Versione
12 marzo 1967
12 marzo 1967
Art. 1.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1967 e' autorizzata la corresponsione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore dell'Associazione nazionale fra gli enti di assistenza (ANEA), con sede in Roma, piazza Augusto Imperatore.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1967 e' autorizzata la corresponsione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore dell'Associazione nazionale fra gli enti di assistenza (ANEA), con sede in Roma, piazza Augusto Imperatore.
Giurisprudenza • 1
- 1. CGCE, n. C-13/69, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, August Joseph van Eick contro Commissione delle Comunità europee, 03/12/1969Provvedimento: CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE KARL ROEMER DEL 3 DICEMBRE 1969 ( 1 ) Signor Presidente, Signori Giudici, La causa odierna si ricollega alla causa 35/67. In sostanza posso quindi rimandare agli antefatti di quest'ultima, accennando in breve solo quanto segue. Come vi è noto, la Commissione dell'Euratom, in esito ad un formale procedimento disciplinare, decideva il 4 luglio 1967 di destituire il ricorrente a partire dal 1o agosto 1967. Tale decisione veniva annullata con sentenza 11 luglio 1968, motivata dal fatto che la Commissione non poteva affidare ad un suo dipendente l'incarico di procedere all'audizione del. ricorrente, prevista dall'art. 7 3o comma, dell'allegato IX allo …Leggi di più...