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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/08/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA II sezione civile
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 998/2022 R.G., trattenuta in decisione il 9.10.2024 e promossa DA: e quali eredi di rappresentate e difese Parte_1 Parte_2 Persona_1 dall'Avv. Barbiani Stefano ed elett.te dom.ti presso il Suo Studio in Rimini. Appellanti CONTRO
rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Gamberini Alberto ed elett.te dom.ta presso il Suo Studio in Ravenna. Appellata
rappresentato e difeso dall'Avv. Gamberini Alberto ed elett.te dom.to Controparte_2 presso il Suo Studio in Ravenna. Appellato
avverso la sentenza n. 367/2022 emessa, ex art. 281sexies c.p.c., dal Tribunale di Rimini e pubblicata il 19.4.2022.
Conclusioni delle parti: Le parti costituite precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza.
Motivi
-In primo grado, proponeva ricorso ex artt. 702bis e ss. c.p.c. dinanzi al Tribunale Persona_1 di Rimini esponendo che, in data 8.3.2013, lavorando in un cantiere come artigiano, aveva subito un grave infortunio poiché, trovandosi all'interno di un montacarichi, all'altezza di circa otto metri da terra, l'elevatore era precipitato improvvisamente a terra e lo aveva trascinato con sé e che, a causa della rovinosa caduta, aveva riportato numerose fratture, fra le quali “[…]una frattura pluri- frammentata scomposta del calcagno destro, una frattura di D12 e L2 ed una frattura alla IX costa sinistra, oltre a traumi al piede destro, al rachide ed al torace[…]”. Deduceva che, ricoverato d'urgenza presso il , questi era stato Controparte_3 sottoposto ad un intervento chirurgico “di riduzione e di sintesi della frattura a cielo chiuso con fili di Kirschner e sintesi con stivaletto gessato” con prognosi di giorni 40 e degenza ospedaliera sino al 14.3.2013; successivamente, in occasione della visita di controllo del 30.3.2013, era stata rilevata
“una secrezione sierosa della ferita chirurgica con necrosi cutanea superficiale”, per cui, in data 2.4.2013, era stato sottoposto ad una “toilette chirurgica” ed avevano dato seguito all' “asportazione dei tessuti necrotici e due sequestri ossei”, ad alcuni drenaggi e una nuova sutura ed era stata prescritta terapia antibiotica. Allegava altresì che, in data 9.4.2013, gli era stata diagnosticata “una osteomielite acuta da Staphilococco Aureus meticillino-resistente” che era sorta a causa di una infezione dei mezzi di sintesi interni e, per questo, era stato ricoverato presso la Divisione di Malattie Infettive dell'Ospedale di Rimini sino al 19.4.2013 così da sottoporsi ad una nuova terapia medica con la somministrazione di antibiotici per via endovenosa e per via orale, oltre ad un trattamento iperbarico. Riferiva di essere poi stato dimesso con la diagnosi di “ostiomielite acuta da MRSA da infezione di mezzi di sintesi interni in frattura traumatica del calcagno dx” per cui si era sottoposto a numerosi controlli ortopedici e infettivologi sino all'inizio del 2014; che, in data 30.5.2014, viste le radiografie del 25.6.2013 eseguite alla caviglia e al piede destro, era stato accertato, nella regione plantare calcaneare, un processo osteomielitico di genesi ascessuale, mentre al controllo radiologico del 12.12.2013 erano stati evidenziati diffusi segni della presenza della cd. atrofia di Sudeck. Concludeva il chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità da contatto sociale Per_1 qualificato e/o contrattuale e/o aquiliana dell'Azienda sanitaria convenuta e del medico
[...]
in via solidale tra loro e ciascuno per il proprio titolo di responsabilità derivante dal CP_2 loro inadempimento rispetto alle obbligazioni contrattuali convenute e/o dal fatto illecito e, per l'effetto, condannare i due convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, per una somma complessivamente determinata in €175.901,74 oppure nella diversa somma di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, spese legali, di CTU, di CTP del giudizio di accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio.
-Si costituivano in giudizio l' convenuta il ed Dott. Controparte_1 Controparte_2 contestando da par loro integralmente quanto dedotto nel ricorso, ed in estremo subordine, domandavano di limitare il quantum dovuto alla somma risultante dalla decurtazione dell'indennità già corrisposta e da corrispondersi da parte di INAIL.
