Art. 4. 1. All' articolo 475 del codice di procedura penale , dopo il n. 5), e' aggiunto il seguente:
"5-bis) quando si fonda su di un atto del quale e' stata omessa l'effettiva lettura o la specifica indicazione di utilizzabilita' richiesta dal primo comma dell'articolo 466-bis".
Nota all'art. 4:
Il testo dell' art. 475 del codice di procedura penale , come integrato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 475. (Nullita' della sentenza). - La sentenza e' nulla:
1) se la persona dell'imputato non e' sufficientemente indicata, salvo quanto e' disposto nell'art. 81;
2) se manca l'enunciazione dei fatti imputati;
3) se manca o e' contraddittoria la motivazione;
4) se manca o e' incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo, salvo quanto e' stabilito nel n. 3) dell'articolo seguente;
5) se la sentenza e' priva della data o della sottoscrizione dei giudici o di alcuno di essi, o del pretore, salvo quanto e' disposto nell'articolo precedente;
5-bis) quando si fonda su di un alto del quale e' stata omessa l'effettiva lettura o la specifica indicazione di utilizzabilita' richiesta dal primo comma dell'art. 466-bis".
"5-bis) quando si fonda su di un atto del quale e' stata omessa l'effettiva lettura o la specifica indicazione di utilizzabilita' richiesta dal primo comma dell'articolo 466-bis".
Nota all'art. 4:
Il testo dell' art. 475 del codice di procedura penale , come integrato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 475. (Nullita' della sentenza). - La sentenza e' nulla:
1) se la persona dell'imputato non e' sufficientemente indicata, salvo quanto e' disposto nell'art. 81;
2) se manca l'enunciazione dei fatti imputati;
3) se manca o e' contraddittoria la motivazione;
4) se manca o e' incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo, salvo quanto e' stabilito nel n. 3) dell'articolo seguente;
5) se la sentenza e' priva della data o della sottoscrizione dei giudici o di alcuno di essi, o del pretore, salvo quanto e' disposto nell'articolo precedente;
5-bis) quando si fonda su di un alto del quale e' stata omessa l'effettiva lettura o la specifica indicazione di utilizzabilita' richiesta dal primo comma dell'art. 466-bis".