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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/08/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3636/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Alina Rossato Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3636/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Dalla Montà Roberta Parte_1
Ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Mazzoni Claudio CP_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale su figli minori
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“a modifica della disciplina dell'affidamento della figlia minore , disposta con decreto reso R_
dal Tribunale di Padova in data 14 maggio 2019, depositato in cancelleria in data 17 maggio 2019,
Voglia
- previo l'ascolto senza ritardo della minore, ex all'art. 473-bis. 6, valutata l'eventuale abbreviazione dei termini processuali;
- previa l'assunzione – anche in via ufficiosa – ex art. 473-bis. 2, di ogni provvedimento ritenuto indispensabile e necessario per tutelare la figlia minore ed il suo diritto di frequentare ed intrattenere
pagina 1 di 15 rapporti con entrambi i genitori, in ossequio a quanto previsto dalle conclusioni dell'elaborato peritale di data 11 aprile 2017, redatto dalla dottoressa Persona_2
§) Nel merito:
- Disporre l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, con modalità condivisa e R_
facoltà del padre di vedere e tenere con sé la figlia, secondo le modalità che saranno reputate più opportune ed adeguate al fine di garantire il principio di bigenitorialità;
- Spese e compensi di causa integralmente rifusi, compreso il rimborso forfetario spese nella misura del 15%, gli accessori di legge e gli oneri per l'espletamento di eventuali consulenze tecniche”.
Per parte resistente:
“- in via preliminare, dichiarare la inammissibilità del ricorso;
- nel merito, rigettare le avverse richieste perché infondate in fatto ed in diritto - e confermare il provvedimento del quale si è chiesta la modifica.
Con vittoria di spese e compensi professionali, con spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , non coniugati, sono genitori di , nata il [...]; i genitori si Parte_1 CP_1 R_
sono separati sin dai primi mesi di vita della minore, che ha sempre vissuto con la madre.
La regolamentazione delle condizioni di affidamento e di frequentazione della minore con il padre è stata oggetto di numerosi procedimenti, tutti promossi da al fine di instaurare un Parte_1
rapporto effettivo con la figlia.
Nel 2013 (quando aveva 3 anni) veniva instaurato procedimento ex art. 337 ter c.c. davanti al R_
Tribunale di Padova, che si concludeva con previsione dell'affidamento condiviso della figlia minore e regolari frequentazioni della minore con il padre, per un pomeriggio a settimana e a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera, oltre ai periodi di vacanze (cfr. decreto del 10.6.2014 doc. 3 ricorso).
Nel 2015, il padre adiva questo Tribunale ex art. 709 ter c.p.c. allegando che la madre si era resa inadempiente ai provvedimenti sopra richiamati, in quanto era stato intrapreso un percorso di mediazione dai genitori, senza concreti risultati;
instaurato il contraddittorio, il Tribunale, con provvedimenti temporanei del 26.5.2015, rilevato che dalle allegazioni delle parti emergeva l'incapacità dei genitori di svolgere il rispettivo compito genitoriale senza supporto e preso atto che,
pagina 2 di 15 allo stato, le condizioni di affidamento e frequentazioni della minore non fossero concretamente attuabili, dato il disagio manifestato dalla minore soprattutto al momento del trasferimento presso il padre, sospendeva le visite tra padre e figlia, incaricando il Consultorio Familiare di svolgere tutti gli accertamenti, anche di natura neuropsichiatrica, ritenuti necessari in ordine alla situazione della minore e dei genitori, al fine di determinare le condizioni di affidamento più adeguate per la minore e di assicurare una ripresa dei rapporti padre-figlia (cfr. doc. 4 ricorso).
Con decreto del 15.12.2015 il Collegio, definendo il procedimento, “rilevato che dagli accertamenti è risultato un blocco psicologico della minore verso il padre, verosimilmente determinato dal conflitto familiare in atto e dalla sospensione delle visite del padre stesso, se non da un 'patto di lealtà' della minore con la madre e con i nonni materni, che richiede una presa in carico terapeutica per un sostegno alla bambina nel superamento di tale disagio;
ritenuto che
… dal quadro descritto dai
Servizi… la madre ha parzialmente abdicato ai propri compiti genitoriali in favore dei propri genitori, mentre il padre non ha avuto concreta possibilità di svolgere tale ruolo, non avendo mai convissuto con la figlia ed avendo subito il filtro del nucleo familiare della resistente nella limitata relazione instaurata con la minore dalla nascita;
ritenuto pertanto necessario ripristinare gli incontri padre- figlia, al fine della graduale ri-costruzione di un rapporto autonomo, equilibrato e completo fra padre
e figlia”, disponeva l'affidamento di ai Servizi Sociali, limitatamente alla gestione degli R_
incontri della stessa con il padre, da svolgersi in ambiente protetto e, gradualmente, con modalità più libere stabilite dal Servizio stesso, con il compito di monitorare l'evoluzione della relazione tra padre e figlia e di determinare i tempi e le modalità degli incontri;
rigettava le ulteriori domande di cui al ricorso, ritenendo che la delicatezza della situazione della minore, per quanto influenzata da atteggiamenti inadeguati della madre, anche nell'aver consentito un ruolo parzialmente sostitutivo di quello genitoriale ai propri genitori, non integrasse violazione dell'art. 709 ter c.p.c. (cfr. doc. 5 ricorso).
Il provvedimento di cui sopra veniva reclamato dalla difesa di davanti alla Corte CP_1
d'Appello di Venezia, che disponeva c.t.u. nominando la dott.ssa all'esito della Persona_3 consulenza, con provvedimento del 15.5.2016, la Corte d'Appello rigettava il reclamo, rilevando che l'affidamento ai servizi per le visite con il padre fosse “l'unica misura adeguata a garantire un contatto della minore con entrambi i genitori”, avendo la c.t.u. evidenziato chiaramente l'ostilità dell'ambiente materno verso il padre;
veniva altresì rigettato il reclamo incidentale di Parte_1 volto ad ottenere l'ammonimento e la condanna della reclamante ad una sanzione pecuniaria, in pagina 3 di 15 assenza di elementi per riconoscere l'inadempimento della madre, attese le difficoltà personali rilevate dalla consulente in entrambi i genitori (cfr. doc. 7 ricorso). instaurava, nel 2017, il procedimento R.G. n. 8828/2017 ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., Parte_1 allegando che l'affidamento della minore al Servizio non aveva sortito alcun effetto nel recupero dei rapporti con la figlia;
venivano acquisite agli atti le relazioni dei Servizi, da cui risultava la sospensione degli incontri decisa nell'ambito di UVMD del 23.5.2017, data la constatazione di una situazione di
“stallo in senso sistemico, nel senso che era stato confermato un decreto per la cui attuazione si era lavorato in modo integrato, con un progetto condiviso e sistematicamente verificato in sede di UVMD, che tuttavia non aveva raggiunto l'obiettivo di riavvicinare la figlia al padre, essendosi infatti assistito ad una esacerbazione del conflitto, nell'ambito del quale la bambina, coinvolta, aveva manifestato un crescente malessere anche nei comportamenti”.
Il Collegio, con provvedimento del 20.2.2018, osservava che da tutti gli accertamenti svolti nei precedenti procedimenti (in particolare relazioni Servizi e c.t.u.) fosse emerso il forte condizionamento subito dalla minore nell'ambito del nucleo familiare materno e che la situazione così rilevata fosse rimasta immutata e confermata nelle ultime relazioni di UVMD del 2017; riteneva che il sistema di affidamento di al servizio, limitatamente alla gestione delle visite con il padre, si fosse dunque R_ rivelato insufficiente per garantire l'accesso della minore ad entrambi i genitori, rendendosi necessaria la nomina di un tutore, con affidamento allo stesso del potere di adottare tutte le decisioni di maggior interesse per la minore in ambito scolastico, sanitario, sociale ed in particolare le decisioni finalizzate alla ripresa e normalizzazione dei rapporti con il padre, “con necessaria relativa sospensione della responsabilità genitoriale di ambo le parti e con conferma, allo stato, del collocamento prevalente della minore presso la madre”, con potere al tutore di adottare decisioni anche in punto collocamento, previa verifica della rispondenza al superiore interesse della minore stessa.
Con il medesimo provvedimento, accanto alla sospensione della responsabilità genitoriale e alla nomina del tutore nella persona dell'avv. Giacomo Vanzan, venivano incaricati i Servizi Sociali di attivare la presa in carico della minore da parte della NPI e di coordinarsi con il tutore ed il neuropsichiatra per dare sollecita attuazione alla ripresa dei rapporti tra padre e figlia, individuando le modalità più adeguate per garantire la ripresa e la graduale normalizzazione dei rapporti;
le parti venivano infine invitate a seguire un serio percorso di sostegno alla genitorialità, presso i servizi o un professionista privato di reciproca fiducia, “evidenziando che la situazione attuale, con pesanti ricadute
pagina 4 di 15 anche nei confronti della minore, rappresenta all'evidenza il portato delle scelte e delle modalità comportamentali attuate dagli adulti” (cfr. doc. 8 ricorso).