-Venuto a mancare il lasciando quali eredi legittimi le figlie ed e Per_1 Parte_2 Pt_1 la coniuge , dedotto che quest'ultima aveva rinunciato all'eredità, si costituivano in CP_4 giudizio le figlie, con atto depositato il 13.12.2021, per proseguire il presente giudizio.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, accertava e dichiarava la responsabilità dei convenuti. Il Tribunale, inquadrata la fattispecie in una ipotesi di responsabilità contrattuale, ricostruita la regola di riparto dell'onere probatorio, e valutate le conclusioni cui era pervenuto il CTU all'esito delle operazioni peritali nel procedimento per ATP, riteneva sussistente la responsabilità dell' convenuta per la comparsa dell'infezione nel sito chirurgico e che, alla luce Controparte_1 di quanto emerso dalla CTU, era possibile stimare il danno biologico permanente, inemendabile, riscontrabile in un danno biologico differenziale nella misura dell'8%. Esclusa dal primo giudice la limitazione di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c. trattandosi di interventi routinari, precisato che la difesa dell' non avesse allegato alcuna Controparte_1 prova a contestazione delle risultanze, e che non era emerso alcuno specifico profilo di responsabilità nella causazione della problematica infettiva, affrontati gli ulteriori problemi in punto di quantum risarcitorio, il giudice provvedeva a condannare i convenuti al pagamento, in favore delle eredi del della somma di €8.786,25, oltre rivalutazione e interessi legali come Per_1 indicava in motivazione;
condannava altresì al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte attrice.
-Avverso tale decisione, e proponevano appello formulando le Parte_1 Parte_2 seguenti doglianze: 1) censurando la sentenza laddove il primo giudice detraeva dal danno risarcibile le indennità corrisposte da INAIL;
2) censurando la sentenza laddove il primo giudice escludeva il diritto al risarcimento del danno iatrogeno per evitare di riconoscere al danneggiato un risarcimento superiore al valore liquidabile, asseritamente in contrasto con i principi regolatori di cui alla pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione n. 12566/2018;
3) censurando la decisione del giudice laddove riteneva non provato il diritto al risarcimento del danno da lesione della capacità lavorativa specifica;
4) censurando la sentenza laddove riteneva infondato e non provato il diritto dell'attore alla personalizzazione del danno;
5) censurando la sentenza laddove il giudice mancava di pronunciarsi sulla liquidazione delle spese legali e processuali di CTU e CTP relative al precedente accertamento tecnico preventivo, nonché di rimborso di quelle sanitarie sostenute.
-Si costituiva Dott. chiedendone la reiezione in quanto inammissibile e, in Controparte_2 ogni caso, infondato in fatto e in diritto.
-Si costituiva altresì l' formulando, in buona sostanza, le medesime Parte_3 conclusioni avanzate dal medico appellato.
-L'appello è solo in parte fondato, dovendosi confermare per il resto la gravata sentenza.
-A) Il primo motivo va disatteso. La tesi insistita dagli appellanti con tale motivo di doglianza non convince, atteso che nella Relazione in data 3.2.2016 della visita medica del 4.3.2014 effettuata dall'INAIL (documento n. 10 allegata al ricorso introduttivo del primo grado), come messo in evidenza dalla difesa, si dà atto della complicazione relativa all'osteomielite afferente alla frattura scomposta del calcagno destro che era stata trattata chirurgicamente, sia nella descrizione al sub. b) della “natura e decorso della lesione o della malattia”, sia, nell'ambito dell'esame obiettivo, tra le voci di lesioni di cui all'evento attuale sub. b), e ad essa si correlava la menomazione di “marcata rigidità caviglia e piede con cedimento volta plantare e insufficienza al carico” di grado 23%; compare ancora nella voce relativa ai dati riassuntivi. Deve concludersi che l'accertamento dell'INAIL abbia tenuto conto di tutte le lesioni procurate dall'infortunio e anche delle complicanze di cui al processo osteomielitico in ragione di quanto osservato e della circostanza che la diagnosi di tale complicanza era avvenuta nell'aprile 2013, circa un anno prima della visita effettuata da INAIL. La valutazione statuita in sentenza non risulta quindi infirmata dall'errore dedotto con tale motivo di doglianza. Occorre osservare, per mera completezza, che le difese formulate dagli appellati con riguardo al principio di non contestazione sono da considerarsi del tutto infondate, giacché il principio opera nell'ambito del contraddittorio delle parti, sì da perimetrare la materia controversa;
deve invece escludersi che sussista in capo alla stessa parte che invoca la valutazione di un documento che produce l'onere di doverne contestare preventivamente una possibile valutazione da parte del giudice. Diversamente, tale principio impone, in capo alla parte che agisce, l'onere di allegare e provare i fatti a fondamento della propria pretesa in modo analitico e dettagliato, atteso che l'accertamento INAIL non ha comunque valore vincolante, ma solo elemento tecnico valutativo per c.d.
