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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/11/2025, n. 2927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2927 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
22/10/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. CAZZOLLA STELLA
- Ricorrente – contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Rita Battiato e Andriulli Antonio
- Convenuto –
ET : indebito bonus baby sitting OV
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 28/06/2023 la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare non dovuta la somma di euro €
2.000,00 chiesta dall in restituzione, con propria nota del 13.06.2022, a seguito CP_1
della revoca del bonus baby sitting di cui all'art.25, c.3, del D.L. 17 marzo 2020, n.18, come modificato dall'art.72, del D.L. 19 maggio 2020, n.34. Si costitutiva l' il quale rilevava l'infondatezza della domanda sostenendo CP_1
l'irripetibilità delle somme corrisposte, e, pertanto, ne chiedeva il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**** Preliminarmente deve rilevarsi la tempestiva costituzione di parte convenuta.
Ed invero la Suprema Corte sul punto ha precisato che “Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati con riferimento alla
"udienza" dall'art. 416 cod. proc. civ. per la costituzione del convenuto in primo grado
e dall'art. 436 cod. proc. civ. per la costituzione dell'appellato, non si deve aver riguardo all'udienza originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella eventualmente fissata in dipendenza del sopravvenuto rinvio d'ufficio della stessa, a modifica del precedente decreto di fissazione, ed effettivamente tenuta in sostituzione della prima. (Cass. Sez. L., 29/04/2015, n. 8684, Rv. 635119 - 01).
In sostanza deve ritenersi che nel caso, come quello in esame, di rinvio d'ufficio fuori
(e prima) dell'udienza di discussione, prima cioè che la stessa udienza si sia aperta, seppure senza svolgimento di una concreta attività processuale, è ravvisabile una sostanziale revoca del precedente provvedimento di fissazione, steso in calce al ricorso introduttivo.
Pertanto il termine di decadenza previsto dall'art 416 commi primo e secondo c.p.c. deve intendersi così spostato alla data in cui il giudice, revocato il precedente provvedimento, ha fissato la nuova data della prima udienza, senza che , da tale ricostruzione interpretativa del sistema siano pregiudicati la concreta e corretta attuazione del contraddittorio e il principio di concentrazione che caratterizza il processo del lavoro e che sta alla base delle disposizione di cui all'art 416 c.p.c.;
Nel merito, il ricorso è infondato e, conseguentemente, deve essere rigettato. Pacifici tutti i fatti di causa, la questione controversa riguarda la possibilità di ritenere che la categoria lavorativa di appartenenza della ricorrente, ovvero il profilo professionale di CPS (collaboratore professionale sanitario) Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, rientri nella definizione di “operatore socio sanitario” e dunque nella previsione dell'art 25 del D.L. n.18 del 17.03.2020, che riconosce il diritto al bonus baby-sitting a tale categoria.
Giova, a questo punto, rammentare che il bonus baby-sitting è stato introdotto dal decreto Cura Italia n. 18/20, a causa della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e, poi, è stato ampliato e rimodulato dall'articolo 72, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto decreto
Rilancio.
Il bonus in questione è stato introdotto come alternativa alla fruizione del congedo parentale straordinario a supporto delle famiglie chiamate a riorganizzare la propria vita quotidiana.
I destinatari di questa misura sono i dipendenti privati, gli iscritti alla Gestione
Separata, i lavoratori autonomi. Il contributo viene riconosciuto, inoltre, ai dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, e al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da OV-19
In particolare, l'art. 25 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 al 3 comma stabilisce che: “per i lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio sanitari, il bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età previsto dall'articolo 23 comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al comma uno è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000 €”.
Ebbene, nella specie, è evidente che per il settore sanitario la norma non individua espressamente tra i beneficiari i tecnici della prevenzione, facendo riferimento solo agli operatori socio sanitari. Ritiene il Tribunale che non sia ammissibile la riconduzione a tale ultima categoria anche dei tecnici della prevenzione, ai fini del riconoscimento del bonus baby sitting.
Ciò in quanto trattasi di categorie che, seppur operanti nell'ambito del comparto sanitario, risultano totalmente distinte tra loro sia per la formazione che per le funzioni e le mansioni svolte.
Invero, diversamente dagli OSS, la professione di tecnico dell'ambiente si può esercitare solo a seguito del conseguimento di studi universitari, e dopo l'iscrizione in un apposito albo nazionale dei Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di lavoro (istituito con la legge n. 3 del 11/01/2018 e decreto attuativo del 13/03/2018) al fine di svolgere le mansioni stabilite dall'art. 1 del Decreto Ministeriale del 17
Gennaio 1997, n° 58.
Pertanto seppure rientri nelle 19 professioni sanitarie che compongono l'ordine
(acronimo di: Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e Professioni CP_2
Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e Prevenzione), appare chiaro che in nulla siano sovrapponili agli operatori socio sanitari.
Peraltro, l'elencazione fornita dall'art 25 cit. seppur non tassativa e passibile di interpretazione estensiva, soprattutto nella parte relativa “al personale del comparto sicurezza difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse alle emergenze epidemiologica da OV-19.” non consente una dilatazione così ampia da ricomprendere anche figure del tutto diverse, e che non trova alcun addentellato normativo in tal senso.
