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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 18/09/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
composta dai Signori magistrati:
Francesco Salvatore Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1268/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 10.09.2025 con trattazione scritta
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Cheng Chi Chang e Parte_1 dall'Avv. Antonio Trivellizzi giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato in Isola del Gran Sasso (Te), Via Sant'Antonio n.4, presso lo studio dei predetti avvocati;
APPELLANTE
, Controparte_1 Controparte_2
, , ,
[...] CP_3 Controparte_4 [...]
CP_5
- APPELLATI CONTUMACI -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
l'appellante: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, 1) riformare integralmente la sentenza n. 502/2023 del Tribunale Ordinario di Teramo resa dal Giudice Dr.ssa Silvia Codispoti nel procedimento n. 2271/2021 R.A.C.C., pubblicata il 23/05/2023 e non notificata ed accogliere la domanda e le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e per l'effetto, previo espletamento degli incombenti di legge, dichiarare l'immobile descritto in narrativa e segnatamente: a) porzione immobiliare ad uso abitazione - prima casa costituita da un appartamento, ubicato al piano primo dello stabile condominiale di maggiore consistenza sito in Isola del Gran Sasso alla Via San Gabriele n. 50, composto da soggiorno, cucina, disimpegno, bagno, due camere da letto e due balconi a livello, con accesso tramite vano scala interno ad uso comune e con corte esterna scoperta d'uso comune, il tutto distinto al Catasto fabbricati del Comune di Isola del Gran Sasso al foglio 11 particelle
981 sub 8 e 3139 Sub 7 (graffate tra loro) categoria A3, classe 2, consistenza 5 vani, rendita Euro 232,41, confinante con , , Persona_1 Persona_2 Parte_2
, , , ,
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6
, , e Persona_7 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 [...]
, , Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 [...]
, CP_3 Controparte_4 Controparte_12 CP_5
; b) porzione immobiliare, ad uso e funzione pertinenziale rispetto
[...] all'appartamento – prima casa di cui al punto a) che precede, costituita da un locale ad uso fondaco ubicato al piano seminterrato dello stabile condominiale di maggiore consistenza sito in Isola del Gran Sasso alla Via San Gabriele n. 50, distinta al Catasto fabbricati del Comune di Isola del Gran Sasso al foglio 11 particelle 981 sub 9 e 3139 sub 8 (graffate tra loro) categoria C2, classe 1, consistenza 16 mq., rendita Euro 34,71, confinante con , , Persona_1 Persona_2 Parte_2 Per_3
, , , ,
[...] Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7
, e , Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9
, , Controparte_10 Controparte_11 CP_3 [...]
, , salvo altri;
di Controparte_4 Controparte_12 Controparte_5 esclusiva proprietà di nato a [...] il 15 Parte_1 giugno 1955, c.f.: , per intervenuta usucapione, avendolo C.F._1
pag. 2/13 posseduto da oltre venti anni, in modo pacifico, continuato ed ininterrotto, con tutte le consequenziali pronunce di legge.
OGGETTO: appello avverso la sentenza resa a verbale dal Tribunale di Teramo n.
502/2023 in data 23.05.2023
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Teramo ha rigettato la domanda di usucapione avanzata da nei confronti dei convenuti Parte_1 Controparte_1
, e
[...] Controparte_11 CP_3 Controparte_4
, non disponendo nulla per le spese di giudizio. Controparte_5
1.1. In particolare, l'attore aveva richiesto la dichiarazione dell'acquisto per intervenuta usucapione in proprio favore delle porzioni immobiliari, sia ad uso abitazione che con funzione pertinenziale, site a Isola del Gran Sasso alla Via San Gabriele n.50 e distinte al Catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 11 p.lle 981 sub.8 e 3139 sub
7(graffate tra loro) e al foglio 11 p.lle 981 sub.9 e 3139 sub 8 ( graffate tra loro) ( in origine distinte al 981 sub 4 e al 3139 sub 4 graffate tra loro ) avendole possedute da oltre venti anni in modo pacifico, continuato ed ininterrotto.
1.2. Tali particelle, erano state oggetto di nuova creazione da parte dell'
[...]
, che, nell'effettuare un aggiornamento delle relative Controparte_13 mappe, aveva ravvisato la non corrispondenza cartografica del fabbricato (palazzina) ove risiedeva l'attore (individuato nella p.lla 981) rispetto allo stato di fatto.
1.2.1. Tale operazione di traslazione fittizia della sagoma del predetto fabbricato ne aveva determinato lo spostamento mappale su di una porzione di altra particella (n.
3139) intestata agli odierni appellati, i quali venivano, quindi, aggiunti alla corrispondente intestazione.
1.3. Il giudicante ha rilevato che se, come sostenuto dall'attore, l'immobile rientrasse comunque nella sua titolarità e l'attuale intestazione a diversi soggetti dipendesse solo dall'aggiornamento catastale disposto dall' allora non vi sarebbe ragione di CP_13 accertare l'acquisto per usucapione, essendo l'immobile già di proprietà dell'attore, tant'è che nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate era indicato quale rimedio esperibile il ricorso alla Commissione Tributaria.
pag. 3/13 1.3.1.Rilevando che l'attore aveva ricevuto in eredità l'appartamento dal padre che lo CP_1 aveva riscattato dall' nel 1972 e che i testi escussi avevano affermato che gli appartamenti siti in Via San Gabriele n. 50 sono o erano di proprietà dell'Ater, il giudicante ha ritenuto che anche le particelle oggetto di causa potessero esserlo, non essendovi prova del riscatto da parte degli intestatari, non essendo all'uopo sufficienti le visure catastali, dovendo considerarsi che l'eventuale titolarità dell'alloggio in capo CP_1 all' ne comporterebbe la permanenza nel patrimonio indisponibile dell'ente pubblico e, quindi, la inusucapibilità.
1.4.Stante pertanto l'incertezza del titolo di proprietà dei convenuti ha respinto la domanda.
2. Nel proporre appello, ha censurato la pronuncia di primo grado Parte_1 avendo il Tribunale fondato il proprio convincimento sulla errata percezione dei fatti di causa, atteso che, nonostante tale traslazione fittizia della sagoma e l'inserimento dei nominativi dei nuovi intestatari di tali particelle fittiziamente occupate (p.lla 3139), di fatto la consistenza del proprio appartamento e del proprio fondaco erano sostanzialmente rimasti invariati, come pure il possesso pieno, pacifico e indisturbato da lui esercitato e tali da giustificare l'accoglimento della domanda di usucapione.
