Art. 15.
L' articolo 385 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 385 - (Evasione). - Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade, e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno.
La pena e' della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed e' da tre a cinque anni se la violenza o minaccia e' commessa con armi o da piu' persone riunite.
Le disposizioni precedenti si applicano anche al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.
Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena e' diminuita".
L' articolo 385 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 385 - (Evasione). - Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade, e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno.
La pena e' della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed e' da tre a cinque anni se la violenza o minaccia e' commessa con armi o da piu' persone riunite.
Le disposizioni precedenti si applicano anche al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.
Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena e' diminuita".