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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 11067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11067 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
n. 21236/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Marida Corso Presidente dott.ssa Stefania Starace Giudice designato dott. Mario De Simone Giudice sciogliendo la riserva in decisione del 26.11.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21236 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: diniego protezione speciale
TRA
, nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Ida Parte_1
Laudisa, presso il cui studio sito a Napoli piazza Cavour n. 139 elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., rapp.to e difeso ex Controparte_1 CP_2
lege dall'Avvocatura Distrettale dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
pagina 1 di 18 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Questore di Napoli, con decreto n. 424 emesso il 27.08.2024 e notificato al ricorrente il 12.09.2024, rigettava la domanda di protezione speciale presentata dal ricorrente, basandosi sul parere negativo espresso il 30.05.2024 dalla Commissione
Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno Sezione di
Napoli.
Con ricorso depositato il 14.10.2024 il ricorrente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando di essere giunto in Italia nel 2015 e di aver diritto al riconoscimento della protezione speciale alla luce del suo radicamento socio- lavorativo raggiunto sul territorio nazionale e del mutamento in peius delle condizioni del paese di provenienza. Chiedeva, dunque, di accertare e dichiarare il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1. Contr così come modificato dal d.l. n. 130/2020, previa sospensione in via cautelare dell'efficacia sospensiva del provvedimento impugnato e rilascio in via provvisoria del permesso di soggiorno.
Integrato il contraddittorio sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, con comparsa del 29.11.2024 si costituiva in giudizio il convenuto, che chiedeva il rigetto della domanda, eccependo l'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti di cui al comma 1.1., terzo e quarto periodo dell'art. 19 d.lvo n.
286/1998, evidenziando altresì che il ricorrente era già destinatario di una decisione di rigetto della sua domanda di protezione internazionale adottata il 06.12.2019 nonché di un provvedimento espulsivo notificato il 13.09.2024
Con ordinanza collegiale del 12.12.2024, il Tribunale accoglieva la domanda cautelare e fissava per il 22.10.2025 l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa nel merito, disponendo che la stessa fosse sostituita, ex art. 127ter c.p.c., dallo scambio di note di parte, da depositare nel termine perentorio del 22.10.2025.
Con ordinanza emessa in pari data, il giudice designato, accogliendo l'istanza ex art. 700 c.p.c., ordinava alla Questura di Napoli il rilascio, in favore del ricorrente, di un pagina 2 di 18 permesso di soggiorno provvisorio fino alla definizione del giudizio.
Con note del 21.10.2025, parte ricorrente insisteva nell'accoglimento delle sue conclusioni, depositando ulteriore documentazione.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore fissava l'udienza di discussione orale della causa dinanzi a sé ai sensi dell'art. 281terdecies
c.p.c., per il 26.11.2025.
All'udienza, prodotti documenti, presente il ricorrente, all'esito della discussione orale della causa, il giudice istruttore si riservava di riferire al Collegio, rimettendogli la decisione della causa.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale.
A quest'ultima si applicano ratione temporis le modificazioni all'art. 19 t.u.i. introdotte dal decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1.
Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa
pagina 3 di 18 allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge
24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano».
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di pagina 4 di 18 legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre
2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001,
n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di
Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea.
pagina 5 di 18 A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU
e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Come emerge dal parere negativo espresso dalla Commissione, cui il Questore si è richiamato e che è stato prodotto da parte convenuta, le ragioni che hanno determinato il resistente a rigettare l'istanza di permesso consistono, in primo luogo, nel fatto che le motivazioni sottese al provvedimento adottato alla stessa Commissione il 16.12.2019 di rigetto della domanda di protezione internazionale del ricorrente risulterebbero ancora dotate del carattere dell'attualità.
Tale statuizione non merita condivisione già solo perché i documenti concernenti l'attività lavorativa e prodotti dall'istante alla p.a. risalgono ad un periodo successivo al decreto suindicato, atteso che la stessa Commissione di Salerno sezione Napoli dà atto del deposito, tra l'altro, di una comunicazione obbligatoria di assunzione relativa ad un pagina 6 di 18 contratto a tempo indeterminato a far data dall'01.12.2022 e delle buste paga relative.
In secondo luogo, pur dando atto della documentazione lavorativa prodotta dall'istante, la Commissione l'ha ritenuta irrilevante. In particolare, nel parere negativo espresso dalla Commissione, quest'ultima ha affermato che “sebbene il richiedente si trovi in Italia da sette anni ed abbia fornito prova di svolgere attualmente attività lavorativa regolare dalla quale possa trarre il proprio sostentamento, non è apparsa idonea la documentazione prodotta a dimostrare uno stabile e duraturo percorso di integrazione nel tessuto socioeconomico del Paese d'accoglienza, essendosi limitato a produrre un certificato di lingua italiana A2”, osservando che “il richiedente non ha allegato alcunché in merito alla sua attuale situazione familiare, alla presenza di legami
o alla sussistenza di rilevanti relazioni sociali nel territorio (avendo tra l'altro riferito di avere legami familiari in Pakistan) né ha dato notizia di altre attività svolte sul territorio, che possano essere connesse all'integrazione del medesimo nel Paese
d'accoglienza”.
Orbene, con i documenti prodotti già in sede amministrativa (lettera assunzione e comunicazione obbligatoria di assunzione inviata all' il 30.11.2022 in relazione ad CP_4
un contratto a tempo indeterminato e parziale orizzontale alle dipendenze di
[...]
con mansioni di addetto al lavaggio di veicoli e buste paga da CP_5
dicembre 2022 e febbraio 2024), cui si sono aggiunti quelli depositati nel presente giudizio (comunicazione obbligatoria di assunzione inviata all' il 20.11.2024 in CP_4
relazione ad un contratto a tempo indeterminato e parziale orizzontale alle dipendenze di a far data dal 21.11.2024, con mansioni di Controparte_6
addetto al lavaggio di veicoli;
comunicazione obbligatoria di assunzione inviata all' il 24.06.2025 in relazione ad un contratto a tempo indeterminato e parziale CP_4
orizzontale alle dipendenze di a decorrere dal 25.06.2025 con mansioni CP_7
di addetto al lavaggio di veicoli e buste paga di giugno e luglio 2025; certificato anagrafico di residenza nel Comune di Casandrino del 04.10.2023), il ricorrente ha ampiamente dimostrato non solo di essersi integrato sul piano lavorativo ma anche di pagina 7 di 18 avere, in via del tutto intuibile, costituito una conseguente rete sociale, favorita proprio dall'attività lavorativa.
Il rigetto della domanda di permesso per protezione speciale ancorato alla riprodotta motivazione espressa nel parere non è legittimo poiché si pone in diretto contrasto con l'interpretazione che dell'art. 8 CEDU e del diritto al rispetto della vita privata la Corte Europea ha fornito e secondo cui “Il rispetto della vita privata deve comprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani. Non sembra, inoltre, esserci alcuna ragione di principio per cui questa interpretazione della nozione di "vita privata" debba essere intesa ad escludere le attività di natura professionale o imprenditoriale, dal momento che è, dopo tutto, nel corso della loro vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha un'opportunità significativa, se non la più grande, di sviluppare relazioni con il mondo esterno. Questa tesi è avvalorata dal fatto che, come giustamente rilevato dalla Commissione, non sempre è possibile distinguere chiaramente quali attività di un individuo fanno parte della sua vita professionale o imprenditoriale e quali no” (cfr. Corte EDU, Niemietz vs.
Germany, 16 dicembre 1992).
