CASS
Sentenza 24 marzo 2023
Sentenza 24 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 24/03/2023, n. 12444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12444 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: BB SU NN nato a [...] il [...] BB DO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 12444 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 22/02/2023 RITENUTO IN FATTO - Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta ad RU NN NT e ad RU AR per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 4 cod. pen., riconosciuta in capo ad RU AR la contestata recidiva, infraquinquennale e specifica;
- Avverso detta sentenza hanno proposto separato ricorso gli imputati, a mezzo del loro difensore, articolando, il primo, due motivi, la seconda tre motivi. - Con memoria in data 21 febbraio 2023 il difensore dei ricorrenti, premesso che con il d.lgs. n. 150 del 2022 è stato modificato il regime di procedibilità del reato di furto aggravato, ha allegato gli atti con i quali in data 17 febbraio 2023 la parte offesa ha dichiarato di rimettere la querela in precedenza proposta e gli imputati hanno dichiarato di accettarla ed ha, pertanto, chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela e contestuale accettazione. CONSIDERATO IN DIRITTO - La sentenza deve essere annullata per le ragioni di seguito esposte. - Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili, in quanto sviluppano doglianze generiche, non consentite nel giudizio di legittimità o, comunque, manifestamente infondate. - Ciò posto, si deve dare atto che l'art. 2 del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, ha stabilito che il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen. è procedibile a querela di parte;
consegue che, in ragione del rinnovato regime di procedibilità del reato contestato e della intervenuta remissione di querela da parte dell'offeso, con accettazione della stessa da parte degli imputati, la sentenza impugnata deve essere annullata. - Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, che richiama al riguardo la sentenza n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini) hanno, infatti, chiarito che «la remissione della querela, nel determinare l'estinzione del reato, prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, sempre che il ricorso sia stato tempestivamente proposto». A sostegno hanno evocato il tradizionale inquadramento dogmatico della remissione della querela «non tanto come istituto sostanziale e per questo assimilabile alle altre cause di estinzione del reato, quanto piuttosto in ragione della sua capacità di differenziarsi dalle dette altre cause di estinzione per la caratteristica che essa presenta non solo di estinguere il diritto punitivo dello Stato, ma di paralizzare la perseguibilità stessa del reato: con la conseguenza della massima estensione da attribuire al termine ultimo per la sua rilevazione, secondo il disposto dell'art. 152, comma 3, cod. pen., e cioè fino alla condanna irrevocabile in senso formale, che è evenienza processuale sicuramente posteriore e indipendente dal fatto in sé della presentazione di un ricorso inammissibile e utile ai fini in esame, salvo il caso della inammissibilità per tardività» (così, Sez. U. n. 40150/2018, pagg. 17-18). - Poiché i ricorsi sottoposti a scrutinio sono stati tempestivamente depositati e non sono evincibili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a fare emergere la prova evidente dell'innocenza degli imputati, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto, si deve, dunque, far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato di cui all'art. 624 e 625, comma 1, n. 4 cod. pen., essendo state, la remissione di querela e la conseguente accettazione, ritualmente effettuate. In mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico dei querelati, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22 febbraio 2023 2
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 12444 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 22/02/2023 RITENUTO IN FATTO - Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta ad RU NN NT e ad RU AR per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 4 cod. pen., riconosciuta in capo ad RU AR la contestata recidiva, infraquinquennale e specifica;
- Avverso detta sentenza hanno proposto separato ricorso gli imputati, a mezzo del loro difensore, articolando, il primo, due motivi, la seconda tre motivi. - Con memoria in data 21 febbraio 2023 il difensore dei ricorrenti, premesso che con il d.lgs. n. 150 del 2022 è stato modificato il regime di procedibilità del reato di furto aggravato, ha allegato gli atti con i quali in data 17 febbraio 2023 la parte offesa ha dichiarato di rimettere la querela in precedenza proposta e gli imputati hanno dichiarato di accettarla ed ha, pertanto, chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela e contestuale accettazione. CONSIDERATO IN DIRITTO - La sentenza deve essere annullata per le ragioni di seguito esposte. - Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili, in quanto sviluppano doglianze generiche, non consentite nel giudizio di legittimità o, comunque, manifestamente infondate. - Ciò posto, si deve dare atto che l'art. 2 del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, ha stabilito che il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen. è procedibile a querela di parte;
consegue che, in ragione del rinnovato regime di procedibilità del reato contestato e della intervenuta remissione di querela da parte dell'offeso, con accettazione della stessa da parte degli imputati, la sentenza impugnata deve essere annullata. - Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, che richiama al riguardo la sentenza n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini) hanno, infatti, chiarito che «la remissione della querela, nel determinare l'estinzione del reato, prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, sempre che il ricorso sia stato tempestivamente proposto». A sostegno hanno evocato il tradizionale inquadramento dogmatico della remissione della querela «non tanto come istituto sostanziale e per questo assimilabile alle altre cause di estinzione del reato, quanto piuttosto in ragione della sua capacità di differenziarsi dalle dette altre cause di estinzione per la caratteristica che essa presenta non solo di estinguere il diritto punitivo dello Stato, ma di paralizzare la perseguibilità stessa del reato: con la conseguenza della massima estensione da attribuire al termine ultimo per la sua rilevazione, secondo il disposto dell'art. 152, comma 3, cod. pen., e cioè fino alla condanna irrevocabile in senso formale, che è evenienza processuale sicuramente posteriore e indipendente dal fatto in sé della presentazione di un ricorso inammissibile e utile ai fini in esame, salvo il caso della inammissibilità per tardività» (così, Sez. U. n. 40150/2018, pagg. 17-18). - Poiché i ricorsi sottoposti a scrutinio sono stati tempestivamente depositati e non sono evincibili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a fare emergere la prova evidente dell'innocenza degli imputati, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto, si deve, dunque, far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato di cui all'art. 624 e 625, comma 1, n. 4 cod. pen., essendo state, la remissione di querela e la conseguente accettazione, ritualmente effettuate. In mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico dei querelati, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22 febbraio 2023 2