2.1. L'impugnante si duole, poi, dell'error in iudicando nel quale sarebbe incorso il
Tribunale nel non estendere il contraddittorio all'Ater di Teramo, determinante, quindi, la nullità della sentenza impugnata per la mancata concessione del termine di cui all'art
101 secondo comma cpc. Inoltre, in ordine alla posizione del predetto ente,
[...]
assume che il giudice di prime cure, errando, ne ha ritenuto la titolarità del Pt_1 diritto di proprietà sugli immobili oggetto di controversia sulla base solo delle deposizioni rese dai testimoni escussi, il che non era consentito nel sistema delineato dall'ordinamento riguardo all'individuazione della parte destinataria dell'azione di riconoscimento della proprietà per intervenuta usucapione.
2.2. Infine, l'appellante contesta la pronuncia gravata laddove il Tribunale non ha ritenuto sufficienti, quale strumento finalizzato all'individuazione dei soggetti legittimati passivamente delle particelle in contestazione, le visure catastali, laddove,
pag. 4/13 invece, tale documentazione, anche per orientamento di questa Corte d'Appello, era da ritenersi idonea a tale scopo ed ha insistito per l'accoglimento della domanda di usucapione essendo stato dimostrato dall'istruttoria espletata il proprio ventennale possesso pieno, pacifico ed esclusivo.
3. Gli appellati, ritualmente citati, non si sono costituiti e, con ordinanza del 12 giugno
2024, ne è stata dichiarata la contumacia.
4. Con provvedimento del 10 settembre 2025 la causa è stata rimessa in decisione.
5. Vengono ora delibati i motivi d'appello, congiuntamente per ragioni di stretta connessione, vertendo sulla valutazione operata dal Tribunale delle risultanze processuali.
6. Nel primo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale abbia fondato il proprio convincimento sull'errata percezione delle circostanze in fatto allegate in prime cure nonostante egli avesse pienamente dimostrato la fondatezza della domanda e, in particolare, di aver mantenuto la piena ed esclusiva disponibilità del possesso della porzione degli immobili oggetto di causa anche all'esito del procedimento amministrativo di attribuzione ad essi di nuovi identificativi catastali promosso dall'
Agenzia delle Entrate, a seguito dell'errato posizionamento, nelle relative mappe, dell'edificio nel quale insistevano l'appartamento ed il fondaco oggetto della domanda di usucapione.
6.1. Rileva l'impugnante, in particolare, che, anche a seguito di tale operazione, la consistenza dell'appartamento e del fondaco in questione era rimasta del tutto invariata, così come il relativo possesso pieno, pacifico ed indisturbato da lui esercitato nel tempo.
7. Nel secondo motivo, invece, l'impugnante eccepisce il vizio di nullità della pronuncia laddove il Tribunale, ritenendo la titolarità degli immobili, sulla base delle dichiarazioni dei testimoni escussi, in capo all'Ater di non ha esteso il contraddittorio nei CP_13 confronti di quest'ultimo.
7.1 Con l'ultimo motivo, rileva ancora il che, in realtà, non vi sarebbe prova Pt_1
CP_1 della titolarità dell' in quanto dalle ispezioni ipotecarie in atti non figurerebbero passaggi di proprietà in capo al predetto ente, e che la titolarità del bene in capo agli appellati sarebbe, invece, dimostrata dalle visure catastali depositate e che, pertanto, i soggetti legittimati sarebbero stati tutti indistintamente evocati in giudizio. pag. 5/13 7.2. Infine, l'appellante insiste per l'accoglimento della propria domanda essendo stato compiutamente dimostrato il possesso utile ad usucapire il bene a seguito dell'istruttoria espletata.
8. L'appello è fondato e merita accoglimento.
8.1. Come evidenziato dal Tribunale di Teramo, infatti, il fulcro della questione riguarda la richiesta avanzata da di usucapire una porzione dell'immobile Parte_1
(ab origine individuata catastalmente al Foglio 11 p.lle 981 sub 4) di cui di fatto risultava già intestatario, la cui sagoma, a seguito dell'aggiornamento delle mappe catastali da parte dell'Agenzia delle Entrate, aveva subito una traslazione, andando così ad occupare altra particella intestata catastalmente agli attuali appellati (segnatamente la p.lla 3134 sempre ricompresa nel Foglio 11).
8.2. In seguito, la p.lla 981 sub 4 è stata graffata alla p.lla 3134 sub 4 e, successivamente per effetto delle variazioni catastali succedutesi temporalmente, trasformata in 981 sub 8
e 3139 sub 7 (corrispondente all'appartamento dell'appellante) ed in 981 sub 9 e 3139 sub7 (corrispondente al fondaco).
8.3. La palazzina in questione, in particolare, fa parte di un insieme di immobili di proprietà dell' , la cui porzione di proprietà di ab origine CP_15 Parte_1 era stata riscattata dal proprio padre, (già assegnatario di tale alloggio Persona_8 popolare) mediante regolare contratto di cessione ai sensi del Dpr 17.1.1959 del 16 marzo 1972, perfezionatosi con il versamento dell'ultima rata in data 16 marzo 1992.
8.4. A seguito del decesso di quest'ultimo, il bene era finito in successione e la titolarità suddivisa in quote fra gli eredi ( , , Persona_9 Controparte_16 CP_17
, e fino alla stipula del contratto di
[...] Controparte_18 Parte_1 compravendita rep. n.476/1999 in data 15 dicembre 1999, con il quale l'odierno appellante ne è diventato legittimo pieno intestatario.
8.5. Deve considerarsi la particolarità della fattispecie oggetto di delibazione, nella quale l'attore era divenuto l'unico proprietario (e intestatario catastale) degli immobili in questione (appartamento e fondaco siti nella palazzina in Via San Gabriele n. 50) e tanto ha dimostrato producendo i titoli di cui sopra da cui proviene il suo diritto, ossia il citato contratto di cessione in proprietà di alloggio popolare del Notaio Persona_10
pag. 6/13 del 16 marzo 1972, quietanzato il successivo 15 maggio 1997 mediante scrittura privata autenticata dal Notaio , con cui il padre, aveva Persona_11 Persona_8
CP_1 acquistato la proprietà dell'alloggio e del fondaco, il verbale di pubblicazione testamento olografo del 28 dicembre 1998 del Notaio , nonché il Persona_11 successivo contratto di compravendita del 15.12.1999 del Notaio con Persona_12 cui gli altri eredi di gli hanno ceduto le rispettive quote del medesimo Persona_8 compendio immobiliare: all'uopo ha sostenuto che per oltre venti anni questo era stato nel pieno, pacifico ed esclusivo possesso di esso attore, risultando egli subentrato legittimamente anche in quello precedentemente esercitato dai suoi danti causa ex art. 1146 c.c.