Inoltre, la Commissione e con essa il convenuto hanno trascurato di considerare le condizioni oggettive in cui il Pakistane ed il Punjab, regione di provenienza del ricorrente (cfr. copia passaporto in atti), versano all'attualità, pur accennando ad un bilanciamento tra il paese di origine e quello ospitante, all'esito del quale ha confermato l'irrilevanza dell'attività lavorativa di cui il richiedente aveva dato prova.
Se il bilanciamento fosse stato effettivamente eseguito, la Commissione avrebbe dovuto indicare le condizioni oggettive in cui il Pakistan versa e le c.o.i. utilizzate ed esprimere il suo giudizio sulle medesime. Ciò non è affatto accaduto.
Ebbene, la loro disamina, compiuta dal Tribunale, consente di rilevare il rischio di grave compromissione dei diritti fondamentali, in caso di ritorno in patria dell'istante.
Le notizie acquisite d'ufficio riferiscono il peggioramento dell'economia generale del paese, avvertito soprattutto nel settore informale, intensificatosi per via della pagina 8 di 18 pandemia di covid, che ha vieppiù depauperato il paese (cfr. WFP, Pakistan Country
Brief, April 2025, secondo cui, previa traduzione, Il Pakistan continua ad affrontare un complesso panorama di rischi, che ostacola il progresso verso gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile (SDG) e la Vision 2025. La fragilità economica e i ricorrenti disastri naturali aggravano le vulnerabilità e aumentano i livelli di povertà, minando la resilienza. Il Rapporto sullo Sviluppo Umano 2023/2024 colloca il Pakistan nella categoria di sviluppo umano "basso", con un valore dell'Indice di Sviluppo Umano
(HDI) di 0,540 e una posizione globale di 164° posto su 193 paesi. Il Pakistan si classifica anche al 99° posto su 129 paesi nell'Indice Globale della Fame..; HRW
World Report 2025 - Pakistan del 16.1.2025, secondo il quale, previa traduzione, Con povertà, inflazione e disoccupazione alle stelle, la crisi economica del Pakistan ha messo a repentaglio i diritti alla salute, al cibo e a un adeguato tenore di vita per milioni di persone. Un programma del Fondo Monetario Internazionale (FMI) è stato condizionato a numerose misure di austerità, tra cui la rimozione dei sussidi senza adeguate misure compensative, con conseguenti ulteriori difficoltà per i gruppi a basso reddito; EUAA Country Focus, dicembre 2024, secondo cui, previa traduzione,
L'UNICEF ha osservato a dicembre 2023 che l'impatto dei disastri naturali e causati dall'uomo è stato aggravato da "radicate disuguaglianze, cambiamenti climatici e incertezza politica ed economica". Nel suo rapporto mensile per paese di luglio 2024, il
Programma alimentare mondiale (WFP) ha osservato in modo simile che "fragilità economica, polarizzazione politica, ricorrenti disastri naturali e alta inflazione" hanno portato a crescenti livelli di povertà e minato la resilienza. Secondo il Gruppo della
Banca mondiale, il 40% della popolazione del paese viveva al di sotto della soglia di povertà ad aprile 2024. Secondo il Pakistan Economic Survey 2023-24, pubblicato dalla
Divisione finanziaria del governo del Pakistan, il costo di un paniere alimentare minimo pro capite al mese era di 6.384 PKR (20,6 EUR)1638 a marzo 2024. Il sondaggio ha affermato che tra luglio 2023 e marzo 2024 questi costi erano aumentati del 9,6%...La
Commissione non governativa per i diritti umani del Pakistan (HRCP) ha sottolineato in
pagina 9 di 18 un comunicato stampa del novembre 2023 un aumento dei suicidi (soprattutto a , Per_1
e nel , osservando che molti di questi casi erano collegati Per_2 Persona_3
all'aumento della povertà. Per lo stesso motivo, molte persone mandavano i loro figli non a scuola ma nei seminari religiosi (madrasse) dove, secondo HRCP, la radicalizzazione poteva "essere prevista'; , BTI 2022 Country Controparte_8
Report Pakistan, 23.2.2022), ed a causa delle intense, disastrose alluvioni ed inondazioni e degli altri eccezionali eventi climatici, che hanno travolto e distrutto estese zone del
Pakistan, particolarmente esposto agli effetti devastanti del cambiamento climatico, compreso il Punjab (cfr. ECHO, 26.5.2025, Pakistan - Severe weather (DG ECHO,
National Disaster Preparedness authorities-NDMA, Provincial Disaster preparedness authorities (PDMA), Pakistan Meteorological Department (PMD), NOAA-CPC, media)
(ECHO Daily Flash of 26 May 2025), https://reliefweb.int/report/pakistan/pakistan-
Email_1
Email_2
, secondo cui, previa traduzione, Forti piogge, Email_3
forti venti e grandinate hanno colpito il Pakistan settentrionale, in particolare il Punjab,
e , provocando almeno 20 morti e 150 feriti, la Persona_4 Per_5
maggior parte dei quali nel Punjab. Le condizioni meteorologiche avverse hanno causato notevoli disagi, tra cui interruzioni di corrente, disagi al traffico stradale e aereo e danni alle infrastrutture, con 113 interruzioni dell'alimentazione elettrica nella Pers provincia di che hanno interessato e . Per_6 Per_7 Per_8 Per_9 Per_10
In Punjab, tempeste di vento e piogge hanno danneggiato raccolti, infrastrutture e fornitura di energia elettrica in molti distretti. Anche aeroporti e autostrade sono Pers rimasti chiusi a causa dei venti e delle forti piogge nelle province di Punjab e Dal
24 al 29 maggio sono previste ulteriori piogge isolate, tempeste di vento, tempeste di Pers polvere e grandine in varie regioni, tra cui Alto Punjab, Belucistan e parti del
.; 6.5.2025, Uncounted: Invisible deaths of older people Per_1 Controparte_9
and children during climate disasters in Pakistan,
pagina 10 di 18 https://reliefweb.int/report/pakistan/uncounted-invisible-deaths-older-people-and- children-during-climate-disasters-pakistan; Pakistan - Severe weather and floods, update
(NDMA, PMD, PDMA, FFD, Media, ECHO partners) (ECHO Daily Flash of 29 August
2024), https://reliefweb.int/report/pakistan/pakistan-severe-weather-and-floods-update- ndma-pmd-pdma-ffd-media-echo-partners-echo-daily-flash-29-august-2024, secondo cui, previa traduzione, Nel Punjab, l'aumento dei livelli del fiume Indo potrebbe causare inondazioni fluviali e frane, con picchi previsti tra il 28 e il 30 agosto. Nel Gujarat-
Punjab 119.000 persone non protette sono a rischio di inondazioni fluviali e 200 persone sono esposte nel Sindh; OCHA, PAKISTAN: Monsoon 2024 Flash Update #6,
Latest Monsoon Developments and Response Efforts As of 27 August 2024, https://reliefweb.int/report/pakistan/pakistan-monsoon-2024-flash-update-6-latest- monsoon-developments-and-response-efforts-27-august-2024; Pakistan Floods 2024
Situation Report – Islamic Relief, September 03, 2024, https://reliefweb.int/report/pakistan/pakistan-floods-2024-situation-report-september-03-
2024, secondo cui, previa traduzione, la stagione dei monsoni in corso nel 2024 ha causato notevoli devastazioni in tutto il Pakistan, in particolare nelle province di
Balochistan, Punjab e . Le forti piogge hanno provocato inondazioni diffuse, frane Per_1
