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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/12/2025, n. 3305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3305 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
RI LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°4598 2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. DEL VECCHIO FABRIZIO Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 06/05/2024 la ricorrente in epigrafe indicata già beneficiaria di indennizzo nella misura dell'8% per altre malattie professionali, ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto ad un maggior indennizzo per le ulteriori infermità: ernia discale lombare, spalla dolorosa, ernia discale cervicale, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla vigente normativa, CP_1 oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta per quanto di ragione
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è affetta dalle malattie denunciate e che le stesse sono di etiologia professionale fatta eccezione per la malattia denunciata “cervicalgia” che non può essere considerata di natura professionale.
Secondo il CTU la lesione dell'integrità psicofisica spalla dx può essere valutata in ragione del
05% (cinque percento), la patologia L-S può essere valutata in ragione del 06%(sei percento) a cui bisogna aggiungere il già ottenuto riconoscimento della malattia professionale del 08% (otto percento) che cumulativamente conduce ad un danno biologico del 18% (diciotto percento) in applicazione a quanto previsto dalle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico (D.M.
12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla domanda.
Orbene, l' deve essere condannato alla costituzione della rendita ed al pagamento del dovuto CP_1 maturato e maturando, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, vanno compensate parzialmente in ragione della reciproca soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, accertata la natura professionale delle malattie denunciate fatta eccezione per quella cervicale considerata di origine comune, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura complessiva del 18% a far data dalla domanda, condanna l' alla CP_1 costituzione della rendita ed al pagamento del dovuto con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6,
L. n° 412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1 liquida complessivamente in € 2000,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Taranto, 11.12.2025
Il Giudice
dott.ssa RI LEONE
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Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
RI LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°4598 2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. DEL VECCHIO FABRIZIO Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 06/05/2024 la ricorrente in epigrafe indicata già beneficiaria di indennizzo nella misura dell'8% per altre malattie professionali, ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto ad un maggior indennizzo per le ulteriori infermità: ernia discale lombare, spalla dolorosa, ernia discale cervicale, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla vigente normativa, CP_1 oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta per quanto di ragione
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è affetta dalle malattie denunciate e che le stesse sono di etiologia professionale fatta eccezione per la malattia denunciata “cervicalgia” che non può essere considerata di natura professionale.
Secondo il CTU la lesione dell'integrità psicofisica spalla dx può essere valutata in ragione del
05% (cinque percento), la patologia L-S può essere valutata in ragione del 06%(sei percento) a cui bisogna aggiungere il già ottenuto riconoscimento della malattia professionale del 08% (otto percento) che cumulativamente conduce ad un danno biologico del 18% (diciotto percento) in applicazione a quanto previsto dalle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico (D.M.
12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla domanda.
Orbene, l' deve essere condannato alla costituzione della rendita ed al pagamento del dovuto CP_1 maturato e maturando, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, vanno compensate parzialmente in ragione della reciproca soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, accertata la natura professionale delle malattie denunciate fatta eccezione per quella cervicale considerata di origine comune, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura complessiva del 18% a far data dalla domanda, condanna l' alla CP_1 costituzione della rendita ed al pagamento del dovuto con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6,
L. n° 412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1 liquida complessivamente in € 2000,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Taranto, 11.12.2025
Il Giudice
dott.ssa RI LEONE
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