8.6. In data 9 agosto 2009, l' di in sede di Controparte_13 CP_13 aggiornamento delle mappe catastali con riferimento alla situazione di fatto dell'immobile, risultata diversa da quella cartografica, aveva prodotto fittiziamente una traslazione del fabbricato e, quindi, di porzione dell'appartamento e del fondaco, che avevano così fittiziamente occupato altre particelle intestate a terzi (l'operazione è graficamente rappresentata nella planimetria catastale allegata), sicché il è Pt_1 rimasto intestatario catastale della nuova particella, ma unitamente agli originari intestatari catastali della stessa, che, attualmente, a seguito del decesso di alcuni di essi, sono gli odierni convenuti e , Controparte_1 CP_11 CP_3
.
[...] Controparte_4 Controparte_5
8.7. Non vi è dubbio che gli immobili che vengono qui in considerazione (appartamento e fondaco) sono sempre gli stessi ed hanno sempre la originaria consistenza, visto che la loro descrizione è perfettamente sovrapponibile a quella indicata nei citati tioli di CP_1 provenienza (cessione a rogito notarile del 15.12.1999), posto che Persona_8 essi (anche all'esito delle variazioni catastali succedutesi temporalmente, da ultimo quella formalizzata in data 18/06/2021), sono attualmente così censiti, catastalmente:
a) porzione immobiliare ad uso abitazione - prima casa costituita da un appartamento, ubicato al piano primo dello stabile condominiale di maggiore consistenza sito in Isola del Gran Sasso alla Via San Gabriele n. 50, composto da soggiorno, cucina,
pag. 7/13 disimpegno, bagno, due camere da letto e due balconi a livello, con accesso tramite vano scala interno ad uso comune e con corte esterna scoperta d'uso comune, il tutto distinto al Catasto fabbricati del Comune di Isola del Gran Sasso al foglio 11 particelle
981 sub 8 e 3139 Sub 7 (graffate tra loro) categoria A3, classe 2, consistenza 5 vani, rendita Euro 232,41, confinante con , , Persona_1 Persona_2 Parte_2
, , , ,
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6
, , e Persona_7 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 [...]
, , Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 [...]
, CP_3 Controparte_4 Controparte_12 CP_5
, salvo altri catastalmente intestato a: 1) nato a [...]
[...] Parte_1
Gran Sasso (TE) il 15 giugno 1955, c.f.: ; 2) C.F._1 [...]
nata a [...] il [...] c.g.: Controparte_1
, 3) nato a [...] C.F._2 Controparte_19
Sabazia il 15/08/1944 c.f.: , deceduto a Roma il 23/04/2016, i C.F._3 cui successori, nella persona della figlia , nata a [...] il Controparte_20
19/04/1984 c.f.: e della moglie nata a C.F._4 Persona_13
Tarquinia il 26/08/1951 c.f.: hanno rinunciato all'eredità (doc. C.F._5 allegato al fascicolo di parte) talché la loro qualità di eredi è venuta meno ab origine subentrandovi i fratelli del dante causa nelle persone di Controparte_9 [...]
e ; 4) , nato Controparte_11 CP_3 Controparte_2
a Isola del Gran Sasso in data 09/08/1938 c.f.: , 5) C.F._6 CP_3
nato a [...] il [...] c.f.: , 6)
[...] C.F._7 [...]
nata a [...] il [...], cf.: Controparte_4
7) nata ad [...] il C.F._8 Controparte_12
05/09/1914, c.f.: , usufruttuaria parziale deceduta a Tarquinia C.F._9
(VT) il 03/12/1997 8) nato a [...] il Controparte_5
28/11/1946, c.f.: . C.F._10
b) porzione immobiliare, ad uso e funzione pertinenziale rispetto all'appartamento – prima casa di cui al punto a) che precede, costituita da un locale ad uso fondaco ubicato al piano seminterrato dello stabile condominiale di maggiore consistenza pag. 8/13 sito in Isola del Gran Sasso alla Via San Gabriele n. 50, distinta al Catasto fabbricati del
Comune di Isola del Gran Sasso al foglio 11 particelle 981 sub 9 e 3139 sub 8 (graffate tra 5 loro) categoria C2, classe 1, consistenza 16 mq., rendita Euro 34,71, confinante con , , Persona_1 Persona_2 Parte_2 Persona_3
, , , , Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7 CP_6
e
[...] CP_7 Controparte_8 Controparte_9 [...]
, Controparte_10 Controparte_11 CP_3 [...]
salvo altri Controparte_4 Controparte_12 Controparte_5 catastalmente intestato a: 1) nato a [...] il 15 Parte_1 giugno 1955, c.f.: ; 2) C.F._1 Controparte_1 nata a [...] il [...] c.g.: , 3) C.F._2 [...]
nato a [...] il [...] c.f.: Controparte_19
, deceduto a Roma il 23/04/2016, i cui successori, nella persona C.F._3 della figlia nata a [...] il [...] c.f.: Controparte_20
e della moglie nata a [...] il C.F._4 Persona_13
26/08/1951 c.f.: hanno rinunciato all'eredità (doc. allegato al C.F._5 fascicolo di parte) talché la loro qualità di eredi è venuta meno ab origine subentrandovi i fratelli del dante causa nelle persone di Controparte_9 [...]
e ; 4) nato a [...] CP_11 CP_3 Controparte_2 del Gran Sasso in data 09/08/1938 c.f.: , 5) C.F._6 CP_3 nato a [...] il [...] c.f.: , 6) C.F._7 [...]
nata a [...] il [...], cf.: Controparte_4
7) nata ad [...] il C.F._8 Controparte_12
05/09/1914, c.f.: , usufruttuaria parziale deceduta a Tarquinia C.F._9
(VT) il 03/12/1997 8) nato a [...] il Controparte_5
28/11/1946, c.f.: . C.F._11
8.8. Di qui l'azione dell'attore, volta ad ottenere la dichiarazione di intervenuta usucapione in suo favore, previa dimostrazione del presupposto del possesso continuato e ininterrotto degli immobili in questione, allo scopo di riottenerne la esclusiva titolarità, persa a seguito dell'operazione cartografica in questione.