“rafforzato”, proveniente dall'Ente Pubblico Previdenziale. Peraltro, se INAIL avesse dovuto tenere conto altresì anche degli ulteriori eventi patologici ricollegati all'infortunio, come la lamentata omissione della distrofia di , l'indennizzo sarebbe Per_2 stato più elevato e, paradossalmente per l'interesse degli attori, avrebbe, sempre per effetto della compensatio, eroso ulteriormente la quota residua risarcitoria residuata a carico dei convenuti. -B) Anche il secondo motivo d'appello va disatteso. Preliminarmente, occorre rilevarsi che quanto è stato liquidato dal primo giudice per il danno biologico è stato calcolato sulla base dei criteri elaborati dal Tribunale di Milano nel 2021, confluiti nelle tabelle applicate per prassi dei diversi uffici giudiziari, idonee a garantire la parità di trattamento e l'omogeneità delle liquidazioni per casi simili. Giova rammentare che la liquidazione del danno è equitativa a norma dell'art. 1226 c.c., e che la statuizione sul punto formulata dal primo giudice per il danno non patrimoniale sofferto dal riconosciuto, iure hereditario, in favore delle figlie, è corretta, dovendosi valutare, ai Per_1 fini della patrimonializzazione di tale pregiudizio, la morte anzitempo della vittima dell'illecito, durante il giudizio in primo grado, per causa non meglio precisata e che, quindi, non è possibile ricondurre all'illecito. In simili ipotesi, il risarcimento del danno deve essere determinato, non con riferimento all'aspettativa di vita statisticamente probabile per il danneggiato per la durata della quale si assume che l'illecito avrebbe spiegato i suoi effetti dannosi, ma alla durata effettiva della sua vita, tempo nel quale si sono realmente dispiegati, trattandosi di un dato divenuto noto;
in altri termini, il quantum risarcitorio, a tale titolo riconosciuto, avrebbe dovuto essere diminuito proporzionalmente agli anni di vita residua effettivamente vissuti e, in un simile contesto risarcitorio, tale ammontare, parametrato all'effettività della vita vissuta, avrebbe dovuto essere diffalcato di quanto concretamente percepito da INAIL, sempre secondo un criterio di effettività, fino al momento dell'intervenuto decesso. Ciò detto, ferma la premessa generale per cui il danno deve risarcirsi in via equitativa, così correttamente ha proceduto il primo decidente, avendo effettuato il calcolo ordinariamente, attraverso la patrimonializzazione del danno offerta nelle tabelle di Milano, ancorate ad un criterio di progressività, assegnando un maggior valore all'invalidità iniziale e uno minore a quella prossima al momento del decesso, secondo la regola di probabilità statistica, ha poi correttamente provveduto alla decurtazione della rendita come complessivamente determinata secondo la proiezione di aspettativa di vita del danneggiato;
ossia, avendo questi tenuto conto di un arco temporale che consiste della vita statisticamente probabile del soggetto danneggiato, in relazione alla sua età anagrafica al momento del fatto illecito, ha correttamente ritenuto di dovere detrarre l'intero ammontare che, in previsione, il medesimo soggetto avrebbe potuto percepire da INAIL per il medesimo arco temporale. Diversamente, laddove si detraesse solo quanto effettivamente percepito dal da parte di Per_1 INAIL dall'ammontare risarcitorio relativo al danno biologico, così come calcolato dal primo giudice – ordinariamente, sulla base delle tabelle milanesi che tengono conto dell'aspettativa di vita del danneggiato secondo una regola di probabilità statistica, non corrispondente alla durata effettiva
– si finirebbe per operare il diffalco delle somme corrisposte da INAIL secondo la diversa regola di effettività dal montante risarcitorio del danno biologico permanente definito invece sulla regola della probabilità statistica di vita del danneggiato;
ne consegue che, una simile ricostruzione, insistita nel motivo di doglianza, priverebbe di ogni rilevanza un dato assai significativo, ai fini della liquidazione del pregiudizio, qual è quello della premorienza del danneggiato, procurando un iniquo vantaggio patrimoniale, alla luce del principio che assicura una tendenziale parità di trattamento fra situazioni uguali.
