensi dell'art. 473-bis.42 c.p.c., incaricando contestualmente i Servizi sociali di redigere una prima relazione circa la situazione del nucleo familiare.
Con comparsa del 28/9/2023 si è costituita parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, negando gli addebiti e rimanendo quindi controverse le ulteriori questioni.
Disposta l'audizione della minore con ordinanza del 17/3/2025, a parziale modifica delle Per_1
statuizioni provvisorie assunte in data 6/11/2023 e 19/3/2024, il giudice ha provveduto come segue:
“- dispone che il padre possa vedere e tenere con sé a weekend alternati dal venerdì alle Per_1
16:30 (o comunque dall'uscita di scuola) fino alla domenica alle 20:00, nonché nella settimana in cui la minore non sta con il padre nel weekend il martedì dalle 16:30 con pernotto e il giovedì dalle
16:30 alle 20:30, nella settimana successiva il martedì dalle 16:30 alle 20:30; - pone a carico del resistente un contributo per il mantenimento della minore pari ad € 340,00/mese da versare entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat e al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso questo Tribunale;
- dispone che l'assegno unico universale sia percepito interamente dalla ricorrente;
- fermo il resto”.
È stato quindi nominato un Curatore speciale della minore e, su accordo delle parti, un coordinatore genitoriale ex art. 473-bis.26 c.p.c..
Con comparsa del 17/4/2025 si è costituito il Curatore speciale della minore chiedendo la conferma delle statuizioni di cui ai provvedimenti assunti rispettivamente in data 6/11/2023, 19/3/2024 e
17/3/2025 e l'espletamento di una CTU valutativa delle competenze genitoriali in caso di mancata adesione delle parti al percorso di coordinazione genitoriale.
Avviato il percorso di coordinazione, all'udienza del 18/11/2025 le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo “sostituendo il giorno infrasettimanale di visita paterno dal martedì al mercoledì”, hanno chiesto disporsi la prosecuzione della coordinazione e la pronuncia inerente allo status, sicché la causa
è stata rimessa al Collegio ai fini della decisione.
2 1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate di fatto dal 6/11/2023 ed entrambe sono concordi nel ritenere venuta meno ogni affezione coniugale.
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata da entrambi i coniugi anche a seguito degli interventi di supporto alla genitorialità disposti in corso di causa.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al IU relatore per l'ulteriore istruzione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale ut supra costituito, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) pronuncia la separazione personale di (C.F. e Parte_1 C.F._1
(C.F. ; CP_1 C.F._2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) spese al definitivo;
4) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del IU relatore.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 11/12/2025.
Il Presidente Il IU estensore
RE LI RE MA
3