Versione
19 febbraio 1987
19 febbraio 1987
Art. 4. 1. All' articolo 475 del codice di procedura penale , dopo il n. 5), e' aggiunto il seguente:
"5-bis) quando si fonda su di un atto del quale e' stata omessa l'effettiva lettura o la specifica indicazione di utilizzabilita' richiesta dal primo comma dell'articolo 466-bis".
Nota all'art. 4:
Il testo dell' art. 475 del codice di procedura penale , come integrato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 475. (Nullita' della sentenza). - La sentenza e' nulla:
1) se la persona dell'imputato non e' sufficientemente indicata, salvo quanto e' disposto nell'art. 81;
2) se manca l'enunciazione dei fatti imputati;
3) se manca o e' contraddittoria la motivazione;
4) se manca o e' incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo, salvo quanto e' stabilito nel n. 3) dell'articolo seguente;
5) se la sentenza e' priva della data o della sottoscrizione dei giudici o di alcuno di essi, o del pretore, salvo quanto e' disposto nell'articolo precedente;
5-bis) quando si fonda su di un alto del quale e' stata omessa l'effettiva lettura o la specifica indicazione di utilizzabilita' richiesta dal primo comma dell'art. 466-bis".
"5-bis) quando si fonda su di un atto del quale e' stata omessa l'effettiva lettura o la specifica indicazione di utilizzabilita' richiesta dal primo comma dell'articolo 466-bis".
Nota all'art. 4:
Il testo dell' art. 475 del codice di procedura penale , come integrato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 475. (Nullita' della sentenza). - La sentenza e' nulla:
1) se la persona dell'imputato non e' sufficientemente indicata, salvo quanto e' disposto nell'art. 81;
2) se manca l'enunciazione dei fatti imputati;
3) se manca o e' contraddittoria la motivazione;
4) se manca o e' incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo, salvo quanto e' stabilito nel n. 3) dell'articolo seguente;
5) se la sentenza e' priva della data o della sottoscrizione dei giudici o di alcuno di essi, o del pretore, salvo quanto e' disposto nell'articolo precedente;
5-bis) quando si fonda su di un alto del quale e' stata omessa l'effettiva lettura o la specifica indicazione di utilizzabilita' richiesta dal primo comma dell'art. 466-bis".
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Venezia, sentenza 20/11/2025, n. 946Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VENEZIA in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino, applicato da remoto ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/2025, ha pronunciato, successivamente alla scadenza del termine per il deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2381/2024 R.G.L. proposta da Parte_1 (c.f. C.F._1 ), Parte_2 (c.f. C.F._2 ), Parte_3 (c.f. C.F._3 ), Parte_4 (c.f. C.F._4 , Parte_5 (c.f. C.F._5 ), Parte_6 (c.f. C.F._6 , Parte_7 (c.f. C.F._7 , Parte_8 [...] (c.f. C.F._8 , Parte_9 (c.f. C.F._9 ) e Pt_10 [...] (c.f. C.F._10 ), elettivamente …Leggi di più...
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