-C) Anche il terzo motivo va disatteso. Benché le appellanti affermino di avere prodotto, col documento n. 21, le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, deve invece rilevarsi che tale documento, pur indicato nell'elenco documenti in calce al ricorso introduttivo del primo grado, non è stato allegato in giudizio né con quest'ultimo né entro le preclusioni istruttorie del giudizio di prime cure. Ne consegue che le doglianze ivi formulate non sono idonee ad infirmare la statuizione del primo giudicante che, ragionevolmente, non risarciva il danno da lesione della capacità lavorativa specifica sull'assunto che parte ricorrente non avesse adeguatamente assolto al proprio onere dimostrativo. Ciò deve essere confermato poiché non vi è riscontro probatorio della contrazione reddituale subita in relazione al fatto illecito dedotto, quale danno-conseguenza, dovendosi precisare inoltre che, pure ai fini di una valutazione presuntiva di tale pregiudizio avente natura patrimoniale, non siano stati prospettati in giudizio elementi in relazione ai quali svolgere il giudizio prognostico. Infatti, dimostrati i postumi permanenti, pur ritenendo provata la cessazione dell'attività dell'impresa del documento n. 8 allegato al ricorso introduttivo di primo grado), occorre Per_1 rilevare che non era stata provata la consistenza dei redditi prodotti antecedentemente all'evento di danno e, dunque, non ricorre in giudizio alcun elemento dimostrativo valido a dimostrare la base di calcolo per la quantificazione della perdita reddituale asseritamente subita.
-D) Parimenti va respinto il quarto motivo. Le circostanze allegate sotto il profilo della personalizzazione – la circostanza che il Per_1 praticasse paracadutismo, e che si dedicasse alla raccolta di funghi e alla pesca acquatica (documento n. 11 allegato al ricorso introduttivo del primo grado) – riscontrate dalle dichiarazioni rese dai testimoni all'udienza del 13.11.2019 non valgono a configurare i presupposti eccezionali e del tutto peculiari, così come delineati dalla giurisprudenza di legittimità, rilevanti sotto tale aspetto idoneo a definire un pregiudizio ulteriore rispetto a quello ordinariamente subito da persone della stessa età, che avessero subito il medesimo grado di pregiudizio. Si ritiene infatti che ciascuno possa nell'ambito di sviluppo della propria personalità, tutelato a livello costituzionale, sviluppare passioni e attività ludico-ricreative che, per come prospettate e allegate nella fattispecie in esame, non sono sufficienti a costituire il carattere di eccezionalità e straordinarietà richiesto ai fini dell'aumento per personalizzazione del danno biologico.
-E) Per ciò che attiene al quinto motivo, per il profilo relativo alla liquidazione delle spese di CTU e CTP deve essere rigettato, dovendosi rilevare che, tenuto conto del valore della controversia e dell'impegno difensivo, la liquidazione comprendesse le voci insistite nel motivo di doglianza, e peraltro dovendosi osservare che il ricorrente non avesse provveduto alla produzione del presente giudizio di una nota spese relativa alla fase di accertamento tecnico preventivo. L'unico profilo che deve invece essere accolto è per ciò che concerne le spese sanitarie sostenute, quale danno patrimoniale, ritenute dalla CTU preventiva congrue e documentate per €3.630,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
-F) Quanto sopra deciso assorbe le ulteriori deduzioni avanzate dalle parti e rende superfluo l'esame di ogni altra questione.
-G) Le spese seguono il principio di soccombenza sostanziale, potendo essere compensate di un terzo per il minimo accoglimento dell'ultimo profilo anzi detto e sono liquidate, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide: 1)accoglie parzialmente l'appello proposto da e limitatamente al Parte_1 Parte_2 quinto motivo di doglianza e, per l'effetto, condanna l' Controparte_1
e al risarcimento di ulteriori €3.630,00 oltre agli
[...] Controparte_2 interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
2)condanna l' e Controparte_1 [...] rifusione a favore di e di un terzo delle spese CP_2 Parte_1 Parte_2 processuali del presente grado di giudizio che liquida in €14.103,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, compensate di due terzi;
Così deciso in Bologna il giorno 22.7.2025. Il Presidente est. (dott. Giampiero M. Fiore)
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 998/2022 R.G., trattenuta in decisione il 9.10.2024 e promossa DA: e quali eredi di rappresentate e difese Parte_1 Parte_2 Persona_1 dall'Avv. Barbiani Stefano ed elett.te dom.ti presso il Suo Studio in Rimini. Appellanti CONTRO
rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Gamberini Alberto ed elett.te dom.ta presso il Suo Studio in Ravenna. Appellata
rappresentato e difeso dall'Avv. Gamberini Alberto ed elett.te dom.to Controparte_2 presso il Suo Studio in Ravenna. Appellato
avverso la sentenza n. 367/2022 emessa, ex art. 281sexies c.p.c., dal Tribunale di Rimini e pubblicata il 19.4.2022.
