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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 5251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5251 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n. 29974/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Federica D'Auria, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 29974/2021 RG avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi
TRA
, e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Carmine Bernardo;
OPPONENTI
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Alfredo Velotti;
OPPOSTA
in persona del legale rappresentante pt, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Giordano;
OPPOSTA
pagina 1 di 9
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Alfano;
INTERVENTRICE EX ART. 111 CPC
Conclusioni delle parti
All'udienza del 12.12.2024, svolta in modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, le parti presenti concludevano come da rispettive note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli opponenti ed Parte_1 Parte_3
debitori esecutati nella procedura esecutiva immobiliare n. Parte_2
881/2018 RGE, hanno inteso introdurre il giudizio di merito ai sensi dell'art. 618 comma 2 cpc in relazione all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc da loro proposta in seno alla suddetta procedura, avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 18.02.2021 con cui era stata determinata la somma dovuta dai debitori in conversione ai sensi dell'art. 495 cpc, deducendo che l'importo globale era stato erroneamente calcolato in quanto:
- le somme riconosciute in favore della banca creditrice procedente per il credito portato nel titolo esecutivo erano state erroneamente determinate con applicazione di un tasso di mora usurario;
- le somme riconosciute alla creditrice procedente pari ad € 305,00 per contributo unificato iscrizione a ruolo pignoramento, € 299,00 per trascrizione pignoramento su NA1 per beni a € 299,00 per trascrizione pignoramento su NA2 per Pt_2
beni a Quarto, € 1.708.45 per fattura nr. 184-2019 del 22/06/2019 erano incongrue in quanto non debitamente documentate;
- la liquidazione delle competenze professionali del procuratore per il precetto e la procedura esecutiva nella misura di € 1.250,00 risultava eccessiva;
pagina 2 di 9 - il credito del creditore intervenuto era invero prescritto e Controparte_2
dunque non dovuto.
Con ordinanza del 27.10.2021, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio sull'opposizione esecutiva, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensione ed assegnava i termini per l'introduzione del presente giudizio di merito.
L'opponente provvedeva pertanto ad introdurre il giudizio di merito reiterando i motivi di censura fatti valere nella fase cautelare.
Si costituiva la , creditrice procedente nella procedura Controparte_1
esecutiva immobiliare, deducendo l'infondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto con condanna di controparte al pagamento delle spese e onorari di giudizio.
Si costituiva, altresì, l' , creditore intervenuto nella procedura Controparte_2
esecutiva, e deduceva la legittimità del proprio intervento nella procedura esecutiva, fondato su cartelle di pagamento debitamente notificate agli opponenti, come da documentazione che depositava. Concludeva dunque per il rigetto dell'opposizione.
Nel corso del giudizio, con atto di intervento depositato il 13.11.2023, si costituiva deducendo di essere CP_4 Controparte_3
cessionaria del credito originariamente vantato dalla Controparte_1
e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
****
Preliminarmente devono essere rigettate le contestazioni relative alla costituzione nel presente giudizio della società intervenuta nella qualità di cessionaria del credito.
Al riguardo, si osserva che il giudizio di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi
è giudizio diretto all'accertamento negativo, rispettivamente, del diritto di procedere ad esecuzione forzata consacrato nel titolo e della regolarità dei singoli atti posti in essere nell'ambito del processo esecutivo.
Nel caso di specie, quindi, le contestazioni rivolte all'indirizzo della cessionaria del credito sono inammissibili atteso che il contratto di cessione invocato dalla parte pagina 3 di 9 intervenuta è pacificamente successivo tanto all'avvio dell'espropriazione, quanto all'introduzione del giudizio di opposizione.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato: da un lato ed in termini generali, che “in tema di trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie e, pertanto, sono ininfluenti le vicende attinenti a posizioni giuridiche attive o passive successive all'inizio della causa” (Cass. 6 giugno 2018, n. 14480; Cass. 17 giugno 1996,
n. 5562); dall'altro lato e con riguardo specificamente alla successione nel credito azionato esecutivamente, che “in pendenza del processo esecutivo, la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente non ha effetto sul rapporto processuale che, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 c.p.c. - dettato per il giudizio contenzioso ma applicabile anche al processo esecutivo - continua tra le parti originarie;
pertanto, in caso di cessione del diritto di credito per il quale è stata promossa espropriazione forzata, il cedente mantiene la legittimazione attiva (“ad causam”) a proseguire il processo, salvo che il cessionario si opponga” (Cass. 22 giugno 2017, n. 15622).