pag. 9/13 8.9. In proposito, i testimoni escussi hanno riferito circostanze significative del possesso vantato dall'attore e tali da configurarlo come idoneo all'acquisto ad usucapionem, affermando che ( escusso in data 7.11.2022) il Testimone_1
“ ha vissuto nell'appartamento con la propria famiglia da quando io avevo 7/8 Pt_1 anni, quindi fin dagli anni Novanta”, confermando di averlo visto usare il fondaco come sua pertinenza e che il medesimo attore, oltre ai lavori condominiali peraltro in corso di esecuzione alla data di assunzione della deposizione, ha eseguito anche lavori di manutenzione degli immobili oggetto di causa e analoghe dichiarazioni ha reso
[...]
escusso all'udienza del 7.11.2022:“ ricordo che, nell'appartamento di cui è Tes_2 causa, prima, vi erano i genitori di e poi quest'ultimo; non ricordo con Parte_1 precisione quando ha iniziato ad abitarci, ricordo che lui prima ci Parte_1 viveva con i genitori e poi con la propria famiglia senza interruzione. Infine, il teste ha confermato la titolarità del possesso ultraventennale degli Testimone_3 immobili oggetto di causa in capo all'attore per aver abitato, dagli inizi degli anni
Sessanta fino al 1983, in via San Gabriele a Isola del Gran Sasso in una palazzina posta di fronte a quella del , per aver frequentato i luoghi quotidianamente dopo Pt_1
l'anno 1983 e sino all'anno 2005, finché era in vita la madre del teste, come pure all'attualità (tuttora vado lì un paio di volte alla settimana). Pertanto, Testimone_3 ha confermato di aver “….sempre visto abitare nella palazzina di fronte con la Pt_1 propria famiglia, la moglie e i tre figli;
ultimamente non l'ho visto perché la palazzina è in fase di ristrutturazione;
quando andavo a trovare mia madre, vedevo e la Pt_1 sua famiglia, perché è il dirimpettaio, quindi a volte ci siamo parlati anche dal terrazzo;
ha sempre abitato lì. Ogni appartamento ha un fondaco di pertinenza Pt_1
e il lo utilizzava, da piccoli infatti andavamo a giocare lì nel fondaco io e il Pt_1 fratello del ricorrente, ; anche nel 2020 (prima della pandemia), sono sceso giù CP_18 nel fondaco con per prendere un attrezzo che mi serviva”. Parte_1
9. Ricorrono pertanto tutti i presupposti, anche temporali, per dichiararsi compiuta l'usucapione ventennale del diritto di proprietà degli immobili in questione in capo all'attore odierno appellante e in via esclusiva.
pag. 10/13 9.1. In proposito, ritiene la Corte che l'identificazione dei legittimati passivi effettuata attraverso indagini catastali sia corretta, avendo l'attore depositato idonea certificazione catastale, dalla quale – si badi – non risulta alcuna indicazione in merito a precedente CP_1 intestazione sicché non vi era motivo di integrare il contraddittorio nei confronti dell'Ente.
9.2. Dalle visure catastali, che contengono la completa identificazione degli intestatari,
l'attore è risalito alla identità dei soggetti legittimati dal lato passivo, provvedendo anche all'individuazione degli eredi di coloro che nelle more erano deceduti ed ai quali
è stato notificato l'atto introduttivo del giudizio di primo grado. In particolare l'attore ha così proceduto alla notifica della citazione ai fratelli ( Controparte_9
, di
[...] Controparte_11 CP_3 [...]
nato a [...] il [...] c.f.: , CP_19 C.F._3 deceduto a Roma il 23/04/2016, i cui successori, nella persona della figlia CP_20
, nata a [...] il [...] c.f.: e della moglie
[...] C.F._4
nata a [...] il [...] c.f.: hanno Persona_13 C.F._5 rinunciato all'eredità (doc. allegato al fascicolo di parte) talché la loro qualità di eredi è venuta meno ab origine subentrandovi, per l'appunto, i fratelli.
9.3. Il contraddittorio è stato dunque correttamente costituito nei confronti dei soggetti risultanti dalle visure catastali come gli attuali intestatari delle particelle oggetto di causa, sicché deve essere dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione delle stesse da parte dell'attore, con i conseguenti provvedimenti relativi alla trascrizione, come da dispositivo.
9.4.La domanda dunque va accolta, con integrale riforma della sentenza impugnata, mentre le spese del giudizio, come richiesto dalla stessa parte attrice, vanno compensate tra le parti in ragione della mancata contestazione, da parte dei convenuti, rimasti contumaci, della domanda.
P.Q.M.
pag. 11/13 La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.502/2023 pronunciata dal Tribunale di Teramo, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede: dichiara che gli immobili così descritti:
a) porzione immobiliare ad uso abitazione - prima casa costituita da un appartamento, ubicato al piano primo dello stabile condominiale di maggiore consistenza sito in Isola del Gran Sasso alla Via San Gabriele n. 50, composto da soggiorno, cucina, disimpegno, bagno, due camere da letto e due balconi a livello, con accesso tramite vano scala interno ad uso comune e con corte esterna scoperta d'uso comune, il tutto distinto al Catasto fabbricati del Comune di Isola del Gran Sasso al foglio 11 particelle
981 sub 8 e 3139 Sub 7 (graffate tra loro) categoria A3, classe 2, consistenza 5 vani, rendita Euro 232,41, confinante con , , Persona_1 Persona_2 Parte_2
, , , ,
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6
, , Persona_7 Controparte_6 Controparte_21 Controparte_8 [...]
, , Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 [...]
, CP_3 Controparte_4 Controparte_12 CP_5
;
[...]
b) porzione immobiliare, ad uso e funzione pertinenziale rispetto all'appartamento – prima casa di cui al punto a) che precede, costituita da un locale ad uso fondaco ubicato al piano seminterrato dello stabile condominiale di maggiore consistenza sito in Isola del Gran Sasso alla Via San Gabriele n. 50, distinta al Catasto fabbricati del Comune di
Isola del Gran Sasso al foglio 11 particelle 981 sub 9 e 3139 sub 8 (graffate tra loro) categoria C2, classe 1, consistenza 16 mq., rendita Euro 34,71, confinante con Per_1
, ,
[...] Persona_2 Parte_2 Persona_3 Per_4
, , , ,
[...] Persona_5 Persona_6 Persona_7 Controparte_6 [...]
e CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, ,
[...] Controparte_11 CP_3 Controparte_4
, , salvo altri;
Controparte_12 Controparte_5
pag. 12/13 sono di esclusiva proprietà di nato a [...] il Parte_1
15 giugno 1955, c.f.: , per intervenuta usucapione ventennale. C.F._1
2)Ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di di procedere alla relativa CP_13 trascrizione nei Registri Immobiliari.
