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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/03/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3745/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott.ssa Sandra Levanti Giudice dott.ssa Emanuela Favara Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3745/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BRUNO Parte_1 C.F._1
ANGELO
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come in atti, qui da intendersi integralmente richiamati.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, ha chiesto disporsi Parte_1
l'affidamento esclusivo in proprio favore dei figli (13.5.2007), (26.4.2010) e Per_1 Per_2
(5.4.2023), nonché l'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del padre dei Per_3
minori e odierno resistente, rappresentando che, a far data dalla Controparte_1
separazione tra le parti, egli non avrebbe mai esercitato il diritto di visita nei confronti dei pagina 1 di 3 minori e dal mese di aprile 2023 non verserebbe più l'assegno di mantenimento, oltre ad aver provocato lesioni personali alla figlia nel corso di una delle sporadiche visite Per_1
(circostanza confermata dalla pendenza di procedimento penale a carico di per tale CP_1
fatto).
Con ordinanza ex art. 473 bis 15 c.p.c. del 21.3.2024, confermata all'esito dell'instaurazione del contraddittorio, è stato disposto l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, con divieto del padre di avvicinarsi alla moglie e ai figli, per la durata di sei mesi.
Pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_1
****
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, sotto forma di omissioni nell'esercizio del diritto di visita (secondo quanto dichiarato dalla madre, il padre non vede e dal 10 Per_1 Per_3
maggio 2023 ed addirittura da gennaio 2023) e nel versamento del contributo di Per_2
mantenimento (a far data da marzo 2023) e, ancor più, le violenze perpetrate nei confronti della figlia (cfr. il verbale di sommarie informazioni testimoniali rese dalla minore ai Per_1
Carabinieri di Giarratana, da cui emerge che avrebbe dichiarato alla figlia di non CP_1
essere in grado di controllarsi nei momenti di rabbia), sia indicativo di una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale nei confronti dei figli.
E infatti, è ben vero che, nel decidere sull'affidamento della prole, il giudice deve far riferimento in via prioritaria al principio della bi-genitorialità, con conseguente affidamento dei figli a entrambi i genitori, mentre deve disporre l'affidamento esclusivo solo se l'affidamento condiviso risulti in contrasto con il supremo interesse dei minori, ma l'adozione da parte di un genitore di condotte gravemente omissive e addirittura violente nei confronti dei minori legittima certamente la pronuncia di affido esclusivo all'altro genitore
In definitiva, va disposto l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, disponendo che il padre eserciti il diritto di visita per un pomeriggio a settimana presso lo Spazio Neutro del
Comune di Monterosso Almo, confermando, per il resto, le statuizioni di cui alla sentenza di separazione, anche con riguardo al contributo di mantenimento.
pagina 2 di 3
Ritenuto che
sussistono altresì i presupposti per ammonire il padre a versare il contributo di mantenimento ed esercitare regolarmente il diritto di visita nei confronti dei minori, mentre, in totale difetto di allegazione delle conseguenze patite, non vi sono i presupposti per la condanna del resistente al risarcimento del danno.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo alla stregua del Protocollo tra il Tribunale di Ragusa e il COA di Ragusa, da versarsi in favore dell'Erario senza alcuna dimidiazione, essendo mmessa al patrocinio a spese dello Stato, seguono la soccombenza di Parte_1
Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica della propria sentenza del 18.2.2020 (proc. 1959/2016 R.G.), così dispone:
- affida i minori (13.5.2007), (26.4.2010) e (5.4.2023) Per_1 Per_2 Per_3 [...]
in via esclusiva alla madre CP_1 Parte_2
- ammonisce e lo invita a versare puntualmente il contributo di Controparte_1
mantenimento ed esercitare regolarmente il diritto di visita nei confronti dei figli;
- condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
2.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, da versarsi in favore dell'Erario.
