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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/07/2025, n. 10123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10123 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7807/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona di dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente dott.ssa Antonella Di Tullio Giudice relatore dott. Corrado Bile Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 7807/24 promossa da:
nato a [...] il [...], r, con il patrocinio dell'avv. Lucia Parte_1
Gasperini;
contro
, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_1 legis dall'Avvocatura Generale dello Stato;
E
; Controparte_2
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha impugnato tempestivamente il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dalla Questura di in data 6.12.23 e notificato il 23.01.24. Si legge nel CP_2 provvedimento impugnato che la Questura rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 c.
1.2 sulla base del parere negativo della Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma emesso il 19.06.23 e trasmesso all'Ufficio
Immigrazione della Questura di il 21.06.23 secondo il quale “esaminate le dichiarazioni rese CP_2 dal richiedente, le allegazioni documentali e le informazioni assunte dal Paese d'origine dell'istante, pagina 1 di 4 non si ravvisano fondati motivi tali da ritenere che il richiedente “possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” come sancito dal comma 1 art.
19 D.lgs. 286/98”.
In particolare, la Commissione Territoriale “non ravvisa fondati motivi tali da poter ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare così come previsto al novellato comma 1.1 terzo e quarto periodo art. 19 D.lgs.
286/98, non integrando l'ipotesi una violazione di cui all'art. 8 CEDU dal momento che “il richiedente non documenta la sua conoscenza della lingua italiana con alcun certificato ne presenta alcun documento che possa denotare una reale attività lavorativa. Inoltre, la dichiarazione di ospitalità presentata non è formalmente corretta”.
Nell'atto introduttivo il ricorrente chiede “in via principale e nel merito: accertata l'illegittimità dell'atto impugnato dichiararne l'annullamento e contestualmente ordinare alla Questura di Roma, ove il ricorrente attualmente dimora, accertata la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 10 c. III
Cost., il rilascio di un permesso di soggiorno per la protezione ex art 19 comma1.1 D.lvo 25 del
2008”.
Il ricorrente deposita la seguente documentazione: provvedimento della Questura di , copia del CP_2 passaporto, foto della casa in Bangladesh, ricevute rimesse in denaro.
Parte convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rinvio della causa e, in subordine, il rigetto del ricorso.
Con decreto del 11.03.24, il Tribunale ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato alla luce dell'allegata integrazione documentale depositata.
Con l'istanza del 05.03.24, il ricorrente deposita la seguente documentazione: Unilav contratto a tempo determinato dal 19.9.23, buste paga da settembre 2023 a gennaio 2024.
Con le note autorizzate, il ricorrente insiste sull'accoglimento del ricorso e deposita la seguente documentazione: buste paga per l'anno 2024, contratto bancario, CUD per l'anno 2023, fotto dell'alluvione, ricevute rimesse in denaro, CUD 2025 per l'anno 2024, Unilav dal 05.06.25 al 05.06.26.
Il ricorso deve essere accolto.
pagina 2 di 4 Il d.l. 130/2020, convertito in legge il 18 dicembre 2020 n. 173 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza.
L'articolo 8 Cedu tutela infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi della norma in esame.
(Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02- 2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi
Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è "ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva
( c. Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare Per_1 Per_2 molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). Per_3
( e CA c. Italia [GC], § 159). Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in CP_3 una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Persona_4
Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività Per_1 Per_5 professionali ( c. Spagna [GC], § 110; ĂR c. Romania [GC], § 71; Persona_6 Per_7
e c. , § 42) o commerciali ( e DI Oy c. Per_8 Per_9 Parte_2
Finlandia GC). Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf
).
Nel caso di specie, il ricorrente dimostra di aver conseguito una effettiva integrazione sul territorio italiano. Difatti, questi allega e documenta di aver svolto attività lavorativa come manovale agricolo a partire dal 19.09.23 mediante contratto a tempo determinato prorogato nel tempo (vedi: Unilav dal
19.09.23, Unilav proroga al 29.02.24, buste paga da settembre 2023 a gennaio 2024, Certificazione
Unica per l'anno 2023). Tale attività è poi proseguita, come documentato dalle buste paga prodotte (da pagina 3 di 4 gennaio 2024 a giugno 2024, agosto e settembre 2024, novembre e dicembre 2024) e grazie ad essa il ricorrente ha potuto inviare periodicamente aiuti economici nel Paese di origine (vedi: ricevute rimesse in denaro dal 2022 al 2025).
Da ultimo, il ricorrente risulta attualmente titolare di un contratto a tempo determinato dal 05.06.25 al
05.06.26 (Unilav del 04.06.25).
A tali condizioni si ritiene che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente alla vita privata conseguita in Italia e che, pertanto, debba essergli riconosciuta la protezione speciale di cui all'art. 32 comma 3 d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020 secondo il paradigma del novellato articolo 19 del D.lgs 286/98. Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Si compensano le spese di lite per essere il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio e in quanto la decisione si fonda su documentazione prodotta nel corso del giudizio
Si compensano le spese di lite in quanto la decisione si fonda su documentazione prodotta nel corso del giudizio.
P.Q.M.
dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n.
25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
spese compensate.