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio Francesco S.Filocamo
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
composta dai Signori magistrati:
Francesco Salvatore Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1268/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 10.09.2025 con trattazione scritta
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Cheng Chi Chang e Parte_1 dall'Avv. Antonio Trivellizzi giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato in Isola del Gran Sasso (Te), Via Sant'Antonio n.4, presso lo studio dei predetti avvocati;
APPELLANTE
, Controparte_1 Controparte_2
, , ,
[...] CP_3 Controparte_4 [...]
CP_5
- APPELLATI CONTUMACI -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
l'appellante: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, 1) riformare integralmente la sentenza n. 502/2023 del Tribunale Ordinario di Teramo resa dal Giudice Dr.ssa Silvia Codispoti nel procedimento n. 2271/2021 R.A.C.C., pubblicata il 23/05/2023 e non notificata ed accogliere la domanda e le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e per l'effetto, previo espletamento degli incombenti di legge, dichiarare l'immobile descritto in narrativa e segnatamente: a) porzione immobiliare ad uso abitazione - prima casa costituita da un appartamento, ubicato al piano primo dello stabile condominiale di maggiore consistenza sito in Isola del Gran Sasso alla Via San Gabriele n. 50, composto da soggiorno, cucina, disimpegno, bagno, due camere da letto e due balconi a livello, con accesso tramite vano scala interno ad uso comune e con corte esterna scoperta d'uso comune, il tutto distinto al Catasto fabbricati del Comune di Isola del Gran Sasso al foglio 11 particelle
981 sub 8 e 3139 Sub 7 (graffate tra loro) categoria A3, classe 2, consistenza 5 vani, rendita Euro 232,41, confinante con , , Persona_1 Persona_2 Parte_2
, , , ,
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6
, , e Persona_7 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 [...]
, , Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 [...]
, CP_3 Controparte_4 Controparte_12 CP_5
; b) porzione immobiliare, ad uso e funzione pertinenziale rispetto
[...] all'appartamento – prima casa di cui al punto a) che precede, costituita da un locale ad uso fondaco ubicato al piano seminterrato dello stabile condominiale di maggiore consistenza sito in Isola del Gran Sasso alla Via San Gabriele n. 50, distinta al Catasto fabbricati del Comune di Isola del Gran Sasso al foglio 11 particelle 981 sub 9 e 3139 sub 8 (graffate tra loro) categoria C2, classe 1, consistenza 16 mq., rendita Euro 34,71, confinante con , , Persona_1 Persona_2 Parte_2 Per_3
, , , ,
[...] Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7
, e , Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9
, , Controparte_10 Controparte_11 CP_3 [...]
, , salvo altri;
di Controparte_4 Controparte_12 Controparte_5 esclusiva proprietà di nato a [...] il 15 Parte_1 giugno 1955, c.f.: , per intervenuta usucapione, avendolo C.F._1
pag. 2/13 posseduto da oltre venti anni, in modo pacifico, continuato ed ininterrotto, con tutte le consequenziali pronunce di legge.
OGGETTO: appello avverso la sentenza resa a verbale dal Tribunale di Teramo n.
502/2023 in data 23.05.2023
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Teramo ha rigettato la domanda di usucapione avanzata da nei confronti dei convenuti Parte_1 Controparte_1
, e
[...] Controparte_11 CP_3 Controparte_4
, non disponendo nulla per le spese di giudizio. Controparte_5
1.1. In particolare, l'attore aveva richiesto la dichiarazione dell'acquisto per intervenuta usucapione in proprio favore delle porzioni immobiliari, sia ad uso abitazione che con funzione pertinenziale, site a Isola del Gran Sasso alla Via San Gabriele n.50 e distinte al Catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 11 p.lle 981 sub.8 e 3139 sub
7(graffate tra loro) e al foglio 11 p.lle 981 sub.9 e 3139 sub 8 ( graffate tra loro) ( in origine distinte al 981 sub 4 e al 3139 sub 4 graffate tra loro ) avendole possedute da oltre venti anni in modo pacifico, continuato ed ininterrotto.
1.2. Tali particelle, erano state oggetto di nuova creazione da parte dell'
[...]
, che, nell'effettuare un aggiornamento delle relative Controparte_13 mappe, aveva ravvisato la non corrispondenza cartografica del fabbricato (palazzina) ove risiedeva l'attore (individuato nella p.lla 981) rispetto allo stato di fatto.
1.2.1. Tale operazione di traslazione fittizia della sagoma del predetto fabbricato ne aveva determinato lo spostamento mappale su di una porzione di altra particella (n.
3139) intestata agli odierni appellati, i quali venivano, quindi, aggiunti alla corrispondente intestazione.
1.3. Il giudicante ha rilevato che se, come sostenuto dall'attore, l'immobile rientrasse comunque nella sua titolarità e l'attuale intestazione a diversi soggetti dipendesse solo dall'aggiornamento catastale disposto dall' allora non vi sarebbe ragione di CP_13 accertare l'acquisto per usucapione, essendo l'immobile già di proprietà dell'attore, tant'è che nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate era indicato quale rimedio esperibile il ricorso alla Commissione Tributaria.
pag. 3/13 1.3.1.Rilevando che l'attore aveva ricevuto in eredità l'appartamento dal padre che lo CP_1 aveva riscattato dall' nel 1972 e che i testi escussi avevano affermato che gli appartamenti siti in Via San Gabriele n. 50 sono o erano di proprietà dell'Ater, il giudicante ha ritenuto che anche le particelle oggetto di causa potessero esserlo, non essendovi prova del riscatto da parte degli intestatari, non essendo all'uopo sufficienti le visure catastali, dovendo considerarsi che l'eventuale titolarità dell'alloggio in capo CP_1 all' ne comporterebbe la permanenza nel patrimonio indisponibile dell'ente pubblico e, quindi, la inusucapibilità.
1.4.Stante pertanto l'incertezza del titolo di proprietà dei convenuti ha respinto la domanda.
2. Nel proporre appello, ha censurato la pronuncia di primo grado Parte_1 avendo il Tribunale fondato il proprio convincimento sulla errata percezione dei fatti di causa, atteso che, nonostante tale traslazione fittizia della sagoma e l'inserimento dei nominativi dei nuovi intestatari di tali particelle fittiziamente occupate (p.lla 3139), di fatto la consistenza del proprio appartamento e del proprio fondaco erano sostanzialmente rimasti invariati, come pure il possesso pieno, pacifico e indisturbato da lui esercitato e tali da giustificare l'accoglimento della domanda di usucapione.