e danni alle infrastrutture. Al 1° settembre 2024, il paese ha registrato precipitazioni superiori alla media. Temperature insolitamente elevate hanno esacerbato la situazione, accelerando lo scioglimento della neve in regioni come l'alto KP, Azad AM e
e . La National Disaster Management Authority (NDMA) Per_11 Persona_12
segnala che, al 1° settembre, 306 persone sono morte in tutto il paese, tra cui 155 bambini. Inoltre, 584 persone sono rimaste ferite, 212 delle quali sono bambini. Le inondazioni hanno danneggiato 20.646 case e si sono verificati notevoli danni alle infrastrutture di ponti e strade. La National Disaster Management Authority (NDMA) continua a monitorare e registrare l'entità dei danni per assistere negli sforzi di risposta coordinati…Punjab: forti piogge hanno colpito anche la provincia del Punjab. Secondo
i rapporti della PDMA, dal 1° luglio sono stati segnalati 114 decessi e 307 feriti in
pagina 11 di 18 diversi incidenti legati alla pioggia. Le inondazioni fluviali e le forti piogge del torrente
DG Khan Hill hanno colpito Rajanpur, Rujhan e Jampur tehsil. Il governo distrettuale ha chiesto il supporto delle organizzazioni di soccorso nel distretto di Rajanpur, dove centinaia di residenti sono stati sfollati dalle loro case. Piogge intermittenti nel Punjab la scorsa settimana hanno causato inondazioni improvvise urbane in diverse città come
Multan, e A causa di fulmini e crolli di tetti, una Per_13 Per_14 Per_15
persona è morta e altre cinque sono rimaste ferite.; WFP – World Food Programme,
14.2.2024, WFP Pakistan Country Brief, January 2024, per il quale, previa traduzione, Il
Pakistan si trova ad affrontare notevoli rischi multidimensionali ostacolando il suo progresso verso il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) e
Vision 2025, che delinea gli obiettivi e le priorità di sviluppo nazionale del paese. Anche il Pakistan continua a lottare con una situazione economica precaria e di maggiore polarizzazione politica. La convergenza dell'instabilità politica, dell'incertezza economica e delle minacce alla sicurezza potrebbero potenzialmente destabilizzare ulteriormente il Paese in vista delle elezioni generali del 2024. Allo stesso tempo, gli elevati tassi di inflazione stanno aggravando le sfide, spingendo più persone verso la povertà e aumentando la loro vulnerabilità agli shock. Il piano strategico nazionale del
WFP 2023-2027 è in linea con le priorità di sviluppo nazionale del Pakistan e con
l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, concentrandosi su Fame Zero (SDG 2). Il
WFP fornisce aiuti essenziali e supporto nutrizionale alle persone vulnerabili in tutto il
Pakistan. Promuove inoltre gli sforzi del governo per migliorare la sicurezza alimentare
e nutrizionale fornendo consulenza politica e sostenendo la formulazione di strategie sostenibili che rafforzino i sistemi alimentari del Pakistan e migliorino la resilienza delle comunità ai ricorrenti eventi meteorologici estremi… Il WFP sostiene 55 mulini di Pers grano su piccola scala, di cui cinque distretti di Punjab e territorio della capitale
per produrre farina di grano fortificato che può essere acquistati dai Per_5
consumatori locali. Il progetto sostiene la fortificazione per il 90% (oltre 696 mt) di produzione commerciale della farina fortificata in distretti pilota. Entro marzo 2024, il
pagina 12 di 18 WFP triplicherà il numero di stabilimenti supportati a 155 in 22 distretti; IFRC,
Pakistan: Monsoon Floods - Operation Update #6 (MDRPK023), 2.2.2024, https://reliefweb.int/report/pakistan/pakistan-monsoon-floods-operation-update-6- mdrpk023, secondo cui, previa traduzione, Secondo l'UINICEF, dopo 16 mesi da quando il governo ha dichiarato l'emergenza nazionale, circa 1,8 milioni di individui continuano a risiedere in prossimità di acque alluvionali stagnanti e inquinate, costituendo un grave pericolo per la salute2. Le preoccupazioni principali persistono in settori quali gli alloggi, la sicurezza alimentare, l'acqua, i servizi igienico-sanitari e la salute pubblica. Molti sopravvissuti all'alluvione vivono ancora in rifugi temporanei, senza accesso a beni di prima necessità come cibo, acqua potabile, strutture igienico- sanitarie e assistenza sanitaria di base. Secondo i dati dell'UNOSAT, il numero di persone nelle aree con acque stagnanti è diminuito, ma il problema continua a rappresentare una sfida significativa. L'acqua stagnante continua a impedire ai residenti di tornare alle loro case danneggiate o distrutte, colpendo in particolare coloro che dipendono dall'agricoltura e dall'allevamento per il proprio sostentamento.3.
Secondo la National Disaster Management Authority (NDMA) le inondazioni hanno danneggiato o distrutto più di 2,3 milioni di case e spazzato via oltre 1,7 milioni di ettari
(4,4 milioni di acri) di raccolti, mentre oltre 800.000 capi di bestiame sono morti, spingendo oltre 8 milioni di persone nella povertà4. I prezzi dei prodotti alimentari nelle zone rurali sono aumentati del 45%, lasciando più di un milione di persone dipendenti dagli aiuti umanitari. Il rapporto di valutazione dei danni della divisione finanziaria del governo del Pakistan5 stima i danni e le perdite dovuti alle inondazioni per il 2022 in quanto il danno è stimato a 14,9 miliardi di dollari, la perdita per il PIL a 15,2 miliardi di dollari e le esigenze totali di riabilitazione a 16,3 miliardi di dollari. Il settore che ha subito i maggiori danni è quello immobiliare, con 5,6 miliardi di dollari;
agricoltura, alimentazione, allevamento e pesca per 3,7 miliardi di dollari;
e trasporti e comunicazioni a 3,3 miliardi di dollari. Circa otto milioni di persone colpite dalle inondazioni necessitano di assistenza sanitaria, con rischi in aumento man mano che le
pagina 13 di 18 popolazioni sfollate ritornano in comunità con infrastrutture danneggiate, accesso limitato all'acqua pulita e fonti d'acqua stagnanti.6 Le ultime notizie delle Nazioni
Unite riportano che ad oggi sono stati segnalati oltre 540.000 casi di malaria Novembre
2023. La mancanza di accesso all'acqua potabile sicura ha aumentato il rischio di malattie trasmesse dall'acqua. Inoltre, si sono verificati ingenti danni a strade, ponti, strutture sanitarie e scuole 7. L'assistenza immediata è fondamentale, soprattutto con
l'inverno in corso e l'intensificarsi della necessità di alloggi, cibo e articoli domestici, in particolare nella provincia del ; HRW, World Report 2024 – Pakistan 11.1.2024, Per_1
secondo cui, previa traduzione, Con povertà, inflazione e disoccupazione in aumento, il