Conclusioni delle parti: Le parti costituite precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza.
Motivi
-In primo grado, proponeva ricorso ex artt. 702bis e ss. c.p.c. dinanzi al Tribunale Persona_1 di Rimini esponendo che, in data 8.3.2013, lavorando in un cantiere come artigiano, aveva subito un grave infortunio poiché, trovandosi all'interno di un montacarichi, all'altezza di circa otto metri da terra, l'elevatore era precipitato improvvisamente a terra e lo aveva trascinato con sé e che, a causa della rovinosa caduta, aveva riportato numerose fratture, fra le quali “[…]una frattura pluri- frammentata scomposta del calcagno destro, una frattura di D12 e L2 ed una frattura alla IX costa sinistra, oltre a traumi al piede destro, al rachide ed al torace[…]”. Deduceva che, ricoverato d'urgenza presso il , questi era stato Controparte_3 sottoposto ad un intervento chirurgico “di riduzione e di sintesi della frattura a cielo chiuso con fili di Kirschner e sintesi con stivaletto gessato” con prognosi di giorni 40 e degenza ospedaliera sino al 14.3.2013; successivamente, in occasione della visita di controllo del 30.3.2013, era stata rilevata
“una secrezione sierosa della ferita chirurgica con necrosi cutanea superficiale”, per cui, in data 2.4.2013, era stato sottoposto ad una “toilette chirurgica” ed avevano dato seguito all' “asportazione dei tessuti necrotici e due sequestri ossei”, ad alcuni drenaggi e una nuova sutura ed era stata prescritta terapia antibiotica. Allegava altresì che, in data 9.4.2013, gli era stata diagnosticata “una osteomielite acuta da Staphilococco Aureus meticillino-resistente” che era sorta a causa di una infezione dei mezzi di sintesi interni e, per questo, era stato ricoverato presso la Divisione di Malattie Infettive dell'Ospedale di Rimini sino al 19.4.2013 così da sottoporsi ad una nuova terapia medica con la somministrazione di antibiotici per via endovenosa e per via orale, oltre ad un trattamento iperbarico. Riferiva di essere poi stato dimesso con la diagnosi di “ostiomielite acuta da MRSA da infezione di mezzi di sintesi interni in frattura traumatica del calcagno dx” per cui si era sottoposto a numerosi controlli ortopedici e infettivologi sino all'inizio del 2014; che, in data 30.5.2014, viste le radiografie del 25.6.2013 eseguite alla caviglia e al piede destro, era stato accertato, nella regione plantare calcaneare, un processo osteomielitico di genesi ascessuale, mentre al controllo radiologico del 12.12.2013 erano stati evidenziati diffusi segni della presenza della cd. atrofia di Sudeck. Concludeva il chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità da contatto sociale Per_1 qualificato e/o contrattuale e/o aquiliana dell'Azienda sanitaria convenuta e del medico
[...]
in via solidale tra loro e ciascuno per il proprio titolo di responsabilità derivante dal CP_2 loro inadempimento rispetto alle obbligazioni contrattuali convenute e/o dal fatto illecito e, per l'effetto, condannare i due convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, per una somma complessivamente determinata in €175.901,74 oppure nella diversa somma di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, spese legali, di CTU, di CTP del giudizio di accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio.
-Si costituivano in giudizio l' convenuta il ed Dott. Controparte_1 Controparte_2 contestando da par loro integralmente quanto dedotto nel ricorso, ed in estremo subordine, domandavano di limitare il quantum dovuto alla somma risultante dalla decurtazione dell'indennità già corrisposta e da corrispondersi da parte di INAIL.