2.1. L'impugnante si duole, poi, dell'error in iudicando nel quale sarebbe incorso il
Tribunale nel non estendere il contraddittorio all'Ater di Teramo, determinante, quindi, la nullità della sentenza impugnata per la mancata concessione del termine di cui all'art
101 secondo comma cpc. Inoltre, in ordine alla posizione del predetto ente,
[...]
assume che il giudice di prime cure, errando, ne ha ritenuto la titolarità del Pt_1 diritto di proprietà sugli immobili oggetto di controversia sulla base solo delle deposizioni rese dai testimoni escussi, il che non era consentito nel sistema delineato dall'ordinamento riguardo all'individuazione della parte destinataria dell'azione di riconoscimento della proprietà per intervenuta usucapione.
2.2. Infine, l'appellante contesta la pronuncia gravata laddove il Tribunale non ha ritenuto sufficienti, quale strumento finalizzato all'individuazione dei soggetti legittimati passivamente delle particelle in contestazione, le visure catastali, laddove,
pag. 4/13 invece, tale documentazione, anche per orientamento di questa Corte d'Appello, era da ritenersi idonea a tale scopo ed ha insistito per l'accoglimento della domanda di usucapione essendo stato dimostrato dall'istruttoria espletata il proprio ventennale possesso pieno, pacifico ed esclusivo.
3. Gli appellati, ritualmente citati, non si sono costituiti e, con ordinanza del 12 giugno
2024, ne è stata dichiarata la contumacia.
4. Con provvedimento del 10 settembre 2025 la causa è stata rimessa in decisione.
5. Vengono ora delibati i motivi d'appello, congiuntamente per ragioni di stretta connessione, vertendo sulla valutazione operata dal Tribunale delle risultanze processuali.
6. Nel primo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale abbia fondato il proprio convincimento sull'errata percezione delle circostanze in fatto allegate in prime cure nonostante egli avesse pienamente dimostrato la fondatezza della domanda e, in particolare, di aver mantenuto la piena ed esclusiva disponibilità del possesso della porzione degli immobili oggetto di causa anche all'esito del procedimento amministrativo di attribuzione ad essi di nuovi identificativi catastali promosso dall'
Agenzia delle Entrate, a seguito dell'errato posizionamento, nelle relative mappe, dell'edificio nel quale insistevano l'appartamento ed il fondaco oggetto della domanda di usucapione.
6.1. Rileva l'impugnante, in particolare, che, anche a seguito di tale operazione, la consistenza dell'appartamento e del fondaco in questione era rimasta del tutto invariata, così come il relativo possesso pieno, pacifico ed indisturbato da lui esercitato nel tempo.
7. Nel secondo motivo, invece, l'impugnante eccepisce il vizio di nullità della pronuncia laddove il Tribunale, ritenendo la titolarità degli immobili, sulla base delle dichiarazioni dei testimoni escussi, in capo all'Ater di non ha esteso il contraddittorio nei CP_13 confronti di quest'ultimo.
7.1 Con l'ultimo motivo, rileva ancora il che, in realtà, non vi sarebbe prova Pt_1
CP_1 della titolarità dell' in quanto dalle ispezioni ipotecarie in atti non figurerebbero passaggi di proprietà in capo al predetto ente, e che la titolarità del bene in capo agli appellati sarebbe, invece, dimostrata dalle visure catastali depositate e che, pertanto, i soggetti legittimati sarebbero stati tutti indistintamente evocati in giudizio. pag. 5/13 7.2. Infine, l'appellante insiste per l'accoglimento della propria domanda essendo stato compiutamente dimostrato il possesso utile ad usucapire il bene a seguito dell'istruttoria espletata.
8. L'appello è fondato e merita accoglimento.
8.1. Come evidenziato dal Tribunale di Teramo, infatti, il fulcro della questione riguarda la richiesta avanzata da di usucapire una porzione dell'immobile Parte_1
(ab origine individuata catastalmente al Foglio 11 p.lle 981 sub 4) di cui di fatto risultava già intestatario, la cui sagoma, a seguito dell'aggiornamento delle mappe catastali da parte dell'Agenzia delle Entrate, aveva subito una traslazione, andando così ad occupare altra particella intestata catastalmente agli attuali appellati (segnatamente la p.lla 3134 sempre ricompresa nel Foglio 11).
8.2. In seguito, la p.lla 981 sub 4 è stata graffata alla p.lla 3134 sub 4 e, successivamente per effetto delle variazioni catastali succedutesi temporalmente, trasformata in 981 sub 8
e 3139 sub 7 (corrispondente all'appartamento dell'appellante) ed in 981 sub 9 e 3139 sub7 (corrispondente al fondaco).
8.3. La palazzina in questione, in particolare, fa parte di un insieme di immobili di proprietà dell' , la cui porzione di proprietà di ab origine CP_15 Parte_1 era stata riscattata dal proprio padre, (già assegnatario di tale alloggio Persona_8 popolare) mediante regolare contratto di cessione ai sensi del Dpr 17.1.1959 del 16 marzo 1972, perfezionatosi con il versamento dell'ultima rata in data 16 marzo 1992.
8.4. A seguito del decesso di quest'ultimo, il bene era finito in successione e la titolarità suddivisa in quote fra gli eredi ( , , Persona_9 Controparte_16 CP_17
, e fino alla stipula del contratto di
[...] Controparte_18 Parte_1 compravendita rep. n.476/1999 in data 15 dicembre 1999, con il quale l'odierno appellante ne è diventato legittimo pieno intestatario.
8.5. Deve considerarsi la particolarità della fattispecie oggetto di delibazione, nella quale l'attore era divenuto l'unico proprietario (e intestatario catastale) degli immobili in questione (appartamento e fondaco siti nella palazzina in Via San Gabriele n. 50) e tanto ha dimostrato producendo i titoli di cui sopra da cui proviene il suo diritto, ossia il citato contratto di cessione in proprietà di alloggio popolare del Notaio Persona_10
pag. 6/13 del 16 marzo 1972, quietanzato il successivo 15 maggio 1997 mediante scrittura privata autenticata dal Notaio , con cui il padre, aveva Persona_11 Persona_8
CP_1 acquistato la proprietà dell'alloggio e del fondaco, il verbale di pubblicazione testamento olografo del 28 dicembre 1998 del Notaio , nonché il Persona_11 successivo contratto di compravendita del 15.12.1999 del Notaio con Persona_12 cui gli altri eredi di gli hanno ceduto le rispettive quote del medesimo Persona_8 compendio immobiliare: all'uopo ha sostenuto che per oltre venti anni questo era stato nel pieno, pacifico ed esclusivo possesso di esso attore, risultando egli subentrato legittimamente anche in quello precedentemente esercitato dai suoi danti causa ex art. 1146 c.c.