Ragusa, 7 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela Antonia Favara dott. Massimo Pulvirenti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott.ssa Sandra Levanti Giudice dott.ssa Emanuela Favara Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3745/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BRUNO Parte_1 C.F._1
ANGELO
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come in atti, qui da intendersi integralmente richiamati.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, ha chiesto disporsi Parte_1
l'affidamento esclusivo in proprio favore dei figli (13.5.2007), (26.4.2010) e Per_1 Per_2
(5.4.2023), nonché l'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del padre dei Per_3
minori e odierno resistente, rappresentando che, a far data dalla Controparte_1
separazione tra le parti, egli non avrebbe mai esercitato il diritto di visita nei confronti dei pagina 1 di 3 minori e dal mese di aprile 2023 non verserebbe più l'assegno di mantenimento, oltre ad aver provocato lesioni personali alla figlia nel corso di una delle sporadiche visite Per_1
(circostanza confermata dalla pendenza di procedimento penale a carico di per tale CP_1
fatto).
Con ordinanza ex art. 473 bis 15 c.p.c. del 21.3.2024, confermata all'esito dell'instaurazione del contraddittorio, è stato disposto l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, con divieto del padre di avvicinarsi alla moglie e ai figli, per la durata di sei mesi.
Pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_1
****
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, sotto forma di omissioni nell'esercizio del diritto di visita (secondo quanto dichiarato dalla madre, il padre non vede e dal 10 Per_1 Per_3
maggio 2023 ed addirittura da gennaio 2023) e nel versamento del contributo di Per_2
mantenimento (a far data da marzo 2023) e, ancor più, le violenze perpetrate nei confronti della figlia (cfr. il verbale di sommarie informazioni testimoniali rese dalla minore ai Per_1
Carabinieri di Giarratana, da cui emerge che avrebbe dichiarato alla figlia di non CP_1
essere in grado di controllarsi nei momenti di rabbia), sia indicativo di una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale nei confronti dei figli.
E infatti, è ben vero che, nel decidere sull'affidamento della prole, il giudice deve far riferimento in via prioritaria al principio della bi-genitorialità, con conseguente affidamento dei figli a entrambi i genitori, mentre deve disporre l'affidamento esclusivo solo se l'affidamento condiviso risulti in contrasto con il supremo interesse dei minori, ma l'adozione da parte di un genitore di condotte gravemente omissive e addirittura violente nei confronti dei minori legittima certamente la pronuncia di affido esclusivo all'altro genitore
In definitiva, va disposto l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, disponendo che il padre eserciti il diritto di visita per un pomeriggio a settimana presso lo Spazio Neutro del
Comune di Monterosso Almo, confermando, per il resto, le statuizioni di cui alla sentenza di separazione, anche con riguardo al contributo di mantenimento.
pagina 2 di 3
Ritenuto che
sussistono altresì i presupposti per ammonire il padre a versare il contributo di mantenimento ed esercitare regolarmente il diritto di visita nei confronti dei minori, mentre, in totale difetto di allegazione delle conseguenze patite, non vi sono i presupposti per la condanna del resistente al risarcimento del danno.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo alla stregua del Protocollo tra il Tribunale di Ragusa e il COA di Ragusa, da versarsi in favore dell'Erario senza alcuna dimidiazione, essendo mmessa al patrocinio a spese dello Stato, seguono la soccombenza di Parte_1
Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica della propria sentenza del 18.2.2020 (proc. 1959/2016 R.G.), così dispone:
- affida i minori (13.5.2007), (26.4.2010) e (5.4.2023) Per_1 Per_2 Per_3 [...]
in via esclusiva alla madre CP_1 Parte_2
- ammonisce e lo invita a versare puntualmente il contributo di Controparte_1
mantenimento ed esercitare regolarmente il diritto di visita nei confronti dei figli;
- condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
2.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, da versarsi in favore dell'Erario.
Ragusa, 7 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela Antonia Favara dott. Massimo Pulvirenti
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