-Venuto a mancare il lasciando quali eredi legittimi le figlie ed e Per_1 Parte_2 Pt_1 la coniuge , dedotto che quest'ultima aveva rinunciato all'eredità, si costituivano in CP_4 giudizio le figlie, con atto depositato il 13.12.2021, per proseguire il presente giudizio.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, accertava e dichiarava la responsabilità dei convenuti. Il Tribunale, inquadrata la fattispecie in una ipotesi di responsabilità contrattuale, ricostruita la regola di riparto dell'onere probatorio, e valutate le conclusioni cui era pervenuto il CTU all'esito delle operazioni peritali nel procedimento per ATP, riteneva sussistente la responsabilità dell' convenuta per la comparsa dell'infezione nel sito chirurgico e che, alla luce Controparte_1 di quanto emerso dalla CTU, era possibile stimare il danno biologico permanente, inemendabile, riscontrabile in un danno biologico differenziale nella misura dell'8%. Esclusa dal primo giudice la limitazione di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c. trattandosi di interventi routinari, precisato che la difesa dell' non avesse allegato alcuna Controparte_1 prova a contestazione delle risultanze, e che non era emerso alcuno specifico profilo di responsabilità nella causazione della problematica infettiva, affrontati gli ulteriori problemi in punto di quantum risarcitorio, il giudice provvedeva a condannare i convenuti al pagamento, in favore delle eredi del della somma di €8.786,25, oltre rivalutazione e interessi legali come Per_1 indicava in motivazione;
condannava altresì al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte attrice.
-Avverso tale decisione, e proponevano appello formulando le Parte_1 Parte_2 seguenti doglianze: 1) censurando la sentenza laddove il primo giudice detraeva dal danno risarcibile le indennità corrisposte da INAIL;
2) censurando la sentenza laddove il primo giudice escludeva il diritto al risarcimento del danno iatrogeno per evitare di riconoscere al danneggiato un risarcimento superiore al valore liquidabile, asseritamente in contrasto con i principi regolatori di cui alla pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione n. 12566/2018;
3) censurando la decisione del giudice laddove riteneva non provato il diritto al risarcimento del danno da lesione della capacità lavorativa specifica;
4) censurando la sentenza laddove riteneva infondato e non provato il diritto dell'attore alla personalizzazione del danno;
5) censurando la sentenza laddove il giudice mancava di pronunciarsi sulla liquidazione delle spese legali e processuali di CTU e CTP relative al precedente accertamento tecnico preventivo, nonché di rimborso di quelle sanitarie sostenute.
-Si costituiva Dott. chiedendone la reiezione in quanto inammissibile e, in Controparte_2 ogni caso, infondato in fatto e in diritto.
-Si costituiva altresì l' formulando, in buona sostanza, le medesime Parte_3 conclusioni avanzate dal medico appellato.
-L'appello è solo in parte fondato, dovendosi confermare per il resto la gravata sentenza.
-A) Il primo motivo va disatteso. La tesi insistita dagli appellanti con tale motivo di doglianza non convince, atteso che nella Relazione in data 3.2.2016 della visita medica del 4.3.2014 effettuata dall'INAIL (documento n. 10 allegata al ricorso introduttivo del primo grado), come messo in evidenza dalla difesa, si dà atto della complicazione relativa all'osteomielite afferente alla frattura scomposta del calcagno destro che era stata trattata chirurgicamente, sia nella descrizione al sub. b) della “natura e decorso della lesione o della malattia”, sia, nell'ambito dell'esame obiettivo, tra le voci di lesioni di cui all'evento attuale sub. b), e ad essa si correlava la menomazione di “marcata rigidità caviglia e piede con cedimento volta plantare e insufficienza al carico” di grado 23%; compare ancora nella voce relativa ai dati riassuntivi. Deve concludersi che l'accertamento dell'INAIL abbia tenuto conto di tutte le lesioni procurate dall'infortunio e anche delle complicanze di cui al processo osteomielitico in ragione di quanto osservato e della circostanza che la diagnosi di tale complicanza era avvenuta nell'aprile 2013, circa un anno prima della visita effettuata da INAIL. La valutazione statuita in sentenza non risulta quindi infirmata dall'errore dedotto con tale motivo di doglianza. Occorre osservare, per mera completezza, che le difese formulate dagli appellati con riguardo al principio di non contestazione sono da considerarsi del tutto infondate, giacché il principio opera nell'ambito del contraddittorio delle parti, sì da perimetrare la materia controversa;
deve invece escludersi che sussista in capo alla stessa parte che invoca la valutazione di un documento che produce l'onere di doverne contestare preventivamente una possibile valutazione da parte del giudice. Diversamente, tale principio impone, in capo alla parte che agisce, l'onere di allegare e provare i fatti a fondamento della propria pretesa in modo analitico e dettagliato, atteso che l'accertamento INAIL non ha comunque valore vincolante, ma solo elemento tecnico valutativo per c.d.
