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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/02/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 2876/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 2876 del R.A.C.L. dell'anno 2022 promossa da:
, domiciliato elettivamente in Iglesias presso lo studio degli avvocati Marco Melis Parte_1
e Federico Melis, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del Direttore Regionale in carica, elettivamente domiciliato
[...] in Cagliari, presso l'avvocato dell'Istituto Roberto di Tucci, che lo rappresenta e difende, con l'avvocato Paolo Spiga, in virtù di procura generale alle liti come in atti;
CONVENUTO
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 28 settembre 2022 , nato a [...] il 7 novembre Parte_1
1957, ha convenuto in giudizio l' onde ottenere il riconoscimento, già infruttuosamente CP_1
chiesto in via amministrativa, del proprio diritto all'indennizzo per danno biologico per sindrome da sovraccarico biomeccanico delle spalle, tendinite del sovraspinoso (o tendinite della cuffia dei rotatori) e per angioneurosi agli arti superiori con sindrome di Raynaud secondaria di natura professionale.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito ed ha concluso per il rigetto della CP_1
domanda.
1 2. Il Consulente tecnico d'ufficio, dott. , dopo accurati esami medici e debito studio Persona_1
dei documenti prodotti, è giunto alle seguenti conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata in data 5 febbraio 2025:
presenta segni riferibili a malattia professionale per quanto riguarda la Parte_1
richiesta relativa ad indennizzo per angioneurosi e tendinopatia delle spalle nella misura complessiva dell' 8% (ottopercento).
3. Le argomentate conclusioni del consulente, per quanto consta nemmeno oggetto di specifiche e argomentate osservazioni critiche ad opera delle parti, possono essere condivise poiché coerenti con la documentazione medica in atti e le risultanze del libero interrogatorio cui è stato sottoposto l , il cui valore probatorio è quantomeno di consistenza indiziaria. Pt_1
4. In relazione a tale incombente è emerso che il ricorrente ha svolto per un ampio periodo di tempo esteso per circa quarant'anni (per otto ore giornaliere su cinque giorni settimanali) le tipiche mansioni di carpentiere edile e muratore.
In particolare si è occupato di realizzare l'armatura di pilastri e tondini di ferro con utilizzo di strumenti vibranti (motopicco, mola smeriglio e trapano) e manuali (picco, martelli, mazza e badile) ha altresì effettuato, come d'altronde è del tutto usuale nei cantieri edili, la movimentazione manuale di materiali da costruzione ed altri manufatti (sacchi di cemento, tegole, tondini in ferro, mattoni).
5. Le descritte mansioni concretamente e continuativamente svolte dall' , secondo quanto Pt_1
accertato dal c.t.u., assumono un ruolo quantomeno concausale rispetto alla tendinopatia alle spalle ed alla angioneurosi.
Può di conseguenza ritenersi debitamente dimostrata l'eziologia professionale di tali patologie, pur non apparendo il complessivo quadro clinico di particolare gravità.
6. Ritiene pertanto in conclusione il giudicante che il ricorrente abbia maturato il diritto all'indennizzo in capitale siccome commisurato ad un danno biologico pari al 8% a decorrere dalle domande amministrative del 27 febbraio 2019.
7. L' deve perciò essere condannato a corrispondere in favore di CP_1 Parte_1
l'indennizzo in capitale per il danno biologico riconosciuto in misura del 8 %, oltre interessi (o rivalutazione monetaria se superiore) dalla data anzidetta.
8. Le spese del giudizio vanno parzialmente compensate in ragione di 1/3 tenuto conto dell'entità del danno biologico riconosciuto in causa rispetto a quello, ben più ampio, in origine rivendicato
(pari al 14 % per le affezioni alle spalle ed al 7 % per l'angioneurosi), mentre per la parte restante restano a carico del convenuto e sono liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014, così come
2 modificato dal D.M. 147/2022 ( applicazione dello scaglione di valore fino a 26.000,00 euro tenuto conto del valore del presente giudizio con applicazione dei valori prossimi ai minimi stante la non particolare complessità dell'accertamento demandato al Tribunale) con distrazione in favore dei difensori antistatari.
9. Restano definitivamente a carico dell' le spese di consulenza come separatamente CP_1
liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in capitale commisurato ad un Parte_1
danno biologico derivante da malattia professionale in misura del 8 % con decorrenza dalla data delle domande amministrative meglio indicate in motivazione;
2. Condanna l' al pagamento in favore di dell'indennizzo in capitale, come CP_1 Parte_1
sopra quantificato, con gli interessi legali, o con la rivalutazione monetaria se maggiore, decorrenti nei termini di legge;
3. Dispone la compensazione delle spese di lite in ragione di 1/3 e condanna l' alla CP_1
rifusione in favore del ricorrente della restante parte che liquida in euro 1.850,00, oltre rimborso forfetario del 15% ed oltre Iva e Cpa, ove dovute, nella misura di legge;