Il che significa che le contestazioni sollevate in merito alla legittimità dell'intervento ex art. 111 c.p.c. spiegato dalla società cessionaria non incidono sull'accertamento cui è chiamato il giudicante in merito all'oggetto della domanda in opposizione formulata.
Ciò senza contare che una chiara e “motivata” contestazione è stata formulata dall'opponente per la prima volta solo con la comparsa conclusionale (attesa l'assenza di qualsivoglia specifica articolazione nelle note per la trattazione scritta in cui si è compendiata l'udienza di precisazione delle conclusioni).
Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata per le seguenti ragioni.
Gli opponenti lamentano che, nel mutuo posto a fondamento dell'esecuzione intrapresa avrebbe avuto luogo il superamento del tasso soglia anti-usura di cui alla legge n. 108
pagina 4 di 9 del 1996, in ragione del fatto che il contratto di mutuo conterrebbe la previsione di un tasso moratorio in misura pari all'8,55% e che dunque vi sarebbe stato lo sforamento rispetto al limite di legge, che secondo gli opponenti si collocherebbe all'8,085% avuto riguardo al Decreto Ministeriale di rilevazione dei tassi per il trimestre gennaio-marzo
2009.
La prospettazione così fornita non merita condivisione.
Al riguardo, è ben noto come uno dei profili maggiormente problematici nell'interpretazione della disciplina contenuta nella legge n. 108 del 1996 abbia riguardato la rilevanza da attribuirsi agli interessi di mora.
Orbene, tralasciando per ragioni di sintesi i termini del dibattito analiticamente sviluppatosi in dottrina ed in giurisprudenza è sufficiente richiamare le conclusioni alle quali sono pervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020, pronuncia con la quale la Suprema Corte ha inteso superare i numerosi profili di incertezza interpretativa esistenti in materia e fornire alcuni principi di diritto sulla scorta dei quali procedere alla delibazione delle contestazioni frequentemente sollevate in tale settore.
In particolare, per quanto qui specificamente interessa le Sezioni Unite hanno chiarito, in termini generali, come la normativa dettata dalla legge n. 108 del 1996 trovi applicazione anche in relazione agli interessi di mora: si è infatti affermato che “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali”.
Nel contempo, poi, le Sezioni Unite hanno fornito agli interpreti un criterio per operare la verifica in punto di usurarietà ed il raffronto del tasso di mora, valorizzando la rilevazione media per gli interessi moratori contenuta nei decreti ministeriali sulla scorta pagina 5 di 9 dell'indagine statistica operata dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Cambi: sotto questo profilo, infatti, la Corte ha statuito che, ai fini del raffronto, “il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale
(T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti”.
I principi di diritto sopra affermati inducono ad escludere che, nel caso di specie, possa configurarsi lo “sforamento” del tasso soglia anti-usura postulato dall'odierna parte opponente.
A ben vedere, infatti, la deduzione sviluppata dagli opponenti non tiene conto del fatto che il D.M. depositato agli atti contiene espressamente la rilevazione statistica della maggiorazione media per l'usura nella misura di un incremento percentuale del 2,1%
(cfr. l'art. 3, comma 4, del D.M. prodotto dagli stessi opponenti).
Ne discende che viene meno il presupposto stesso dell'allegazione operata in punto di usura poiché gli opponenti non tengono conto della necessità di dar rilievo – nella costruzione del tasso soglia rilevante ai fini del raffronto circa la pattuizione di mora – anche alla maggiorazione media degli interessi moratori (nei termini precisati dalle
Sezioni Unite nella sentenza sopra ricordata).
