Articolo 1 della Legge 12 febbraio 1967, n. 35
Articolo 2
Versione
12 marzo 1967
Art. 1.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1967 e' autorizzata la corresponsione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore dell'Associazione nazionale fra gli enti di assistenza (ANEA), con sede in Roma, piazza Augusto Imperatore.
Entrata in vigore il 12 marzo 1967
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