Pakistan ha dovuto affrontare una delle peggiori crisi economiche della sua storia, mettendo a repentaglio i diritti di milioni di persone alla salute, al cibo e a un adeguato standard di vita. L'insistenza del Fondo monetario internazionale (FMI) sull'austerità e sulla rimozione dei sussidi senza adeguate misure compensative ha comportato ulteriori difficoltà per i gruppi a basso reddito. Il Pakistan è rimasto estremamente vulnerabile ai cambiamenti climatici e ha dovuto affrontare tassi di riscaldamento notevolmente superiori alla media globale, rendendo gli eventi climatici estremi più frequenti e intensi… Nel 2023, il deprezzamento della valuta locale, l'inflazione alle stelle e la rimozione dei sussidi per l'elettricità e il carburante senza adeguate misure compensative hanno reso difficile per molte persone in Pakistan realizzare i propri diritti economici e sociali. Le riserve valutarie della banca centrale del Pakistan sono scese al minimo storico di 3 miliardi di dollari a gennaio, un importo che copre meno di tre settimane di importazioni. A luglio, il Pakistan ha raggiunto un accordo con il Fondo monetario internazionale per 3 miliardi di dollari che imponeva al governo di rimuovere i sussidi per l'energia e il carburante, passare a un tasso di cambio basato sul mercato e aumentare le tasse. Ciò ha provocato proteste diffuse contro l'aumento delle bollette elettriche, l'inflazione e la carenza di cibo. La crisi economica è arrivata nel contesto del devastante costo economico delle inondazioni del
2022. Nel 2018, quasi il 37% dei 230 milioni di abitanti del Pakistan si trovavano a
pagina 14 di 18 fronteggiare l'insicurezza alimentare, ma solo 8,9 milioni di famiglie hanno ricevuto assistenza per mitigare l'impatto dell'inflazione dilagante;
OCHA, Revised Pakistan
2022 Floods Response Plan Final Report (Issued 15 Dec 2023), 18.12.2023, https://reliefweb.int/report/pakistan/revised-pakistan-2022-floods-response-plan-final- report-issued-15-dec-2023, previa traduzione, riporta che Tra giugno e agosto 2022, il
Pakistan ha dovuto affrontare forti piogge e inondazioni senza precedenti a seguito di una combinazione di precipitazioni estreme e altri fattori, tra cui lo scioglimento dei ghiacciai urbani e inondazioni improvvise esacerbate dai cambiamenti climatici. Un terzo del paese ha subito l'impatto di diffuse inondazioni e frane che hanno avuto gravi ripercussioni su vite umane, proprietà, agricoltura e infrastrutture. Sono stati colpiti circa 33 milioni di persone e 20,6 milioni avevano bisogno di assistenza salvavita, metà dei quali erano bambini. In totale, gli sfollati sono stati 7,9 milioni, di cui almeno
664.000 si sono spostati nei campi di soccorso e in siti informali. Il governo del
Pakistan ha designato 84 distretti come “colpiti dalla calamità”, con l'impatto più significativo avvertito nelle regioni meridionali e centrali del paese. L'impatto economico è stato più evidente nel , che ha subito il 70% delle perdite e dei danni Per_1
totali del paese. Le province del Punjab, del Balochistan e del Persona_4
sono state colpite in misura minore, sebbene comunque significativa. Secondo la Per_4
National Disaster Management Authority (NDMA) le inondazioni hanno danneggiato o distrutto più di 2,3 milioni di case e spazzato via oltre 1,7 milioni di ettari (4,4 milioni di acri) di raccolti, mentre oltre 800.000 capi di bestiame sono morti, spingendo più di 8 milioni di persone nella povertà. Inoltre, oltre 30.000 scuole e 2.000 strutture sanitarie sono state danneggiate e hanno dovuto essere riparate o interamente ricostruite. La mancanza di accesso ai servizi essenziali, tra cui latrine sicure, acqua potabile pulita e strutture sanitarie, ha rappresentato un fattore di rischio critico per le popolazioni sfollate. A causa della crescente minaccia del cambiamento climatico, le inondazioni in
Pakistan sono diventate più frequenti, costringendo alcune comunità a dover affrontare cicli ripetuti di sfollamento. Per queste comunità, la fatica causata dai disastri indotti
pagina 15 di 18 dal clima ha avuto un grave impatto sul loro benessere. Tali rischi hanno avuto un impatto negativo sulla vita e sui mezzi di sostentamento di milioni di persone, comportando un costo umano e socioeconomico significativo ed esacerbando la vulnerabilità e l'esposizione ai rischi di protezione, in particolare per gruppi tra cui donne, bambini, anziani e persone con disabilità; OCHA, 12.7.2023, PAKISTAN: 2022
Monsoon Floods Situation Report No. 18; Islamic Relief, Climate Crisis in Pakistan:
Voices from the Ground, 22.6.2023, https://reliefweb.int/report/pakistan/climate-crisis- pakistan-voices-ground; UNICEF, Pakistan Humanitarian Situation Report No. 11:
March 2023, pubblicato il 17.4.2023, reperibile su https://reliefweb.int/report/pakistan/unicef-pakistan-humanitarian-situation-report-no-
11-march-2023; HRW, World Report 2023 – Pakistan, pubblicato il 12.1.2023, reperibile su ecoi.net, secondo cui, previa traduzione, Il Pakistan è estremamente vulnerabile ai cambiamenti climatici e affronta tassi di riscaldamento notevolmente superiori alla media globale, rendendo gli eventi climatici estremi più frequenti e intensi. A marzo e aprile, un'ondata di caldo estremo nell'Asia ha Persona_3
caratterizzato alcune delle temperature più calde registrate nella storia moderna del paese e ha portato a picchi nella mortalità materna e nella morte di persone anziane. Ad agosto, il Pakistan ha subito inondazioni devastanti che hanno coperto oltre un terzo del paese, uccidendo oltre 1.000 persone, sfollando più di 30 milioni e causando danni per miliardi di dollari. Queste crisi sono arrivate quando il Pakistan ha dovuto affrontare crisi politiche ed economiche sempre più profonde e prezzi del cibo e del carburante alle stelle).
Il rimpatrio forzato del ricorrente violerebbe, dunque, il diritto al rispetto della vita privata, riconosciuto dal combinato disposto degli artt. 8 CEDU, 2, 3 e 117 C, poiché interromperebbe il suo concreto percorso d'integrazione, lacerando anche i legami sociali che verosimilmente ha costituito nello svolgimento dell'attività lavorativa e, a fronte delle su richiamate condizioni oggettive del paese di origine, lo esporrebbe a concreti rischi di compressione del suo fondamentale diritto alla salute, di cui all'art. 32
pagina 16 di 18 C, nonché al cibo, ad un'abitazione e ad un ambiente salubre, riconosciuti anche dal
Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall'Assemblea
Generale il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976 e ratificato in Italia con legge 881/1977. In particolare, l'art. 2 del Patto dispone che “Ciascuno Stato Parte del presente Patto si impegna ad adottare misure, individualmente e attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale, soprattutto economica e tecnica, nella misura massima delle sue risorse disponibili, al fine di raggiungere progressivamente la piena realizzazione dei diritti riconosciuti nel presente Patto con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative”; l'art. 11 dispone che “Gli Stati
Parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la sua famiglia, compresi un'alimentazione, un vestiario e un alloggio adeguati, e al miglioramento continuo delle condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno le misure appropriate per garantire la realizzazione di questo diritto, riconoscendo a tal fine l'importanza essenziale della cooperazione internazionale basata sul libero consenso.”.
Il ricorrente, dunque, si trova in una condizione d'inespellibilità prevista dall'art. 19, comma 1.1., t.u.i., nel testo ratione temporis applicabile.