“rafforzato”, proveniente dall'Ente Pubblico Previdenziale. Peraltro, se INAIL avesse dovuto tenere conto altresì anche degli ulteriori eventi patologici ricollegati all'infortunio, come la lamentata omissione della distrofia di , l'indennizzo sarebbe Per_2 stato più elevato e, paradossalmente per l'interesse degli attori, avrebbe, sempre per effetto della compensatio, eroso ulteriormente la quota residua risarcitoria residuata a carico dei convenuti. -B) Anche il secondo motivo d'appello va disatteso. Preliminarmente, occorre rilevarsi che quanto è stato liquidato dal primo giudice per il danno biologico è stato calcolato sulla base dei criteri elaborati dal Tribunale di Milano nel 2021, confluiti nelle tabelle applicate per prassi dei diversi uffici giudiziari, idonee a garantire la parità di trattamento e l'omogeneità delle liquidazioni per casi simili. Giova rammentare che la liquidazione del danno è equitativa a norma dell'art. 1226 c.c., e che la statuizione sul punto formulata dal primo giudice per il danno non patrimoniale sofferto dal riconosciuto, iure hereditario, in favore delle figlie, è corretta, dovendosi valutare, ai Per_1 fini della patrimonializzazione di tale pregiudizio, la morte anzitempo della vittima dell'illecito, durante il giudizio in primo grado, per causa non meglio precisata e che, quindi, non è possibile ricondurre all'illecito. In simili ipotesi, il risarcimento del danno deve essere determinato, non con riferimento all'aspettativa di vita statisticamente probabile per il danneggiato per la durata della quale si assume che l'illecito avrebbe spiegato i suoi effetti dannosi, ma alla durata effettiva della sua vita, tempo nel quale si sono realmente dispiegati, trattandosi di un dato divenuto noto;
in altri termini, il quantum risarcitorio, a tale titolo riconosciuto, avrebbe dovuto essere diminuito proporzionalmente agli anni di vita residua effettivamente vissuti e, in un simile contesto risarcitorio, tale ammontare, parametrato all'effettività della vita vissuta, avrebbe dovuto essere diffalcato di quanto concretamente percepito da INAIL, sempre secondo un criterio di effettività, fino al momento dell'intervenuto decesso. Ciò detto, ferma la premessa generale per cui il danno deve risarcirsi in via equitativa, così correttamente ha proceduto il primo decidente, avendo effettuato il calcolo ordinariamente, attraverso la patrimonializzazione del danno offerta nelle tabelle di Milano, ancorate ad un criterio di progressività, assegnando un maggior valore all'invalidità iniziale e uno minore a quella prossima al momento del decesso, secondo la regola di probabilità statistica, ha poi correttamente provveduto alla decurtazione della rendita come complessivamente determinata secondo la proiezione di aspettativa di vita del danneggiato;
ossia, avendo questi tenuto conto di un arco temporale che consiste della vita statisticamente probabile del soggetto danneggiato, in relazione alla sua età anagrafica al momento del fatto illecito, ha correttamente ritenuto di dovere detrarre l'intero ammontare che, in previsione, il medesimo soggetto avrebbe potuto percepire da INAIL per il medesimo arco temporale. Diversamente, laddove si detraesse solo quanto effettivamente percepito dal da parte di Per_1 INAIL dall'ammontare risarcitorio relativo al danno biologico, così come calcolato dal primo giudice – ordinariamente, sulla base delle tabelle milanesi che tengono conto dell'aspettativa di vita del danneggiato secondo una regola di probabilità statistica, non corrispondente alla durata effettiva
– si finirebbe per operare il diffalco delle somme corrisposte da INAIL secondo la diversa regola di effettività dal montante risarcitorio del danno biologico permanente definito invece sulla regola della probabilità statistica di vita del danneggiato;
ne consegue che, una simile ricostruzione, insistita nel motivo di doglianza, priverebbe di ogni rilevanza un dato assai significativo, ai fini della liquidazione del pregiudizio, qual è quello della premorienza del danneggiato, procurando un iniquo vantaggio patrimoniale, alla luce del principio che assicura una tendenziale parità di trattamento fra situazioni uguali.