Nel corso del procedimento, durato complessivamente due anni, tutti i professionisti coinvolti (Servizi
Sociali, dott. dott. , tutore della minore) hanno depositato relazioni sulle attività Pt_2 Pt_3
intraprese.
Il Tribunale, con il provvedimento definitivo del 14.5.2019, motivava la propria decisione nel modo seguente: “… la relazione conclusiva dell'avv. Vanzan (nonché quelle allegate dagli altri professionisti coinvolti) dava atto del fallimento del percorso di riavvicinamento della figlia al padre, atteso che, da un lato, i genitori pur avendo manifestato una adesione formale al progetto (ed alle 'precondizioni' dettate dal dott. avevano mantenuto nella sostanza le consuete dinamiche di contrapposizione, Pt_2
manifestando a più riprese di non dare alcun effettivo credito al percorso che i professionisti intendevano intraprendere e di non aver compreso il grave danno evolutivo (segnalato da tutti i professionisti che hanno valutato la minore) dato dall'assenza di rapporti con la figura paterna… dall'altro, il dott. non certo per sua indisponibilità, aveva potuto effettuare solamente tre Pt_2 incontri con la minore… all'esito dei quali, d'intesa con il tutore, avevano deciso di sospendere gli incontri, non essendovene le condizioni per la forte diffidenza via via sempre più manifestata da
la quale, ripetesi, nell'ultimo incontro con il dott. aveva fatto emergere i motivi di R_ Pt_2
personale sofferenza legati al fatto di aver interiorizzato una figura paterna negativa, violenta, aggressiva di cui l'episodio dell'aggressione alla nonna materna (quello della condanna penale) costituiva il momento apicale;
… il Collegio, espresso preliminarmente il proprio apprezzamento sotto il profilo metodologico per il percorso di riavvicinamento della figlia al padre che il tutore e il dott. avevano ipotizzato e, tuttavia, preso atto del non raggiungimento dello scopo stante l'attuale Pt_2
impossibilità di ripristinare i rapporti padre-figlia, ritiene, in primo luogo, esaurito l'incarico del tutore… ed, in secondo luogo, di dover revocare il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, ma di dover conferire alla l'esercizio esclusivo della CP_1
potestà genitoriale su sino a quando non vi saranno le condizioni per ripristinare un affido R_
condiviso, che necessariamente deve passare attraverso la ripresa dei rapporti padre-figlia; … tale decisione è la conseguenza obbligata dell'attuale situazione di fatto (ovvero dell'impossibilità di attuare la frequentazione padre-figlia e del totale accudimento della bambina da parte della madre), che renderebbe difficile e conflittuale l'esercizio della potestà congiunta dei genitori e non ha, quindi, alcun carattere 'punitivo' nei confronti di ”. Pt_4
pagina 5 di 15 Il Tribunale, “ritenuto, infine, che, così come espresso dal dott. allo stato, non vi siano le Pt_2
condizioni per insistere in ulteriori percorsi terapeutici su (già provata per quanto sin qui R_
fatto e diffidente ormai verso qualsiasi approccio terapeutico), e debba invece intervenirsi con urgenza con una terapia di coppia, tesa, da un lato, alla reale presa di coscienza da parte dei genitori del grave danno che le loro condotte stanno cagionando alla figlia (presa di coscienza di cui la madre, in particolare, non sembra affatto consapevole, sebbene sia stata evidenziata da tutti i professionisti che hanno valutato la minore), e dall'altro, al superamento del conflitto interpersonale tra le parti ed al superamento del forte condizionamento dell'ambiente materno che, ripetesi, sino a quando non sarà compreso, renderà vano qualsivoglia percorso terapeutico sulla minore”, assumeva i seguenti provvedimenti: revoca della nomina dell'avv. Vanzan quale tutore di e della sospensione della R_
responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori;
affidamento della minore in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa;
sospensione, allo stato, del diritto di visita del padre;
preso atto della disponibilità manifestata dalle parti di intraprendere una terapia di coppia a sostegno della genitorialità individuando il professionista prescelto di comune accordo nel dott. invito delle Pt_2 parti a seguire seriamente detto percorso, ammonendo le stesse che l'inadeguatezza del loro contegno avrebbe potuto essere posta a fondamento di future decisioni sulla responsabilità genitoriale e sul collocamento della minore;
compensazione delle spese del giudizio e ripartizione al 50% delle spese del tutore e del dott. (cfr. doc. 9 ricorso). Pt_2 ha infine promosso l'odierno procedimento con ricorso depositato il 19.7.2024, volto Parte_1
alla modifica delle condizioni di cui al provvedimento del 2019 sopra citato, allegando in particolare che le parti hanno effettivamente intrapreso il percorso di sostegno alla genitorialità con il dott. Pt_2
e che – replicando il comportamento già assunto in passato – ha adottato comportamenti CP_1
solo formalmente adesivi al percorso, ma sostanzialmente omissivi ed elusivi, volti ad ostacolare l'attività del professionista prescelto, ad esempio non rendendosi disponibile alla partecipazione con cadenza quindicinale, come proposto dal terapeuta;
in particolare, nell'ottobre del 2022 CP_1 ha interrotto il percorso, limitandosi ad affermare in una mail al ricorrente che “non appena mi sarà possibile – considerando che il periodo è per me complicatissimo sia per questioni di salute, sia per questioni lavorative e familiari – mi farà piacere aderire ad un incontro di aggiornamento con il dottor
che saluto con grande gratitudine” (doc. 11 ricorso). Pt_2
Inoltre, nel periodo intercorso dall'inizio della terapia dei genitori, il padre ha potuto incontrare solamente per la durata di pochi minuti ad incontro, sempre in presenza della madre e per R_
pagina 6 di 15 strada, con modalità umilianti e gravemente lesive del diritto alla bigenitorialità; il ricorrente ha anche tentato di addivenire ad un accordo per l'individuazione di un nuovo professionista con la madre e, tuttavia, la corrispondenza tra legali sul punto si è interrotta, a seguito del venir meno del mandato al primo difensore della madre.
Il ricorrente, lamentando in particolare di non incontrare la figlia da oltre tre mesi rispetto al deposito del ricorso e allegando che la madre ha negato ogni contatto del padre con , richiamati in R_ particolare i contenuti della consulenza tecnica d'ufficio della dott.ssa nell'ambito del Per_2
procedimento di reclamo del 2016, ha chiesto la modifica della disciplina di cui al decreto di questo
Tribunale del 14.5.2019 affinché, previo ascolto della figlia minore e previa assunzione di ogni provvedimento ritenuto indispensabile per tutelare , venga disposto l'affidamento condiviso R_
della figlia minore a entrambi i genitori, con facoltà per il padre di tenere con sé la figlia secondo le modalità ritenute più opportune.
Si è costituita , contestando le allegazioni di cui al ricorso e rilevando che il percorso con CP_1
il dott. è stato seguito regolarmente per gli anni 2019, 2020 e 2021 senza interrompersi Pt_2
nemmeno nel periodo del COVID (durante il quale gli incontri si sono svolti in video), a dimostrazione del fatto che la madre si è sempre adoperata per il buon funzionamento della terapia, a differenza del sig. che, invece, nel 2022 aveva manifestato la volontà di individuare un professionista diverso Pt_1
dallo stesso dott. (doc. 3 comparsa costituzione); ha dedotto che oggi è una ragazza di Pt_2 R_
14 anni che frequenta le scuole superiori, con risultati scolastici ottimali e grande impegno anche nel campo delle lingue straniere, della musica e dello sport e che il padre, disinteressandosi dei suoi interessi, non ha mai svolto dal maggio 2019 alcun tentativo concreto per riconquistare la figlia, che di lui rammenta soltanto gli episodi di violenza già esposti nei precedenti procedimenti e le plurime convocazioni dei Carabinieri, al fine di prelevare la figlia forzatamente per gli incontri;
il ricorrente, inoltre, ha continuato ad alternare periodi di assenza totale ad altri di ossessiva e inappropriata insistenza per incontrare la figlia, ad esempio presentandosi senza alcun preavviso come accaduto nel dicembre 2023, allorquando il sig. si presentava a scuola di , fotografava i compagni di Pt_1 R_ scuola della figlia allarmandoli e costringeva la ragazza, presa dall'imbarazzo, a rifugiarsi nella segreteria del preside, che contattava la madre rappresentandole la situazione di preoccupazione di
, degli altri ragazzi e dei loro genitori. R_
La resistente, evidenziando l'irrilevanza, in questo giudizio, della relazione della dott.ssa Per_2
depositata nel procedimento del lontano 2016, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso pagina 7 di 15 per la mancata allegazione di modifiche rispetto al precedente provvedimento e comunque il rigetto nel merito delle domande di parte ricorrente.
Depositate le memorie ex art. 473bis. 17 c.p.c., all'udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c. sono state sentite le parti e, all'esito, il Giudice delegato ha ritenuto la necessità di sentire la figlia minore di 14 R_
anni.