In ordine alle spese processuali si provvede ad una loro compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., integrato dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte
Costituzionale, per gravi ed eccezionali ragioni, consistenti non solo nel fatto che nel corso del processo la parte ha integrato la prova degli elementi costitutivi del suo diritto fino all'adozione della presente decisione ma anche nell'ampio esercizio dei poteri istruttori ufficiosi per addivenire all'accertamento della fondatezza della domanda.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020. compensa le spese processuali.
pagina 17 di 18 Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 26.11.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marida Corso
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Marida Corso Presidente dott.ssa Stefania Starace Giudice designato dott. Mario De Simone Giudice sciogliendo la riserva in decisione del 26.11.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21236 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: diniego protezione speciale
TRA
, nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Ida Parte_1
Laudisa, presso il cui studio sito a Napoli piazza Cavour n. 139 elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., rapp.to e difeso ex Controparte_1 CP_2
lege dall'Avvocatura Distrettale dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
pagina 1 di 18 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Questore di Napoli, con decreto n. 424 emesso il 27.08.2024 e notificato al ricorrente il 12.09.2024, rigettava la domanda di protezione speciale presentata dal ricorrente, basandosi sul parere negativo espresso il 30.05.2024 dalla Commissione
Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno Sezione di
Napoli.
Con ricorso depositato il 14.10.2024 il ricorrente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando di essere giunto in Italia nel 2015 e di aver diritto al riconoscimento della protezione speciale alla luce del suo radicamento socio- lavorativo raggiunto sul territorio nazionale e del mutamento in peius delle condizioni del paese di provenienza. Chiedeva, dunque, di accertare e dichiarare il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1. Contr così come modificato dal d.l. n. 130/2020, previa sospensione in via cautelare dell'efficacia sospensiva del provvedimento impugnato e rilascio in via provvisoria del permesso di soggiorno.
Integrato il contraddittorio sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, con comparsa del 29.11.2024 si costituiva in giudizio il convenuto, che chiedeva il rigetto della domanda, eccependo l'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti di cui al comma 1.1., terzo e quarto periodo dell'art. 19 d.lvo n.
286/1998, evidenziando altresì che il ricorrente era già destinatario di una decisione di rigetto della sua domanda di protezione internazionale adottata il 06.12.2019 nonché di un provvedimento espulsivo notificato il 13.09.2024
Con ordinanza collegiale del 12.12.2024, il Tribunale accoglieva la domanda cautelare e fissava per il 22.10.2025 l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa nel merito, disponendo che la stessa fosse sostituita, ex art. 127ter c.p.c., dallo scambio di note di parte, da depositare nel termine perentorio del 22.10.2025.
Con ordinanza emessa in pari data, il giudice designato, accogliendo l'istanza ex art. 700 c.p.c., ordinava alla Questura di Napoli il rilascio, in favore del ricorrente, di un pagina 2 di 18 permesso di soggiorno provvisorio fino alla definizione del giudizio.
Con note del 21.10.2025, parte ricorrente insisteva nell'accoglimento delle sue conclusioni, depositando ulteriore documentazione.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore fissava l'udienza di discussione orale della causa dinanzi a sé ai sensi dell'art. 281terdecies
c.p.c., per il 26.11.2025.
All'udienza, prodotti documenti, presente il ricorrente, all'esito della discussione orale della causa, il giudice istruttore si riservava di riferire al Collegio, rimettendogli la decisione della causa.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale.
A quest'ultima si applicano ratione temporis le modificazioni all'art. 19 t.u.i. introdotte dal decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1.
Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa
pagina 3 di 18 allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge
24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano».
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di pagina 4 di 18 legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre
2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001,
n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di
Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea.
pagina 5 di 18 A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU
e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Come emerge dal parere negativo espresso dalla Commissione, cui il Questore si è richiamato e che è stato prodotto da parte convenuta, le ragioni che hanno determinato il resistente a rigettare l'istanza di permesso consistono, in primo luogo, nel fatto che le motivazioni sottese al provvedimento adottato alla stessa Commissione il 16.12.2019 di rigetto della domanda di protezione internazionale del ricorrente risulterebbero ancora dotate del carattere dell'attualità.
Tale statuizione non merita condivisione già solo perché i documenti concernenti l'attività lavorativa e prodotti dall'istante alla p.a. risalgono ad un periodo successivo al decreto suindicato, atteso che la stessa Commissione di Salerno sezione Napoli dà atto del deposito, tra l'altro, di una comunicazione obbligatoria di assunzione relativa ad un pagina 6 di 18 contratto a tempo indeterminato a far data dall'01.12.2022 e delle buste paga relative.
In secondo luogo, pur dando atto della documentazione lavorativa prodotta dall'istante, la Commissione l'ha ritenuta irrilevante. In particolare, nel parere negativo espresso dalla Commissione, quest'ultima ha affermato che “sebbene il richiedente si trovi in Italia da sette anni ed abbia fornito prova di svolgere attualmente attività lavorativa regolare dalla quale possa trarre il proprio sostentamento, non è apparsa idonea la documentazione prodotta a dimostrare uno stabile e duraturo percorso di integrazione nel tessuto socioeconomico del Paese d'accoglienza, essendosi limitato a produrre un certificato di lingua italiana A2”, osservando che “il richiedente non ha allegato alcunché in merito alla sua attuale situazione familiare, alla presenza di legami
o alla sussistenza di rilevanti relazioni sociali nel territorio (avendo tra l'altro riferito di avere legami familiari in Pakistan) né ha dato notizia di altre attività svolte sul territorio, che possano essere connesse all'integrazione del medesimo nel Paese
d'accoglienza”.
Orbene, con i documenti prodotti già in sede amministrativa (lettera assunzione e comunicazione obbligatoria di assunzione inviata all' il 30.11.2022 in relazione ad CP_4
un contratto a tempo indeterminato e parziale orizzontale alle dipendenze di
[...]
con mansioni di addetto al lavaggio di veicoli e buste paga da CP_5
dicembre 2022 e febbraio 2024), cui si sono aggiunti quelli depositati nel presente giudizio (comunicazione obbligatoria di assunzione inviata all' il 20.11.2024 in CP_4
relazione ad un contratto a tempo indeterminato e parziale orizzontale alle dipendenze di a far data dal 21.11.2024, con mansioni di Controparte_6
addetto al lavaggio di veicoli;
comunicazione obbligatoria di assunzione inviata all' il 24.06.2025 in relazione ad un contratto a tempo indeterminato e parziale CP_4
orizzontale alle dipendenze di a decorrere dal 25.06.2025 con mansioni CP_7
di addetto al lavaggio di veicoli e buste paga di giugno e luglio 2025; certificato anagrafico di residenza nel Comune di Casandrino del 04.10.2023), il ricorrente ha ampiamente dimostrato non solo di essersi integrato sul piano lavorativo ma anche di pagina 7 di 18 avere, in via del tutto intuibile, costituito una conseguente rete sociale, favorita proprio dall'attività lavorativa.
Il rigetto della domanda di permesso per protezione speciale ancorato alla riprodotta motivazione espressa nel parere non è legittimo poiché si pone in diretto contrasto con l'interpretazione che dell'art. 8 CEDU e del diritto al rispetto della vita privata la Corte Europea ha fornito e secondo cui “Il rispetto della vita privata deve comprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani. Non sembra, inoltre, esserci alcuna ragione di principio per cui questa interpretazione della nozione di "vita privata" debba essere intesa ad escludere le attività di natura professionale o imprenditoriale, dal momento che è, dopo tutto, nel corso della loro vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha un'opportunità significativa, se non la più grande, di sviluppare relazioni con il mondo esterno. Questa tesi è avvalorata dal fatto che, come giustamente rilevato dalla Commissione, non sempre è possibile distinguere chiaramente quali attività di un individuo fanno parte della sua vita professionale o imprenditoriale e quali no” (cfr. Corte EDU, Niemietz vs.
Germany, 16 dicembre 1992).