-C) Anche il terzo motivo va disatteso. Benché le appellanti affermino di avere prodotto, col documento n. 21, le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, deve invece rilevarsi che tale documento, pur indicato nell'elenco documenti in calce al ricorso introduttivo del primo grado, non è stato allegato in giudizio né con quest'ultimo né entro le preclusioni istruttorie del giudizio di prime cure. Ne consegue che le doglianze ivi formulate non sono idonee ad infirmare la statuizione del primo giudicante che, ragionevolmente, non risarciva il danno da lesione della capacità lavorativa specifica sull'assunto che parte ricorrente non avesse adeguatamente assolto al proprio onere dimostrativo. Ciò deve essere confermato poiché non vi è riscontro probatorio della contrazione reddituale subita in relazione al fatto illecito dedotto, quale danno-conseguenza, dovendosi precisare inoltre che, pure ai fini di una valutazione presuntiva di tale pregiudizio avente natura patrimoniale, non siano stati prospettati in giudizio elementi in relazione ai quali svolgere il giudizio prognostico. Infatti, dimostrati i postumi permanenti, pur ritenendo provata la cessazione dell'attività dell'impresa del documento n. 8 allegato al ricorso introduttivo di primo grado), occorre Per_1 rilevare che non era stata provata la consistenza dei redditi prodotti antecedentemente all'evento di danno e, dunque, non ricorre in giudizio alcun elemento dimostrativo valido a dimostrare la base di calcolo per la quantificazione della perdita reddituale asseritamente subita.
-D) Parimenti va respinto il quarto motivo. Le circostanze allegate sotto il profilo della personalizzazione – la circostanza che il Per_1 praticasse paracadutismo, e che si dedicasse alla raccolta di funghi e alla pesca acquatica (documento n. 11 allegato al ricorso introduttivo del primo grado) – riscontrate dalle dichiarazioni rese dai testimoni all'udienza del 13.11.2019 non valgono a configurare i presupposti eccezionali e del tutto peculiari, così come delineati dalla giurisprudenza di legittimità, rilevanti sotto tale aspetto idoneo a definire un pregiudizio ulteriore rispetto a quello ordinariamente subito da persone della stessa età, che avessero subito il medesimo grado di pregiudizio. Si ritiene infatti che ciascuno possa nell'ambito di sviluppo della propria personalità, tutelato a livello costituzionale, sviluppare passioni e attività ludico-ricreative che, per come prospettate e allegate nella fattispecie in esame, non sono sufficienti a costituire il carattere di eccezionalità e straordinarietà richiesto ai fini dell'aumento per personalizzazione del danno biologico.
-E) Per ciò che attiene al quinto motivo, per il profilo relativo alla liquidazione delle spese di CTU e CTP deve essere rigettato, dovendosi rilevare che, tenuto conto del valore della controversia e dell'impegno difensivo, la liquidazione comprendesse le voci insistite nel motivo di doglianza, e peraltro dovendosi osservare che il ricorrente non avesse provveduto alla produzione del presente giudizio di una nota spese relativa alla fase di accertamento tecnico preventivo. L'unico profilo che deve invece essere accolto è per ciò che concerne le spese sanitarie sostenute, quale danno patrimoniale, ritenute dalla CTU preventiva congrue e documentate per €3.630,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
-F) Quanto sopra deciso assorbe le ulteriori deduzioni avanzate dalle parti e rende superfluo l'esame di ogni altra questione.
-G) Le spese seguono il principio di soccombenza sostanziale, potendo essere compensate di un terzo per il minimo accoglimento dell'ultimo profilo anzi detto e sono liquidate, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide: 1)accoglie parzialmente l'appello proposto da e limitatamente al Parte_1 Parte_2 quinto motivo di doglianza e, per l'effetto, condanna l' Controparte_1
e al risarcimento di ulteriori €3.630,00 oltre agli
[...] Controparte_2 interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
2)condanna l' e Controparte_1 [...] rifusione a favore di e di un terzo delle spese CP_2 Parte_1 Parte_2 processuali del presente grado di giudizio che liquida in €14.103,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, compensate di due terzi;
Così deciso in Bologna il giorno 22.7.2025. Il Presidente est. (dott. Giampiero M. Fiore)