All'esito dell'udienza di ascolto della minore, il Giudice delegato, visto l'art. 473bis. 22 c.p.c., ha invitato le parti alla discussione della causa e a precisare le conclusioni;
acquisita al fascicolo la lettera che aveva portato con sé in occasione dell'ascolto, la causa è stata rimessa al Collegio per la R_
decisione.
********
Dalla descrizione dei procedimenti che si sono susseguiti, da quando aveva 3 anni fino al R_
compimento dei suoi 9 anni, sono stati esperiti plurimi interventi al fine di rendere effettivi i tentativi di riavvicinamento della figlia minore al padre.
Nel corso dei procedimenti del 2015 e del 2017 in particolare, sono state coinvolte plurime figure di diverse professionalità, per cercare di avvicinare la minore alla figura paterna e tutelare il suo interesse a coltivare un rapporto affettivo con entrambi i genitori.
Le misure adottate dal Tribunale sono state di crescente intensità, fino ad arrivare alla limitazione della responsabilità genitoriale non solo del padre – perché in radice impossibilitato a svolgere le funzioni genitoriali, in quanto avversato dalla figlia -, ma anche della madre, che non aveva mai facilitato l'instaurazione di un legame, dapprima con un affidamento al Servizio Sociale per la gestione della relazione padre-bambina, poi mediante la sospensione della responsabilità genitoriale con nomina di un tutore, che assumesse ogni decisione di maggior interesse della minore.
Al termine del lungo iter processuale sopra descritto, il Tribunale ha ritenuto che l'unica soluzione praticabile fosse l'affidamento esclusivo della minore alla madre, posto che anche gli interventi più incisivi per ripristinare una, anche minima, forma di interazione tra padre e bambina erano risultati del tutto vani (si rinvia, sul punto, ai provvedimenti emessi nel procedimento R.G. n. 8828/2017, che illustrano le risultanze delle relazioni dei professionisti coinvolti, secondo cui la minore manifestava reazioni emotive con pianti, urla e comportamenti aggressivi, facendo emergere “i motivi di personale sofferenza legati al fatto di aver interiorizzato una figura paterna negativa, violenta, aggressiva” come spiegato dal dott. . Pt_2
pagina 8 di 15 In questa sede, il padre ha adito nuovamente il Tribunale chiedendo l'adozione, anche in via ufficiosa, di ogni intervento funzionale a ripristinare i rapporti padre-figlia, al fine di modificare il decreto del
2019 mediante previsione dell'affidamento condiviso e regolari visite paterne.
Occorre dunque valutare se, rispetto all'epoca di pronuncia dell'ultimo provvedimento: i) siano intervenuti fatti sopravvenuti idonei a modificare gli assetti ivi delineati;
ii) vi siano ulteriori strumenti processuali attuabili, oltre a tutti quelli già adottati, per indagare le cause della situazione ormai da anni definita di stallo in senso sistemico e portare ad una condizione di normalità il rapporto tra padre e figlia.
Sul primo punto, deve osservarsi che non possono interpretarsi gli eventi attuali soltanto alla luce delle pregresse relazioni dei professionisti incaricati, in particolare della c.t.u. esperita nel procedimento di reclamo, in quanto risalenti nel tempo e già valutate, a più riprese, in tutti i precedenti provvedimenti del Tribunale;
va piuttosto considerato che i genitori, come da invito del Collegio nel 2019, hanno effettivamente intrapreso il percorso terapeutico con il dott. (ciò che è sufficiente ai fini della Pt_2
valutazione di ammissibilità del ricorso, trattandosi di fatto oggettivamente sopravvenuto).
Ora, dalle allegazioni di entrambe le parti, non si ritiene che tale percorso sia stato del tutto vano, né che la sua interruzione sia imputabile ad uno soltanto dei genitori: la resistente, senza essere contestata sul punto dalla controparte, ha dedotto che gli incontri con il dott. si sono protratti per circa tre Pt_2 anni, dal 2019 al 2022 per un totale di 19 incontri, anche nel periodo dell'emergenza COVID mediante collegamento remoto, producendo prova dei pagamenti al professionista (cfr. doc. 2 comparsa costituzione).
L'arco temporale durante il quale si è sviluppato il percorso congiunto può ritenersi soddisfacente, non essendo esigibile una sua protrazione a tempo indeterminato, o fino a quando non venga raggiunto il risultato di un rapporto sereno tra padre e figlia, che peraltro, più aumenta l'età di , meno R_
dipenderà dal contegno dei genitori;
per tale ragione, non si ritiene che la mail della sig.ra del CP_1
2022, prodotta al doc. 11 del ricorso, rappresenti una condotta omissiva ed elusiva della madre, tenuto conto che la stessa ha comunicato in tale sede la propria, temporanea, indisponibilità ad un ulteriore incontro di aggiornamento per motivi personali, a fronte però della regolare frequentazione di tutti gli incontri nei tre anni precedenti (e senza che la cadenza quindicinale fosse stata indicata nel decreto del
Tribunale).
È pacifico invece, perché allegato da entrambe le parti, che gli incontri tra il padre e , pur non R_
completamente interrotti, abbiano mantenuto le stesse criticità già segnalate: il ricorrente ha lamentato pagina 9 di 15 di subire visite con modalità per lui umilianti, in quanto costretto a vedere la figlia pochi minuti, sulla strada e in presenza della madre;
la resistente ha invece riportato che il sig. non è in grado di Pt_1
avvicinarsi sinceramente alla ragazza, talvolta mettendola anche in imbarazzo con apparizioni estemporanee e disturbanti a scuola con i suoi compagni.
Venendo dunque al secondo profilo, nell'odierno procedimento è stato disposto l'ascolto della minore
, ciò che costituisce una novità rispetto al passato, dato che ormai la ragazza è diventata R_
adolescente essendo prossima al compimento dei 15 anni e ha esercitato il suo diritto di essere sentita direttamente dal Giudice.
L'ascolto del minore costituisce infatti non solo modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le sue opinioni, ma anche “elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse” (cfr. Cass 12018 2019).
In particolare, l'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo prescrive che l'opinione del minore deve essere presa debitamente in considerazione “tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità”.
, esprimendosi con un linguaggio consono alla sua età, pur presentandosi sin da subito R_
intenzionata a mostrare una lettera in cui ha scritto le ragioni per cui non vuole più frequentare questa persona, ha riportato i propri vissuti di sofferenza emotiva, relativi non solo al padre, ma anche ai percorsi intrapresi con i professionisti su incarico del Tribunale:
“Il Giudice chiede alla minore di spiegare il contenuto della lettera cui stava accennando all'inizio.
dichiara: 'Non è mia intenzione riprendere i rapporti con il papà, ci sono stati molti episodi R_
di aggressività e di cattiveria nei miei confronti. Una volta il papà è venuto a prendermi a scuola senza preavviso, mi ha strappato dalle braccia della nonna, avevo sei anni. Mi ricordo bene questo episodio.
Mi ricordo che un'altra volta mi è venuto a prendere e stavo abbracciando mia nonna;
mi ha strappato dalle sue braccia, ha schiacciato il piede alla nonna e mi ha portato via, le ha fatto male e l'ha fatta cadere.
L'anno scorso è venuto senza preavviso a scuola per una piccola recita, in cui dovevamo anche esporre dei poster: ha scattato delle foto ai miei compagni e ha parlato con loro, mi ha messo in imbarazzo, sono andata dal preside. …
Quando ero piccola e andavo a sciare, lui mi inseguiva e poi si avvicinava, io cercavo di nascondermi
e lui era insistente e diceva che voleva parlarmi, ma io non volevo. …
pagina 10 di 15 Lui si presentava quando non mi aspettavo di vederlo e non volevo vederlo, anche quando veniva a casa a portarmi delle cose. …'.
Il Giudice chiede alla minore se si sia chiesta per quale ragione il padre abbia continuato a cercare di avere un contatto con lei, negli anni.
'Secondo me mi sta cercando dopo tutto questo tempo per cattiveria, perché sin dall'inizio è sempre stato aggressivo e quando mi incontra la prima cosa che fa è rivolgersi a me in modo cattivo, per vendicarsi di me, della mamma e dei nonni'. …
Il Giudice chiede alla minore se abbia mai sentito il bisogno e se le sia successo di parlare con uno psicologo.
'Ho avuto uno psicologo in passato, tramite i servizi sociali, ma è stata una brutta esperienza, sono stata forzata, mio padre voleva che andassi a tutti i costi, sempre a quell'ora, e anche loro li avevo trovati aggressivi.
Per conto mio, non ci ho mai pensato ad uno psicologo perché mi confido con la mamma, i nonni e comunque, volendo, c'è la psicologa della scuola, ma non ne sento il bisogno.
… Ho scritto la lettera anche a per avere giustizia. … Per giustizia intendo che non voglio Per_4
essere forzata a vedere mio padre, non voglio vederlo, desidero stare con chi mi ama di più, mia mamma e i miei nonni.
