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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 19/12/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
PROC. UN. 121/2025
TRIBUNALE DI AREZZO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. RI PA Presidente est.
- dott. Andrea Turturro Giudice
- dott.ssa Elisabetta Rodinò di Miglione Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
(C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Parte_1 C.F._1
RE e IA ET, ha chiesto che sia dichiarata l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale di (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentate, con sede legale in Sansepolcro, via Alessandro Controparte_2
Goracci n. 21.
La notifica del ricorso e del decreto di fissazione si è perfezionata a mezzo pec a cura della cancelleria, come previsto dall'art. 40 CCII. Cionondimeno, nessuno si è costituito per la società resistente.
All'udienza del 17.12.2025 è comparso soltanto il ricorrente, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. Il giudice relatore si è quindi riservato di riferire al collegio.
●●●●●●●
Sussiste la competenza territoriale di questo tribunale, essendo la sede legale dell'impresa debitrice situata da oltre un anno entro il circondario di Arezzo.
Nessun dubbio, inoltre, si pone circa la legittimazione attiva della ricorrente, il cui credito risulta fondato su un titolo giudiziale.
In ordine ai requisiti soggettivi previsti dal Codice ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, fermo restando che sarebbe stato onere della società resistente dimostrare la congiunta sussistenza delle condizioni per essere qualificati impresa minore, basti dire che in base all'ultimo bilancio disponibile sia l'attivo che la debitoria oltrepassano il milione di euro.
Passando ai requisiti oggettivi, l'insolvenza dell'impresa debitrice è resa evidente dal fatto che:
- non è stato depositato il bilancio relativo al 2024; - il bilancio 2023 evidenzia un patrimonio netto ampiamente negativo;
- gli istituti di credito interpellati in seguito al pignoramento tentato dal ricorrente hanno dato atto che tutte le somme disponibili nei conti sono già state bloccate a cagione di precedenti pignoramenti;
- la debitoria risultante con l'INPS supera i
300mila euro.
Infine, il debito scaduto risultante dall'istruttoria oltrepassa la soglia di 30mila euro.
1
P.Q.M.
Visti gli artt. 41, 49 e 121 CCII
DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di (C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
NOMINA giudice delegato alla procedura il DOTT. FEDERICO PANI;
NOMINA curatore il DOTT. invitandolo: Persona_1
1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 126 CCII, dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di legge;
2) a provvedere alla immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni che si trovano presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni del soggetto assoggettato a liquidazione giudiziale (ovunque essi si trovino), ai sensi dell'art. 193 CCII;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
3) a comunicare al registro delle imprese, tempestivamente, l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
4) a provvedere alla redazione dell'inventario nel più breve termine possibile, in ottemperanza al disposto dell'art. 195 CCII, nominando, ove occorra, uno stimatore, dandone comunicazione al giudice delegato;
5) a predisporre il programma di liquidazione entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza (salva la possibilità di successive modificazioni e integrazioni del predetto programma);
6) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, la relazione di cui all'art. 130, comma 1, CCII (salva, anche in questo caso, la possibilità di successive integrazioni della predetta relazione);
7) a comunicare al giudice delegato, nel più breve tempo possibile, il nominativo dei creditori che hanno dato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di membro del comitato dei creditori, in modo da consentire la nomina del predetto comitato da parte del giudice delegato;
ORDINA al debitore (in caso di società, al suo legale rappresentante) in liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
STABILISCE il giorno 18.3.2026, ore 10:00, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, comma 3, CCII;
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 d.P.R.
30.05.2002 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
Il presidente est
RI PA
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TRIBUNALE DI AREZZO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. RI PA Presidente est.
- dott. Andrea Turturro Giudice
- dott.ssa Elisabetta Rodinò di Miglione Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
(C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Parte_1 C.F._1
RE e IA ET, ha chiesto che sia dichiarata l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale di (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentate, con sede legale in Sansepolcro, via Alessandro Controparte_2
Goracci n. 21.
La notifica del ricorso e del decreto di fissazione si è perfezionata a mezzo pec a cura della cancelleria, come previsto dall'art. 40 CCII. Cionondimeno, nessuno si è costituito per la società resistente.
All'udienza del 17.12.2025 è comparso soltanto il ricorrente, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. Il giudice relatore si è quindi riservato di riferire al collegio.
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Sussiste la competenza territoriale di questo tribunale, essendo la sede legale dell'impresa debitrice situata da oltre un anno entro il circondario di Arezzo.
Nessun dubbio, inoltre, si pone circa la legittimazione attiva della ricorrente, il cui credito risulta fondato su un titolo giudiziale.
In ordine ai requisiti soggettivi previsti dal Codice ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, fermo restando che sarebbe stato onere della società resistente dimostrare la congiunta sussistenza delle condizioni per essere qualificati impresa minore, basti dire che in base all'ultimo bilancio disponibile sia l'attivo che la debitoria oltrepassano il milione di euro.
Passando ai requisiti oggettivi, l'insolvenza dell'impresa debitrice è resa evidente dal fatto che:
- non è stato depositato il bilancio relativo al 2024; - il bilancio 2023 evidenzia un patrimonio netto ampiamente negativo;
- gli istituti di credito interpellati in seguito al pignoramento tentato dal ricorrente hanno dato atto che tutte le somme disponibili nei conti sono già state bloccate a cagione di precedenti pignoramenti;
- la debitoria risultante con l'INPS supera i
300mila euro.
Infine, il debito scaduto risultante dall'istruttoria oltrepassa la soglia di 30mila euro.
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P.Q.M.
Visti gli artt. 41, 49 e 121 CCII
DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di (C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
NOMINA giudice delegato alla procedura il DOTT. FEDERICO PANI;
NOMINA curatore il DOTT. invitandolo: Persona_1
1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 126 CCII, dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di legge;
2) a provvedere alla immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni che si trovano presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni del soggetto assoggettato a liquidazione giudiziale (ovunque essi si trovino), ai sensi dell'art. 193 CCII;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
3) a comunicare al registro delle imprese, tempestivamente, l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
4) a provvedere alla redazione dell'inventario nel più breve termine possibile, in ottemperanza al disposto dell'art. 195 CCII, nominando, ove occorra, uno stimatore, dandone comunicazione al giudice delegato;
5) a predisporre il programma di liquidazione entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza (salva la possibilità di successive modificazioni e integrazioni del predetto programma);
6) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, la relazione di cui all'art. 130, comma 1, CCII (salva, anche in questo caso, la possibilità di successive integrazioni della predetta relazione);
7) a comunicare al giudice delegato, nel più breve tempo possibile, il nominativo dei creditori che hanno dato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di membro del comitato dei creditori, in modo da consentire la nomina del predetto comitato da parte del giudice delegato;
ORDINA al debitore (in caso di società, al suo legale rappresentante) in liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
STABILISCE il giorno 18.3.2026, ore 10:00, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, comma 3, CCII;
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 d.P.R.
30.05.2002 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
Il presidente est
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