8.6. In data 9 agosto 2009, l' di in sede di Controparte_13 CP_13 aggiornamento delle mappe catastali con riferimento alla situazione di fatto dell'immobile, risultata diversa da quella cartografica, aveva prodotto fittiziamente una traslazione del fabbricato e, quindi, di porzione dell'appartamento e del fondaco, che avevano così fittiziamente occupato altre particelle intestate a terzi (l'operazione è graficamente rappresentata nella planimetria catastale allegata), sicché il è Pt_1 rimasto intestatario catastale della nuova particella, ma unitamente agli originari intestatari catastali della stessa, che, attualmente, a seguito del decesso di alcuni di essi, sono gli odierni convenuti e , Controparte_1 CP_11 CP_3
.
[...] Controparte_4 Controparte_5
8.7. Non vi è dubbio che gli immobili che vengono qui in considerazione (appartamento e fondaco) sono sempre gli stessi ed hanno sempre la originaria consistenza, visto che la loro descrizione è perfettamente sovrapponibile a quella indicata nei citati tioli di CP_1 provenienza (cessione a rogito notarile del 15.12.1999), posto che Persona_8 essi (anche all'esito delle variazioni catastali succedutesi temporalmente, da ultimo quella formalizzata in data 18/06/2021), sono attualmente così censiti, catastalmente:
a) porzione immobiliare ad uso abitazione - prima casa costituita da un appartamento, ubicato al piano primo dello stabile condominiale di maggiore consistenza sito in Isola del Gran Sasso alla Via San Gabriele n. 50, composto da soggiorno, cucina,
pag. 7/13 disimpegno, bagno, due camere da letto e due balconi a livello, con accesso tramite vano scala interno ad uso comune e con corte esterna scoperta d'uso comune, il tutto distinto al Catasto fabbricati del Comune di Isola del Gran Sasso al foglio 11 particelle
981 sub 8 e 3139 Sub 7 (graffate tra loro) categoria A3, classe 2, consistenza 5 vani, rendita Euro 232,41, confinante con , , Persona_1 Persona_2 Parte_2
, , , ,
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6
, , e Persona_7 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 [...]
, , Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 [...]
, CP_3 Controparte_4 Controparte_12 CP_5
, salvo altri catastalmente intestato a: 1) nato a [...]
[...] Parte_1
Gran Sasso (TE) il 15 giugno 1955, c.f.: ; 2) C.F._1 [...]
nata a [...] il [...] c.g.: Controparte_1
, 3) nato a [...] C.F._2 Controparte_19
Sabazia il 15/08/1944 c.f.: , deceduto a Roma il 23/04/2016, i C.F._3 cui successori, nella persona della figlia , nata a [...] il Controparte_20
19/04/1984 c.f.: e della moglie nata a C.F._4 Persona_13
Tarquinia il 26/08/1951 c.f.: hanno rinunciato all'eredità (doc. C.F._5 allegato al fascicolo di parte) talché la loro qualità di eredi è venuta meno ab origine subentrandovi i fratelli del dante causa nelle persone di Controparte_9 [...]
e ; 4) , nato Controparte_11 CP_3 Controparte_2
a Isola del Gran Sasso in data 09/08/1938 c.f.: , 5) C.F._6 CP_3
nato a [...] il [...] c.f.: , 6)
[...] C.F._7 [...]
nata a [...] il [...], cf.: Controparte_4
7) nata ad [...] il C.F._8 Controparte_12
05/09/1914, c.f.: , usufruttuaria parziale deceduta a Tarquinia C.F._9
(VT) il 03/12/1997 8) nato a [...] il Controparte_5
28/11/1946, c.f.: . C.F._10
b) porzione immobiliare, ad uso e funzione pertinenziale rispetto all'appartamento – prima casa di cui al punto a) che precede, costituita da un locale ad uso fondaco ubicato al piano seminterrato dello stabile condominiale di maggiore consistenza pag. 8/13 sito in Isola del Gran Sasso alla Via San Gabriele n. 50, distinta al Catasto fabbricati del
Comune di Isola del Gran Sasso al foglio 11 particelle 981 sub 9 e 3139 sub 8 (graffate tra 5 loro) categoria C2, classe 1, consistenza 16 mq., rendita Euro 34,71, confinante con , , Persona_1 Persona_2 Parte_2 Persona_3
, , , , Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7 CP_6
e
[...] CP_7 Controparte_8 Controparte_9 [...]
, Controparte_10 Controparte_11 CP_3 [...]
salvo altri Controparte_4 Controparte_12 Controparte_5 catastalmente intestato a: 1) nato a [...] il 15 Parte_1 giugno 1955, c.f.: ; 2) C.F._1 Controparte_1 nata a [...] il [...] c.g.: , 3) C.F._2 [...]
nato a [...] il [...] c.f.: Controparte_19
, deceduto a Roma il 23/04/2016, i cui successori, nella persona C.F._3 della figlia nata a [...] il [...] c.f.: Controparte_20
e della moglie nata a [...] il C.F._4 Persona_13
26/08/1951 c.f.: hanno rinunciato all'eredità (doc. allegato al C.F._5 fascicolo di parte) talché la loro qualità di eredi è venuta meno ab origine subentrandovi i fratelli del dante causa nelle persone di Controparte_9 [...]
e ; 4) nato a [...] CP_11 CP_3 Controparte_2 del Gran Sasso in data 09/08/1938 c.f.: , 5) C.F._6 CP_3 nato a [...] il [...] c.f.: , 6) C.F._7 [...]
nata a [...] il [...], cf.: Controparte_4
7) nata ad [...] il C.F._8 Controparte_12
05/09/1914, c.f.: , usufruttuaria parziale deceduta a Tarquinia C.F._9
(VT) il 03/12/1997 8) nato a [...] il Controparte_5
28/11/1946, c.f.: . C.F._11
8.8. Di qui l'azione dell'attore, volta ad ottenere la dichiarazione di intervenuta usucapione in suo favore, previa dimostrazione del presupposto del possesso continuato e ininterrotto degli immobili in questione, allo scopo di riottenerne la esclusiva titolarità, persa a seguito dell'operazione cartografica in questione.