Roma 27 giugno 2025
Il Presidente
Dott.ssa Luciana Sangiovanni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona di dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente dott.ssa Antonella Di Tullio Giudice relatore dott. Corrado Bile Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 7807/24 promossa da:
nato a [...] il [...], r, con il patrocinio dell'avv. Lucia Parte_1
Gasperini;
contro
, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_1 legis dall'Avvocatura Generale dello Stato;
E
; Controparte_2
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha impugnato tempestivamente il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dalla Questura di in data 6.12.23 e notificato il 23.01.24. Si legge nel CP_2 provvedimento impugnato che la Questura rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 c.
1.2 sulla base del parere negativo della Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma emesso il 19.06.23 e trasmesso all'Ufficio
Immigrazione della Questura di il 21.06.23 secondo il quale “esaminate le dichiarazioni rese CP_2 dal richiedente, le allegazioni documentali e le informazioni assunte dal Paese d'origine dell'istante, pagina 1 di 4 non si ravvisano fondati motivi tali da ritenere che il richiedente “possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” come sancito dal comma 1 art.
19 D.lgs. 286/98”.
In particolare, la Commissione Territoriale “non ravvisa fondati motivi tali da poter ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare così come previsto al novellato comma 1.1 terzo e quarto periodo art. 19 D.lgs.
286/98, non integrando l'ipotesi una violazione di cui all'art. 8 CEDU dal momento che “il richiedente non documenta la sua conoscenza della lingua italiana con alcun certificato ne presenta alcun documento che possa denotare una reale attività lavorativa. Inoltre, la dichiarazione di ospitalità presentata non è formalmente corretta”.
Nell'atto introduttivo il ricorrente chiede “in via principale e nel merito: accertata l'illegittimità dell'atto impugnato dichiararne l'annullamento e contestualmente ordinare alla Questura di Roma, ove il ricorrente attualmente dimora, accertata la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 10 c. III
Cost., il rilascio di un permesso di soggiorno per la protezione ex art 19 comma1.1 D.lvo 25 del
2008”.
Il ricorrente deposita la seguente documentazione: provvedimento della Questura di , copia del CP_2 passaporto, foto della casa in Bangladesh, ricevute rimesse in denaro.
Parte convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rinvio della causa e, in subordine, il rigetto del ricorso.
Con decreto del 11.03.24, il Tribunale ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato alla luce dell'allegata integrazione documentale depositata.
Con l'istanza del 05.03.24, il ricorrente deposita la seguente documentazione: Unilav contratto a tempo determinato dal 19.9.23, buste paga da settembre 2023 a gennaio 2024.
Con le note autorizzate, il ricorrente insiste sull'accoglimento del ricorso e deposita la seguente documentazione: buste paga per l'anno 2024, contratto bancario, CUD per l'anno 2023, fotto dell'alluvione, ricevute rimesse in denaro, CUD 2025 per l'anno 2024, Unilav dal 05.06.25 al 05.06.26.
Il ricorso deve essere accolto.
pagina 2 di 4 Il d.l. 130/2020, convertito in legge il 18 dicembre 2020 n. 173 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza.
L'articolo 8 Cedu tutela infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi della norma in esame.
(Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02- 2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi
Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è "ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva
( c. Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare Per_1 Per_2 molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). Per_3
( e CA c. Italia [GC], § 159). Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in CP_3 una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Persona_4
Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività Per_1 Per_5 professionali ( c. Spagna [GC], § 110; ĂR c. Romania [GC], § 71; Persona_6 Per_7
e c. , § 42) o commerciali ( e DI Oy c. Per_8 Per_9 Parte_2
Finlandia GC). Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf
).
Nel caso di specie, il ricorrente dimostra di aver conseguito una effettiva integrazione sul territorio italiano. Difatti, questi allega e documenta di aver svolto attività lavorativa come manovale agricolo a partire dal 19.09.23 mediante contratto a tempo determinato prorogato nel tempo (vedi: Unilav dal
19.09.23, Unilav proroga al 29.02.24, buste paga da settembre 2023 a gennaio 2024, Certificazione
Unica per l'anno 2023). Tale attività è poi proseguita, come documentato dalle buste paga prodotte (da pagina 3 di 4 gennaio 2024 a giugno 2024, agosto e settembre 2024, novembre e dicembre 2024) e grazie ad essa il ricorrente ha potuto inviare periodicamente aiuti economici nel Paese di origine (vedi: ricevute rimesse in denaro dal 2022 al 2025).
Da ultimo, il ricorrente risulta attualmente titolare di un contratto a tempo determinato dal 05.06.25 al
05.06.26 (Unilav del 04.06.25).
A tali condizioni si ritiene che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente alla vita privata conseguita in Italia e che, pertanto, debba essergli riconosciuta la protezione speciale di cui all'art. 32 comma 3 d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020 secondo il paradigma del novellato articolo 19 del D.lgs 286/98. Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Si compensano le spese di lite per essere il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio e in quanto la decisione si fonda su documentazione prodotta nel corso del giudizio
Si compensano le spese di lite in quanto la decisione si fonda su documentazione prodotta nel corso del giudizio.
P.Q.M.
dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n.
25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
spese compensate.
Roma 27 giugno 2025
Il Presidente
Dott.ssa Luciana Sangiovanni
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