Inoltre, la Commissione e con essa il convenuto hanno trascurato di considerare le condizioni oggettive in cui il Pakistane ed il Punjab, regione di provenienza del ricorrente (cfr. copia passaporto in atti), versano all'attualità, pur accennando ad un bilanciamento tra il paese di origine e quello ospitante, all'esito del quale ha confermato l'irrilevanza dell'attività lavorativa di cui il richiedente aveva dato prova.
Se il bilanciamento fosse stato effettivamente eseguito, la Commissione avrebbe dovuto indicare le condizioni oggettive in cui il Pakistan versa e le c.o.i. utilizzate ed esprimere il suo giudizio sulle medesime. Ciò non è affatto accaduto.
Ebbene, la loro disamina, compiuta dal Tribunale, consente di rilevare il rischio di grave compromissione dei diritti fondamentali, in caso di ritorno in patria dell'istante.
Le notizie acquisite d'ufficio riferiscono il peggioramento dell'economia generale del paese, avvertito soprattutto nel settore informale, intensificatosi per via della pagina 8 di 18 pandemia di covid, che ha vieppiù depauperato il paese (cfr. WFP, Pakistan Country
Brief, April 2025, secondo cui, previa traduzione, Il Pakistan continua ad affrontare un complesso panorama di rischi, che ostacola il progresso verso gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile (SDG) e la Vision 2025. La fragilità economica e i ricorrenti disastri naturali aggravano le vulnerabilità e aumentano i livelli di povertà, minando la resilienza. Il Rapporto sullo Sviluppo Umano 2023/2024 colloca il Pakistan nella categoria di sviluppo umano "basso", con un valore dell'Indice di Sviluppo Umano
(HDI) di 0,540 e una posizione globale di 164° posto su 193 paesi. Il Pakistan si classifica anche al 99° posto su 129 paesi nell'Indice Globale della Fame..; HRW
World Report 2025 - Pakistan del 16.1.2025, secondo il quale, previa traduzione, Con povertà, inflazione e disoccupazione alle stelle, la crisi economica del Pakistan ha messo a repentaglio i diritti alla salute, al cibo e a un adeguato tenore di vita per milioni di persone. Un programma del Fondo Monetario Internazionale (FMI) è stato condizionato a numerose misure di austerità, tra cui la rimozione dei sussidi senza adeguate misure compensative, con conseguenti ulteriori difficoltà per i gruppi a basso reddito; EUAA Country Focus, dicembre 2024, secondo cui, previa traduzione,
L'UNICEF ha osservato a dicembre 2023 che l'impatto dei disastri naturali e causati dall'uomo è stato aggravato da "radicate disuguaglianze, cambiamenti climatici e incertezza politica ed economica". Nel suo rapporto mensile per paese di luglio 2024, il
Programma alimentare mondiale (WFP) ha osservato in modo simile che "fragilità economica, polarizzazione politica, ricorrenti disastri naturali e alta inflazione" hanno portato a crescenti livelli di povertà e minato la resilienza. Secondo il Gruppo della
Banca mondiale, il 40% della popolazione del paese viveva al di sotto della soglia di povertà ad aprile 2024. Secondo il Pakistan Economic Survey 2023-24, pubblicato dalla
Divisione finanziaria del governo del Pakistan, il costo di un paniere alimentare minimo pro capite al mese era di 6.384 PKR (20,6 EUR)1638 a marzo 2024. Il sondaggio ha affermato che tra luglio 2023 e marzo 2024 questi costi erano aumentati del 9,6%...La
Commissione non governativa per i diritti umani del Pakistan (HRCP) ha sottolineato in
pagina 9 di 18 un comunicato stampa del novembre 2023 un aumento dei suicidi (soprattutto a , Per_1
e nel , osservando che molti di questi casi erano collegati Per_2 Persona_3
all'aumento della povertà. Per lo stesso motivo, molte persone mandavano i loro figli non a scuola ma nei seminari religiosi (madrasse) dove, secondo HRCP, la radicalizzazione poteva "essere prevista'; , BTI 2022 Country Controparte_8
Report Pakistan, 23.2.2022), ed a causa delle intense, disastrose alluvioni ed inondazioni e degli altri eccezionali eventi climatici, che hanno travolto e distrutto estese zone del
Pakistan, particolarmente esposto agli effetti devastanti del cambiamento climatico, compreso il Punjab (cfr. ECHO, 26.5.2025, Pakistan - Severe weather (DG ECHO,
National Disaster Preparedness authorities-NDMA, Provincial Disaster preparedness authorities (PDMA), Pakistan Meteorological Department (PMD), NOAA-CPC, media)
(ECHO Daily Flash of 26 May 2025), https://reliefweb.int/report/pakistan/pakistan-
Email_1
Email_2
, secondo cui, previa traduzione, Forti piogge, Email_3
forti venti e grandinate hanno colpito il Pakistan settentrionale, in particolare il Punjab,
e , provocando almeno 20 morti e 150 feriti, la Persona_4 Per_5
maggior parte dei quali nel Punjab. Le condizioni meteorologiche avverse hanno causato notevoli disagi, tra cui interruzioni di corrente, disagi al traffico stradale e aereo e danni alle infrastrutture, con 113 interruzioni dell'alimentazione elettrica nella Pers provincia di che hanno interessato e . Per_6 Per_7 Per_8 Per_9 Per_10
In Punjab, tempeste di vento e piogge hanno danneggiato raccolti, infrastrutture e fornitura di energia elettrica in molti distretti. Anche aeroporti e autostrade sono Pers rimasti chiusi a causa dei venti e delle forti piogge nelle province di Punjab e Dal
24 al 29 maggio sono previste ulteriori piogge isolate, tempeste di vento, tempeste di Pers polvere e grandine in varie regioni, tra cui Alto Punjab, Belucistan e parti del
.; 6.5.2025, Uncounted: Invisible deaths of older people Per_1 Controparte_9
and children during climate disasters in Pakistan,
pagina 10 di 18 https://reliefweb.int/report/pakistan/uncounted-invisible-deaths-older-people-and- children-during-climate-disasters-pakistan; Pakistan - Severe weather and floods, update
(NDMA, PMD, PDMA, FFD, Media, ECHO partners) (ECHO Daily Flash of 29 August
2024), https://reliefweb.int/report/pakistan/pakistan-severe-weather-and-floods-update- ndma-pmd-pdma-ffd-media-echo-partners-echo-daily-flash-29-august-2024, secondo cui, previa traduzione, Nel Punjab, l'aumento dei livelli del fiume Indo potrebbe causare inondazioni fluviali e frane, con picchi previsti tra il 28 e il 30 agosto. Nel Gujarat-
Punjab 119.000 persone non protette sono a rischio di inondazioni fluviali e 200 persone sono esposte nel Sindh; OCHA, PAKISTAN: Monsoon 2024 Flash Update #6,
Latest Monsoon Developments and Response Efforts As of 27 August 2024, https://reliefweb.int/report/pakistan/pakistan-monsoon-2024-flash-update-6-latest- monsoon-developments-and-response-efforts-27-august-2024; Pakistan Floods 2024
Situation Report – Islamic Relief, September 03, 2024, https://reliefweb.int/report/pakistan/pakistan-floods-2024-situation-report-september-03-
2024, secondo cui, previa traduzione, la stagione dei monsoni in corso nel 2024 ha causato notevoli devastazioni in tutto il Pakistan, in particolare nelle province di
Balochistan, Punjab e . Le forti piogge hanno provocato inondazioni diffuse, frane Per_1
e danni alle infrastrutture. Al 1° settembre 2024, il paese ha registrato precipitazioni superiori alla media. Temperature insolitamente elevate hanno esacerbato la situazione, accelerando lo scioglimento della neve in regioni come l'alto KP, Azad AM e
e . La National Disaster Management Authority (NDMA) Per_11 Persona_12