In ragione della peculiarità della vicenda ritiene il tribunale di compensare interamente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Spese integralmente compensate
Taranto, 7 novembre 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro (dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
22/10/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. CAZZOLLA STELLA
- Ricorrente – contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Rita Battiato e Andriulli Antonio
- Convenuto –
ET : indebito bonus baby sitting OV
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 28/06/2023 la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare non dovuta la somma di euro €
2.000,00 chiesta dall in restituzione, con propria nota del 13.06.2022, a seguito CP_1
della revoca del bonus baby sitting di cui all'art.25, c.3, del D.L. 17 marzo 2020, n.18, come modificato dall'art.72, del D.L. 19 maggio 2020, n.34. Si costitutiva l' il quale rilevava l'infondatezza della domanda sostenendo CP_1
l'irripetibilità delle somme corrisposte, e, pertanto, ne chiedeva il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**** Preliminarmente deve rilevarsi la tempestiva costituzione di parte convenuta.
Ed invero la Suprema Corte sul punto ha precisato che “Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati con riferimento alla
"udienza" dall'art. 416 cod. proc. civ. per la costituzione del convenuto in primo grado
e dall'art. 436 cod. proc. civ. per la costituzione dell'appellato, non si deve aver riguardo all'udienza originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella eventualmente fissata in dipendenza del sopravvenuto rinvio d'ufficio della stessa, a modifica del precedente decreto di fissazione, ed effettivamente tenuta in sostituzione della prima. (Cass. Sez. L., 29/04/2015, n. 8684, Rv. 635119 - 01).
In sostanza deve ritenersi che nel caso, come quello in esame, di rinvio d'ufficio fuori
(e prima) dell'udienza di discussione, prima cioè che la stessa udienza si sia aperta, seppure senza svolgimento di una concreta attività processuale, è ravvisabile una sostanziale revoca del precedente provvedimento di fissazione, steso in calce al ricorso introduttivo.
Pertanto il termine di decadenza previsto dall'art 416 commi primo e secondo c.p.c. deve intendersi così spostato alla data in cui il giudice, revocato il precedente provvedimento, ha fissato la nuova data della prima udienza, senza che , da tale ricostruzione interpretativa del sistema siano pregiudicati la concreta e corretta attuazione del contraddittorio e il principio di concentrazione che caratterizza il processo del lavoro e che sta alla base delle disposizione di cui all'art 416 c.p.c.;
Nel merito, il ricorso è infondato e, conseguentemente, deve essere rigettato. Pacifici tutti i fatti di causa, la questione controversa riguarda la possibilità di ritenere che la categoria lavorativa di appartenenza della ricorrente, ovvero il profilo professionale di CPS (collaboratore professionale sanitario) Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, rientri nella definizione di “operatore socio sanitario” e dunque nella previsione dell'art 25 del D.L. n.18 del 17.03.2020, che riconosce il diritto al bonus baby-sitting a tale categoria.
Giova, a questo punto, rammentare che il bonus baby-sitting è stato introdotto dal decreto Cura Italia n. 18/20, a causa della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e, poi, è stato ampliato e rimodulato dall'articolo 72, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto decreto
Rilancio.
Il bonus in questione è stato introdotto come alternativa alla fruizione del congedo parentale straordinario a supporto delle famiglie chiamate a riorganizzare la propria vita quotidiana.
I destinatari di questa misura sono i dipendenti privati, gli iscritti alla Gestione
Separata, i lavoratori autonomi. Il contributo viene riconosciuto, inoltre, ai dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, e al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da OV-19
In particolare, l'art. 25 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 al 3 comma stabilisce che: “per i lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio sanitari, il bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età previsto dall'articolo 23 comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al comma uno è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000 €”.
Ebbene, nella specie, è evidente che per il settore sanitario la norma non individua espressamente tra i beneficiari i tecnici della prevenzione, facendo riferimento solo agli operatori socio sanitari. Ritiene il Tribunale che non sia ammissibile la riconduzione a tale ultima categoria anche dei tecnici della prevenzione, ai fini del riconoscimento del bonus baby sitting.
Ciò in quanto trattasi di categorie che, seppur operanti nell'ambito del comparto sanitario, risultano totalmente distinte tra loro sia per la formazione che per le funzioni e le mansioni svolte.
Invero, diversamente dagli OSS, la professione di tecnico dell'ambiente si può esercitare solo a seguito del conseguimento di studi universitari, e dopo l'iscrizione in un apposito albo nazionale dei Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di lavoro (istituito con la legge n. 3 del 11/01/2018 e decreto attuativo del 13/03/2018) al fine di svolgere le mansioni stabilite dall'art. 1 del Decreto Ministeriale del 17
Gennaio 1997, n° 58.
Pertanto seppure rientri nelle 19 professioni sanitarie che compongono l'ordine
(acronimo di: Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e Professioni CP_2
Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e Prevenzione), appare chiaro che in nulla siano sovrapponili agli operatori socio sanitari.
Peraltro, l'elencazione fornita dall'art 25 cit. seppur non tassativa e passibile di interpretazione estensiva, soprattutto nella parte relativa “al personale del comparto sicurezza difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse alle emergenze epidemiologica da OV-19.” non consente una dilatazione così ampia da ricomprendere anche figure del tutto diverse, e che non trova alcun addentellato normativo in tal senso.
In ragione della peculiarità della vicenda ritiene il tribunale di compensare interamente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Spese integralmente compensate
Taranto, 7 novembre 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro (dott.ssa Viviana Di Palma)