Mi sento molto serena e molto felice. Non voglio situazioni che mi turbino, come questa”.
Non può certo trascurarsi, sulla base di quanto emerso nella lunga storia giudiziaria di questo nucleo familiare, che ha verosimilmente fatto propri gli atteggiamenti materni e del nucleo materno in R_ generale (si veda ad esempio l'uso frequente dell'espressione aggressivo, tanto con riferimento ad agiti fisici del padre, quanto con riferimento ai professionisti che l'hanno avuta in carico, nonché l'idea che il padre la cerchi esclusivamente per vendetta nei suoi confronti, non solo verso la madre e i nonni), aspetti su cui i provvedimenti del Tribunale si sono già ampiamente soffermati e da considerarsi acquisiti.
Tuttavia, questo Collegio rileva che i vissuti riportati da in relazione ai comportamenti del R_
padre non risultano del tutto avulsi dalla realtà, trovando anzi dei riscontri negli atti di causa.
L'episodio in cui il padre aveva colpito con un forte pestone il piede della nonna, da poco operata proprio in quel punto, causandole un trauma da schiacciamento al collo del piede mentre questa aveva in braccio la bambina, all'epoca di 5 anni, è stato accertato con sentenza di condanna alla pena di mesi
9 di reclusione del Tribunale di Padova in data 7.11.2018.
pagina 11 di 15 Benché la sentenza non sia definitiva, la stessa costituisce in ogni caso una fonte di prova che il giudice
è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge (cfr. Cass. Civ.n. 3626 del 24.2.2004; Cass. Civ. n.
4493 del 24.2.2010); nel caso di specie, si osserva che il Giudice penale ha ritenuto la sussistenza del fatto non solo sulla base delle dichiarazioni testimoniali (tra cui una proveniente da soggetto del tutto estraneo alla famiglia), ma anche del certificato di Pronto Soccorso rilasciato il giorno stesso dell'episodio e dei successivi certificati medici, rilasciati da diversi professionisti, relativi ad un tempo di guarigione successivo ai 40 giorni per il trauma da schiacciamento al piede (cfr. doc. 20 ricorso).
In ogni caso, quello che conta in questa sede è l'emersione di modalità altamente conflittuali cui la ragazza ha assistito sin dalla sua tenera età nelle, già limitate, occasioni di incontro con il padre;
quanto raccontato dalla minore, dunque, non appare proprio frutto della sua immaginazione, considerato che la stessa ben può ricordare quanto accaduto quando aveva 5 anni.
Il ricorrente, inoltre, non ha mai contestato di aver più volte fatto ricorso all'intervento dei Carabinieri per farsi consegnare la figlia, così come non ha specificamente contestato l'episodio, descritto da negli stessi termini di cui alla comparsa della resistente, della repentina apparizione a scuola R_ nel dicembre del 2023; l'episodio raccontato da induce a ritenere che il padre, per quanto R_
spinto dal sincero desiderio di normalizzare i rapporti e di essere presente nella vita della figlia, abbia messo al primo posto in quell'occasione il suo bisogno di essere riconosciuto come genitore, trascurando però gli effetti di un'apparizione senza preavviso, in mezzo ad altre persone estranee alla famiglia, sulla ragazza ormai adolescente che ha sempre manifestato il proprio disagio nell'incontrarlo.
Analoghe considerazioni valgono per il racconto secondo cui veniva seguita sulle piste da sci, R_
quando il padre insisteva nel chiederle di parlare, nonostante lei cercasse di nascondersi.
È certo comprensibile che il padre abbia cercato di attuare varie strategie per agganciare la minore, ma non risulta che egli sia sempre stato adeguato, in base a quanto sopra esposto.
Ciò che però ha causato i danni più gravi per è stato il concorso dei comportamenti di R_
entrambi i genitori, che hanno indotto a compiere una scelta in termini assoluti, anche per R_
sottrarsi al conflitto (emblematico della gravissima esposizione della minore al conflitto genitoriale sin dalla tenera età è il filmato prodotto al doc. 21 di parte resistente, che ritrae la bambina molto piccola, chiusa nell'auto con il padre fuori dalla scuola, che piange e urla disperatamente;
il padre non si scompone e resta nell'auto con la figlia piangente, iniziando a sbucciare un frutto;
la madre resta fuori dall'auto dalla parte della bambina, in silenzio mentre riprende la scena con il suo cellulare e, solo dopo pagina 12 di 15 due minuti di ripresa della scena, comincia a urlare al padre di aprire la portiera altrimenti avrebbe chiamato i Carabinieri, bussando sul finestrino e aumentando l'angoscia della figlia, dicendo anche a lei “digli che apra”).
L'imputabilità ad entrambi i genitori dei rischi evolutivi per , del resto, non è una novità, R_ perché già nel procedimento del 2015 era stata individuata l'esposizione della minore al conflitto genitoriale, mentre il fallimento dei percorsi del 2017 è stata causata dall'adesione solo formale dei genitori, che avevano entrambi “nella sostanza mantenuto le consuete dinamiche di contrapposizione, manifestando a più riprese di non dare alcun effettivo credito al percorso che i professionisti intendevano intraprendere e di non aver compreso il grave danno evolutivo” per la minore (relazione tutore avv. Vanzan, richiamata nel decreto 2019; anche nei provvedimenti temporanei del 2018, erano state segnalate le “pesanti ricadute”, sulla minore, “delle modalità comportamentali attuate dagli adulti”).
Tanto premesso, ciò che più conta ad oggi è che la ragazza è ormai prossima al compimento dei 15 anni e ha espresso (dapprima con le manifestazioni di disagio tipiche di una bambina e, ora, con le proprie parole in sede di ascolto) la propria radicale avversione nei confronti del padre.
La volontà della ragazza non può più essere trascurata e, stante la peculiarità di questa vicenda familiare, nella quale i tentativi di recupero e riavvicinamento al padre sono stati numerosi, tempestivi e costanti, senza sortire alcun cambiamento, non può più essere avversata.
Va sul punto richiamata la giurisprudenza di legittimità, secondo cui in base ai principi sanciti dalla
Convenzione di New York del 20.11.1989, la circostanza che un adolescente, consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, provi verso uno dei genitori avversione o ripulsa tanto radicate da escludere che possano essere facilmente rimosse, giustifica la totale sospensione degli incontri con quel genitore “indipendentemente dalle eventuali responsabilità di ciascuno dei genitori rispetto all'atteggiamento del figlio ed indipendentemente anche dalla fondatezza delle motivazioni addotte da quest'ultimo per giustificare detti sentimenti, dei quali vanno solo valutate la profondità e l'intensità, al fine di prevedere se disporre il prosieguo degli incontri con il genitore avversato potrebbe portare ad un superamento senza gravi traumi psichici” (Cassazione Civile n. 317 del 15.1.1998; anche recentemente, la Corte di Cassazione ha ribadito l'incoercibilità dei rapporti affettivi, cfr. Cass. Civ. n.
11170/2019).
La frequentazione di un genitore da parte del figlio minore deve essere il frutto “di una sua scelta libera ed autodeterminata, per caratteri tanto più obiettivamente inverabili quanto più vicina sia la
pagina 13 di 15 maggiore età e che, in quanto tali, possono spingersi fino al rifiuto stesso (Cass. 13/08/2019 n. 2134;
Cass. 6471/2020).
Gli interventi sollecitati con la richiesta in esame risulterebbero del tutto controproducenti, dal momento che – la quale ha indubbiamente, anche per l'età raggiunta, una piena capacità di R_
discernimento - non vuole riavvicinarsi al padre e vivrebbe la riproposizione di percorsi analoghi a quelli già intrapresi come un accanimento o un'imposizione, con il rischio di compromettere la sua serenità e di radicalizzare definitivamente il suo atteggiamento di sfiducia nei confronti dei professionisti.
In definitiva, pur a fronte di tutti gli interventi profusi per cercare di ristabilire un rapporto sereno tra padre e figlia, la situazione si è purtroppo cristallizzata e , ormai, subirebbe pregiudizio R_
maggiore, ove si sentisse costretta e reiterare i percorsi già sperimentati (e da lei ricordati come negativi), che non a sentirsi riconosciuta nei sentimenti da lei espressi.
Si ritiene, pertanto, che l'unica soluzione ormai percorribile sia quella di lasciare la ragazza libera di scegliere se incontrare il padre, quando se la sentirà.
avrebbe bisogno di essere accompagnata da un supporto psicologico a lei esclusivamente R_
riservato, ma la ragazza ha dichiarato di non sentirne il bisogno e, anche in questo caso, non può essere costretta;
si invita la madre ad avviare con la minore una riflessione su questo aspetto, affinché R_ possa finalmente iniziare ad interpretare in maniera autonoma i propri vissuti familiari dell'età infantile e adolescenziale, decisamente pregnanti e di complessa elaborazione.