segnala che, al 1° settembre, 306 persone sono morte in tutto il paese, tra cui 155 bambini. Inoltre, 584 persone sono rimaste ferite, 212 delle quali sono bambini. Le inondazioni hanno danneggiato 20.646 case e si sono verificati notevoli danni alle infrastrutture di ponti e strade. La National Disaster Management Authority (NDMA) continua a monitorare e registrare l'entità dei danni per assistere negli sforzi di risposta coordinati…Punjab: forti piogge hanno colpito anche la provincia del Punjab. Secondo
i rapporti della PDMA, dal 1° luglio sono stati segnalati 114 decessi e 307 feriti in
pagina 11 di 18 diversi incidenti legati alla pioggia. Le inondazioni fluviali e le forti piogge del torrente
DG Khan Hill hanno colpito Rajanpur, Rujhan e Jampur tehsil. Il governo distrettuale ha chiesto il supporto delle organizzazioni di soccorso nel distretto di Rajanpur, dove centinaia di residenti sono stati sfollati dalle loro case. Piogge intermittenti nel Punjab la scorsa settimana hanno causato inondazioni improvvise urbane in diverse città come
Multan, e A causa di fulmini e crolli di tetti, una Per_13 Per_14 Per_15
persona è morta e altre cinque sono rimaste ferite.; WFP – World Food Programme,
14.2.2024, WFP Pakistan Country Brief, January 2024, per il quale, previa traduzione, Il
Pakistan si trova ad affrontare notevoli rischi multidimensionali ostacolando il suo progresso verso il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) e
Vision 2025, che delinea gli obiettivi e le priorità di sviluppo nazionale del paese. Anche il Pakistan continua a lottare con una situazione economica precaria e di maggiore polarizzazione politica. La convergenza dell'instabilità politica, dell'incertezza economica e delle minacce alla sicurezza potrebbero potenzialmente destabilizzare ulteriormente il Paese in vista delle elezioni generali del 2024. Allo stesso tempo, gli elevati tassi di inflazione stanno aggravando le sfide, spingendo più persone verso la povertà e aumentando la loro vulnerabilità agli shock. Il piano strategico nazionale del
WFP 2023-2027 è in linea con le priorità di sviluppo nazionale del Pakistan e con
l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, concentrandosi su Fame Zero (SDG 2). Il
WFP fornisce aiuti essenziali e supporto nutrizionale alle persone vulnerabili in tutto il
Pakistan. Promuove inoltre gli sforzi del governo per migliorare la sicurezza alimentare
e nutrizionale fornendo consulenza politica e sostenendo la formulazione di strategie sostenibili che rafforzino i sistemi alimentari del Pakistan e migliorino la resilienza delle comunità ai ricorrenti eventi meteorologici estremi… Il WFP sostiene 55 mulini di Pers grano su piccola scala, di cui cinque distretti di Punjab e territorio della capitale
per produrre farina di grano fortificato che può essere acquistati dai Per_5
consumatori locali. Il progetto sostiene la fortificazione per il 90% (oltre 696 mt) di produzione commerciale della farina fortificata in distretti pilota. Entro marzo 2024, il
pagina 12 di 18 WFP triplicherà il numero di stabilimenti supportati a 155 in 22 distretti; IFRC,
Pakistan: Monsoon Floods - Operation Update #6 (MDRPK023), 2.2.2024, https://reliefweb.int/report/pakistan/pakistan-monsoon-floods-operation-update-6- mdrpk023, secondo cui, previa traduzione, Secondo l'UINICEF, dopo 16 mesi da quando il governo ha dichiarato l'emergenza nazionale, circa 1,8 milioni di individui continuano a risiedere in prossimità di acque alluvionali stagnanti e inquinate, costituendo un grave pericolo per la salute2. Le preoccupazioni principali persistono in settori quali gli alloggi, la sicurezza alimentare, l'acqua, i servizi igienico-sanitari e la salute pubblica. Molti sopravvissuti all'alluvione vivono ancora in rifugi temporanei, senza accesso a beni di prima necessità come cibo, acqua potabile, strutture igienico- sanitarie e assistenza sanitaria di base. Secondo i dati dell'UNOSAT, il numero di persone nelle aree con acque stagnanti è diminuito, ma il problema continua a rappresentare una sfida significativa. L'acqua stagnante continua a impedire ai residenti di tornare alle loro case danneggiate o distrutte, colpendo in particolare coloro che dipendono dall'agricoltura e dall'allevamento per il proprio sostentamento.3.
Secondo la National Disaster Management Authority (NDMA) le inondazioni hanno danneggiato o distrutto più di 2,3 milioni di case e spazzato via oltre 1,7 milioni di ettari
(4,4 milioni di acri) di raccolti, mentre oltre 800.000 capi di bestiame sono morti, spingendo oltre 8 milioni di persone nella povertà4. I prezzi dei prodotti alimentari nelle zone rurali sono aumentati del 45%, lasciando più di un milione di persone dipendenti dagli aiuti umanitari. Il rapporto di valutazione dei danni della divisione finanziaria del governo del Pakistan5 stima i danni e le perdite dovuti alle inondazioni per il 2022 in quanto il danno è stimato a 14,9 miliardi di dollari, la perdita per il PIL a 15,2 miliardi di dollari e le esigenze totali di riabilitazione a 16,3 miliardi di dollari. Il settore che ha subito i maggiori danni è quello immobiliare, con 5,6 miliardi di dollari;
agricoltura, alimentazione, allevamento e pesca per 3,7 miliardi di dollari;
e trasporti e comunicazioni a 3,3 miliardi di dollari. Circa otto milioni di persone colpite dalle inondazioni necessitano di assistenza sanitaria, con rischi in aumento man mano che le
pagina 13 di 18 popolazioni sfollate ritornano in comunità con infrastrutture danneggiate, accesso limitato all'acqua pulita e fonti d'acqua stagnanti.6 Le ultime notizie delle Nazioni
Unite riportano che ad oggi sono stati segnalati oltre 540.000 casi di malaria Novembre
2023. La mancanza di accesso all'acqua potabile sicura ha aumentato il rischio di malattie trasmesse dall'acqua. Inoltre, si sono verificati ingenti danni a strade, ponti, strutture sanitarie e scuole 7. L'assistenza immediata è fondamentale, soprattutto con
l'inverno in corso e l'intensificarsi della necessità di alloggi, cibo e articoli domestici, in particolare nella provincia del ; HRW, World Report 2024 – Pakistan 11.1.2024, Per_1
secondo cui, previa traduzione, Con povertà, inflazione e disoccupazione in aumento, il
Pakistan ha dovuto affrontare una delle peggiori crisi economiche della sua storia, mettendo a repentaglio i diritti di milioni di persone alla salute, al cibo e a un adeguato standard di vita. L'insistenza del Fondo monetario internazionale (FMI) sull'austerità e sulla rimozione dei sussidi senza adeguate misure compensative ha comportato ulteriori difficoltà per i gruppi a basso reddito. Il Pakistan è rimasto estremamente vulnerabile ai cambiamenti climatici e ha dovuto affrontare tassi di riscaldamento notevolmente superiori alla media globale, rendendo gli eventi climatici estremi più frequenti e intensi… Nel 2023, il deprezzamento della valuta locale, l'inflazione alle stelle e la rimozione dei sussidi per l'elettricità e il carburante senza adeguate misure compensative hanno reso difficile per molte persone in Pakistan realizzare i propri diritti economici e sociali. Le riserve valutarie della banca centrale del Pakistan sono scese al minimo storico di 3 miliardi di dollari a gennaio, un importo che copre meno di tre settimane di importazioni. A luglio, il Pakistan ha raggiunto un accordo con il Fondo monetario internazionale per 3 miliardi di dollari che imponeva al governo di rimuovere i sussidi per l'energia e il carburante, passare a un tasso di cambio basato sul mercato e aumentare le tasse. Ciò ha provocato proteste diffuse contro l'aumento delle bollette elettriche, l'inflazione e la carenza di cibo. La crisi economica è arrivata nel contesto del devastante costo economico delle inondazioni del