4. Dispone la distrazione delle spese di lite, come sopra liquidate, in favore dei procuratori antistatari;
5. Pone le spese di consulenza tecnica, come separatamente liquidate, a carico della parte convenuta.
Così deciso in Cagliari il 24 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 2876 del R.A.C.L. dell'anno 2022 promossa da:
, domiciliato elettivamente in Iglesias presso lo studio degli avvocati Marco Melis Parte_1
e Federico Melis, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del Direttore Regionale in carica, elettivamente domiciliato
[...] in Cagliari, presso l'avvocato dell'Istituto Roberto di Tucci, che lo rappresenta e difende, con l'avvocato Paolo Spiga, in virtù di procura generale alle liti come in atti;
CONVENUTO
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 28 settembre 2022 , nato a [...] il 7 novembre Parte_1
1957, ha convenuto in giudizio l' onde ottenere il riconoscimento, già infruttuosamente CP_1
chiesto in via amministrativa, del proprio diritto all'indennizzo per danno biologico per sindrome da sovraccarico biomeccanico delle spalle, tendinite del sovraspinoso (o tendinite della cuffia dei rotatori) e per angioneurosi agli arti superiori con sindrome di Raynaud secondaria di natura professionale.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito ed ha concluso per il rigetto della CP_1
domanda.
1 2. Il Consulente tecnico d'ufficio, dott. , dopo accurati esami medici e debito studio Persona_1
dei documenti prodotti, è giunto alle seguenti conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata in data 5 febbraio 2025:
presenta segni riferibili a malattia professionale per quanto riguarda la Parte_1
richiesta relativa ad indennizzo per angioneurosi e tendinopatia delle spalle nella misura complessiva dell' 8% (ottopercento).
3. Le argomentate conclusioni del consulente, per quanto consta nemmeno oggetto di specifiche e argomentate osservazioni critiche ad opera delle parti, possono essere condivise poiché coerenti con la documentazione medica in atti e le risultanze del libero interrogatorio cui è stato sottoposto l , il cui valore probatorio è quantomeno di consistenza indiziaria. Pt_1
4. In relazione a tale incombente è emerso che il ricorrente ha svolto per un ampio periodo di tempo esteso per circa quarant'anni (per otto ore giornaliere su cinque giorni settimanali) le tipiche mansioni di carpentiere edile e muratore.
In particolare si è occupato di realizzare l'armatura di pilastri e tondini di ferro con utilizzo di strumenti vibranti (motopicco, mola smeriglio e trapano) e manuali (picco, martelli, mazza e badile) ha altresì effettuato, come d'altronde è del tutto usuale nei cantieri edili, la movimentazione manuale di materiali da costruzione ed altri manufatti (sacchi di cemento, tegole, tondini in ferro, mattoni).
5. Le descritte mansioni concretamente e continuativamente svolte dall' , secondo quanto Pt_1
accertato dal c.t.u., assumono un ruolo quantomeno concausale rispetto alla tendinopatia alle spalle ed alla angioneurosi.
Può di conseguenza ritenersi debitamente dimostrata l'eziologia professionale di tali patologie, pur non apparendo il complessivo quadro clinico di particolare gravità.
6. Ritiene pertanto in conclusione il giudicante che il ricorrente abbia maturato il diritto all'indennizzo in capitale siccome commisurato ad un danno biologico pari al 8% a decorrere dalle domande amministrative del 27 febbraio 2019.
7. L' deve perciò essere condannato a corrispondere in favore di CP_1 Parte_1
l'indennizzo in capitale per il danno biologico riconosciuto in misura del 8 %, oltre interessi (o rivalutazione monetaria se superiore) dalla data anzidetta.
8. Le spese del giudizio vanno parzialmente compensate in ragione di 1/3 tenuto conto dell'entità del danno biologico riconosciuto in causa rispetto a quello, ben più ampio, in origine rivendicato
(pari al 14 % per le affezioni alle spalle ed al 7 % per l'angioneurosi), mentre per la parte restante restano a carico del convenuto e sono liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014, così come
2 modificato dal D.M. 147/2022 ( applicazione dello scaglione di valore fino a 26.000,00 euro tenuto conto del valore del presente giudizio con applicazione dei valori prossimi ai minimi stante la non particolare complessità dell'accertamento demandato al Tribunale) con distrazione in favore dei difensori antistatari.
9. Restano definitivamente a carico dell' le spese di consulenza come separatamente CP_1
liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in capitale commisurato ad un Parte_1
danno biologico derivante da malattia professionale in misura del 8 % con decorrenza dalla data delle domande amministrative meglio indicate in motivazione;
2. Condanna l' al pagamento in favore di dell'indennizzo in capitale, come CP_1 Parte_1
sopra quantificato, con gli interessi legali, o con la rivalutazione monetaria se maggiore, decorrenti nei termini di legge;
3. Dispone la compensazione delle spese di lite in ragione di 1/3 e condanna l' alla CP_1
rifusione in favore del ricorrente della restante parte che liquida in euro 1.850,00, oltre rimborso forfetario del 15% ed oltre Iva e Cpa, ove dovute, nella misura di legge;
4. Dispone la distrazione delle spese di lite, come sopra liquidate, in favore dei procuratori antistatari;
5. Pone le spese di consulenza tecnica, come separatamente liquidate, a carico della parte convenuta.
Così deciso in Cagliari il 24 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
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