In tale diversa prospettiva e facendo applicazione della formula esplicitata dalle Sezioni
Unite (cfr. pp. 21-22 della motivazione) con gli opportuni adattamenti derivanti dal riferimento ad una diversa maggiorazione media di usura operante nel caso di specie ed allo spread di usura antecedente alla novella della legge n. 108 del 1996, risulta che il tasso da utilizzare per il raffronto è il seguente: [T.E.G.M. (5,39%) + maggiorazione media mora (2,1%)] + spread usura (aumento 50%) = 11,235%.
pagina 6 di 9 Il che rende evidente come la pattuizione degli interessi di mora contenuta nel contratto azionato esecutivamente nel caso di specie sia stata ampiamente inferiore al limite di legge.
La doglianza sollevata sul punto dagli opponenti deve essere dunque rigettata.
Va rigettata altresì la contestazione mossa in ordine alla determinazione delle spese contenuta nell'ordinanza impugnata.
Gli importi pari ad € 305,00 per contributo unificato iscrizione a ruolo pignoramento, €
299,00 per trascrizione pignoramento su NA1 per beni a € 299,00 per Pt_2
trascrizione pignoramento su NA2 per beni a Quarto, sono senz'altro dovuti costituendo spese vive della procedura esecutiva, che risultano peraltro dagli atti del fascicolo dell'esecuzione (cft. nota di iscrizione a ruolo e note di trascrizione dei pignoramenti).
L'importo di € 1.708,45 riferito alla fattura n. 184-2019 del 22/06/2019 Parte_4
di Maria Affinito riferibile alle attività di “Trascrizione verbale di pignoramento + ricerche e certificazioni ipotecarie”, regolarmente prodotta nel fascicolo dell'esecuzione, appari del pari dovuta, considerando che si tratta di un importo certamente congruo per il tipo di prestazione descritta, in particolare avuto riguardo alle ricerche ed alle certificazioni ipotecarie, che hanno riguardato tre distinti immobili in relazione a tre distinti soggetti.
Infine risulta congruo e coerente con i parametri di cui al DM 55/2014 in riferimento allo scaglione di valore del credito azionato l'importo riconosciuto al creditore procedente a titolo di compensi professionali del procuratore per l'atto di precetto e per la procedura esecutiva intrapresa.
Va rigettata altresì la contestazione del debito verso il creditore intervenuto
[...]
. Controparte_2
A fronte delle contestazioni mosse dagli opponenti, aventi ad oggetto la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo a carico di , l ha prodotto le intimazioni di Parte_3 CP_2
pagina 7 di 9 pagamento debitamente e tempestivamente notificate al debitore (cfr. ricevute di consegna pec e avvisi di ricevimento allegati alla costituzione di . CP_5
Anche tale motivo di opposizione a dunque respinto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa in riferimento a ciascun creditore ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.
La circostanza per cui – a seguito dell'intervento della società cessionaria – non sia stata richiesta l'estromissione dell'originaria parte opposta comporta la necessità di operare una liquidazione separata per ciascuna delle parti, liquidazione da operarsi in relazione alle fasi per le quali ciascuna parte abbia svolto la propria attività (per l'opposta: fase di studio, introduttiva e trattazione/istruttoria; per l'intervenuta: fase decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione.
2. CONDANNA parte opponente al pagamento, in favore delle controparti, delle spese del presente giudizio, che liquida come segue:
- in favore dell'opposta euro 4.700,00 per Controparte_1
compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
- in favore di parte intervenuta Parte_5
euro 2.900,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali
[...]
(nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
- in favore dell'opposta euro 5.000,00 per Controparte_6
compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
pagina 8 di 9 3. DISPONE la trasmissione della presente sentenza alla competente cancelleria dell'esecuzione immobiliare e l'inserimento di copia della sentenza nel fascicolo dell'esecuzione.
Napoli, 27.05.2025
Il giudice dott.ssa Federica D'Auria
pagina 9 di 9