Il ricorso va pertanto rigettato, ritenendosi comunque di compensare le spese di lite, attesa la natura della controversia e le ragioni sottese alla decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
pagina 14 di 15 Il Giudice estensore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Alina Rossato
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Alina Rossato Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3636/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Dalla Montà Roberta Parte_1
Ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Mazzoni Claudio CP_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale su figli minori
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“a modifica della disciplina dell'affidamento della figlia minore , disposta con decreto reso R_
dal Tribunale di Padova in data 14 maggio 2019, depositato in cancelleria in data 17 maggio 2019,
Voglia
- previo l'ascolto senza ritardo della minore, ex all'art. 473-bis. 6, valutata l'eventuale abbreviazione dei termini processuali;
- previa l'assunzione – anche in via ufficiosa – ex art. 473-bis. 2, di ogni provvedimento ritenuto indispensabile e necessario per tutelare la figlia minore ed il suo diritto di frequentare ed intrattenere
pagina 1 di 15 rapporti con entrambi i genitori, in ossequio a quanto previsto dalle conclusioni dell'elaborato peritale di data 11 aprile 2017, redatto dalla dottoressa Persona_2
§) Nel merito:
- Disporre l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, con modalità condivisa e R_
facoltà del padre di vedere e tenere con sé la figlia, secondo le modalità che saranno reputate più opportune ed adeguate al fine di garantire il principio di bigenitorialità;
- Spese e compensi di causa integralmente rifusi, compreso il rimborso forfetario spese nella misura del 15%, gli accessori di legge e gli oneri per l'espletamento di eventuali consulenze tecniche”.
Per parte resistente:
“- in via preliminare, dichiarare la inammissibilità del ricorso;
- nel merito, rigettare le avverse richieste perché infondate in fatto ed in diritto - e confermare il provvedimento del quale si è chiesta la modifica.
Con vittoria di spese e compensi professionali, con spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , non coniugati, sono genitori di , nata il [...]; i genitori si Parte_1 CP_1 R_
sono separati sin dai primi mesi di vita della minore, che ha sempre vissuto con la madre.
La regolamentazione delle condizioni di affidamento e di frequentazione della minore con il padre è stata oggetto di numerosi procedimenti, tutti promossi da al fine di instaurare un Parte_1
rapporto effettivo con la figlia.
Nel 2013 (quando aveva 3 anni) veniva instaurato procedimento ex art. 337 ter c.c. davanti al R_
Tribunale di Padova, che si concludeva con previsione dell'affidamento condiviso della figlia minore e regolari frequentazioni della minore con il padre, per un pomeriggio a settimana e a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera, oltre ai periodi di vacanze (cfr. decreto del 10.6.2014 doc. 3 ricorso).
Nel 2015, il padre adiva questo Tribunale ex art. 709 ter c.p.c. allegando che la madre si era resa inadempiente ai provvedimenti sopra richiamati, in quanto era stato intrapreso un percorso di mediazione dai genitori, senza concreti risultati;
instaurato il contraddittorio, il Tribunale, con provvedimenti temporanei del 26.5.2015, rilevato che dalle allegazioni delle parti emergeva l'incapacità dei genitori di svolgere il rispettivo compito genitoriale senza supporto e preso atto che,
pagina 2 di 15 allo stato, le condizioni di affidamento e frequentazioni della minore non fossero concretamente attuabili, dato il disagio manifestato dalla minore soprattutto al momento del trasferimento presso il padre, sospendeva le visite tra padre e figlia, incaricando il Consultorio Familiare di svolgere tutti gli accertamenti, anche di natura neuropsichiatrica, ritenuti necessari in ordine alla situazione della minore e dei genitori, al fine di determinare le condizioni di affidamento più adeguate per la minore e di assicurare una ripresa dei rapporti padre-figlia (cfr. doc. 4 ricorso).
Con decreto del 15.12.2015 il Collegio, definendo il procedimento, “rilevato che dagli accertamenti è risultato un blocco psicologico della minore verso il padre, verosimilmente determinato dal conflitto familiare in atto e dalla sospensione delle visite del padre stesso, se non da un 'patto di lealtà' della minore con la madre e con i nonni materni, che richiede una presa in carico terapeutica per un sostegno alla bambina nel superamento di tale disagio;
ritenuto che
… dal quadro descritto dai
Servizi… la madre ha parzialmente abdicato ai propri compiti genitoriali in favore dei propri genitori, mentre il padre non ha avuto concreta possibilità di svolgere tale ruolo, non avendo mai convissuto con la figlia ed avendo subito il filtro del nucleo familiare della resistente nella limitata relazione instaurata con la minore dalla nascita;
ritenuto pertanto necessario ripristinare gli incontri padre- figlia, al fine della graduale ri-costruzione di un rapporto autonomo, equilibrato e completo fra padre
e figlia”, disponeva l'affidamento di ai Servizi Sociali, limitatamente alla gestione degli R_
incontri della stessa con il padre, da svolgersi in ambiente protetto e, gradualmente, con modalità più libere stabilite dal Servizio stesso, con il compito di monitorare l'evoluzione della relazione tra padre e figlia e di determinare i tempi e le modalità degli incontri;
rigettava le ulteriori domande di cui al ricorso, ritenendo che la delicatezza della situazione della minore, per quanto influenzata da atteggiamenti inadeguati della madre, anche nell'aver consentito un ruolo parzialmente sostitutivo di quello genitoriale ai propri genitori, non integrasse violazione dell'art. 709 ter c.p.c. (cfr. doc. 5 ricorso).
Il provvedimento di cui sopra veniva reclamato dalla difesa di davanti alla Corte CP_1
d'Appello di Venezia, che disponeva c.t.u. nominando la dott.ssa all'esito della Persona_3 consulenza, con provvedimento del 15.5.2016, la Corte d'Appello rigettava il reclamo, rilevando che l'affidamento ai servizi per le visite con il padre fosse “l'unica misura adeguata a garantire un contatto della minore con entrambi i genitori”, avendo la c.t.u. evidenziato chiaramente l'ostilità dell'ambiente materno verso il padre;
veniva altresì rigettato il reclamo incidentale di Parte_1 volto ad ottenere l'ammonimento e la condanna della reclamante ad una sanzione pecuniaria, in pagina 3 di 15 assenza di elementi per riconoscere l'inadempimento della madre, attese le difficoltà personali rilevate dalla consulente in entrambi i genitori (cfr. doc. 7 ricorso). instaurava, nel 2017, il procedimento R.G. n. 8828/2017 ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., Parte_1 allegando che l'affidamento della minore al Servizio non aveva sortito alcun effetto nel recupero dei rapporti con la figlia;
venivano acquisite agli atti le relazioni dei Servizi, da cui risultava la sospensione degli incontri decisa nell'ambito di UVMD del 23.5.2017, data la constatazione di una situazione di
“stallo in senso sistemico, nel senso che era stato confermato un decreto per la cui attuazione si era lavorato in modo integrato, con un progetto condiviso e sistematicamente verificato in sede di UVMD, che tuttavia non aveva raggiunto l'obiettivo di riavvicinare la figlia al padre, essendosi infatti assistito ad una esacerbazione del conflitto, nell'ambito del quale la bambina, coinvolta, aveva manifestato un crescente malessere anche nei comportamenti”.
Il Collegio, con provvedimento del 20.2.2018, osservava che da tutti gli accertamenti svolti nei precedenti procedimenti (in particolare relazioni Servizi e c.t.u.) fosse emerso il forte condizionamento subito dalla minore nell'ambito del nucleo familiare materno e che la situazione così rilevata fosse rimasta immutata e confermata nelle ultime relazioni di UVMD del 2017; riteneva che il sistema di affidamento di al servizio, limitatamente alla gestione delle visite con il padre, si fosse dunque R_ rivelato insufficiente per garantire l'accesso della minore ad entrambi i genitori, rendendosi necessaria la nomina di un tutore, con affidamento allo stesso del potere di adottare tutte le decisioni di maggior interesse per la minore in ambito scolastico, sanitario, sociale ed in particolare le decisioni finalizzate alla ripresa e normalizzazione dei rapporti con il padre, “con necessaria relativa sospensione della responsabilità genitoriale di ambo le parti e con conferma, allo stato, del collocamento prevalente della minore presso la madre”, con potere al tutore di adottare decisioni anche in punto collocamento, previa verifica della rispondenza al superiore interesse della minore stessa.
Con il medesimo provvedimento, accanto alla sospensione della responsabilità genitoriale e alla nomina del tutore nella persona dell'avv. Giacomo Vanzan, venivano incaricati i Servizi Sociali di attivare la presa in carico della minore da parte della NPI e di coordinarsi con il tutore ed il neuropsichiatra per dare sollecita attuazione alla ripresa dei rapporti tra padre e figlia, individuando le modalità più adeguate per garantire la ripresa e la graduale normalizzazione dei rapporti;
le parti venivano infine invitate a seguire un serio percorso di sostegno alla genitorialità, presso i servizi o un professionista privato di reciproca fiducia, “evidenziando che la situazione attuale, con pesanti ricadute
pagina 4 di 15 anche nei confronti della minore, rappresenta all'evidenza il portato delle scelte e delle modalità comportamentali attuate dagli adulti” (cfr. doc. 8 ricorso).
