Ordinanza cautelare 14 ottobre 2024
Sentenza breve 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 27/01/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00728/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04114/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso, numero di registro generale 4114 del 2024, proposto da:
-OMISSIS- in qualità di genitore, esercente la relativa responsabilità sul minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, -OMISSIS- -OMISSIS- di -OMISSIS-, U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 2630 del 29.08.2024 (allegato n. 1) dell’Istituto Comprensivo -OMISSIS- di -OMISSIS-, ove il Dirigente Scolastico decreta l’assegnazione a favore dell’alunno -OMISSIS- di numero 18 ore settimanali di sostegno didattico per l’anno scolastico 2024/2025;
di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente;
dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell''Istruzione, l''Ufficio scolastico provinciale e l''Ufficio scolastico regionale hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d’insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso la stessa
E PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE:
dell’Amministrazione Scolastica ad assegnare a -OMISSIS- il sostegno didattico per l’intero orario di servizio settimanale del docente specializzato (rapporto 1:1), ossia per complessive 30 ore settimanali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, della -OMISSIS- -OMISSIS- di -OMISSIS- e dell’U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che con ordinanza cautelare, n. -OMISSIS-, la Sezione così provvedeva:
“Rilevato, quanto al fumus boni iuris, che:
il minore è affetto da -OMISSIS- e per tale patologia è stato riconosciuto come “persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap grave di cui al c. 3 dell’art. 3 della l. 104/92”, nonché invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;
egli frequenta, nell’anno scolastico 2024/2025, la classe 3^ sezione M dell’Istituto Comprensivo -OMISSIS- di -OMISSIS-, per 30 ore settimanali;
egli, a causa di detta patologia, ha necessità, nel corrente anno scolastico, di essere seguito da un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguate alla sua patologia (30 ore);
l’Istituto Scolastico frequentato dallo stesso, nonostante tale grave patologia ed a fronte di un orario di frequenza come sopra precisato, ha assegnato soltanto n. 18 ore di sostegno, come risulta dalla nota gravata;
la diagnosi funzionale in atti prescrive il sostegno scolastico con rapporto in deroga per gravità;
il verbale del G.L.O. del 28.05.2024 ha previsto, per l’anno scolastico successivo (2024 -2025), 30 ore di sostegno, ovvero copertura totale delle ore di frequenza scolastica;
Ritenuto, alla luce degli atti versati in giudizio ed in mancanza del PEI per l’anno scolastico 2024-2025 (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato con il quale può essere determinato il fabbisogno di insegnamento scolastico: T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986), che appare fondato il fumus boni iuris, nella parte in cui viene lamentato il difetto di motivazione dell’atto dirigenziale gravato, poiché non vengono precisati i presupposti di fatto e di diritto, sottesi alla quantificazione del sostegno in 18 ore, a fronte di un orario di frequenza di 30 ore e nonostante quanto richiesto dal G.L.O., al termine dell’a.s. 2023-2024, per l’a.s. successivo (30 ore) e quanto risulta dalla d.f. in atti, stante la situazione di grave disabilità del minore;
Ritenuto che sussista altresì il periculum in mora, in considerazione dell’avvio dell’anno scolastico;
Ritenuto pertanto che l’Amministrazione Scolastica debba rideterminarsi, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, tenendo conto dell’effettivo fabbisogno dell’alunno, secondo i principi consolidati della Sezione e della giurisprudenza anche costituzionale (tra le altre, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 aprile 2024, n. 1105 “il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità, quindi, deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le molte Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; T.A.R. Lazio, sede di Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051; T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III, 23 maggio 2018 n. 5740)”;
Considerato che non risulta ancora scaduto il termine per l’adozione del PEI (cfr. T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188) nella cui formulazione l’Amministrazione è tenuta comunque a conformarsi ai principi sopra richiamati, onde è opportuno rinviare alla camera di consiglio del 22 gennaio 2025, in vista delle eventuali sopravvenienze;
Ritenuto che la non eccessiva complessità delle questioni in diritto, ripetutamente affrontate dalla copiosa giurisprudenza rinvenibile in materia, giustifichi la compensazione delle spese di lite tra le parti per la fase cautelare, salva la statuizione in sede di definizione del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie l’istanza cautelare ai fini del riesame e rinvia alla camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Compensa le spese della presente fase cautelare tra le parti”;
Rilevato che sì sono costituite in giudizio le Amministrazioni Scolastiche in epigrafe, con memoria di stile;
Rilevato che, in data 20.01.2025, parte ricorrente depositava note difensive in cui dichiarava che l’ordinanza cautelare di cui sopra era stata ottemperata e chiedeva pertanto che il ricorso fosse dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse, con condanna alle spese di lite a carico di controparte ed attribuzione;
Rilevato che il ricorso era trattenuto in decisione, previo avviso alle parti della possibile definizione dello stesso, con sentenza ex art. 60 c.p.a.;
Rilevato che il ricorso può essere effettivamente definito con sentenza breve che, alla luce di quanto dichiarato da parte ricorrente, nelle note difensive di cui sopra – cui nulla hanno opposto le costituite Amministrazioni Scolastiche – lo dichiari improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, con condanna delle stesse Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al pagamento di spese e compensi di lite, in favore del ricorrente, per soccombenza virtuale, ed attribuzione al difensore dello stesso ricorrente, che ne ha fatto anticipo e richiesta, ex art. 93 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Condanna le Amministrazioni Scolastiche resistenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del ricorrente, di spese e compensi di lite, che complessivamente liquida in € 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore dello stesso ricorrente, antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Alfonso Graziano, Consigliere
Germana Lo Sapio, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.