2022. Nel 2018, quasi il 37% dei 230 milioni di abitanti del Pakistan si trovavano a
pagina 14 di 18 fronteggiare l'insicurezza alimentare, ma solo 8,9 milioni di famiglie hanno ricevuto assistenza per mitigare l'impatto dell'inflazione dilagante;
OCHA, Revised Pakistan
2022 Floods Response Plan Final Report (Issued 15 Dec 2023), 18.12.2023, https://reliefweb.int/report/pakistan/revised-pakistan-2022-floods-response-plan-final- report-issued-15-dec-2023, previa traduzione, riporta che Tra giugno e agosto 2022, il
Pakistan ha dovuto affrontare forti piogge e inondazioni senza precedenti a seguito di una combinazione di precipitazioni estreme e altri fattori, tra cui lo scioglimento dei ghiacciai urbani e inondazioni improvvise esacerbate dai cambiamenti climatici. Un terzo del paese ha subito l'impatto di diffuse inondazioni e frane che hanno avuto gravi ripercussioni su vite umane, proprietà, agricoltura e infrastrutture. Sono stati colpiti circa 33 milioni di persone e 20,6 milioni avevano bisogno di assistenza salvavita, metà dei quali erano bambini. In totale, gli sfollati sono stati 7,9 milioni, di cui almeno
664.000 si sono spostati nei campi di soccorso e in siti informali. Il governo del
Pakistan ha designato 84 distretti come “colpiti dalla calamità”, con l'impatto più significativo avvertito nelle regioni meridionali e centrali del paese. L'impatto economico è stato più evidente nel , che ha subito il 70% delle perdite e dei danni Per_1
totali del paese. Le province del Punjab, del Balochistan e del Persona_4
sono state colpite in misura minore, sebbene comunque significativa. Secondo la Per_4
National Disaster Management Authority (NDMA) le inondazioni hanno danneggiato o distrutto più di 2,3 milioni di case e spazzato via oltre 1,7 milioni di ettari (4,4 milioni di acri) di raccolti, mentre oltre 800.000 capi di bestiame sono morti, spingendo più di 8 milioni di persone nella povertà. Inoltre, oltre 30.000 scuole e 2.000 strutture sanitarie sono state danneggiate e hanno dovuto essere riparate o interamente ricostruite. La mancanza di accesso ai servizi essenziali, tra cui latrine sicure, acqua potabile pulita e strutture sanitarie, ha rappresentato un fattore di rischio critico per le popolazioni sfollate. A causa della crescente minaccia del cambiamento climatico, le inondazioni in
Pakistan sono diventate più frequenti, costringendo alcune comunità a dover affrontare cicli ripetuti di sfollamento. Per queste comunità, la fatica causata dai disastri indotti
pagina 15 di 18 dal clima ha avuto un grave impatto sul loro benessere. Tali rischi hanno avuto un impatto negativo sulla vita e sui mezzi di sostentamento di milioni di persone, comportando un costo umano e socioeconomico significativo ed esacerbando la vulnerabilità e l'esposizione ai rischi di protezione, in particolare per gruppi tra cui donne, bambini, anziani e persone con disabilità; OCHA, 12.7.2023, PAKISTAN: 2022
Monsoon Floods Situation Report No. 18; Islamic Relief, Climate Crisis in Pakistan:
Voices from the Ground, 22.6.2023, https://reliefweb.int/report/pakistan/climate-crisis- pakistan-voices-ground; UNICEF, Pakistan Humanitarian Situation Report No. 11:
March 2023, pubblicato il 17.4.2023, reperibile su https://reliefweb.int/report/pakistan/unicef-pakistan-humanitarian-situation-report-no-
11-march-2023; HRW, World Report 2023 – Pakistan, pubblicato il 12.1.2023, reperibile su ecoi.net, secondo cui, previa traduzione, Il Pakistan è estremamente vulnerabile ai cambiamenti climatici e affronta tassi di riscaldamento notevolmente superiori alla media globale, rendendo gli eventi climatici estremi più frequenti e intensi. A marzo e aprile, un'ondata di caldo estremo nell'Asia ha Persona_3
caratterizzato alcune delle temperature più calde registrate nella storia moderna del paese e ha portato a picchi nella mortalità materna e nella morte di persone anziane. Ad agosto, il Pakistan ha subito inondazioni devastanti che hanno coperto oltre un terzo del paese, uccidendo oltre 1.000 persone, sfollando più di 30 milioni e causando danni per miliardi di dollari. Queste crisi sono arrivate quando il Pakistan ha dovuto affrontare crisi politiche ed economiche sempre più profonde e prezzi del cibo e del carburante alle stelle).
Il rimpatrio forzato del ricorrente violerebbe, dunque, il diritto al rispetto della vita privata, riconosciuto dal combinato disposto degli artt. 8 CEDU, 2, 3 e 117 C, poiché interromperebbe il suo concreto percorso d'integrazione, lacerando anche i legami sociali che verosimilmente ha costituito nello svolgimento dell'attività lavorativa e, a fronte delle su richiamate condizioni oggettive del paese di origine, lo esporrebbe a concreti rischi di compressione del suo fondamentale diritto alla salute, di cui all'art. 32
pagina 16 di 18 C, nonché al cibo, ad un'abitazione e ad un ambiente salubre, riconosciuti anche dal
Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall'Assemblea
Generale il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976 e ratificato in Italia con legge 881/1977. In particolare, l'art. 2 del Patto dispone che “Ciascuno Stato Parte del presente Patto si impegna ad adottare misure, individualmente e attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale, soprattutto economica e tecnica, nella misura massima delle sue risorse disponibili, al fine di raggiungere progressivamente la piena realizzazione dei diritti riconosciuti nel presente Patto con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative”; l'art. 11 dispone che “Gli Stati
Parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la sua famiglia, compresi un'alimentazione, un vestiario e un alloggio adeguati, e al miglioramento continuo delle condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno le misure appropriate per garantire la realizzazione di questo diritto, riconoscendo a tal fine l'importanza essenziale della cooperazione internazionale basata sul libero consenso.”.
Il ricorrente, dunque, si trova in una condizione d'inespellibilità prevista dall'art. 19, comma 1.1., t.u.i., nel testo ratione temporis applicabile.
In ordine alle spese processuali si provvede ad una loro compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., integrato dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte
Costituzionale, per gravi ed eccezionali ragioni, consistenti non solo nel fatto che nel corso del processo la parte ha integrato la prova degli elementi costitutivi del suo diritto fino all'adozione della presente decisione ma anche nell'ampio esercizio dei poteri istruttori ufficiosi per addivenire all'accertamento della fondatezza della domanda.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020. compensa le spese processuali.
pagina 17 di 18 Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 26.11.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marida Corso
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