Nel corso del procedimento, durato complessivamente due anni, tutti i professionisti coinvolti (Servizi
Sociali, dott. dott. , tutore della minore) hanno depositato relazioni sulle attività Pt_2 Pt_3
intraprese.
Il Tribunale, con il provvedimento definitivo del 14.5.2019, motivava la propria decisione nel modo seguente: “… la relazione conclusiva dell'avv. Vanzan (nonché quelle allegate dagli altri professionisti coinvolti) dava atto del fallimento del percorso di riavvicinamento della figlia al padre, atteso che, da un lato, i genitori pur avendo manifestato una adesione formale al progetto (ed alle 'precondizioni' dettate dal dott. avevano mantenuto nella sostanza le consuete dinamiche di contrapposizione, Pt_2
manifestando a più riprese di non dare alcun effettivo credito al percorso che i professionisti intendevano intraprendere e di non aver compreso il grave danno evolutivo (segnalato da tutti i professionisti che hanno valutato la minore) dato dall'assenza di rapporti con la figura paterna… dall'altro, il dott. non certo per sua indisponibilità, aveva potuto effettuare solamente tre Pt_2 incontri con la minore… all'esito dei quali, d'intesa con il tutore, avevano deciso di sospendere gli incontri, non essendovene le condizioni per la forte diffidenza via via sempre più manifestata da
la quale, ripetesi, nell'ultimo incontro con il dott. aveva fatto emergere i motivi di R_ Pt_2
personale sofferenza legati al fatto di aver interiorizzato una figura paterna negativa, violenta, aggressiva di cui l'episodio dell'aggressione alla nonna materna (quello della condanna penale) costituiva il momento apicale;
… il Collegio, espresso preliminarmente il proprio apprezzamento sotto il profilo metodologico per il percorso di riavvicinamento della figlia al padre che il tutore e il dott. avevano ipotizzato e, tuttavia, preso atto del non raggiungimento dello scopo stante l'attuale Pt_2
impossibilità di ripristinare i rapporti padre-figlia, ritiene, in primo luogo, esaurito l'incarico del tutore… ed, in secondo luogo, di dover revocare il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, ma di dover conferire alla l'esercizio esclusivo della CP_1
potestà genitoriale su sino a quando non vi saranno le condizioni per ripristinare un affido R_
condiviso, che necessariamente deve passare attraverso la ripresa dei rapporti padre-figlia; … tale decisione è la conseguenza obbligata dell'attuale situazione di fatto (ovvero dell'impossibilità di attuare la frequentazione padre-figlia e del totale accudimento della bambina da parte della madre), che renderebbe difficile e conflittuale l'esercizio della potestà congiunta dei genitori e non ha, quindi, alcun carattere 'punitivo' nei confronti di ”. Pt_4
pagina 5 di 15 Il Tribunale, “ritenuto, infine, che, così come espresso dal dott. allo stato, non vi siano le Pt_2
condizioni per insistere in ulteriori percorsi terapeutici su (già provata per quanto sin qui R_
fatto e diffidente ormai verso qualsiasi approccio terapeutico), e debba invece intervenirsi con urgenza con una terapia di coppia, tesa, da un lato, alla reale presa di coscienza da parte dei genitori del grave danno che le loro condotte stanno cagionando alla figlia (presa di coscienza di cui la madre, in particolare, non sembra affatto consapevole, sebbene sia stata evidenziata da tutti i professionisti che hanno valutato la minore), e dall'altro, al superamento del conflitto interpersonale tra le parti ed al superamento del forte condizionamento dell'ambiente materno che, ripetesi, sino a quando non sarà compreso, renderà vano qualsivoglia percorso terapeutico sulla minore”, assumeva i seguenti provvedimenti: revoca della nomina dell'avv. Vanzan quale tutore di e della sospensione della R_
responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori;
affidamento della minore in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa;
sospensione, allo stato, del diritto di visita del padre;
preso atto della disponibilità manifestata dalle parti di intraprendere una terapia di coppia a sostegno della genitorialità individuando il professionista prescelto di comune accordo nel dott. invito delle Pt_2 parti a seguire seriamente detto percorso, ammonendo le stesse che l'inadeguatezza del loro contegno avrebbe potuto essere posta a fondamento di future decisioni sulla responsabilità genitoriale e sul collocamento della minore;
compensazione delle spese del giudizio e ripartizione al 50% delle spese del tutore e del dott. (cfr. doc. 9 ricorso). Pt_2 ha infine promosso l'odierno procedimento con ricorso depositato il 19.7.2024, volto Parte_1
alla modifica delle condizioni di cui al provvedimento del 2019 sopra citato, allegando in particolare che le parti hanno effettivamente intrapreso il percorso di sostegno alla genitorialità con il dott. Pt_2
e che – replicando il comportamento già assunto in passato – ha adottato comportamenti CP_1
solo formalmente adesivi al percorso, ma sostanzialmente omissivi ed elusivi, volti ad ostacolare l'attività del professionista prescelto, ad esempio non rendendosi disponibile alla partecipazione con cadenza quindicinale, come proposto dal terapeuta;
in particolare, nell'ottobre del 2022 CP_1 ha interrotto il percorso, limitandosi ad affermare in una mail al ricorrente che “non appena mi sarà possibile – considerando che il periodo è per me complicatissimo sia per questioni di salute, sia per questioni lavorative e familiari – mi farà piacere aderire ad un incontro di aggiornamento con il dottor
che saluto con grande gratitudine” (doc. 11 ricorso). Pt_2
Inoltre, nel periodo intercorso dall'inizio della terapia dei genitori, il padre ha potuto incontrare solamente per la durata di pochi minuti ad incontro, sempre in presenza della madre e per R_
pagina 6 di 15 strada, con modalità umilianti e gravemente lesive del diritto alla bigenitorialità; il ricorrente ha anche tentato di addivenire ad un accordo per l'individuazione di un nuovo professionista con la madre e, tuttavia, la corrispondenza tra legali sul punto si è interrotta, a seguito del venir meno del mandato al primo difensore della madre.
Il ricorrente, lamentando in particolare di non incontrare la figlia da oltre tre mesi rispetto al deposito del ricorso e allegando che la madre ha negato ogni contatto del padre con , richiamati in R_ particolare i contenuti della consulenza tecnica d'ufficio della dott.ssa nell'ambito del Per_2
procedimento di reclamo del 2016, ha chiesto la modifica della disciplina di cui al decreto di questo
Tribunale del 14.5.2019 affinché, previo ascolto della figlia minore e previa assunzione di ogni provvedimento ritenuto indispensabile per tutelare , venga disposto l'affidamento condiviso R_
della figlia minore a entrambi i genitori, con facoltà per il padre di tenere con sé la figlia secondo le modalità ritenute più opportune.
Si è costituita , contestando le allegazioni di cui al ricorso e rilevando che il percorso con CP_1
il dott. è stato seguito regolarmente per gli anni 2019, 2020 e 2021 senza interrompersi Pt_2
nemmeno nel periodo del COVID (durante il quale gli incontri si sono svolti in video), a dimostrazione del fatto che la madre si è sempre adoperata per il buon funzionamento della terapia, a differenza del sig. che, invece, nel 2022 aveva manifestato la volontà di individuare un professionista diverso Pt_1
dallo stesso dott. (doc. 3 comparsa costituzione); ha dedotto che oggi è una ragazza di Pt_2 R_
14 anni che frequenta le scuole superiori, con risultati scolastici ottimali e grande impegno anche nel campo delle lingue straniere, della musica e dello sport e che il padre, disinteressandosi dei suoi interessi, non ha mai svolto dal maggio 2019 alcun tentativo concreto per riconquistare la figlia, che di lui rammenta soltanto gli episodi di violenza già esposti nei precedenti procedimenti e le plurime convocazioni dei Carabinieri, al fine di prelevare la figlia forzatamente per gli incontri;
il ricorrente, inoltre, ha continuato ad alternare periodi di assenza totale ad altri di ossessiva e inappropriata insistenza per incontrare la figlia, ad esempio presentandosi senza alcun preavviso come accaduto nel dicembre 2023, allorquando il sig. si presentava a scuola di , fotografava i compagni di Pt_1 R_ scuola della figlia allarmandoli e costringeva la ragazza, presa dall'imbarazzo, a rifugiarsi nella segreteria del preside, che contattava la madre rappresentandole la situazione di preoccupazione di
, degli altri ragazzi e dei loro genitori. R_
La resistente, evidenziando l'irrilevanza, in questo giudizio, della relazione della dott.ssa Per_2
depositata nel procedimento del lontano 2016, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso pagina 7 di 15 per la mancata allegazione di modifiche rispetto al precedente provvedimento e comunque il rigetto nel merito delle domande di parte ricorrente.
Depositate le memorie ex art. 473bis. 17 c.p.c., all'udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c. sono state sentite le parti e, all'esito, il Giudice delegato ha ritenuto la necessità di sentire la figlia minore di 14 R_
anni.