pag. 9/13 8.9. In proposito, i testimoni escussi hanno riferito circostanze significative del possesso vantato dall'attore e tali da configurarlo come idoneo all'acquisto ad usucapionem, affermando che ( escusso in data 7.11.2022) il Testimone_1
“ ha vissuto nell'appartamento con la propria famiglia da quando io avevo 7/8 Pt_1 anni, quindi fin dagli anni Novanta”, confermando di averlo visto usare il fondaco come sua pertinenza e che il medesimo attore, oltre ai lavori condominiali peraltro in corso di esecuzione alla data di assunzione della deposizione, ha eseguito anche lavori di manutenzione degli immobili oggetto di causa e analoghe dichiarazioni ha reso
[...]
escusso all'udienza del 7.11.2022:“ ricordo che, nell'appartamento di cui è Tes_2 causa, prima, vi erano i genitori di e poi quest'ultimo; non ricordo con Parte_1 precisione quando ha iniziato ad abitarci, ricordo che lui prima ci Parte_1 viveva con i genitori e poi con la propria famiglia senza interruzione. Infine, il teste ha confermato la titolarità del possesso ultraventennale degli Testimone_3 immobili oggetto di causa in capo all'attore per aver abitato, dagli inizi degli anni
Sessanta fino al 1983, in via San Gabriele a Isola del Gran Sasso in una palazzina posta di fronte a quella del , per aver frequentato i luoghi quotidianamente dopo Pt_1
l'anno 1983 e sino all'anno 2005, finché era in vita la madre del teste, come pure all'attualità (tuttora vado lì un paio di volte alla settimana). Pertanto, Testimone_3 ha confermato di aver “….sempre visto abitare nella palazzina di fronte con la Pt_1 propria famiglia, la moglie e i tre figli;
ultimamente non l'ho visto perché la palazzina è in fase di ristrutturazione;
quando andavo a trovare mia madre, vedevo e la Pt_1 sua famiglia, perché è il dirimpettaio, quindi a volte ci siamo parlati anche dal terrazzo;
ha sempre abitato lì. Ogni appartamento ha un fondaco di pertinenza Pt_1
e il lo utilizzava, da piccoli infatti andavamo a giocare lì nel fondaco io e il Pt_1 fratello del ricorrente, ; anche nel 2020 (prima della pandemia), sono sceso giù CP_18 nel fondaco con per prendere un attrezzo che mi serviva”. Parte_1
9. Ricorrono pertanto tutti i presupposti, anche temporali, per dichiararsi compiuta l'usucapione ventennale del diritto di proprietà degli immobili in questione in capo all'attore odierno appellante e in via esclusiva.
pag. 10/13 9.1. In proposito, ritiene la Corte che l'identificazione dei legittimati passivi effettuata attraverso indagini catastali sia corretta, avendo l'attore depositato idonea certificazione catastale, dalla quale – si badi – non risulta alcuna indicazione in merito a precedente CP_1 intestazione sicché non vi era motivo di integrare il contraddittorio nei confronti dell'Ente.
9.2. Dalle visure catastali, che contengono la completa identificazione degli intestatari,
l'attore è risalito alla identità dei soggetti legittimati dal lato passivo, provvedendo anche all'individuazione degli eredi di coloro che nelle more erano deceduti ed ai quali
è stato notificato l'atto introduttivo del giudizio di primo grado. In particolare l'attore ha così proceduto alla notifica della citazione ai fratelli ( Controparte_9
, di
[...] Controparte_11 CP_3 [...]
nato a [...] il [...] c.f.: , CP_19 C.F._3 deceduto a Roma il 23/04/2016, i cui successori, nella persona della figlia CP_20
, nata a [...] il [...] c.f.: e della moglie
[...] C.F._4
nata a [...] il [...] c.f.: hanno Persona_13 C.F._5 rinunciato all'eredità (doc. allegato al fascicolo di parte) talché la loro qualità di eredi è venuta meno ab origine subentrandovi, per l'appunto, i fratelli.
9.3. Il contraddittorio è stato dunque correttamente costituito nei confronti dei soggetti risultanti dalle visure catastali come gli attuali intestatari delle particelle oggetto di causa, sicché deve essere dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione delle stesse da parte dell'attore, con i conseguenti provvedimenti relativi alla trascrizione, come da dispositivo.
9.4.La domanda dunque va accolta, con integrale riforma della sentenza impugnata, mentre le spese del giudizio, come richiesto dalla stessa parte attrice, vanno compensate tra le parti in ragione della mancata contestazione, da parte dei convenuti, rimasti contumaci, della domanda.
P.Q.M.
pag. 11/13 La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.502/2023 pronunciata dal Tribunale di Teramo, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede: dichiara che gli immobili così descritti:
a) porzione immobiliare ad uso abitazione - prima casa costituita da un appartamento, ubicato al piano primo dello stabile condominiale di maggiore consistenza sito in Isola del Gran Sasso alla Via San Gabriele n. 50, composto da soggiorno, cucina, disimpegno, bagno, due camere da letto e due balconi a livello, con accesso tramite vano scala interno ad uso comune e con corte esterna scoperta d'uso comune, il tutto distinto al Catasto fabbricati del Comune di Isola del Gran Sasso al foglio 11 particelle
981 sub 8 e 3139 Sub 7 (graffate tra loro) categoria A3, classe 2, consistenza 5 vani, rendita Euro 232,41, confinante con , , Persona_1 Persona_2 Parte_2
, , , ,
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6
, , Persona_7 Controparte_6 Controparte_21 Controparte_8 [...]
, , Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 [...]
, CP_3 Controparte_4 Controparte_12 CP_5
;
[...]
b) porzione immobiliare, ad uso e funzione pertinenziale rispetto all'appartamento – prima casa di cui al punto a) che precede, costituita da un locale ad uso fondaco ubicato al piano seminterrato dello stabile condominiale di maggiore consistenza sito in Isola del Gran Sasso alla Via San Gabriele n. 50, distinta al Catasto fabbricati del Comune di
Isola del Gran Sasso al foglio 11 particelle 981 sub 9 e 3139 sub 8 (graffate tra loro) categoria C2, classe 1, consistenza 16 mq., rendita Euro 34,71, confinante con Per_1
, ,
[...] Persona_2 Parte_2 Persona_3 Per_4
, , , ,
[...] Persona_5 Persona_6 Persona_7 Controparte_6 [...]
e CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, ,
[...] Controparte_11 CP_3 Controparte_4
, , salvo altri;
Controparte_12 Controparte_5
pag. 12/13 sono di esclusiva proprietà di nato a [...] il Parte_1
15 giugno 1955, c.f.: , per intervenuta usucapione ventennale. C.F._1
2)Ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di di procedere alla relativa CP_13 trascrizione nei Registri Immobiliari.
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio Francesco S.Filocamo
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