All'esito dell'udienza di ascolto della minore, il Giudice delegato, visto l'art. 473bis. 22 c.p.c., ha invitato le parti alla discussione della causa e a precisare le conclusioni;
acquisita al fascicolo la lettera che aveva portato con sé in occasione dell'ascolto, la causa è stata rimessa al Collegio per la R_
decisione.
********
Dalla descrizione dei procedimenti che si sono susseguiti, da quando aveva 3 anni fino al R_
compimento dei suoi 9 anni, sono stati esperiti plurimi interventi al fine di rendere effettivi i tentativi di riavvicinamento della figlia minore al padre.
Nel corso dei procedimenti del 2015 e del 2017 in particolare, sono state coinvolte plurime figure di diverse professionalità, per cercare di avvicinare la minore alla figura paterna e tutelare il suo interesse a coltivare un rapporto affettivo con entrambi i genitori.
Le misure adottate dal Tribunale sono state di crescente intensità, fino ad arrivare alla limitazione della responsabilità genitoriale non solo del padre – perché in radice impossibilitato a svolgere le funzioni genitoriali, in quanto avversato dalla figlia -, ma anche della madre, che non aveva mai facilitato l'instaurazione di un legame, dapprima con un affidamento al Servizio Sociale per la gestione della relazione padre-bambina, poi mediante la sospensione della responsabilità genitoriale con nomina di un tutore, che assumesse ogni decisione di maggior interesse della minore.
Al termine del lungo iter processuale sopra descritto, il Tribunale ha ritenuto che l'unica soluzione praticabile fosse l'affidamento esclusivo della minore alla madre, posto che anche gli interventi più incisivi per ripristinare una, anche minima, forma di interazione tra padre e bambina erano risultati del tutto vani (si rinvia, sul punto, ai provvedimenti emessi nel procedimento R.G. n. 8828/2017, che illustrano le risultanze delle relazioni dei professionisti coinvolti, secondo cui la minore manifestava reazioni emotive con pianti, urla e comportamenti aggressivi, facendo emergere “i motivi di personale sofferenza legati al fatto di aver interiorizzato una figura paterna negativa, violenta, aggressiva” come spiegato dal dott. . Pt_2
pagina 8 di 15 In questa sede, il padre ha adito nuovamente il Tribunale chiedendo l'adozione, anche in via ufficiosa, di ogni intervento funzionale a ripristinare i rapporti padre-figlia, al fine di modificare il decreto del
2019 mediante previsione dell'affidamento condiviso e regolari visite paterne.
Occorre dunque valutare se, rispetto all'epoca di pronuncia dell'ultimo provvedimento: i) siano intervenuti fatti sopravvenuti idonei a modificare gli assetti ivi delineati;
ii) vi siano ulteriori strumenti processuali attuabili, oltre a tutti quelli già adottati, per indagare le cause della situazione ormai da anni definita di stallo in senso sistemico e portare ad una condizione di normalità il rapporto tra padre e figlia.
Sul primo punto, deve osservarsi che non possono interpretarsi gli eventi attuali soltanto alla luce delle pregresse relazioni dei professionisti incaricati, in particolare della c.t.u. esperita nel procedimento di reclamo, in quanto risalenti nel tempo e già valutate, a più riprese, in tutti i precedenti provvedimenti del Tribunale;
va piuttosto considerato che i genitori, come da invito del Collegio nel 2019, hanno effettivamente intrapreso il percorso terapeutico con il dott. (ciò che è sufficiente ai fini della Pt_2
valutazione di ammissibilità del ricorso, trattandosi di fatto oggettivamente sopravvenuto).
Ora, dalle allegazioni di entrambe le parti, non si ritiene che tale percorso sia stato del tutto vano, né che la sua interruzione sia imputabile ad uno soltanto dei genitori: la resistente, senza essere contestata sul punto dalla controparte, ha dedotto che gli incontri con il dott. si sono protratti per circa tre Pt_2 anni, dal 2019 al 2022 per un totale di 19 incontri, anche nel periodo dell'emergenza COVID mediante collegamento remoto, producendo prova dei pagamenti al professionista (cfr. doc. 2 comparsa costituzione).
L'arco temporale durante il quale si è sviluppato il percorso congiunto può ritenersi soddisfacente, non essendo esigibile una sua protrazione a tempo indeterminato, o fino a quando non venga raggiunto il risultato di un rapporto sereno tra padre e figlia, che peraltro, più aumenta l'età di , meno R_
dipenderà dal contegno dei genitori;
per tale ragione, non si ritiene che la mail della sig.ra del CP_1
2022, prodotta al doc. 11 del ricorso, rappresenti una condotta omissiva ed elusiva della madre, tenuto conto che la stessa ha comunicato in tale sede la propria, temporanea, indisponibilità ad un ulteriore incontro di aggiornamento per motivi personali, a fronte però della regolare frequentazione di tutti gli incontri nei tre anni precedenti (e senza che la cadenza quindicinale fosse stata indicata nel decreto del
Tribunale).
È pacifico invece, perché allegato da entrambe le parti, che gli incontri tra il padre e , pur non R_
completamente interrotti, abbiano mantenuto le stesse criticità già segnalate: il ricorrente ha lamentato pagina 9 di 15 di subire visite con modalità per lui umilianti, in quanto costretto a vedere la figlia pochi minuti, sulla strada e in presenza della madre;
la resistente ha invece riportato che il sig. non è in grado di Pt_1
avvicinarsi sinceramente alla ragazza, talvolta mettendola anche in imbarazzo con apparizioni estemporanee e disturbanti a scuola con i suoi compagni.
Venendo dunque al secondo profilo, nell'odierno procedimento è stato disposto l'ascolto della minore
, ciò che costituisce una novità rispetto al passato, dato che ormai la ragazza è diventata R_
adolescente essendo prossima al compimento dei 15 anni e ha esercitato il suo diritto di essere sentita direttamente dal Giudice.
L'ascolto del minore costituisce infatti non solo modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le sue opinioni, ma anche “elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse” (cfr. Cass 12018 2019).
In particolare, l'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo prescrive che l'opinione del minore deve essere presa debitamente in considerazione “tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità”.
, esprimendosi con un linguaggio consono alla sua età, pur presentandosi sin da subito R_
intenzionata a mostrare una lettera in cui ha scritto le ragioni per cui non vuole più frequentare questa persona, ha riportato i propri vissuti di sofferenza emotiva, relativi non solo al padre, ma anche ai percorsi intrapresi con i professionisti su incarico del Tribunale:
“Il Giudice chiede alla minore di spiegare il contenuto della lettera cui stava accennando all'inizio.
dichiara: 'Non è mia intenzione riprendere i rapporti con il papà, ci sono stati molti episodi R_
di aggressività e di cattiveria nei miei confronti. Una volta il papà è venuto a prendermi a scuola senza preavviso, mi ha strappato dalle braccia della nonna, avevo sei anni. Mi ricordo bene questo episodio.
Mi ricordo che un'altra volta mi è venuto a prendere e stavo abbracciando mia nonna;
mi ha strappato dalle sue braccia, ha schiacciato il piede alla nonna e mi ha portato via, le ha fatto male e l'ha fatta cadere.
L'anno scorso è venuto senza preavviso a scuola per una piccola recita, in cui dovevamo anche esporre dei poster: ha scattato delle foto ai miei compagni e ha parlato con loro, mi ha messo in imbarazzo, sono andata dal preside. …
Quando ero piccola e andavo a sciare, lui mi inseguiva e poi si avvicinava, io cercavo di nascondermi
e lui era insistente e diceva che voleva parlarmi, ma io non volevo. …
pagina 10 di 15 Lui si presentava quando non mi aspettavo di vederlo e non volevo vederlo, anche quando veniva a casa a portarmi delle cose. …'.
Il Giudice chiede alla minore se si sia chiesta per quale ragione il padre abbia continuato a cercare di avere un contatto con lei, negli anni.
'Secondo me mi sta cercando dopo tutto questo tempo per cattiveria, perché sin dall'inizio è sempre stato aggressivo e quando mi incontra la prima cosa che fa è rivolgersi a me in modo cattivo, per vendicarsi di me, della mamma e dei nonni'. …
Il Giudice chiede alla minore se abbia mai sentito il bisogno e se le sia successo di parlare con uno psicologo.
'Ho avuto uno psicologo in passato, tramite i servizi sociali, ma è stata una brutta esperienza, sono stata forzata, mio padre voleva che andassi a tutti i costi, sempre a quell'ora, e anche loro li avevo trovati aggressivi.
Per conto mio, non ci ho mai pensato ad uno psicologo perché mi confido con la mamma, i nonni e comunque, volendo, c'è la psicologa della scuola, ma non ne sento il bisogno.
… Ho scritto la lettera anche a per avere giustizia. … Per giustizia intendo che non voglio Per_4
essere forzata a vedere mio padre, non voglio vederlo, desidero stare con chi mi ama di più, mia mamma e i miei nonni.
Mi sento molto serena e molto felice. Non voglio situazioni che mi turbino, come questa”.
Non può certo trascurarsi, sulla base di quanto emerso nella lunga storia giudiziaria di questo nucleo familiare, che ha verosimilmente fatto propri gli atteggiamenti materni e del nucleo materno in R_ generale (si veda ad esempio l'uso frequente dell'espressione aggressivo, tanto con riferimento ad agiti fisici del padre, quanto con riferimento ai professionisti che l'hanno avuta in carico, nonché l'idea che il padre la cerchi esclusivamente per vendetta nei suoi confronti, non solo verso la madre e i nonni), aspetti su cui i provvedimenti del Tribunale si sono già ampiamente soffermati e da considerarsi acquisiti.
Tuttavia, questo Collegio rileva che i vissuti riportati da in relazione ai comportamenti del R_
padre non risultano del tutto avulsi dalla realtà, trovando anzi dei riscontri negli atti di causa.
L'episodio in cui il padre aveva colpito con un forte pestone il piede della nonna, da poco operata proprio in quel punto, causandole un trauma da schiacciamento al collo del piede mentre questa aveva in braccio la bambina, all'epoca di 5 anni, è stato accertato con sentenza di condanna alla pena di mesi
9 di reclusione del Tribunale di Padova in data 7.11.2018.
pagina 11 di 15 Benché la sentenza non sia definitiva, la stessa costituisce in ogni caso una fonte di prova che il giudice
è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge (cfr. Cass. Civ.n. 3626 del 24.2.2004; Cass. Civ. n.
4493 del 24.2.2010); nel caso di specie, si osserva che il Giudice penale ha ritenuto la sussistenza del fatto non solo sulla base delle dichiarazioni testimoniali (tra cui una proveniente da soggetto del tutto estraneo alla famiglia), ma anche del certificato di Pronto Soccorso rilasciato il giorno stesso dell'episodio e dei successivi certificati medici, rilasciati da diversi professionisti, relativi ad un tempo di guarigione successivo ai 40 giorni per il trauma da schiacciamento al piede (cfr. doc. 20 ricorso).
In ogni caso, quello che conta in questa sede è l'emersione di modalità altamente conflittuali cui la ragazza ha assistito sin dalla sua tenera età nelle, già limitate, occasioni di incontro con il padre;
quanto raccontato dalla minore, dunque, non appare proprio frutto della sua immaginazione, considerato che la stessa ben può ricordare quanto accaduto quando aveva 5 anni.
Il ricorrente, inoltre, non ha mai contestato di aver più volte fatto ricorso all'intervento dei Carabinieri per farsi consegnare la figlia, così come non ha specificamente contestato l'episodio, descritto da negli stessi termini di cui alla comparsa della resistente, della repentina apparizione a scuola R_ nel dicembre del 2023; l'episodio raccontato da induce a ritenere che il padre, per quanto R_
spinto dal sincero desiderio di normalizzare i rapporti e di essere presente nella vita della figlia, abbia messo al primo posto in quell'occasione il suo bisogno di essere riconosciuto come genitore, trascurando però gli effetti di un'apparizione senza preavviso, in mezzo ad altre persone estranee alla famiglia, sulla ragazza ormai adolescente che ha sempre manifestato il proprio disagio nell'incontrarlo.
Analoghe considerazioni valgono per il racconto secondo cui veniva seguita sulle piste da sci, R_
quando il padre insisteva nel chiederle di parlare, nonostante lei cercasse di nascondersi.
È certo comprensibile che il padre abbia cercato di attuare varie strategie per agganciare la minore, ma non risulta che egli sia sempre stato adeguato, in base a quanto sopra esposto.
Ciò che però ha causato i danni più gravi per è stato il concorso dei comportamenti di R_
entrambi i genitori, che hanno indotto a compiere una scelta in termini assoluti, anche per R_
sottrarsi al conflitto (emblematico della gravissima esposizione della minore al conflitto genitoriale sin dalla tenera età è il filmato prodotto al doc. 21 di parte resistente, che ritrae la bambina molto piccola, chiusa nell'auto con il padre fuori dalla scuola, che piange e urla disperatamente;
il padre non si scompone e resta nell'auto con la figlia piangente, iniziando a sbucciare un frutto;
la madre resta fuori dall'auto dalla parte della bambina, in silenzio mentre riprende la scena con il suo cellulare e, solo dopo pagina 12 di 15 due minuti di ripresa della scena, comincia a urlare al padre di aprire la portiera altrimenti avrebbe chiamato i Carabinieri, bussando sul finestrino e aumentando l'angoscia della figlia, dicendo anche a lei “digli che apra”).
L'imputabilità ad entrambi i genitori dei rischi evolutivi per , del resto, non è una novità, R_ perché già nel procedimento del 2015 era stata individuata l'esposizione della minore al conflitto genitoriale, mentre il fallimento dei percorsi del 2017 è stata causata dall'adesione solo formale dei genitori, che avevano entrambi “nella sostanza mantenuto le consuete dinamiche di contrapposizione, manifestando a più riprese di non dare alcun effettivo credito al percorso che i professionisti intendevano intraprendere e di non aver compreso il grave danno evolutivo” per la minore (relazione tutore avv. Vanzan, richiamata nel decreto 2019; anche nei provvedimenti temporanei del 2018, erano state segnalate le “pesanti ricadute”, sulla minore, “delle modalità comportamentali attuate dagli adulti”).
Tanto premesso, ciò che più conta ad oggi è che la ragazza è ormai prossima al compimento dei 15 anni e ha espresso (dapprima con le manifestazioni di disagio tipiche di una bambina e, ora, con le proprie parole in sede di ascolto) la propria radicale avversione nei confronti del padre.
La volontà della ragazza non può più essere trascurata e, stante la peculiarità di questa vicenda familiare, nella quale i tentativi di recupero e riavvicinamento al padre sono stati numerosi, tempestivi e costanti, senza sortire alcun cambiamento, non può più essere avversata.
Va sul punto richiamata la giurisprudenza di legittimità, secondo cui in base ai principi sanciti dalla
Convenzione di New York del 20.11.1989, la circostanza che un adolescente, consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, provi verso uno dei genitori avversione o ripulsa tanto radicate da escludere che possano essere facilmente rimosse, giustifica la totale sospensione degli incontri con quel genitore “indipendentemente dalle eventuali responsabilità di ciascuno dei genitori rispetto all'atteggiamento del figlio ed indipendentemente anche dalla fondatezza delle motivazioni addotte da quest'ultimo per giustificare detti sentimenti, dei quali vanno solo valutate la profondità e l'intensità, al fine di prevedere se disporre il prosieguo degli incontri con il genitore avversato potrebbe portare ad un superamento senza gravi traumi psichici” (Cassazione Civile n. 317 del 15.1.1998; anche recentemente, la Corte di Cassazione ha ribadito l'incoercibilità dei rapporti affettivi, cfr. Cass. Civ. n.
11170/2019).
La frequentazione di un genitore da parte del figlio minore deve essere il frutto “di una sua scelta libera ed autodeterminata, per caratteri tanto più obiettivamente inverabili quanto più vicina sia la
pagina 13 di 15 maggiore età e che, in quanto tali, possono spingersi fino al rifiuto stesso (Cass. 13/08/2019 n. 2134;
Cass. 6471/2020).
Gli interventi sollecitati con la richiesta in esame risulterebbero del tutto controproducenti, dal momento che – la quale ha indubbiamente, anche per l'età raggiunta, una piena capacità di R_
discernimento - non vuole riavvicinarsi al padre e vivrebbe la riproposizione di percorsi analoghi a quelli già intrapresi come un accanimento o un'imposizione, con il rischio di compromettere la sua serenità e di radicalizzare definitivamente il suo atteggiamento di sfiducia nei confronti dei professionisti.
In definitiva, pur a fronte di tutti gli interventi profusi per cercare di ristabilire un rapporto sereno tra padre e figlia, la situazione si è purtroppo cristallizzata e , ormai, subirebbe pregiudizio R_
maggiore, ove si sentisse costretta e reiterare i percorsi già sperimentati (e da lei ricordati come negativi), che non a sentirsi riconosciuta nei sentimenti da lei espressi.
Si ritiene, pertanto, che l'unica soluzione ormai percorribile sia quella di lasciare la ragazza libera di scegliere se incontrare il padre, quando se la sentirà.
avrebbe bisogno di essere accompagnata da un supporto psicologico a lei esclusivamente R_
riservato, ma la ragazza ha dichiarato di non sentirne il bisogno e, anche in questo caso, non può essere costretta;
si invita la madre ad avviare con la minore una riflessione su questo aspetto, affinché R_ possa finalmente iniziare ad interpretare in maniera autonoma i propri vissuti familiari dell'età infantile e adolescenziale, decisamente pregnanti e di complessa elaborazione.
Il ricorso va pertanto rigettato, ritenendosi comunque di compensare le spese di lite, attesa la natura della controversia e le ragioni sottese alla decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
pagina 14 di 15 Il Giudice estensore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Alina Rossato
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